Ripercussioni economiche e finanziarie relative all’inquadramento dell’epidemia quale possibile causa di estinzione delle obbligazioni di fare e non fare.
Introduzione
La pandemia sviluppatasi a partire da gennaio 2020 e che ha visto l’Italia tra i paesi più colpiti, almeno a livello europeo, si inserisce di petto nei rapporti contrattuali fra privati, ivi compresi quelli di carattere bancario e finanziario.
Pur applicando specifiche moratorie, relativamente ai mutui per la prima casa e ai finanziamenti aziendali, il legislatore, all’art. 91 del DL 18 del 17 marzo 2020, inserisce il Covid-19 fra le c.d. cause di forza maggiore, con la previsione che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 sia “sempre valutata” ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore e dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il principio di forza maggiore
La forza maggiore, come causa di risoluzione del contratto e di vera e propria estinzione dell’obbligazione, vede la sua origine nel Codice Napoleonico del 1804: in esso era già operativa la distinzione fra obbligazioni di dare e di fare/non fare, con la specificazione, all’art. 1148, che “Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato”[1].
Con il Codice Civile “Pisanelli” del 1865, all’art. 1226, il Regno D’Italia recepiva solo in parte detto principio, limitandolo al “perimento della cosa” quale causa di estinzione delle obbligazioni, lasciando fuori dal perimetro di applicazione le obbligazioni di fare/non fare[2].
Il recepimento completo, da parte dell’Italia, del principio di forza maggiore è rinvenibile, pertanto, solo nel Codice Civile del 1942. La normativa italiana deve essere letta alla luce del combinato disposto degli art. 1467, 1256 e 1218 del Codice Civile: L’art. 1218, in particolare, prevede che il debitore, qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta, sia tenuto al risarcimento del danno, salvo non provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L’esplicita menzione all’interno del decreto “Cura Italia” porta a una serie di conseguenze riguardanti tutte le obbligazioni e i contratti in corso.
Effetti del principio di forza maggiore sulle obbligazioni
L’inserimento del Covid-19 fra le cause di forza maggiore non può certo essere interpretato alla stregua di una moratoria di fatto per tutte le obbligazioni di dare, fare e non fare durante l’epidemia.
Tuttavia, pur volendo prescindere dagli specifici interventi operati in ambito bancario e relativamente alle crisi d’impresa, sembra vigere, come suddetto, un principio generale che sancisce la mancata responsabilità del debitore temporaneamente inadempiente, qualora dimostri un rapporto causa-effetto fra le misure di contenimento dell’epidemia e l’inadempimento.
Pare arduo interpretare la norma non tenendo conto anche dei debitori che verranno colpiti dagli effetti della crisi economica conseguente all’epidemia.
Pochi margini di incertezza, invece, debbono sussistere quanto all’interpretazione dell’impossibilità di adempiere, da considerarsi, in base alla giurisprudenza e alla dottrina prevalente, in senso “oggettivo”: l’impossibilità di adempiere può dirsi “oggettiva” solo qualora la prestazione non possa essere adempiuta né dal debitore né da nessun altro soggetto[3].
Gli effetti di un provvedimento simile possono comprensibilmente essere importanti e dovranno essere visti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale derivante dal relativo contenzioso.
Effetti del principio di forza maggiore sul merito creditizio
E’ arduo, allo stato dei fatti, stabilire le possibili implicazioni del principio di forza maggiore sul merito creditizio di aziende e consumatori colpiti dalla crisi.
Infatti, gli algoritmi atti al calcolo operano valutazioni di merito sul comportamento creditizio senza considerare l’eventualità di cause di forza maggiore che limitino le possibilità di corretto adempimento delle obbligazioni.
Inoltre gli effetti della pandemia sulla platea dei debitori paiono essere diversi, variando in base alle specifiche attività produttive nonché alla localizzazione geografica dei singoli debitori, che possono essere stati più o meno colpiti dagli effetti delle misure di contenimento.
Permangono quindi dubbi riguardo la pertinenza e la legittimità di siffatti calcoli, in un periodo temporale incerto, in cui persiste un fenomeno di portata tale da poter essere sempre valutabile quale causa di forza maggiore.
Inoltre gli effetti del fenomeno, come suddetto variegati, rischiano di discriminare talune categorie di debitori rispetto ad altre.
Il gestore del Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc, successivamente all’emergenza, ha informato gli utenti sulla home page del sito ufficiale come segue: “in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19, CRIF si è attivata nei confronti di tutti gli Istituti di Credito affinché vengano correttamente segnalate sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) da essa gestita le iniziative di sospensione del pagamento delle rate in recepimento del decreto legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18, del decreto legislativo n.9 del 2/3/2020 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 642 del 29/02/2020, nonché degli accordi siglati fra l’ABI e le Associazioni d’Impresa. Le sospensioni pertanto non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento”[4]. Si pongono, allo stato dei fatti, diverse questioni rilevanti:
- Se sia considerabile “pertinente”, ai sensi del Codice di Condotta per i SIC, la segnalazione, in banche dati di referenza creditizia, pur non quale esplicita “negatività”, di una richiesta di sospensione dei pagamenti a causa dell’emergenza: essa, infatti, costituirebbe solo una modifica concordata delle condizioni contrattuali causata da un’oggettiva e temporanea impossibilità di adempiere;
- Se sia considerabile “legittima”, ai sensi del medesimo Codice di Condotta, la segnalazione nelle medesime banche dati, quale “negatività”, dell’eventuale ritardo nei pagamenti rateali avvenuto durante l’emergenza, ove la causa di detto ritardo non sia imputabile al debitore;
Se pare impossibile, allo stato dei fatti, individuare una regola generale, tuttavia l’esplicito riconoscimento dell’impossibilità sopravvenuta nella fase emergenziale sembra, almeno temporaneamente, escludere conseguenze non volute, di qualunque natura, a carico di un debitore, qualora sia provato il rapporto causa-effetto fra l’epidemia e l’inadempimento.
Note
[1] Https://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Napoleone_il_grande/Libro_III/Titolo_III
[2] Https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=4919
[3] cfr. Lipari/Rescigno: Diritto Civile vol. III Le Obbligazioni pag. 319
[4] cfr. www.crif.it
Foto copertina: foto dal web. Dirittodelrisparmio
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