Il diritto/dovere di cronaca, presidio irrinunciabile della democrazia e potenziale strumento diffamatorio: la sanzione penale adeguata a garanzia di un esercizio responsabile del diritto/dovere.


 

La questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 595 comma 3 e 13 della legge 47 del 1948, che puniscono la diffamazione a mezzo stampa mediante l’attribuzione di un fatto determinato, ha suggerito, come già accaduto nella vicenda processuale di Marco Cappato, ai Giudici della Consulta di procrastinare di un anno la propria decisione onde consentire al Parlamento – istituzionalmente preposto ad operare le scelte di politica criminale – di adeguare al dictat della Corte Europea dei diritti dell’uomo il trattamento sanzionatorio stabilito dalla normativa in commento.

In particolare, i giudici di Strasburgo in più occasioni hanno stigmatizzato, sotto il profilo della proporzionalità, la previsione della pena detentiva a carico di quei giornalisti e direttori di testate giornalistiche autori di condotte diffamatorie.

La ratio ispiratrice della posizione dogmatica assunta dalla Giurisprudenza della Corte Edu deve rinvenirsi nel timore che la minaccia del carcere per i giornalisti rischi di inibire l’esercizio del diritto/dovere di cronaca, così privando la collettività di un servizio di informazione irrinunciabile in una società che si vuole democratica.

Oggetto di censura da parte del giudice sovranazionale, come chiarito, non è la decisione del Legislatore interno di colpire con la sanzione penale la diffamazione che si consuma attraverso la stampa, circostanza quest’ultima finalizzata a garantire anche un esercizio responsabile e professionale del diritto di cronaca,  quanto, piuttosto,  la previsione in astratto della pena detentiva, sola, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, in ragione della sua efficacia deterrente e della sua potenziale attitudine a neutralizzare l’attività investigativa del giornalismo d’inchiesta.

Tuttavia, l’inerzia del Legislatore nazionale e le riluttanze delle Corti interne ad orientare le proprie determinazioni nella direzione segnata dalla giurisprudenza convenzionale hanno occasionato la necessità di intervento del Giudice delle Leggi.

Difatti, sebbene la Corte Edu avesse già nel 2004 con la pronuncia Cumpana e Mazare c. Romania[1]

esplicitamente escluso che le ipotesi di diffamazione di un individuo, nel contesto di un dibattito su una questione di legittimo interesse pubblico, potessero giustificare l’imposizione di una pena detentiva  anche qualora l’esecuzione di quest’ultima, per previsione di legge, possa essere sospesa a discrezione dell’organo giudicante, la giurisprudenza italiana ha a lungo perseverato nell’applicazione della normativa nazionale, senza rimettere la questione di legittimità  della stessa per contrasto con l’articolo 10 della Cedu (che sancisce il diritto di libera manifestazione del pensiero) e, quindi, dell’articolo 117 comma 1 Costituzione.

Tale contegno è sfociato più volte nella condanna dell’Italia e nella cassazione ad opera del Giudice di Strasburgo delle sentenze con le quali le Corti nostrane hanno condannato a pena detentiva giornalisti o direttori di giornali colpevoli di aver leso per il mezzo della stampa l’altrui reputazione. Note sono le vicende processuali che hanno visto coinvolti il direttore della testata giornalistica «la verità» Maurizio Belpietro ed Alessandro Sallusti, attualmente direttore del quotidiano «il giornale», entrambi condannati per la pubblicazione di articoli diversi alla pena detentiva, successivamente annullata dal giudice convenzionale[2].

Ed è proprio il più recente episodio che ha visto protagonista il direttore Sallusti a costituire un’occasione propizia per tentare di spiegare l’equivoco ermeneutico in cui sembrerebbe essere incorsa la giurisprudenza di legittimità.

All’uopo pare opportuno ricostruire brevemente l’accaduto.

In data 18.2.2007, in prima pagina sul quotidiano Libero, allora diretto da Sallusti, appariva un articolo, a firma Dreyfus, che, sotto l’occhiello “Il dramma di una tredicenne, recava il titolo Il giudice ordina l’aborto. La legge più forte della vita”. Nell’articolo l’ignoto autore denunciava che una tredicenne era stata costretta ad abortire dai genitori e dal giudice tutelare.

In particolare, l’articolista, da un lato, riportava che la tredicenne non volesse assolutamente abortire (“proprio non voleva. Si divincolava… non sentiva ragioni perché più forte era la ragione del cuore infallibile di una madre”), dall’altro riferiva che i genitori della stessa avessero deciso così per propria comodità, per non avere un “rompipalle urlante e la figlia con i pannolini per casa”. Dreyfus seguitava qualificando assassini i genitori, il ginecologo e il giudice (“quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l’altro costretto alla follia”), e auspicando per i medesimi la pena di morte.

Ancora, nel medesimo numero del quotidiano, nelle pagine interne, era pubblicato anche un altro articolo, di analoghi contenuti, ma dai toni più pacati, a firma di altro giornalista (A.M.), dal titolo “Dramma a Torino. Costretta ad abortire da genitori e giudice. La 13enne sotto shock è stata ricoverata in psichiatria”.

A seguito della descritta attività di pubblicazione, il Giudice tutelare sporgeva querela per effetto della quale Sallusti veniva tratto a giudizio per  diffamazione aggravata ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948, nonché per omesso controllo, ex art. 57 c.p., con riferimento all’articolo a firma A.M.

All’esito del giudizio dibattimentale, il Tribunale meneghino[3] riconosceva la totale falsità delle informazioni contenute negli articoli ed escludeva l’applicabilità della scriminante putativa, condannando Sallusti per i reati in contestazione (riconosciuta la continuazione) alla pena finale di 5.000 euro di multa (omettendo di applicare la pena detentiva che l’art. 13 della l. 47/1948 prevede congiuntamente a quella pecuniaria), senza il beneficio della sospensione condizionale della pena. Condannava, altresì, il giornalista A.M., per la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa e dall’attribuzione di fatto determinato, alla pena finale di euro 4.000,00 (anche qui mancando di comminare la sanzione della reclusione).

La sentenza di primo grado veniva impugnata da tutte le parti processuali.

La Corte d’Appello[4], accertata la totale infondatezza della notizia, rigettava l’impugnazione degli imputati e, in parziale riforma in pejus della sentenza emessa dal giudice di prime cure, applicava anche la pena detentiva, in conformità al dettato dell’art. 13 l. n. 47/1948, condannando per l’effetto Sallusti alla pena finale di 14 mesi di reclusione (congiunta ad euro 5.000,00 di multa), pena non sospesa.

Avverso tale pronuncia, il giornalista ricorreva in Cassazione.

Gli Ermellini[5] rigettavano il ricorso di Sallusti e ne confermavano la responsabilità, sia ai sensi dell’art. 57 c.p., per il carattere diffamatorio del titolo dell’articolo a firma A.M., sia ai sensi degli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948 per l’articolo a firma Dreyfus.

Nello specifico, il supremo Consesso di Legittimità, pur mostrando di non ignorare la giurisprudenza di Strasburgo in tema di diffamazione e riconoscendo che le norme Cedu, nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, integrino «come fonte sub costituzionale parametro interposto di legittimità costituzionale per il tramite dell’art. 117 co. 1», tuttavia riteneva che nel caso concreto sottoposto al proprio vaglio l’applicazione della pena detentiva dovesse ritenersi legittima.

Una conclusione in tal senso, a giudizio degli Ermellini, traeva argomento negli approdi interpretativi della Corte Edu, la quale aveva, in occasione della sentenza Cumpana e Mazare c. Romania, «riconosciuto senza tentennamenti la legittimità di un trattamento sanzionatorio detentivo condizionato ad ipotesi eccezionali, intese come condotte lesive di altri diritti fondamentali». Ed è proprio in merito all’individuazione delle “ipotesi eccezionali” che sembrerebbe svilupparsi quel “fraintendimento ermeneutico” di cui si è detto in precedenza e che ha portato la questione sulla scrivania dei giudici della Consulta.

Infatti, dalle righe dell’articolatissima motivazione della sentenza della V sezione penale della Cassazione, emerge che la Giurisprudenza di Legittimità domestica ha finito con il riconnettere l’eccezionalità delle ipotesi, che legittimerebbe il ricorso alla sanzione detentiva, alla gravità della condotta diffamatoria ed al grado di lesione prodotto all’altrui reputazione.

In altri termini, secondo gli Ermellini, per “ipotesi eccezionali” devono intendersi tutte quelle fattispecie concrete in cui, anche nell’ottica di un doveroso bilanciamento tra il diritto all’onore del singolo e l’interesse – che il giornalismo di inchiesta è volto a tutelare – alla salvaguardia della fiducia della collettività nel corretto svolgimento delle funzioni pubbliche (tra cui quella giudiziaria), il pregiudizio arrecato alla reputazione sia di tale gravità da poter non ritenere “sproporzionata” l’applicazione all’autore della condotta diffamatoria della pena detentiva.

Alla luce di codesta lettura, la disciplina nazionale, per non essere tacciata di illegittimità costituzionale, andrebbe emendata, esclusivamente di quelle norme che impongono l’applicazione della sanzione detentiva, sola o congiunta ad una pena pecuniaria.

Resterebbero, pertanto, ammissibili quelle fattispecie astratte che, prevedendo come alternativa la sanzione detentiva, consentono al giudice di applicarla soltanto laddove, in base ai parametri dell’articolo 133 c.p., il pregiudizio arrecato alla reputazione di un determinato soggetto debba considerarsi di particolare gravità.

Tuttavia, un esame più approfondito della parte motiva della sentenza Cumpana e Mazare c. Romania e della consolidata giurisprudenza convenzionale in punto di diffamazione, parrebbe suggerire un diverso epilogo.

A ben vedere, infatti, i giudici di Strasburgo escludono categoricamente la legittimità convenzionale (parametrata all’articolo 10 Cedu) della previsione in astratto di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche quando (ed era quanto si era verificato nel caso sottoposto al vaglio della Corte) in concreto l’applicazione della sanzione possa essere oggetto di sospensione.

Per quanto attiene alle “ipotesi eccezionali”, che giustificherebbero il ricorso alla massima misura restrittiva della libertà personale, deve rilevarsi che i giudici europei hanno fatto riferimento a fattispecie incriminatrici diverse dalla diffamazione.

Invero, la Corte Edu ha considerato, espressamente, eccezionale un’unica ipotesi ovvero quella in cui il giornalista con il proprio contegno istighi all’odio o alla violenza[6].

Cionondimeno, l’enunciazione esplicita dell’ipotesi eccezionale, in cui è legittima la previsione della pena detentiva a carico del giornalista, non assume il carattere della tassatività, residuando al legislatore nazionale la facoltà di individuarne altre, sempre bilanciando l’interesse da tutelarsi con l’irrinunciabile diritto/dovere di cronaca degli organi di informazione.

Dunque, la Corte Edu sembrerebbe ritenere sempre “sproporzionata”, per il suo carattere estremamente deterrente e capace di inibire l’attività di inchiesta del giornalista, la pena detentiva con riguardo alla fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, non lasciando alcun margine di applicazione, come pure ha “erroneamente” ritenuto la Corte di Cassazione nel caso Sallusti.

La questione di legittimità costituzionale[7] degli articoli 595 comma 3 e 13 della legge n.47 del 1948 parrebbe doversi risolvere con l’eliminazione della previsione della pena detentiva, da escludersi anche nella forma della sanzione alternativa a quella pecuniaria.

Ancora, appare necessario provvedere alla definizione delle ipotesi eccezionali (dal cui ambito occorre, certamente, omettere la diffamazione a mezzo stampa, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo) che legittimano la minaccia del carcere a carico dei giornalisti.

Codeste incisive scelte possono dirsi, in virtù della riserva di legge in materia penale di cui all’articolo 25 della Costituzione, di appannaggio del Parlamento, ragione per la quale i Giudici della Consulta, ricorrendo al meccanismo del rinvio già sperimentato nel caso Cappato, si sono astenuti temporaneamente dal pronunciarsi con una determinazione che, sebbene discutibile sotto il profilo procedurale, deve essere accolta con favore nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale e di una effettiva separazione dei poteri tra gli organi dello Stato.

È, certamente, questa una prassi che evita o tende a scongiurare pericolose invasioni di campo.

In ultimo, appare opportuno evidenziare che le conclusioni raggiunte dai giudici europei, motivati dalla comprensibile preoccupazione di neutralizzare il rischio che l’attività giornalistica d’inchiesta sia imbrigliata dalla minaccia della pena detentiva, non paiono del tutto condivisibili.

Ebbene, la previsione della sola sanzione pecuniaria per il reato di diffamazione a mezzo stampa potrebbe incentivare condotte diffamatorie che nulla hanno a che vedere con un esercizio responsabile e professionale del diritto/dovere di cronaca.

L’intimidazione derivante dalla possibile applicazione della sanzione detentiva è utile a sollecitare un lavoro più attento e scrupoloso da parte del giornalista in ordine all’attendibilità delle fonti, nonché alla ricerca della veridicità delle informazioni che si intendono diffondere, atteso il pregiudizio irrimediabile che può arrecarsi alla reputazione di una persona anche per effetto della pubblicazione di notizie che, in seguito, si rivelino infondate.

In una società, che per quanto si sforzi di definirsi “garantista”, ha un animo profondamente inquisitore, il danno all’immagine potrebbe, facilmente, divenire irreparabile.

Ma pericolo ancor più rilevante è quello che deriva dall’uso improprio che determinati soggetti possono fare del mezzo della stampa e delle sue infinite potenzialità lesive.

Non è infrequente, infatti, nella realtà che campagne mediatiche diffamatorie vengano poste in essere con il solo intento di eliminare personalità ritenute scomode. Sotto questo aspetto la previsione della sola sanzione pecuniaria potrebbe non avere alcuna efficacia general-preventiva e venir considerata alla stregua di un semplice costo d’impresa, sicuramente sostenibile dai gruppi imprenditoriali e politici che si servono di certe testate giornalistiche quale indebito strumento di lotta e di offesa.


Note

[1]Corte Edu  sentenza n. 33348/96 del 17 dicembre 2004.

[2] Corte Edu  Sez. II, sent. 24 sett. 2913, Belpietro c. Italia, ric. n. 42612/10; C. Edu, Sez. I, sent. 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, ric. 22350/13

[3] Tribunale di Milano, 26 gennaio 2009

[4] Corte Appello Milano, 17 giugno 2011, n. 2516

[5] Corte di Cass. Sez. penale V 26.9.2012, n. 212449

[6] Corte Edu, 17 dicembre 2004, Campana e Mazare c. Romania, ric. n. 33348/96;  Corte Edu, 16 luglio 2009, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07, nonché Corte Edu, 2.10.2012, Rujak c. Croazia, ric. n. 57942/10

[7] Tribunale di Salerno, ord. 09.04.2019; trib. Bari, ord. 16.04.2019.


Foto copertina: Immagine web


[trx_button type=”square” style=”default” size=”large” icon=”icon-file-pdf” align=”center” link=”https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2020/07/Il-diritto-dovere-di-cronaca.-Risvolti-giudiziari-Roberto-Sarpa.docx.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit” animation=”bounceIn”]Scarica Pdf[/trx_button]

Previous articleLa morte di Abdelmalek Droukdel e il futuro del Sahel Jihadista
Next articleCashless Society
Avatar
AVVOCATO PENALISTA, ho conseguito diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ho collaborato nell'anno 2016 alla redazione di pareri penali per testo (“Speciale esame avvocato”) della casa editrice Giuffrè indirizzato ai praticanti avvocati per la preparazione dell'esame di abilitazione alla professione. In particolare, sono autore del contributo titolato “la colpa medica”. Per la medesima casa editrice nell'anno 2017, ho partecipato alla stesura del testo “speciale esame avvocato” con redazione di un parere inerente ai “delitti contro la libertà morale”. Ho collaborato, curando la sezione penale, alla stesura del testo “costruire un atto giudiziario civile e penale” della casa editrice “edizioni giuridiche Simone” per gli anni 2018 e 2019 (VIII E IX Edizione). Attualmente impegnato nella preparazione del concorso in magistratura ordinaria.