Un nuovo modo di concepire l’intimidazione di cui all’articolo 416 bis Codice Penale.
A cura di Maria Molino
Le associazioni di tipo mafioso sono tali innanzitutto per l’utilizzo del metodo mafioso descritto al terzo comma dell’art. 416 bis del codice penale, ovvero, la circostanza che l’associazione si sia avvalsa della propria carica intimidatrice per costringere i soggetti passivi a un comportamento tale da consentirle il raggiungimento dei propri scopi.
L’effetto tipico dell’intimidazione mafiosa consiste nel produrre assoggettamento e omertà. L’associazione può considerarsi mafiosa solo ove il timore ingenerato risulti idoneo a creare uno stato di sottomissione[1]. La forza d’intimidazione trova la sua ragion d’essere in atti violenti realizzati dagli affiliati affinché l’associazione possa conquistare quella “fama criminale” che gli permetterà di ottenere i risultati voluti senza ricorrere volta per volta alla violenza.
In particolare, con l’espressione mafia silente s’intendono le condotte intimidatorie veicolate da messaggi indiretti, larvati o meglio silenti, avvalendosi in questo modo, della consolidata fama criminale dell’associazione di appartenenza, senza necessità di realizzare ulteriori atti di violenza o di minaccia. La forza d’intimidazione del vincolo associativo può avere diverse forme esplicative: la principale è rappresentata dall’esplicito avvertimento mafioso fatto di violenza e minaccia, volto alla creazione di quella condizione di assoggettamento richiamata dall’art. 416 bis; la seconda forma di esteriorizzazione del metodo mafioso si rinviene nel messaggio intimidatorio avente forma larvata e indiretta che costituisce chiaro avvertimento di un interesse dell’associazione mafiosa nei confronti del soggetto passivo affinché tenga un comportamento attivo od omissivo (ad esempio la condotta degli affiliati che chiedono denaro da destinare ad altri associati detenuti); la terza ed ultima forma di esplicazione del metodo intimidatorio si concretizza nell’assenza di messaggio e in una corrispettiva richiesta implicita e quindi silente, volta ad una condotta attiva od omissiva da parte del destinatario. Quest’ultima forma intimidatrice potrà essere utilizzata solo nel caso in cui l’associazione abbia raggiunto quella potenza criminale tale da non necessitare più del materiale avvertimento mafioso[2].
La Mafia Silente
La mafia silente consente di utilizzare il metodo mafioso senza ricorrere ad atti espliciti di violenza al fine di ottenere vantaggi ingiusti e per raggiungere gli obiettivi dell’associazione. Una così influente fama criminale ha alle spalle precedenti di violenza e di minaccia a danno di chiunque abbia osato ostacolare le attività dell’associazione mafiosa: «Le pregresse attività criminali, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale e mediatico tale da conferire una capacità promozionale all’espansione del timore, dell’assoggettamento e dell’omertà»[3].
In una pronuncia della Corte di Cassazione[4] attinente alla partecipazione dei soggetti ricorrenti alla ‘ndrangheta, ai quali veniva contestato il reato a norma dell’art. 416 bis, i giudici di legittimità affrontavano l’argomento dell’esteriorizzazione del metodo mafioso; nella fattispecie si trattava di alcune “locali” ‘ndranghetiste site in Piemonte. La Suprema Corte ha affermato la necessità dell’attualità ed effettività della capacità d’intimidazione, dovendo necessariamente avere un riscontro esterno e concretarsi in atti specifici ma non per forza violenti.
Della mafia silente si è occupato nel 2015 anche il primo Presidente della Corte di Cassazione ritenendo che «l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità d’intimidazione non solo potenziale ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con i suoi componenti»[5].
La giurisprudenza in tema di mafia silente non è tuttavia univoca e non si può negare l’esistenza di un contrasto. Diversi sono gli orientamenti esistenti: secondo alcuni[6], le organizzazioni inerti non possono rientrare nell’incriminazione dell’art. 416 bis. La norma prevede infatti che le organizzazioni mafiose “si avvalgano” della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per la realizzazione di una delle finalità descritte al terzo comma. In quest’ottica il metodo mafioso necessiterebbe di una concreta esteriorizzazione attraverso una condotta attiva di uno degli affiliati all’associazione.
In argomento si segnala una pronuncia della Corte di Cassazione nella quale, si afferma la necessità dell’esternazione della forza d’intimidazione, la quale, non deve per forza tradursi in atti delittuosi, essendo sufficiente “qualcosa di meno” che dia comunque il messaggio della presenza su quel territorio dell’associazione mafiosa, della sua criminosità e della capacità di produrre assoggettamento e omertà. Seguendo tale orientamento, si potrebbe desumere l’applicabilità dell’art. 416 bis c.p. anche alle mafie silenti da una reinterpretazione dell’ultimo comma della fattispecie di associazione di tipo mafioso laddove esso, con riferimento alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni localmente denominate richiede l’utilizzo della forza intimidatrice, senza menzionare le sue due dirette conseguenze, ovvero: l’assoggettamento e l’omertà.
Con questa lettura si potrebbe sostenere l’applicabilità della norma a sodalizi ancora silenti ma impegnati ad acquisire posizioni di vantaggio senza necessità che occorrano le condizioni di assoggettamento e di omertà. Seppur suggestiva, tale impostazione non può essere condivisa. Essa finirebbe per ridurre il metodo mafioso allo sfruttamento della sola forza d’intimidazione, conclusione non accettabile dato che non è possibile disgiungere quest’ultima dalla verifica dei due elementi ad essa strettamente connessi.
Un altro orientamento giurisprudenziale contrapposto al precedente, ritiene che necessario e sufficiente è il riscontro di un clima di assoggettamento all’interno di uno o più contesti di vita sociale[7], escludendo la necessaria esteriorizzazione della forza di intimidazione. Seguendo tale impostazione interpretativa, l’associazione mafiosa deve avere la capacità di diffondere, per il solo fatto di esistere, una carica intimidatrice tale da produrre assoggettamento e piegare la volontà di quanti entrino in contatto con quell’organizzazione criminale[8].
In altri termini, l’associazione mafiosa può avvalersi della forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo in due modi: sia sfruttando la fama criminale già conseguita, che realizzando nuovi atti di violenza e minaccia, considerati espressione rafforzativa del potere dell’associazione. Conseguenza dello sfruttamento attivo della forza d’intimidazione è la condizione passiva di assoggettamento e di omertà. L’utilizzo del metodo riconducibile alla mafia silente, in particolare, non è connesso a una condotta attuale degli associati, ma a una condotta pregressa realizzata dagli stessi al fine di affermare la potenza e la fama criminale dell’associazione di appartenenza su un dato territorio. Una volta che il metodo mafioso abbia creato quell’alone d’intimidazione diffusa, non si rende più necessario il ricorso alla violenza. La questione attinente alla mafia silente è emersa in corrispondenza a due questioni di grande rilevanza nazionale: quella delle mafie al nord, ovvero le mafie storiche che spostandosi dai propri territori d’origine colonizzano ed esportano i propri traffici illeciti in altre zone d’Italia, principalmente al nord e con riguardo alla recente questione giudiziaria di “Mafia capitale” inerente l’accertamento in sede giudiziale della presenza di una potente associazione criminale non dissimile dalle mafie tradizionali operante in territorio capitolino. Non solo, di mafia silente parla la Cassazione con riferimento al “clan dei casalesi” nota associazione di stampo camorristico di origini campane[9].
I giudici di legittimità dopo aver riconosciuto l’esistenza di detta associazione, sostengono che la forza d’intimidazione, una volta che ha raggiunto una sua dimensione territoriale, non necessita più di eclatanti atti violenza, ma si manifesta attraverso atti – seppur impliciti – necessari alla realizzazione del programma criminoso. In quest’occasione, i giudici riconoscono l’unitarietà dell’associazione camorristica facente capo a Giuseppe Setola e ritengono non più indispensabile la realizzazione di efferati atti di violenza e minaccia al fine d’imporre la propria volontà.
Tuttavia, la presenza di una struttura criminale organizzata su un dato territorio sembra essere tutt’altro che silente: queste associazioni si avvertono e si riconoscono proprio per l’uso della forza d’intimidazione. Bisogna però, tener presente e non sottovalutare il dato empirico secondo cui il messaggio intimidatorio larvato, implicito e dunque silente è una realtà molto diffusa nonché un comodo modus operandi delle maggiori e più sanguinarie associazioni criminali mafiose. Esso ha rappresentato il veicolo di espansione delle mafie autoctone e delle mafie trapiantate in territori diversi da quelli originari.
Note
{[1]} G. De Francesco, Elementi fondamentali della qualificazione come «mafiosa» dell’associazione incriminata dall’art. 416 bis, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, vol. IV, a cura di F. Bricola, V. Zagrebelsky, Torino, 1995, p. 48
{[2]} R. M. Sparagna, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2015, p.1 – 2
{[3]} R. M. Sparagna, Metodo mafioso e c.d mafia silente, cit., p.10
{[4]} Corte di Cassazione Sezione VI, Sentenza 25 settembre 2015, n.39112, in www.italgiuregiustizia.it, p. 4 ss
{[5]} La questione è stata presentata al primo Presidente della Corte di Cassazione chiamato a pronunciarsi sulla necessità di rimettere il tema dell’estrinsecazione del metodo mafioso all’attenzione delle Sezioni Unite in merito a un potenziale conflitto tra due ordinanze di rimessione n. 15807 del 25 marzo 2015 e n. 15808 del 16 aprile 2015 pronunciate dalla II Sezione. Il primo Presidente non ha ritenuto necessaria la rimessione, esplicando egli stesso il principio di diritto.
{[6]} Orientamenti riportati da A. Balsamo e S. Recchione, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto, in www.penalecontemporaneo.it, 18 Ottobre 2013, p 15 ss
{[7]} L. Fornari, Il metodo mafioso, dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?, cit.,p.20
{[8]} Corte di Cassazione Sezione I, Sentenza 10 gennaio 2012, n.5888, CED Cass. n. 252418
{[9]} Corte di Cassazione Sezione V, Sentenza 21 giugno 2013, n. 38964 richiamata da R. M. Sparagna, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali,cit., p. 16
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