La giurisprudenza della Cedu sul difficile bilanciamento tra libertà di cronaca, esigenze processuali e garanzie personali, nella sentenza Y. c. Svizzera: un’inversione di rotta rispetto al passato.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso. – 3. Sulla presunta violazione dell’articolo 10. I “parametri” e i principi applicati dalla Corte Edu. – 3.1. Il contributo dell’articolo a un dibattito di interesse generale. 3.2. Il tenore dell’articolo e la presunzione di innocenza dell’imputato. – 3.3. La violazione della vita privata dell’indagato o di una della parti del procedimento. – 4. Conclusioni.
1. Premessa – E’ sempre difficile addentrarsi nel delicatissimo campo dei rapporti tra stampa e processo penale, soprattutto quando la trattazione di un tema di così stretta attualità e rapida evoluzione comporta una doverosa operazione di bilanciamento tra più esigenze contrastanti ma tutte meritevoli di tutela.
Nella sentenza Y. c. Svizzera (Ricorso n° 22998/13, 6 Giugno 2017) la Corte europea dei diritti dell’uomo ritorna ad affrontare il tema della pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio e della presunta violazione dell’articolo 10 della Convenzione in tema di giornalismo e libertà di espressione, ma con un atteggiamento che sembra confermare un cambio di rotta della sua giurisprudenza, da sempre attenta a garantire alti standard di tutela alla libertà di stampa. Nonostante la carenza di una dose di certezza e prevedibilità delle proprie posizioni, come lamentato da molti giuristi, la Corte di Strasburgo in questa recente decisione – divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44 – consolida l’orientamento prevalente della sua più recente giurisprudenza[1] sempre più propensa a porre dei paletti alla pubblicazione di atti processuali coperti da segreto istruttorio, tramite la fissazione dei limiti a cui i giornalisti dovranno attenersi nello svolgimento del loro dovere informativo e dei parametri che, volta per volta, dovranno essere presi in considerazione dai giudici nazionali al fine di operare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi coinvolti.
Dando ragione allo Stato in causa, Strasburgo ha ritenuto giusta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 3.850 euro disposta nei confronti di un giornalista svizzero che aveva pubblicato, in un suo articolo, degli atti coperti da segreto istruttorio ed inerenti un processo penale in corso che vedeva coinvolte delle vittime minori di un caso di presunta pedofilia.
Utilizzando in gran parte i parametri già presi come riferimento nella sentenza Bédat contro Svizzera (Corte Edu, Grande Camera, 29 Marzo 2016), la Corte giunge ad escludere la violazione dell’art. 10 sulla base di una serie di riflessioni riguardanti per lo più il tenore dell’articolo, il suo contributo ad un dibattito di intesse generale, la sua influenza sul seguito del procedimento e sulle decisioni dei giudici, la tutela della privacy delle parti coinvolte del procedimento, nonché dell’imputato e del suo diritto alla presunzione di innocenza.
2. Il caso – Il ricorrente è un cittadino svizzero, giornalista professionista, condannato dalle autorità giudiziarie svizzere al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 5.000 franchi svizzeri (pari a circa 3.850 euro al momento dei fatti) per aver pubblicato atti coperti da segreto istruttorio. In particolare, il giornalista si era occupato di un caso di presunta pedofilia di cui era stato accusato un “importante imprenditore” (da lui così definito, ndr) ed in cui erano coinvolte delle presunte vittime minori, pubblicando un articolo sotto forma di intervista al padre di una delle vittime e corredato di foto, di cognome e dell’iniziale del nome di quest’ultimo.
Nell’articolo in questione, pubblicato nel gennaio 2009 su un giornale settimanale, il giornalista dava voce all’indignazione del padre delle vittime, il quale era convinto che la scarcerazione preventiva dell’accusato dipendesse dal suo particolare status sociale, e riportava degli estratti del ricorso presentato dal pubblico ministero contro la stessa decisione del giudice istruttore di mettere in libertà il presunto autore dei fatti dei reato.
Sempre nell’articolo contestato, il giornalista non si limitava a riportare parti delle dichiarazioni rilasciate dalla denunciante (madre delle vittime e compagna dell’accusato) alla polizia, in particolare quelle inerenti al suo rapporto con l’accusato e alla sua dipendenza finanziaria da quest’ultimo, ma raccontava altresì dettagliatamente gli atti sessuali subiti dalle vittime minorenni.
Per questo, la denunciante aveva chiesto e ottenuto dal giornale un risarcimento per i danni subiti dalla pubblicazione di quell’articolo, mentre il tribunale di primo grado condannava il giornalista al pagamento di un’ammenda di 5.000 franchi svizzeri per la violazione del segreto istruttorio. Il giornalista appellava la sentenza davanti alla corte d’appello del tribunale del Cantone di Vaud che lo respingeva il 21 febbraio 2012. Il ricorrente presentava ricorso contro la sentenza della corte d’appello ma il Tribunale Federale lo rigettava con una decisione del 27 settembre 2012. Così il giornalista decideva di adire la Corte di Strasburgo asserendo che la condanna penale in questione costituisse una ingerenza sproporzionata al suo diritto all’esercizio della libertà d’espressione garantito dall’art. 10 della Convenzione[2].
La condanna era disposta sulla base dell’art. 293 del codice penale svizzero che punisce con un’ammenda chiunque senza averne titolo pubblica, in tutto in parte, atti, documenti o deliberazioni “che sono segreti in virtù della legge o di una decisione presa da un’autorità pubblica nei limiti della sua competenza”. In virtù di questa concezione formale del segreto[3], il governo svizzero riteneva che tale restrizione alla libertà d’espressione del giornalista fosse “necessaria in una società democratica al fine di tutelare gli altri interessi coinvolti” riferendosi in questo senso alla “autorità e alla imparzialità del potere giudiziario” e agli ulteriori interessi privati come “il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, alla riservatezza, e agli interessi delle altre parti coinvolte nel processo, vale a dire le persone offese, la denunciante, e in particolari le vittime”.
Sulla rilevanza della notizia e il suo interesse sociale, il governo sosteneva poi che “il caso in questione costituisce un fatto semplice” e che pertanto, a parte le considerazioni avanzate dal padre di una delle presunte vittime intorno ai motivi che avrebbero potuto spingere il giudice istruttore a disporre la scarcerazione dell’accusato, “nessun elemento dell’articolo avrebbe potuto contribuire ad aprire un dibattito di interesse generale” considerato altresì che l’accusato non era un uomo noto al grande pubblico; si trattava dunque di un articolo tendente più al “sensazionalismo” che ad informare su un tema di interesse generale.
Oltre tutto, a detta del governo, il semplice riferimento alla presunzione di innocenza riportato due volte nell’articolo non era sufficiente a ribaltare il tenore complessivo di quest’ultimo, dato che “il ricorrente aveva affermato di non avere avuto mai alcun dubbio sulla colpevolezza dell’accusato”. Ed infine, si palesava una mancata tutela nei confronti delle vittime minorenni da parte del giornalista che, oltre ad aver pubblicato i dettagli sulle violenze subite, aveva anche pubblicato le generalità e la foto del padre, favorendo così la riconoscibilità sia di quest’ultimo che della figlia.
Dal canto suo il ricorrente ammetteva che tale condanna avesse una base giuridica ma eccepiva che la stessa si ponesse in contrasto con i principi di una società democratica che invece dovrebbe riservare un ruolo importante ai media nel campo della giustizia penale.
Tra l’altro, il giornalista sosteneva che la concezione formale del segreto, di cui si accennava prima con riguardo alla norma di cui al codice penale svizzero, si pone in contrasto con la giurisprudenza europea “secondo la quale la pubblicità degli atti deve costituire la regola mentre il segreto una eccezione” e ribadiva che l’art. 10 lascia poco spazio alle restrizioni alla libertà di stampa negli ambiti dei dibattiti di natura politica o di interesse sociale.
Il giornalista negava l’idoneità del suo articolo ad influenzare il seguito del procedimento e tanto meno le decisioni dei giudici dato che “l’accusato non era stato giudicato dal giudice istruttore ma dal Tribunale, il quale poteva decidere in tutta autonomia”. Eccepiva altresì che tra gli scopi dell’articolo vi era sì quello di informare il pubblico su una questione di interesse sociale (vale a dire la liberazione di un presunto autore di reati gravissimi) ma soprattutto quello di permettere ad altre possibili vittime di “uscire dalle ombre” e denunciare. Ed infine, il ricorrente ricordava alla Corte di essere stato contattato dal padre delle presunte vittime e di aver ricevuto legittimamente dallo stesso soggetto le informazioni riservate ai fini della pubblicazione.
3. Sulla presunta violazione dell’articolo 10. I “parametri” e i principi applicati dalla Corte Edu.
3.1. Il contributo dell’articolo a un dibattito di interesse generale – La valutazione circa l’idoneità dell’articolo a contribuire ad un dibattito di interesse generale è uno degli aspetti principali da prendere in considerazione ai fini dell’operazione di bilanciamento degli interessi in gioco. E a tal proposito, la Corte riprende i parametri utilizzati nelle già citata sentenza Bédat c. Svizzera per ribadire sì l’importanza ricoperta dai media in una società democratica, ma soprattutto per ricordare i limiti che la stessa non dovrebbe superare nel rispetto della reputazione, dei diritti altrui e della necessità di impedire la divulgazione di informazioni riservate: “Alla funzione dei media di comunicare tali informazioni e fornire dei pareri, si aggiunge il diritto del pubblico di riceverli”. Tuttavia, ribadisce Strasburgo, a tale constatazione va aggiunto il diritto di ogni individuo a godere di un “processo equo” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, il quale implica certamente il diritto a un giudice imparziale e ad un trattamento da presunto innocente (Tourabcheau e July v. Francia, 24 novembre 2005).
La questione che si pone è “se il contenuto dell’articolo e, in particolare, le informazioni che rilevano ai fini del segreto istruttorio, siano di natura tale da nutrire concretamente il dibattito pubblico sull’argomento in questione”. In questo senso il tribunale federale aveva constatato come i fatti si svolgessero in un contesto essenzialmente familiare e comunque molto ristretto[4], dato che lo stesso soggetto accusato era in realtà un imprenditore non così noto al grande pubblico; è vero che la scarcerazione del presunto autore dei fatti nel corso dello stesso procedimento era suscettibile di dar vita “in linea di principio” ad un dibattito di interesse generale, ma oltre a questo “nessun altro elemento dell’articolo ha aperto alcun dibattito” di questo genere, considerato altresì che “né le numerose informazioni dettagliate circa gli atti imputati all’accusato, né gli estratti delle dichiarazioni rilasciate prima dalla denunciante alla polizia avrebbero probabilmente giovato ad un dibattito pubblico sul funzionamento della giustizia”. E’ per questo che la Corte ribadisce che “l’interesse a soddisfare una certa curiosità pubblica non è sufficiente a legittimare la diffusione di informazioni di carattere riservato”[5]. Ma vi è di più: in atre occasioni la stessa Corte ha avuto modo di chiarire che l’interesse generale alla diffusione di informazioni riservate non può nemmeno essere giustificato dal fatto che esse si riferiscano a fatti di cronaca enfatizzati dai giornali, perché significherebbe subordinare tale valutazione ad una “scelta” effettuata a monte dagli operatori dell’informazione i quali potrebbero così decidere di attribuire maggiore rilevanza ad una notizia al fine di stimolare un interesse pubblico per così dire “artificiale” e poi giustificare su di esso la fatidica divulgazione.
Nel caso in questione, i giudici di Strasburgo non si sono soltanto limitati ad effettuare un controllo “esterno” o astratto sull’idoneità dell’articolo e delle informazioni in esso riportate a contribuire ad un eventuale dibattito pubblico, ma hanno esteso il loro piano di osservazione fino ad investire anche le responsabilità etiche o, per meglio dire, deontologiche del giornalista che non si era preoccupato di garantire adeguata tutela alle vittime minorenni (a proposito del diritto alla riservatezza, sul punto si tornerà a breve).
Con riguardo poi all’intenzione eccepita dal giornalista di far “uscire dalle ombre” le altre potenziali vittime, la Corte sembra attribuire a quest’ultimo un particolare onere: dice infatti che “il ricorrente non spiega nell’articolo che cosa avrebbe potuto fondare il sospetto che le altre vittime sarebbero rimaste sconosciute, né come il giudice istruttore avrebbe potuto essere criticato obiettivamente per non aver intrapreso misure tese a scoprire altre potenziali vittime”.
In questo e nei passaggi successivi della sentenza, la Corte Edu sembra richiamare un altro aspetto che aveva caratterizzato la sua decisione in merito al caso Bédat: aspetto che, tra le altre cose, conferma quel cambio di rotta di cui si parlava prima con riguardo alla sua più recente giurisprudenza. Secondo la posizione della Corte, è ancora una volta il giornalista – così come rilevato nel caso Bédat – a dover, in un certo senso, dimostrare che le informazioni da lui pubblicate siano idonee ad “alimentare un eventuale dibattito pubblico sull’inchiesta” e non solo a suscitare una mera curiosità sull’argomento (nelle sentenza richiamata si usa il termine “malsana curiosità”[6]). E se è il giornalista a dover dimostrare il contributo del proprio articolo ad un dibattito di interesse generale, vorrà dire che la libertà d’espressione, dapprima quasi sempre protagonista di un atteggiamento di favor da parte della Corte Edu, comincia a perdere quella sua privilegiata posizione a favore di altri interessi, anch’essi capaci di far smuovere l’ago della bilancia. Si può concludere allora che la posizione della Corte è oggi più vicina al ritenere che tale idoneità della “pubblicazione” ad alimentare un dibattito pubblico vada considerata sì oggettivamente- vale a dire a prescindere del grado di enfatizzazione sui media della notizia- ma soprattutto valutata sulla base di un sindacato più attento al concreto valore sociale dell’articolo.
3.2. Il tenore dell’articolo e la presunzione di innocenza dell’imputato – Indagare intorno al “tenore” di un articolo significa certamente guardare oltre il semplice aspetto estetico dello stesso, l’apparente conformità di quanto riportato al suo interno ai canoni deontologici del giornalismo. Esistono infatti vari aspetti che contribuiscono a delineare il tenore di un articolo e nello stesso tempo a bilanciarne il risultato dell’osservazione a favore 1) di una impostazione innocentista, 2) di un’impostazione neutra 3) di un’impostazione colpevolista con riguardo agli indizi che gravano sulle persone sottoposte a procedimento penale: si pensi, per fare un esempio, alle modalità con cui chi racconta il fatto presenta ai lettori la persona dell’imputato oppure quelle con le quali ne sottolinea alcune caratteristiche, abitudini, frequentazioni allo scopo di enfatizzarne la colpevolezza o al contrario sottolinearne la possibile innocenza, o ancora allo scopo che chi racconta si prefigge di raggiungere nel riportare determinate informazioni o darne rilevanza soltanto ad alcune.
Prima ancora di esprimere delle valutazioni sul parametro del “tenore dell’articolo”[7] applicato dalla Corte al caso in questione, bisognerebbe essere consapevoli che già dietro ad ogni articolo di cronaca giudiziaria c’è quasi sempre un operatore della giustizia che potrebbe aver deciso a quale fase processuale dare rilevanza facendo trapelare determinate notizie riservate, e dall’altra un professionista dell’informazione che a sua volta potrebbe aver deciso per noi quale processo raccontare, quale notizia enfatizzare e sotto quale forma divulgarla (articolo, intervista, mera cronaca di una fase processuale): in un’epoca moderna come quella nostra, dove gran parte della nostra vita quotidiana è assorbita dagli impegni lavorativi o di altro genere, l’impossibilità del cittadino di recarsi direttamente nei luoghi ove si svolgono i processi e si fa giustizia ha comportato una graduale e sostanziale sostituzione della pubblicità immediata con quella mediata. “Non potendo più il cittadino andare alla giustizia”, scrive magistralmente il Prof. Glauco Giostra, “è la giustizia, per il tramite dei media, a raggiungere il cittadino”[8]. Sicché è sempre molto alto il rischio che tale pubblicità mediata- e più in generale tutto ciò che dà origine ad un processo mediatico- possa specchiare una “immagine distorta della realtà”, distorta appunto da tutta una serie di quei fattori che contribuiscono a delineare il complessivo tenore di un articolo.
Fatta questa premessa, ne segue un’altra. Troppo spesso la divulgazione di notizie e informazioni sulle indagini diventa presupposto per la formazione diretta di una immagine distorta della realtà da parte del pubblico; tale fenomeno, strettamente connesso al tema dell’informazione giudiziaria, rischia il più delle volte di compromettere uno dei principi cardine di ogni sistema processuale di tipo accusatorio quale è la presunzione innocenza. La direttiva europea n.343/2016, che mira al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, obbliga gli Stati dell’Unione ad assicurare che “agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza” e a predisporre misure appropriate in caso di violazione di tale obbligo di non presentare appunto gli indagati o gli imputati come colpevoli.
Ciò è coerente con l’impostazione secondo la quale se oggetto del processo non è l’innocenza dell’imputato ma la sua colpevolezza, allora quest’ultimo dovrà essere considerato innocente fino a quando chi accusa non riuscirà a provare la sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il rispetto di tale principio si impone alle autorità giudiziarie come ai professionisti dell’informazione e presuppone un’attenzione particolare riguardo alle modalità con cui una qualsiasi persona sottoposta a procedimento penale possa essere presentata al pubblico, che si tratti di una conferenza stampa del pubblico ministero o di un articolo di giornale che vuole informare sui risvolti del singolo caso.
Con riguardo al ruolo svolto dai media, non si può trascurare l’influenza che un articolo di giornale di tenore “colpevolista”- tendente per esempio a delineare un ritratto negativo della personalità del soggetto o a dare risalto principalmente alle tesi dell’accusa- è idoneo ad esercitare nell’ambito del giudizio. Il parametro della “violazione della presunzione di innocenza” è strettamente connesso a quello riguardante il “tenore dell’articolo” in quanto un articolo in cui nel suo complesso l’autore suggerisce la colpevolezza dell’imputato (corredando il tutto con descrizioni inutilmente dettagliate, come nel caso di specie, tese ad impressionare emotivamente chiunque legga) è un articolo che a priori determina un rischio di influenza sul procedimento in corso, a prescindere dal dato irrilevante che lo stesso abbia concretamente o meno influenzato i giudici.
Nella fattispecie, la Corte di Strasburgo fa proprie le considerazioni espresse dal tribunale federale nella sentenza del 27 settembre 2012, constatando come l’articolo in questione “suggeriva la colpevolezza dell’imputato” descrivendo altresì in modo inutilmente dettagliato gli abusi sessuali subiti dalla vittime minorenni ed addentrandosi con invadenza nel merito dei rapporti tra la denunciante e l’imputato. Di conseguenza, “tutti questi elementi suggeriscono una tendenza al sensazionalismo più che un desiderio di informare obiettivamente o di aprire un dibattito su una questione sociale”. Ecco per quale motivo, secondo i giudici nazionali e secondo la Corte Edu, non può accogliersi la posizione del ricorrente il quale si era spinto a pubblicare informazioni non rispondenti alle finalità e agli scopi da lui perseguiti, tanto meno all’interesse generale.
Ed aggiunge che, citando due volte la presunzione di innocenza nel suo articolo, il giornalista ha sicuramente rispettato le regole deontologiche ma nulla ha fatto per evitare che il suo parere in merito alla colpevolezza dell’imputato trapelasse dal suo articolo-intervista, tenuto conto del particolare linciaggio e della campagna di denigrazione che l’imputato aveva subito per via di tale pubblicazione. Dal tenore dell’articolo si evince allora una “sostanziale” violazione della presunzione di innocenza dell’accusato. A tal proposito, riprendo una considerazione effettuata dalla Grande Camera nella sentenza Bédat c. Svizzera, anche questa volta la Corte ribadisce come “non ci si debba attendere che sia il governo a portare la prova, a posteriori, che questo tipo di pubblicazione abbia avuto una reale influenza sul seguito della procedura.
Il rischio di influenza sulla procedura giustifica in sé che misure dissuasive, come un divieto di divulgazione di informazioni segrete, siano adottate dalle autorità nazionali”. Come fa notare il Prof. Marco Cuniberti[9] dell’Università degli Studi di Milano, si riscontra in questo come nel caso Bédat una sorta di inversione della prova rispetto a quella sull’interesse generale dell’articolo (si veda il punto I): “mentre si pretende dal giornalista la prova dell’idoneità dell’articolo a contribuire ad un dibattito pubblico, per contro le autorità statali sono esonerate dall’offrire una puntuale dimostrazione dell’idoneità dell’articolo a incidere sulla presunzione di innocenza dell’imputato”.
Nella sentenza in commento, la Corte ha altresì ribadito che il suo compito non è quello di sostituirsi ai giudici nazionali nello stabilire quale tecnica espositiva debba essere utilizzata dai giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria, ma è quello di verificare se le decisioni prese dai giudici nazionali siano conformi al dettato di cui all’articolo 10: pertanto si “deve considerare l’ingerenza in questione alla luce di tutto il contesto, per determinare se questa sia proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito e se le ragioni invocate dalle autorità nazionali per giustificarla appaiono rilevanti e sufficienti”. Di conseguenza, se le autorità hanno effettuato in modo corretto tale bilanciamento, ovvero in modo conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, allora “occorre fornire seri motivi per far sì che essa (la Corte, ndr) possa sostituirsi alla decisione dei giudici nazionali”.
3.3. La violazione della vita privata dell’indagato o di una della parti del procedimento – Si tratta di un parametro aggiunto dalla Corte di Strasburgo proprio nella sentenza Y. c. Svizzera in quanto, a differenza del caso Bédat, l’articolo pubblicato nel caso di specie conteneva delle “informazioni riguardanti altre parti del procedimento penale, vale a dire le due presunte vittime e la denunciante”. In particolare, secondo i giudici europei, il giornalista si era spinto a “descrivere in maniera ampia e dettagliata gli atti di violenza sessuale subiti dalle vittime”, riproducendo gli estratti del fascicolo processuale che, oltre a quanto detto, contenevano delle dichiarazioni che la denunciante aveva rilasciato alla polizia ed inerenti per lo più il suo rapporto e la sua dipendenza economica dall’uomo accusato dei fatti. L’esigenza della segretezza, invocata dalla Corte, rileva in questo senso sotto un duplice aspetto: da un lato quello della tutela della riservatezza delle presunte vittime minorenni che, oltre a poter essere facilmente riconosciute per via dell’indicazione nell’articolo della loro età, ma anche della foto e delle generalità del padre[10], avrebbero potuto “pretendere di non vedere pubblicati sui giornali i dettagli più sordidi degli atti di violenza sessuali subiti, anche se fossero stati indicati con pseudonimi”; dall’altro quello della riservatezza della parte denunciante che, come ha rilevato la Corte, si trovava in una situazione per niente facile convergendo in essa i ruoli di madre di una delle vittime, di compagna del presunto autore dei fatti e di denunciante che, dal canto suo, avrebbe potuto pretendere la segretezza di informazioni strettamente intime e riservate come potevano essere quelle inerenti la sua possibile prosecuzione del rapporto con l’indagato.
Si tratta di un parametro di particolare importanza perché, oltre ad indurre la Corte a soffermarsi sul concetto di “informazioni riservate” che possono farsi rientrare nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione[11] (si veda, al contrario, GBS v. Svizzera, n. 28601/11, 22 dicembre 2015), sembra spingerla ed effettuare un controllo di merito intorno all’esercizio del potere discrezionale riconosciuto agli Stati in ordine a tale valutazione: quando si rileva la necessità di effettuare una restrizione di questo genere ai fini della “reputazione e dei diritti altrui” la Corte può anche essere tenuta a “verificare se le autorità nazionali abbiano equilibrato correttamente questi due valori protetti dalla Convenzione e che in alcuni casi possono apparire in conflitto, vale a dire da un lato la libertà di espressione sancita dall’art. 10 e, in secondo luogo, il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8”[12]. Aggiunge poi che “il concetto stesso di vita privata è un concetto ampio, non suscettibile di definizione esaustiva, che copre l’integrità fisica e morale della persona e può pertanto comprendere più aspetti della personalità di un individuo come: l’identità e l’orientamento sessuale, il nome e gli elementi relativi al diritto all’immagine” oltre che “quelle informazioni che un individuo può legittimamente aspettarsi di vedere pubblicate senza il suo consenso”[13]. Nella fattispecie, afferma la Corte che il fatto stesso di aver ricevuto quelle informazioni in modo legittimo da parte del padre di una delle presunte vittime e di essere stato avvicinato da quest’ultimo non assolve il giornalista “dal dovere deontologico di agire con estrema cautela e prendersi cura degli interessi delle vittime minori”, proteggendone in ogni modo la loro identità. Nonostante la stessa Corte abbia più volte ribadito che la scelta della tecnica espositiva e della forma rientrano nella libertà d’espressione garantita al giornalista dall’art. 10, non si può non rilevare come una restrizione in questo senso sia stata invece giustificata tenendo appunto conto delle scelte stilistiche, del tono utilizzato e del contenuto della stessa pubblicazione: sembrerebbe allora che i giudici di Strasburgo abbiano voluto ancora una volta[14] riconoscere un rilievo primario al profilo deontologico del cosiddetto “giornalismo responsabile”, il che testimonia un evidente e graduale passo indietro rispetto alle posizioni tradizionali che la Corte aveva in passato assunto in materia di libertà di espressione.
4. Conclusioni – Alla luce dei parametri usati e delle considerazioni riportate, la Corte Edu ha pertanto concluso negando la sussistenza di una violazione dell’art. 10 della Convenzione, in materia di libertà d’espressione, nei confronti del giornalista ricorrente. Non si può sfuggire in questo senso all’impressione che negli ultimi anni la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia cominciato ad adottare un orientamento certamente diverso da quello che invece in passato la contraddistingueva in materia di libertà di espressione. In materia di segreto istruttorio, la “concezione sostanziale” accolta dalla Corte non giustifica un assoluto divieto di pubblicazione di atti coperti dallo stesso segreto se da ciò, per esempio, possa derivarne un interesse sociale apprezzabile, eppure essa ha il pregio di ancorare la disciplina alla necessità di tutelare altresì interessi – si pensi appunto al diritto alla vita privata e alla reputazione dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un procedimento penale – che vanno oltre le mere esigenze investigative e processuali.
[1] Negli ultimi anni la Cedu ha escluso la violazione dell’art. 10 della Convenzione in diverse sentenze, tra cui: 6 maggio 2003, Perna c. Italia; 22 ottobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens & July c. Francia; 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera; 13 luglio 2012, Mouvement Raelien Suisse c. Svizzera; 20 ottobre 2015, Pentikäinen c. Finlandia; 29 marzo 2016, Bédat c. Svizzera.
[2] Così recita l’art. 10 della Convenzione: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2.L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.
[3] In contrapposizione ad una visione maggiormente sostanziale del segreto da parte della Corte Edu che prescinde dalla mera classificazione dell’atto operata dalla legge e che “non ritiene conforme alla Convenzione un divieto assoluto circa la pubblicazione di atti coperti da segreto laddove vi sia un interesse pubblico per la notizia (..)”. Marina Castellaneta in “Segreto istruttorio e libertà di stampa: la Cedu fissa i limiti per i giornalisti”, 15 giugno 2017.
[4] Si legga a proposito il punto 15 della sentenza Y. c. Suiss: “La situation de l’auteur, décrit comme « un homme de 41 ans, qui gère des milliers de logements dans le canton de Vaud » et dont l’article précisait aussi qu’il était aisé, qu’il s’était fait construire une villa de 7 pièces, possédait un appartement dans une station valaisanne et un bateau sur le lac Léman, ne présentait non plus aucun intérêt au-delà de la simple curiosité qu’elle pouvait susciter au sein du lectorat du recourant. Rien n’indique en effet qu’il se soit agi d’un personnage connu du grand public. L’affaire en cause ne constituait guère qu’un fait divers parmi d’autres affaires du même genre”.
[5] vedi, per esempio, Leempoel & SA, DE Cine Revue contro Belgio, n. 64772/01, 9 Novembre 2006).
[6] Nel caso Bédat la pubblicazione riguardava informazioni coperte da segreto istruttorio e tendenti a rimarcare in senso negativo le condizioni mentali di un uomo responsabile di un grave incidente che aveva provocato la morte di diverse persone.
[7] Parametro già ampiamente usato dalla Corte in altre sentenze; si pensi al già citato Bédat c. Svizzera al quale la Corte fa più volte riferimento nella sentenza Y. c. Suiss.
[8] Lo spiega bene il Prof. Glauco Giostra, in “L’Informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”, pag.75. Pacini Giuridica Editore, 2016.
[9] In “L’incerto bilanciamento tra esigenze processuali, diritti dell’imputato e libertà di cronaca: a proposito della sentenza Bédat c. Svizzera”, Osservatorio Costituzionale Fasc. 3/2016- 5 ottobre 2016
[10] Si legga il punto 90 della sentenza in commento: “Tuttavia, come il tribunale federale, ritiene che le informazioni contenute nell’articolo in questione permettano complessivamente l’individuazione delle vittime. Il ricorrente non ha pubblicato solo, come ha giustamente rilevato il tribunale federale, il nome e l’inizio del cognome del padre di una delle vittime e un profilo di quest’ultimo, ma anche l’età delle vittime presunte e le informazioni relative alle loro relazioni e alle loro famiglie”.
[11]Così recita l’art. 8 della Convenzione: “ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
[12] La Corte richiama a tal proposito i casi Hachette Filipacchi Associés c. Francia, 14 giugno 2007 e Axel Springer AG c. Allemagne, 7 febbraio 2012.
[13] Flinkkilä e altri contro la Finlandia, n. 25576/04, § 75, 6 aprile 2010 e Saaristo e altri contro Finlandia, n. 184/06, § 61, 12 ottobre 2010).
[14] Si veda anche il rilievo che la Corte attribuisce al profilo deontologico nella sentenza Stoll c. Svizzera, 10 dicembre 2007).