Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Dopo la fine dell’esperienza Draghi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato e Roberto Fico Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento delle camere, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il decreto di scioglimento consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Le elezioni dovrebbero tenersi entro 70 giorni, molto probabilmente si andrà al voto il giorno 25 settembre.
L’articolo 88 della Costituzione
L’articolo 88 della Costituzione italiana recita così: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.[1]”
Il potere di sciogliere le Camere e porre fine alla legislatura in corso come detto, viene riconosciuto al Presidente della Repubblica dall’articolo 88 della Costituzione. Tuttavia, la norma impone un paio di limiti a questa facoltà.
Il primo mira alla correttezza dei rapporti istituzionali. Il secondo ad una questione «tecnica».
Per evitare una sovrapposizione di funzioni e mantenere un equilibrio tra i poteri, l’articolo 88 ci ricorda che il Presidente della Repubblica deve obbligatoriamente «sentire i presidenti delle Camere» prima di firmare il decreto con cui scioglie anticipatamente una o entrambe le Camere, chiude la legislatura ed avvia il Paese anzitempo verso le urne. Si tratta di un confronto e non di una trattativa vera e propria. Il parere dei presidenti delle camere non è vincolante per la scelta che spetta come detto al Presidente della Repubblica[2].
Il presidente della Repubblica è tenuto, sì, a sentire la seconda e la terza carica dello Stato ma il parere di queste ultime non è vincolante. Pertanto, l’ultima parola spetta al Quirinale, proprio come previsto dall’articolo 88 della Costituzione, che affida il compito al Presidente.
L’articolo 88 non ci dice quando il Presidente può sciogliere le camere, ma ci dice quando non può farlo “gli ultimi sei mesi della legislatura.” Cioè in quello che viene chiamato “semestre bianco[3]”
Note
[1] https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-88
[2] https://www.laleggepertutti.it/552207_articolo-88-costituzione-spiegazione-e-commento
[3] Lo scioglimento può essere deciso nel corso del semestre bianco se coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Insomma, se la carica presidenziale e quella dei parlamentari si avviano di pari passo verso la conclusione, allora è possibile sciogliere le Camere anche negli ultimi sei mesi di mandato. Ma solo in questa eventualità.
Foto copertina: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglie le camere così come previsto dall’Articolo 88 della Costituzione