[dropcap]C[/dropcap]on l’importante sentenza n. 26889 del 1° luglio 2016, le Sezioni Unite si sono occupate del delicato tema delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti, eseguite per mezzo dell’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili.
A cura di Ilaria Stellato
I. Il caso – Il decisum prende le mosse dal ricorso per Cassazione contro l’ordinanza di conferma della misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale del riesame di Palermo in data 8 gennaio 2016. L’indagato, accusato di partecipazione all’associazione di tipo mafiosa “Cosa Nostra”, era stato sottoposto alla misura sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico da una serie di intercettazioni, anche “ambientali”, e dalle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia.
Per la cassazione della predetta decisione veniva proponeva ricorso, affidato ad articolate censure.
In species, posto che l’intercettazione era avvenuta per mezzo di un “virus auto- installante” attivato su un apparecchio elettronico portatile, il cuore delle doglianze del ricorrente si appuntava, da un lato, sulla dedotta illegittimità del decreto di conferma della misura cautelare per elusione del divieto – posto dall’art. 266 c.p.p., comma 2 – di effettuare intercettazioni all’interno di abitazioni private e, dall’altro, sull’asserita inutilizzabilità dei risultati relativi a tali captazioni per violazione dell’art. 15 Cost. e 8 CEDU, attesa la mancanza di limitazioni spaziali alle intercettazioni stesse.
Con ordinanza del 6 aprile 2016, la Sesta Sezione della Cassazione investiva della delicata questione le Sezioni Unite.
II. La decisione delle Sezioni Unite – La quaestio iuris posta all’attenzione della Cassazione, nella sua composizione plenaria, è la seguente: «se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.)».
In altri termini, con il rinvio in esame, si è chiesto alle Sezioni Unite penali della Corte di dare risposta ai quesiti se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’inoculazione in congegni elettronici di virus informatici debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione; e se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.
Ebbene, in via preliminare la Corte di legittimità pone l’accento sulle peculiari caratteristiche tecniche ed informatiche del mezzo investigativo in argomento.
In particolare, gli Ermellini sottolineano che le intercettazioni vengono effettuate mediante un software, definito simbolicamente trojanhorse, chiamato “captatore informatico” o “agente intrusore”; tale programma informatico, viene installato in un dispositivo del tipo target (un computer, un tablet od uno smartphone), di norma a distanza e in modo occulto, per mezzo del suo invio con una mail, un sms o un’applicazione di aggiornamento.
Il software è costituito da due moduli principali: il primo (server) è un programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo bersaglio; il secondo (client) è l’applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo.
Diverse – ed estremamente intrusive- le attività che uno strumento tecnologico di questo tipo consente di svolgere, e precisamente:
– captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato” (navigazione e posta elettronica, sia web mail, che out look);
– attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi;
– mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le immagini;
– perquisire l’hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatico preso di mira;
– decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot);
– sfuggire agli antivirus in commercio.
Il tutto, con l’indubbio vantaggio della trasmissione dei dati raccolti in tempo reale agli investigatori, tramite la rete internet.
Chiaramente, il sistema così descritto è assai utile per lo svolgimento delle indagini, per le quali apre notevoli prospettive. In particolare, utilizzando il programma informatico sopra descritto – inoculato su un telefono cellulare, un tablet o un PC portatile – è possibile, come detto, anche cogliere i dialoghi tra presenti: in tal caso, l’intercettazione, «sostanzialmente di natura ambientale», può avvenire ovunque, quindi anche all’interno di un domicilio e non solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza dover affrontare i problemi pratici che implica la collocazione di una microspia, evitando dunque agli investigatori anche il rischio di essere scoperti.
Dall’analisi delle caratteristiche tecniche dello strumento di intercettazione in argomento, si evince che – con le parole della Cassazione – «il mezzo tecnologico in esame impone un difficile bilanciamento delle esigenze investigative, che suggeriscono di fare ricorso a questo strumento dalle potenzialità forse ancora non pienamente esplorate, con la garanzia dei diritti individuali, che possono subire gravi lesioni».
A questo punto del suo iter motivazionale, previa accurata analisi delle iniziative parlamentari succedutesi in subiecta materia e previa “qualificazione giuridica” dell’attività d’indagine svolta sub species di intercettazioni c.d. ambientali, la Suprema Corte perimetra la base della sua analisi precisando che essa «deve riguardare la valenza da attribuire all’individuazione – e conseguentemente all’indicazione nel provvedimento che autorizza l’attività investigativa in oggetto – del “luogo” nel cui ambito deve essere svolta la “intercettazione di comunicazioni tra presenti” oggetto di previsione dell’art. 266 c.p.p., comma 2».
In altri termini, ai fini della soluzione della questione sottoposta alla sua attenzione, si domanda alla Corte se debba considerarsi presupposto imprescindibile per la legittimità del mezzo investigativo in discussione- e, conseguentemente, per la utilizzabilità dell’esito delle intercettazioni – l’individuazione, e la relativa indicazione nel provvedimento che autorizza l’attività di captazione, del “luogo” nel cui ambito deve essere svolta la “intercettazione di comunicazioni tra presenti” oggetto della previsione dell’art. 266 c.p.p., comma 2.
Ebbene, ad avviso degli Ermellini, un’esigenza di questo tipo è del tutto estranea all’intercettazione per mezzo del c.d. virus informatico, posto che «la caratteristica tecnica di tale modalità di captazione prescinde dal riferimento al luogo, trattandosi di un’intercettazione ambientale per sua natura “itinerante”»
Muovendo da tali premesse, la Corte esclude – de iure condito – la possibilità di intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., con il mezzo del captatore informatico, al di fuori della disciplina derogatoria di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 13 (di conversione del D.L. n. 152 del 1991).
Ed invero, per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata, l’intercettazione domiciliare – in deroga al limite di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, secondo periodo – è consentita “anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa”: sono permesse, pertanto, intercettazioni domiciliari pur in mancanza della gravità indiziaria dello svolgimento nell’ambiente, in quel momento, di attività criminosa.
Balza evidente come, sottesa alla disciplina speciale menzionata, vi sia una precisa scelta del legislatore, volta a favorire l’operatività del mezzo di ricerca della prova in esame in relazione a fattispecie criminose per le quali risulti particolarmente difficile l’attività di indagine. Più in particolare, sulla scorta di uno specifico bilanciamento di interessi, il legislatore opta per una più pregnante limitazione della segretezza delle comunicazioni e della tutela del domicilio tenendo conto della eccezionale gravità e pericolosità, per l’ intera collettività, dei (particolari) reati oggetto di attività investigativa per l’acquisizione delle prove: contemperamento che sfocia, appunto, nella possibilità di effettuare, previa motivata valutazione del giudice, intercettazioni “tra presenti” in luoghi di privata dimora “a prescindere” dalla dimostrazione che essi siano sedi di attività criminose in atto e, quindi, senza alcuna necessità di preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi stessi.
A questo punto, viene in rilievo la questione relativa alla possibilità, o meno, di disporre, in relazione ad indagini per delitti di criminalità organizzata, l’intercettazione per mezzo di “captatore informatico” prescindendosi dall’indicazione dei luoghi in cui la captazione deve avvenire, posto che è impossibile, per tale mezzo di indagine, una preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi di interesse, data la natura “itinerante” dello strumento di indagine da utilizzare.
Sul punto, le Sezioni Unite – discostandosi dalla soluzione ermeneutica positiva accolta sentenza n. 27100 del 26.05.2015, Musumeci – hanno ritenuto di dover condividere la tesi sostenuta dall’ordinanza di rimessione, secondo cui il provvedimento che autorizza l’intercettazione domiciliare, se fondato sulla gravità indiziaria di reati associativi, non richiede la sussistenza del fondato motivo che in detti luoghi si sta svolgendo l’attività criminosa: in presenza di intercettazioni relative a procedimenti di criminalità organizzata, l’indicazione del luogo risulterebbe del tutto irrilevante, anche in rapporto all’utilizzo della tecnica del virus informatico come lo è per le captazioni ambientali con mezzi tradizionali.
Muovendo da una approfondita lettura delle disposizioni del codice di rito e della norma speciale (e derogatrice) di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13 (convertito dalla L. n. 203 del 1991, si legge nella sentenza che «quando risultano indicati il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti (diversi dai luoghi di privata dimora) in cui eseguirla, l’intercettazione deve ritenersi utilizzabile anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria, riconoscendosi la “dinamicità” delle intercettazioni (in quanto eseguibili in ambienti diversi frequentati dal soggetto sottoposto a controllo) ».
Alla stregua di quanto appena argomentato, la Corte individua, dunque, i seguenti “punti fermi”:
a) di regola, il decreto autorizzativo delle intercettazioni “tra presenti” deve contenere la specifica indicazione dell’ambiente nel quale la captazione deve avvenire solo quando si tratti di luoghi di privata dimora, con la limitazione che, in detti luoghi, tali intercettazioni possono essere effettuate, in base alla disciplina codicistica, soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa;
b) per le intercettazioni “tra presenti” da espletare in luoghi diversi da quelli indicati dall’art. 614 c.p. (come, ad esempio, carceri, autovetture, capanni adibiti alla custodia di attrezzi agricoli, luoghi pubblici, ecc.), deve ritenersi sufficiente che il decreto autorizzativo indichi il destinatario della captazione e la tipologia di ambienti dove essa va eseguita: l’intercettazione resta utilizzabile anche qualora venga effettuata in un altro luogo rientrante nella medesima categoria;
c) l’indicazione del luogo o dell’ambiente della intercettazione “tra presenti” costituisce un indispensabile requisito autorizzativo nei soli casi in cui occorre fare applicazione della disciplina codicistica sulle limitazioni delle captazioni effettuate nei luoghi di privata dimora (vale a dire, la sussistenza del fondato motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, le Sezioni Unite rispondono, affermativamente al quesito concernente la legittimità o meno delle intercettazioni “tra presenti” eseguite a mezzo di “captatore informatico” installato in un dispositivo portatile, nell’ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò, a prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata. In tal caso esplica, infatti, la sua efficacia la norma speciale derogatrice di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13 (convertito dalla L. n. 203 del 1991), a condizione che il giudice, nell’autorizzare le particolari intercettazioni di comunicazioni “tra presenti” oggi rese possibili dall’uso dei “captatori informatici”, motivi adeguatamente le proprie determinazioni.
In guisa che, con le parole della Suprema Corte, «deve dunque ritenersi che – in relazione a procedimenti di criminalità organizzata, una volta venuta meno la limitazione di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, per quel che riguarda i luoghi di privata dimora – l’installazione del captatore informatico in un dispositivo “itinerante”, con provvedimento di autorizzazione adeguatamente motivato e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di intercettazione, costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni al pari della collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora. Né rileva – ove si verta in ipotesi di delitto di criminalità organizzata – che il dispositivo portatile, al cui interno è stato installato il “captatore informatico”, possa (in quanto per natura “itinerante”) intercettare conversazioni “tra presenti” dovunque, posto che:
a) la indicazione del “luogo” non rientra tra i requisiti stabiliti per la legittimità delle intercettazioni “tra presenti”, con l’unica eccezione dell’ipotesi di intercettazioni in luoghi di privata dimora, essendo in tal caso richiesto il presupposto del “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”;
b) il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 (convertito dalla legge n. 203.1991) deroga alla disposizione di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, secondo periodo, consentendo le intercettazioni anche nei luoghi di privata dimora, non essendo richiesto il presupposto del “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”.
Previa dimostrazione della “sintonia” dell’opzione ermeneutica suddetta con la giurisprudenza sovranazionale (in specie, sentenza 4 dicembre 2015 Zakharov contro Russia) il Supremo Collegio giunge, in definitiva, alla enucleazione del seguente principio di diritto: «limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.) – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa».
Con una “precisazione” importante: a fronte della formidabile invadenza del mezzo usato, il rispetto dei canoni di proporzione e ragionevolezza impone che «la qualificazione, pure provvisoria, del fatto come inquadrabile in un contesto di criminalità organizzata, risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative».
Risolta in tal senso la questione rimessa al loro esame, le Sezioni Unite individuano in termini di certezza la categoria dei delitti di “criminalità organizzata”, per i quali – e solo per essi – trova applicazione il principio quale sopra enunciato, sancendo che: «per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».
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Fonte dell’mmagine in copertina: Servizi Avvocati Aziende