Riflessioni sulla responsabilità della Cina per il mancato rispetto degli obblighi internazionali contenuti nel Regolamento sanitario internazionale del 2005.


A cura di Stillone Alice

Cina responsabile della diffusione dell’epidemia da Covid?

Con la diffusione dell’epidemia da Covid-19 è possibile interrogarsi circa un’eventuale commissione di illecito internazionale da parte cinese a seguito della violazione delle norme contenute nel Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2005 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
La Cina non ha apposto riserve né tantomeno ha dichiarato la non accettazione del Regolamento sanitario internazionale che ricordiamo avere carattere vincolante per tutti gli Stati parte dell’Organizzazione. In particolare, analizzando l’art. 6 del regolamento si evince che ciascuna Parte è vincolata al rispetto dellobbligo di informazione. Ai sensi di quest’ultimo, infatti, ciascuno Stato deve notificare all’OMS, utilizzando i più efficienti mezzi di comunicazione disponibili ed entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica, tutti gli eventi che possano costituire un’emergenza di sanità pubblica con rilevanza internazionale che si verificano nel territorio dello Stato. Per emergenza di sanità pubblica con rilevanza internazionale si intende, ai sensi dell’art. 1 del RSI, un evento straordinario atto a costituire un rischio per altri Stati a causa della diffusione internazionale di una malattia e che solitamente richiede una risposta internazionale coordinata. Ancora, all’art. 7 dello stesso Regolamento si prescrive l’obbligo, vincolante le Parti, di condivisione con l’OMS delle prove che confermino un evento riguardante la salute pubblica insolito o inaspettato all’interno del proprio territorio[1].
Dopo aver fatto un breve cenno degli obblighi che vincolano le Parti del regolamento a tutelare la sanità pubblica a livello internazionale, si passa adesso ad una breve analisi delle ipotetiche violazioni da parte cinese. La Cina ha notificato all’OMS la presenza di una polmonite di natura sconosciuta sul proprio territorio il 31 dicembre 2019, tuttavia stando ai dati trapelati dalla Cina, il virus sarebbe circolato in territorio cinese da molto prima. Alcune voci infatti sostengono che le autorità fossero a conoscenza della circolazione di questa strana forma di polmonite ben prima del 31 dicembre. Se tali posizioni fossero confermate, il fatto che le autorità stessero valutando e informandosi sulla nuova forma di polmonite, confermerebbe che il governo cinese stesse considerando il virus come una potenziale emergenza per la salute pubblica. Ciò costituirebbe una violazione dell’art. 6 del RSI ed in particolare dell’obbligo di notifica, che prescrive un termine massimo di 24 ore per la comunicazione, all’OMS, di tutti quegli eventi che possano costituire una minaccia alla sanità pubblica internazionale.
Inoltre, dall’analisi dell’art. 2 del Regolamento si deduce che il RSI mira a prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie, in altre parole l’articolo individua un obbligo di due diligence, vale a dire di condotta diligente. Gli Stati parte, pertanto, per non incorrere in una violazione di tale obbligo di condotta, sono tenuti ad adottare tutte le misure loro disponibili per prevenire, proteggere, arginare il rischio e rispondere alla diffusione internazionale di una data malattia. Con riguardo alla Cina, non è possibile ritenere che le autorità abbiano agito tempestivamente per prevenire, né tantomeno per controllare, la diffusione del Covid-19 dal momento che hanno temporeggiato e minimizzato gli effetti negativi del virus che si stava diffondendo. Se nel caso di specie si accertasse che la condotta delle autorità cinesi fosse ispirata alla minimizzazione del pericolo piuttosto che alla cautela, si potrebbe dedurre una condotta negligente e, pertanto, una violazione dell’art. 2. In effetti c’è ragione di ritenere la condotta cinese non diligente poiché, dopo poche settimane dalla notifica della Cina all’OMS, l’Organizzazione si era offerta di inviare al Paese una squadra per indagare sul virus nascente tuttavia tale offerta venne rifiutata dalla Cina.
Se tali comportamenti dovessero essere accertati pertanto, si potrebbe ritenere che la Cina, da fine 2019 sino ad inizio 2020, abbia violato gli obblighi di notifica e di condotta diligente di cui rispettivamente agli artt. 6 e 2 del Regolamento[2].
Assumendo che l’illecito ci sia, passiamo adesso ad analizzare le sue eventuali conseguenze sul piano internazionale.
Dal momento che l’illecito si è consumato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, ad oggi le contromisure non sono applicabili poiché, ai sensi dell’art. 49 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, queste hanno lo scopo di indurre lo Stato autore dell’illecito a cessare l’illecito e a ripristinare l’ordine giuridico internazionale. Nel caso specifico, pare più calzante la disciplina contenuta all’art. 30, lett. b del Progetto. Quest’ultimo, infatti, prescrive allo Stato responsabile dell’atto internazionalmente illecito l’obbligo di offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono. Pertanto, dal momento che pare verosimile che in un futuro possano ripetersi situazioni simili caratterizzate da una rapida diffusione di una malattia, offrire adeguate garanzie di non ripetizione risulta particolarmente appropriato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 48 del Progetto, ciascuno Stato potrebbe invocare la responsabilità di un altro Stato qualora l’obbligo violato sussista nei confronti di un gruppo di Stati comprendenti il primo e sia stabilito per tutelare l’interesse collettivo del gruppo. In questo caso, gli obblighi violati sanciti nel Regolamento avevano come obiettivo quello di tutelare la sanità pubblica che si configura certamente come un interesse collettivo del gruppo di Stati e che legittima ognuno di Essi a chiedere che la Cina venga riconosciuta come responsabile della diffusione del Covid-19.
In conclusione, non potendo stabilire con certezza se i comportamenti adottati dalla Cina costituiscano senza ulteriori dubbi un illecito internazionale, in questa sede si sono volute analizzare le ipotetiche violazioni di norme internazionali eventualmente poste in atto dalla Cina, la responsabilità sorta in capo ad essa e le successive conseguenze internazionali di tali illeciti.


Note 

[1] Cfr. Regolamento sanitario internazionale, adottato dall’Assemblea mondiale della Sanità il 23 maggio 2005. https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/343/20160711/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-343-20160711-it-pdf-a.pdf
[2] Cfr. La Cina allo scoppio dell’epidemia. Riflessioni sul rispetto degli obblighi internazionali di notifica e di due diligence in materia sanitaria, Giulia Baj, SIDIBlog.


Foto copertina: A worker in a protective suit directs residents lining up for nucleic acid testing, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai China July 12, 2022. REUTERS/Aly Song Cina responsabile Covid?