In tutte le Costituzioni europee, la libertà di religione è garantita a tutte le persone. Il quadro generale europeo sulla libertà di religione è abbastanza simile a quella dichiarata a livello internazionale, con dettagli più o meno articolati per quanto riguarda le preoccupazioni nazionali, a partire dalla natura della libertà di religione, i suoi aspetti applicabili e il ruolo dello Stato nel recepirla per quanto concerne l’ordine pubblico e la legge.


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Diritti Religiosi a Livello Internazionale e dell’UE

Nel corso della storia, la religione ha giocato un ruolo significativo sia per gli individui che per le società, dove il rapporto tra Stato e religione ha attraversato lunghe fasi di miglioramento fino a quando la libertà di religione si è trasformata in un diritto fondamentale e, al giorno d’oggi, il pluralismo delle credenze, religiose o meno, è un elemento essenziale nelle società democratiche e negli Stati secolari.[1]

Nel quadro del pluralismo religioso a livello internazionale, rappresentano una solida base di partenza la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o sul credo[2] e due articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani[3].
In primo luogo, l’art. 2 specifica il principio di non discriminazione e afferma che: “Ogni individuo spetta tutti i diritti e le libertà stabiliti nella presente Dichiarazione, senza distinzioni di alcun tipo ovvero di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di condizione economica, di nascita o altra condizione”[4].

In altri termini, questo articolo pone l’attenzione sulle tipologie di distinzioni più note, tra le quali la religione. Pertanto, il ruolo della Dichiarazione in questo caso deve essere quello di contrasto a tale discriminazione fino a quando questa non sarà eliminata.

In secondo luogo l’art. 18, che specifica in particolare il principio della libertà religiosa, determina e afferma chiaramente che: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà, individualmente o in comunità con gli altri e in pubblico o privato, e di manifestare la propria religione o credo nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza”[5].

Dunque, questo principio di libertà religiosa mira a proteggere sia gli individui che le comunità affinché queste possano aver la propria religione, la possano cambiare o abbandonare, assicurando quindi il diritto di manifestare tale religione nelle modalità note, articolate in quattro attività principali, sia in pubblico che in privato.

Questi specifici articoli sono legalmente vincolanti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell’ICESCR e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici ICCPR [6].
L’art. 2 dell’ICESCR afferma che: “Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti enunciati nel presente Patto vengano esercitati senza discriminazioni di alcun genere in termini di razza, colore, sesso, lingua, religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine, di condizione economica, nascita o di altra condizione” [7].

Mentre l’art. 27 dell’ICCPR afferma che: “In quegli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone appartenenti a tali minoranze non deve essere negato il diritto, in comunità con gli altri membri del proprio gruppo, di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione o usare la propria lingua”[8].

Degno di nota è l’art. 18 (3) dell’ICCPR ai cui sensi viene sancito che: “La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni personali può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute o la morale o i diritti e le libertà fondamentali degli altri”[9].

Di conseguenza, risulta evidente il ruolo che la legge svolge nel controllo delle manifestazioni della propria religione o convinzione, laddove potrebbero essere coinvolti altri interessi essenziali per i quali anche il ruolo della legge è importante.

L’ attesa considerazione della libertà da parte degli Stati “secolari”, che sono la maggioranza, consentirebbe alle comunità religiose di organizzarsi nel quadro della legge statale. Mentre gli Stati in cui è presente una religione organizzata con posizione dominante consente alla stessa di avere un impatto significativo sulla legge dello Stato.[10]

Quindi teoricamente, negli Stati secolari è prevista una equidistanza tra le comunità religiose e la legge di Stato, mentre in Stati con una religione dominante vi è di solito una ragionevole preoccupazione nei confronti della libertà di religione delle minoranze religiose. In entrambi i casi tuttavia si tratta ancora di una questione di relatività ampiamente influenzata dall’impegno nazionale rispetto a questo diritto fondamentale.

Per quanto riguarda l’Europa, nell’ambito di questo diritto fondamentale e della sua natura, vi è una chiara somiglianza espressa nella disposizione più importante che sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ovvero nell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU[11]. Nei medesimi termini, l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[12] tutela altresì la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

L’ art. 9 (1) CEDU afferma che: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà, individuale o in comunità con gli altri e in pubblico o privato, di manifestare la propria religione o credo, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza”[13].

Evidentemente, una descrizione di questo diritto protetto include dimensioni specifiche da prendere in considerazione nell’analisi della libertà religiosa in relazione ad altri diritti fondamentali: in primo luogo, mentre la religione è una questione di coscienza individuale, la libertà religiosa comprende sia individui che comunità; in secondo luogo, la libertà religiosa comprende una dimensione positiva e una negativa, ovvero il diritto di credere e praticare una religione, il diritto di non credere e il diritto di cambiare religione o credo; in terzo luogo, riguarda le manifestazioni pubbliche e le pratiche collettive specificamente nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza. Tuttavia l’art. 9 (2) CEDU indica esplicitamente che il diritto alla libertà di religione non è assoluto e potrebbe essere soggetta a limitazioni in determinate circostanze[14]:

“La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni è soggetta esclusivamente alle limitazioni prescritte dalla legge e sono necessarie in una società democratica nell’interesse della pubblica sicurezza, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale o per la protezione di i diritti e le libertà altrui”[15].

Inoltre, viene sottolineato il dovere dello Stato e il suo ruolo principale nel tenere conto di questi diritti, con il dovuto equilibrio e accesso alla giustizia tra gli individui e la propria comunità da un lato, e gli altri individui dall’altro.[16]

In alternativa, “L’esercizio della libertà religiosa è soggetto a restrizioni, ma tali restrizioni devono avere una base giuridica, perseguire obiettivi legittimi e devono essere proporzionate. Le circostanze in cui gli interventi che limitano l’esercizio della libertà religiosa sono giustificati includono, in particolare, i casi in cui i diritti e le libertà altrui devono essere protetti, ad esempio dall’esercizio di un’influenza abusiva”[17].

 

Libertà di Religione nelle Costituzioni Nazionali dell’UE

In tutte le Costituzioni europee, la libertà di religione è garantita a tutte le persone, pari a cittadini e immigrati. [18]
Molte Costituzioni sanciscono questo diritto fondamentale con riferimento alle limitazioni alle quali il diritto potrebbe essere soggetto, come afferma ad esempio l’art. 19 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” [19], e l’art. 10 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino: “Nessuno avrà motivo di inquietudine a causa delle proprie opinioni, comprese le proprie opinioni religiose, a condizione che la loro manifestazione non disturbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge” [20].

Alcune Costituzioni hanno fornito definizioni più dettagliate ed elaborate di questo diritto, come ad esempio l’art. 53 (2) nella Costituzione della Polonia che afferma: “La libertà di religione include la libertà di professare o di accettare una religione per scelta personale, nonché di manifestare tale religione, individualmente o collettivamente, pubblicamente o privatamente, mediante il culto, la preghiera, la partecipazione a cerimonie, celebrazione di riti o l’insegnamento. La libertà di religione comprende anche il possesso di santuari e altri luoghi di culto per il soddisfacimento delle esigenze dei credenti nonché il diritto delle persone, ovunque esse si trovino, di beneficiare dei servizi religiosi”[21].
Inoltre, molte Costituzioni hanno introdotto la dimensione “negativa” della libertà di religione precedentemente menzionata, come enunciato nell’art. 20 della Costituzione del Belgio: “Nessuno può essere obbligato a contribuire in alcun modo agli atti e alle cerimonie di una religione o ad osservare i suoi giorni di riposo”[22].

Altre Costituzioni invece garantiscono esplicitamente il diritto di cambiare la propria religione[23].

Oltretutto è stata data notevole attenzione alla protezione specifica dell’”identità religiosa” delle minoranze nazionali, come nell’art. 35 (2) della Costituzionale polacca e nella Costituzione della Romania nell’ art. 6 (1)[24].

Pertanto, il quadro generale sulla libertà di religione è abbastanza simile a quella dichiarata a livello internazionale, con dettagli più o meno articolati per quanto riguarda le preoccupazioni nazionali, a partire dalla natura della libertà di religione, i suoi aspetti applicabili e il ruolo dello Stato nel recepirla per quanto concerne l’ordine pubblico e la legge.

 

Il Rapporto degli Stati Membri con la Religione e l’Identità Religiosa Nazionale

L’esame delle Costituzioni dei Paesi dell’UE mostra che esistono due modelli costituzionali principali negli Stati membri per quanto concerne i rapporti tra Stato e Chiesa. Il primo è il modello denominazionale, in cui nello Stato è presente una chiesa consolidata e una religione ufficiale. [25]

Il secondo è il modello separazionista, che si basa sul principio liberale di separazione tra Stato e Chiesa / religione. Vale la pena ricordare che in questo modello, ci sono varie interpretazioni nelle Costituzioni interessate degli Stati UE. Alcuni Stati indicano questa separazione in modo implicito[26] mentre altre Costituzioni la dichiarano chiaramente[27]. Altri Stati dichiarano che non esiste una chiesa o una religione di Stato, o che lo Stato non è vincolato da una religione[28].  Vi è una notevole somiglianza tra la Costituzione Italiana e quella polacca rispetto alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica romana da una parte, e rispetto ai rapporti dello Stato con altre chiese o confessioni dall’altra[29]. Tuttavia l’unica Costituzione che definisce lo Stato come “secolare” è quella francese[30].

Nel dare importanza alla regolamentazione costituzionale del rapporto tra Stato e religione, che si tratti di religione di Stato o di qualsiasi religione, lo Stato effettivamente delinea la sua politica nel disciplinare un’area privata all’interno di un’area pubblica e all’interno dei suoi confini.

Una valutazione complessiva del patrimonio giuridico europeo nella regolamentazione del rapporto con la religione tra Stato e Chiesa mette in evidenza la presenza di una base giuridica su cui può avere luogo il pluralismo religioso, tenendo altresì in conto il ruolo cruciale giocato dalla religione nella configurazione delle tradizioni giuridiche europee e dello stato nazionale.

In effetti, la religione è uno degli elementi principali nella costruzione dell’identità europea, come testimonia il preambolo del trattato che istituisce l’Unione Europea, in particolare quando afferma di trarre ispirazione: “dall’eredità culturale, religiosa e umanistica dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali degli inviolabili e inalienabili diritti della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello stato di diritto”[31].

Al giorno d’oggi, le Costituzioni degli Stati UE identificano chiaramente con diversi modelli il rapporto con la Chiesa/religione, dal momento che si tratta di un problema che richiede un accordo normativo normalmente basato su fonti costituzionali, che mira a disciplinare il ruolo dello Stato in materia di religione in generale, o della chiesa di Stato in particolare.

Inoltre, la Costituzione è essenziale nel necessario riconoscimento giuridico e nella tutela della libertà religiosa, nonché dell’autodeterminazione dell’individuo all’interno della società. Ciò senza tralasciare l’importanza che hanno le regole organizzative dei rapporti dello Stato con le organizzazioni e le comunità religiose, nella pratica della religione in gruppi o in comunità, che si sovrappone alla regolamentazione dei rapporti dello Stato con le minoranze religiose all’interno dei suoi confini.

Pertanto, la Costituzione svolge un ruolo fondamentale nell’area normativa della qualificazione religiosa dello Stato, della libertà di religione per gli individui e della governance indipendente delle organizzazioni e delle comunità religiose[32]
Dal momento che in questo caso lo Stato ha un certo ruolo nel recepire i diritti religiosi, vi è una necessità normativa volta a chiarire quale tipo di recepimento lo Stato debba assumere e quali meccanismi giuridico-istituzionali usare[33].

Una questione importante da tenere in conto nel medesimo contesto è l’idea, ampiamente discutibile e di difficile realizzazione, di avere un sistema di diritto religioso negli Stati che adottano il principio di separazione tra Stato e Chiesa.
Nonostante ciò, le comunità religiose possono trarre beneficio dal diritto fondamentale alla libertà di religione attraverso la propria normativa, ma all’interno della stessa legge dello Stato.
Risulta evidente che vi è una diversa relazione con l’idea di un sistema di legge religiosa negli Stati in cui esiste una religione di Stato[34], o dove lo Stato ha un forte legame con una singola comunità religiosa[35].

Una questione fondamentale da affrontare nel campo di applicazione della libertà di religione è quella dell’identità religiosa nazionale e quella dell’identità costituzionale.

“Non sono solo le incertezze, i cambiamenti e le crisi a indurre le persone a rivolgersi alla religione, ma piuttosto una vitalità continua della religione e della fede, un significato e uno scopo che la religione fornisce e il collegamento con la cultura e la comunità salvo il puro individualismo che la religione offre”[36].
Allora perché è evidente che si sta imponendo in campo normativo un nuovo caso di pluralismo religioso all’interno delle società europee?

Attraverso gli ultimi decenni del Ventesimo secolo l’Europa è stata la destinazione dei movimenti migratori che ha prodotto un numero considerevole di popolazione che, indipendentemente dalla loro cittadinanza e delle diverse pratiche religiose, oltre ai cittadini europei convertiti, ha portato nuove esigenze contraddittorie e sfidanti.
Queste sono centrate in primo luogo sul miglioramento della tolleranza e del pluralismo religioso, sia a livello sociale che normativo, in secondo luogo al rafforzamento del cristianesimo europeo nel suo ruolo nello Stato Nazione.[37]

Da non trascurare la parte della popolazione orientata secolarmente ad affrontare nuove preoccupazioni nei confronti del discorso religioso in atto[38].

Sebbene il processo di recepimento della pluralità religiosa e di adattamento delle regole generali alle esigenze specifiche dei gruppi religiosi sembri essere separato dall’identità nazionale, risulta invece evidente che questa pluralità sta diventando un’identità europea che le società contemporanee europee stanno sempre più affrontando in qualità di parte interna. Pertanto, ciò porrà l’attenzione fino a che punto le Costituzioni dell’UE dovrebbe necessariamente conservare il patrimonio storico nazionale nel recepire il pluralismo religioso[39].

Inoltre, è da notare la complessità dell’adattamento giuridico della pluralità religiosa, nonostante la regolamentazione del rapporto con le diverse minoranze religiose presente nel modello separazionista costituzionale, tenuto conto che ciò potrebbe essere influenzato politicamente e portare a casi di discriminazione religiosa anche da parte della pubblica amministrazione[40].

Vi è comunque un aspetto positivo a livello nazionale nell’UE grazie al dialogo in ambito legislativo e continuo che intercorre tra le istituzioni UE e le chiese, le associazioni religiose, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
Attraverso il Trattato di Amsterdam[41], con la dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali [42] e l’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), introdotto dal Trattato di Lisbona [43],  viene stabilita per la prima volta una base giuridica per un dialogo aperto, trasparente e stabile tra istituzioni e chiese dell’UE, associazioni religiose e organizzazioni filosofiche e non confessionali, in cui si afferma:

  1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto dalla legislazione nazionale delle chiese e delle associazioni o comunità religiose negli Stati membri;
  2. L’Unione rispetta ugualmente lo statuto nazionale delle organizzazioni filosofiche e non confessionali;
  3. Nel riconoscere la loro identità e il loro contributo specifico, l’Unione manterrà un dialogo aperto, trasparente e stabile con tali chiese e organizzazioni.

Mentre i primi due paragrafi di questo articolo prevedono la tutela dello statuto speciale previsto dalla legislazione nazionale delle chiese e associazioni o comunità religiose, e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali che godono di uno status comparabile, il paragrafo 3 invita le istituzioni dell’UE a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con queste chiese e organizzazioni[44].

In conclusione, a seguito delle distinzioni nella costruzione dei rapporti tra Stato e religione all’interno della giurisdizione nazionale europea complessiva, è atteso che i diversi metodi seguiti dagli Stati UE portino all’ applicazione del principio dei diritti religiosi.
Ma è ancora evidente in Europa un interesse a favore della diversità religiosa in una società che ai sensi della legge dello Stato, è in linea ai diritti umani universali.


Note

[1] Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament, P. 7

[2] Vedi gli otto articoli della Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate su religione o credo

[3] Proclamato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

[4] Art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

[5] Art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

[6] Estin, A. ( 2011). FAMILY LAW, PLURALISM, AND HUMAN RIGHTS, P. 815 – 816

[7] Art. 2 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ICESCR

[8] Art. 27 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ICCPR

[9] Art. 18 (3) Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ICCPR

[10] Struycken, A. V. M., (2018). State Nationality and Religious Family Law, P 48

[11] Convenzione Europea sui Diritti Umani Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel 1953

[12] Carta dei diritti fondamentali dell’UE, firmata il 7 aprile 2000

[13] Art. 9 (1) CEDU

[14] Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament. P. 7

[15] Art. 9 (2) CEDU

[16] Shachar, A. ( 2001) Multicultural Jurisdictions, P. 3

[17] Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 12- 16

[18] Solo l’articolo 25 del capitolo 2 (“Diritti e libertà fondamentali”) dello strumento di governo svedese consente di introdurre speciali limitazioni alla “libertà di culto” per gli stranieri

[19] Art. 19 La Costituzione Italiana

[20] Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino art. 10, vedi anche le Costituzioni del Belgio       art. 19, Lussemburgo art. 19, Paesi Bassi art. 6, Estonia art. 40, Irlanda art. 44 (2) (1) e Spagna art. 16 (1) e (2)

[21], Costituzione della Polonia art. 53, si veda anche la Costituzione della Finlandia sezione 11, Lituania art. 26, Ungheria art. VII (1) e Cipro art. 18

[22] Costituzione del Belgio art. 20 vedi anche la Costituzione polacca art. 53 (6) (7), la Costituzione tedesca        art. 4 (3)

[23] Costituzione della Repubblica Ceca art.15 (1), Slovacchia art. 24 (1), Ungheria art.VII (1) e Cipro art.18 (4) (5)

[24] La Costituzione polacca art. 35 (2) e la Costituzione della Romania art. 6 (1)

[25] Vedi ad esempio: Danimarca Costituzione art. 4, sezione Costituzione finlandese. 76, Costituzione di Malta art. 2 (1), Costituzione della Bulgaria art. 13 (3), Costituzione della Grecia art. 3 (1)

[26] Vedi ad esempio: Costituzione belga art. 21, Lussemburgo art. 22 e Romania art. 29 (5).

[27] Vedi ad esempio: Costituzione della Lettonia, Articolo 99, Slovenia Articolo 7(1)

[28] Vedi ad esempio la costituzione dell’Estonia art 40 (2), Lituania art. 43, Repubblica Ceca art. 2 (1), Repubblica slovacca art. 1 (1)

[29] Art. 7 della Costituzione d’Italia” Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” art. 8 “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” vedi anche l’articolo della costituzione polacca25 (3) (5)

[30] Art. 1 Costituzione francese

[31] Trattato sull’Unione Europea

[32] Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament, P. 25- 26

[33] Shachar, A. ( 2001) Multicultural Jurisdictions, P. 40 – 44

[34] Come la Grecia, l’Inghilterra, la Svezia

[35] Struycken, A. V. M., (2018). State Nationality and Religious Family Law, P. 482

[36] Nichols Joel, A.,(2014). A book review of The Place of Religion in Family Law, P. 344

[37] Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 20 – 22

[38] Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament, P. 49

[39] Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 20 – 22

[40] Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament P. 16 – 19

[41] Trattato di Amsterdam, firmato: 2 ottobre 1997, entrato in vigore: 1 maggio 1999

[42] Trattato di Amsterdam, 11

[43] Trattato di Lisbona, firmato: 13 dicembre 2007, entrato in vigore: 1 dicembre 2009

[44]  https://www.secure.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue

 

Bibliografia

Libri e riviste

-Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe – From Dichotomies to Discourse-Or: Beyond Cultural and Religious Identity in Family Law.

Estin, A. ( 2011). FAMILY LAW, PLURALISM, AND HUMAN RIGHTS, Emory International Law Review, 25(2), 811 -828

  Saiz Arnaiz, A., Aida Torres Perez, A., Marisa Iglesias, M., Toniatti, R.,(2013) Religious practice and observance in the EU Member States European Parliament, manuscript. © European Union http://www.europarl.europa.eu/studies

-Shachar, A. ( 2001) Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights, Cambridge, UK: Cambridge University Press

– Struycken, A. V. M., (2018). State Nationality and Religious Family Law: Some Notes, Netherlands International Law Review, 65, 481–496

-Nichols Joel, A.,(2014). A book review of The Place of Religion in Family Law: A Comparative Search by Jane Mair, J., and Örücü, E., Journal of Law and Religion, Cambridge University Press, 29 (2), 344- 347

 

Riferimenti legali ufficiali

-Alleanza internazionale sui diritti civili e politici ICCPR 

– Carta europea dei diritti fondamentali

 – Costituzioni degli Stati membri dell’UE 

– Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU

 – Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino 

– Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate su religione o credo

– Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

-Lo strumento di governo – Svezia 

– Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ICCPR 

– Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ICESCR

– Trattato di Amsterdam 

-Tratto sull’Unione europea 

– Trattato di Lisbona

Siti web

https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-your-rights-protected/what-charter-fundamental-rights-european-union data di accesso 11/07/2020

https://www.secure.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue  data di accesso 11/ 07/ 2020


Foto copertina: International conference “Religions and Human Rights”, Padua (Italy), April 14-15, 2016


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