Turismo della cultura del Belpaese


La mission della valorizzazione culturale tra riforme e criticità


 

La tutela del patrimonio culturale

Una volta arrivati sulla vetta ci siamo voltati, e ci si è presentata una bellissima vista. L’atmosfera splendidamente chiara; il cielo azzurro intenso; le valli profonde; i profili selvaggiamente frastagliati; i cumuli di detriti ammassati nel corso dei secoli; le rocce dai colori vividi, in contrasto con le quiete montagne innevate; tutto questo insieme creava uno scenario che nessuno avrebbe potuto immaginare.[1]

Provando ad essere “giuridicamente romantici”, la vita dell’uomo da sempre si è circondata di un forte bisogno di tutelare il patrimonio artistico- culturale, nella smaniosa ricerca normativa di una gestione sempre migliore della sua valorizzazione.

L’attenzione al concetto di patrimonio culturale nasce dalla convinzione che la consapevolezza del proprio background culturale per ogni popolazione costituisce il presupposto imprescindibile per generare le spinte sociali dirette alla riappropriazione della tradizione dei popoli, poiché senza cultura non c’è coscienza; senza cultura non c’è identità.[2]
Gli studiosi del diritto hanno il compito di far comprendere cosa si deve tutelare e come si deve tutelare.
«Valori come la tutela della cultura, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico appartengono a una sapiente architettura di diritti che si lega strettamente agli orizzonti fondamentali della democrazia».
«Il patrimonio culturale è un bene comune di straordinaria ricchezza che deve essere messo nelle condizioni di essere fruito, protetto e valorizzato». Esso diviene così garanzia di diritti e di cittadinanza, strumento di uguaglianza tra i cittadini, dunque di democrazia: è diritto di ogni cittadino conoscerlo e poterne usufruire.[3]

A tal proposito l’articolo 9 della  Costituzione italiana sancisce:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’inserimento della norma nei primi dodici articoli del testo, risulta infatti particolarmente significativo perché appare, insieme con gli altri Principi, l’espressione di un mutamento complessivo nella visione della struttura dello Stato e dei rapporti tra società ed istituzioni, e conseguentemente di una diversa concezione delle funzioni e dei contenuti dell’ordinamento giuridico, in particolare della legge fondamentale.[4]

L’art. 117 attribuisce alle Regioni la promozione, l’organizzazione delle attività culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.

Entrambi gli articoli sono definiti come la base della cosiddetta “costituzione culturale”, strettamente connessa al pensiero del liberaldemocratico Norberto Bobbio.

“La politica della cultura – egli avrebbe scritto – è una posizione di massima apertura verso le posizioni filosofiche, ideologiche, e mentali differenti, dato che è la politica relativa a ciò che è comune a tutti gli uomini di cultura, e non tocca ciò che li divide. Come proclamazione di una politica aperta a tutti gli uomini di cultura, è nello stesso tempo una denuncia, tanto della politica chiusa dei “politicizzati”, quanto della cultura chiusa degli “apolitici” (Bobbio 2005, 22).”

 Tutela culturale e turismo

Il binomio beni culturali e turismo rappresenta un elemento di rilevante centralità. Un territorio come quello italiano caratterizzato dalla presenza di siti archeologici, architettonici, artistici e culturali richiede una progettazione adeguata per l’offerta dei servizi culturali che renda facilmente fruibili i beni.[5]

Il turismo, nel diritto pubblico, è inteso come un fenomeno economico, culturale e sociale. La connessione diretta tra il fenomeno turistico e l’interesse generale spiega la predisposizione di regole, di apparati pubblici e di poteri volti, da un lato, a supportare e coordinare l’attività dei privati, e, dall’altro, a tutelare diritti ed a perseguire obiettivi della collettività.

Col tempo ha assunto grande rilevanza l’idea di diritto del turismo, divenuto oggetto di studio sistematico solo in tempi recenti. Ruolo primario è svolto dal “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”[6]. Un mutamento dell’approccio normativo alla materia turistica si ha all’inizio del XXI secolo, grazie soprattutto all’Unione europea che ha dato al turismo non solo rilevanza economica (inserendolo fra le linee di azione dell’Unione)[7], ma riconoscendogli anche un ruolo unificante delle diverse culture nella direzione dell’armonizzazione nel rispetto delle identità (secondo il motto: uniti nella diversità).

Intervista ad ERASMO MORTARUOLO

Offerta turistica tra criticità, differenziazioni interne…

Intento del seguente articolo non è fare un’analisi statica delle norme o degli enti attivi nella promozione turistica e nella valorizzazione territoriale/culturale,  bensì si è cercato di considerare le criticità o aspetti più pratici. Il tutto è stato possibile grazie al prezioso contributo del consigliere della Regione Campania Erasmo Mortaruolo.

Il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, dal front-office all’ human factor, dai piani di comunicazione integrata alla survey analysis, trovano una serie di difficoltà dal punto di vista socio-giuridico.

Nel potenziamento e nella qualificazione dell’offerta turistica, quali sono le difficoltà che si incontrano dal punto di vista socio-giuridico?

“Il settore turistico, come altri comparti economici, soffre una particolare farraginosità burocratica. Il cambio di paradigma nella stessa domanda turistica ha determinato una sempre maggiore complessità nell’offerta, in particolare nelle aree interne e montane. Il turista oggi non è più il semplice visitatore del patrimonio artistico o paesaggistico. È l’esperenzialità il tratto distintivo della domanda turistica che vuole fruire dell’intera offerta territoriale, della storia, delle tradizioni, delle peculiarità artistiche, ambientali, culturali ed enogastronomiche. Dal punto di vista socio-giuridico la maggiore difficoltà sta nel considerare il settore del turismo ancora a compartimenti stagni con enti poco inclini a dialogare tra loro e privi di una governance capace di tenere insieme tutti gli aspetti dell’offerta turistica. Cerco di essere più chiaro: per accedere ad un monumento, probabilmente occorrerà una strada che a sua volta dovrà essere manutenuta. Questa che può apparire una banalità non lo è se si pensa che ci sono almeno tre pubbliche amministrazioni diverse ad esserne coinvolte senza adeguati strumenti di dialogo e programmazione. L’assenza di una governance all’altezza dei nuovi modelli di turismo si ripercuote sulla capacità di fare rete e sistema territoriale che si avvinghia su sé stesso tra vincoli, lungaggini, assenza di servizi e, di conseguenza, poca attrattività per l’impresa privata”.

La riforma della legislazione nazionale del turismo 135/2001 all’articolo 5 recita : ” Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.” Crede che il patrimonio culturale italiano sia ben tutelato? Quali sono le criticità? Esiste una differenziazione interna tra il Nord e il Sud Italia?

“Nonostante l’Italia sia il Paese che per storia, cultura, tradizioni e specificità locali sia tra i più ricchi al mondo, si fa ancora molta fatica a considerare il settore turistico come trainante dello sviluppo e della ricchezza nazionale. In ogni angolo della penisola esistono bellezze ed eccellenze il più delle volte abbandonate o poco valorizzate. Escluse le mete turistiche più importanti e note, la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e ambientale sono spesso carenti, aggravate dal crescente fenomeno del dissesto idrogeologico che sta mettendo a dura prova intere aree costiere ed interne, basti pensare alla dorsale appenninica.
La conclusione posta da Mortaruolo, di conseguenza, è una netta differenza tra il Nord e il Sud Italia, quest’ultimo penalizzato dalla scarsità di risorse, una rete infrastrutturale molto più debole e il costante esodo da parte dei giovani. Interi borghi del Mezzogiorno scompaiono ogni anno, a danno della cura del territorio, delle finanze locali e della capacità di impresa. La retorica del “ritorno alle origini” salva le coscienze di qualcuno ma non l’opportunità per i nostri territori e per i più giovani di poter avere standard di vita elevati che hanno bisogno di programmazioni adeguate, risorse ed innovazione.” 

… e la sentenza n. 151 del 1986 della Corte Costituzionale.

“La Corte Costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 151 del 1986, che i beni culturali sono anch’essi «valori costituzionali primari» che dunque non possono essere «subordinati ad altro valore costituzionalmente tutelato»; aggiungendo, con sentenza n. 118/1990, che il concetto di cultura non può essere scisso da quello di bene culturale. In questo modo, grazie anche ad una evoluzione del concetto di patrimonio artistico, il termine “bene culturale” viene spogliato dalla dimensione materiale che lo caratterizzava divenendo espressione anche dei valori e degli interessi di cui esso è portatore.”

Secondo lei le attuali norme dello stato italiano tutelano in modo totale i beni culturali del Belpaese? Nella sua personalissima opinione, cosa dovrebbero migliorare e su cosa dovrebbero focalizzarsi Stato, Regioni ed enti territoriali per un’efficiente tutela e valorizzazione turistica-culturale?

“L’Italia detiene il primato mondiale nell’aver inserito nella sua Carta Costituzionale il rispetto e la tutela del paesaggio e dei beni ambientali e culturali. Il consigliere Mortaruolo ci spiega che l’evoluzione normativa è risultata molto intensa in questo settore, in particolar modo negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del Novecento, nella fattispecie riguardo alla definizione di “bene culturale” e all’attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato. E’ evidente tuttavia che si possa fare sempre meglio. Nella legge di Bilancio 2020 tra dotazioni stanziate per i comuni per le azioni di intervento sui beni culturali (400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034), contributi speciali per progetti di rigenerazioni urbana (150 milioni per il 2021 e 250 per il 2022), i 2 milioni di euro annui per il “Fondo Funzionamento Piccoli Musei” i circa 3,5 milioni di euro destinati al funzionamento delle biblioteche non statali, al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, i 139,2 milioni stanziati per il fondo per la tutela del patrimonio culturale e i 112 milioni per l’attuazione del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”. A questi contributi si aggiungono una serie di finanziamenti straordinari per riconoscimento ed il recupero del patrimonio culturale che la manovra ha destinato direttamente alle regioni. Nella legge di Bilancio 2021 è stato elevato da 16 a 24 milioni il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione al Mibact per lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è stata autorizzata una spresa di 10 milioni per il 2021 e 15 per il 2022 per consentire al Mibact l’esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali, sono previsti fondi e sostegni per  il patrimonio immateriale Unesco, per i musei statali, per le card cultura, per aree di interesse archeologico e speleologico, per le imprese creative, per i centri storici di rilevante interesse turistico, per i parchi sommersi. Ritengo che l’unico vuoto da colmare sia relativo alle modalità con cui Stato, Regioni ed enti territoriali (non) fanno rete e alla eccessiva burocratizzazione che rallenta processi e progetti. Troppo spesso sono la carenza di comunicazione, di scambio di informazioni tra i vari livelli istituzionali e lentezza nello sviluppo delle pratiche amministrative a creare deficit che non consentono di ottimizzare le risorse.”

 Mission delle associazioni locali, UNPLI, terzo settore e nuove generazioni.

Intervista a LORENZO FANFONI

Le nuove generazioni spesso sono poco ancorate alle proprie radici e al meraviglioso patrimonio artistico-culturale che tutti ci invidiano. Le Pro loco, come tutte le varie associazioni locali, svolgono una mission di estrema importanza: far conoscere ciò che sembra invisibile agli occhi.
Non può non essere citata la riforma del Terzo Settore, che, con La legge delega 106/2016 lo definisce come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.[8]

In questo riquadro un ruolo di rilievo è svolto dalle Pro Loco, un’associazione privata formata da singoli cittadini, che hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge italiana (Art. 18 della Costituzione Italiana).

L’ordinamento giuridico italiano prevede due tipi di associazioni:

  • Quelle riconosciute perché munite di personalità giuridica;
  • Quelle non riconosciute (quasi la totalità con o senza personalità giuridica).

Il Codice Civile si occupa delle associazioni riconosciute agli articoli dal 14 al 35, mentre per quelle non riconosciute occorre consultare gli articoli che vanno dal 36 al 42.[9]

Nel nostro paese una guida risulta essere l’Unpli. Chiare le parole di Lorenzo Fanfoni, dal 2018 attivo nella segreteria dell’ Unpli nazionale, della gestione ed organizzazione del servizio civile.

L’UNPLI è impegnata nel potenziamento e nella qualificazione dell’offerta turistica. Come agisce sul quadro normativo e quali sono le difficoltà che si incontrano dal punto di vista socio-giuridico?

“L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) con oltre 6.200 associazioni Pro Loco iscritte costituisce l’unico punto di riferimento a livello nazionale di queste associazioni (la prima è nata nel 1881) che vantano un totale di circa 600.000 soci. L’UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale. L’UNPLI è stata fondata nel 1962.
La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino presente capillarmente su tutto il territorio nazionale. E’ diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana.[10]

“L’UNPLI è impegnata nel potenziamento e nella qualificazione dell’offerta turistica. Il turismo, essendo di materia legislativa regionale, non rende omogeneo il quadro in tutte le regioni creando difficoltà nella uniformare un’unica azione congiunta in tutta Italia(20 regioni con normative diverse tra loro). Avere un’unica regola per tutti sarebbe sicuramente di maggior aiuto al fine di intavolare un azione comune in unica strategia di promozione.”

 Va detto, poi, che la promozione turistica e l’associazionismo abbiano un legame indissolubile. Inoltre la qualifica di APS (associazione di promozione sociale) richiede un cambiamento organizzativo importante. Diverse sono le associazioni in cui i soci sono culturalmente orientati ad un’attività rivolta alla collettività e non ai soci così come le associazioni che presentano difficoltà nel coinvolgere i soci nella realizzazione stessa delle attività. Resta sicuramente la soluzione più semplice e che potrebbe essere velocizzata da un processo di fusione con un’altra associazione. L’istituto trova oggi una puntuale definizione nell’articolo 42bis del Codice civile, introdotto proprio dal codice del terzo settore.  Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.”

Ricerca di un quadro normativo omogeneo

Egregio Consigliere Mortaruolo, le Pro loco, come tutte le varie associazioni locali, svolgono una mission di estrema importanza: far conoscere ciò che sembra invisibile agli occhi. Secondo lei quanto conta l’associazionismo e quanto ha inciso la riforma del Terzo Settore?

“La riforma del terzo settore è per certi versi necessaria e non più procrastinabile, perché è chiara la volontà del legislatore di dare un quadro normativo moderno, unitario, riordinato e coerente al Terzo Settore e di garantire sistemi di amministrazione e di controllo interno standardizzati. Risaltano i nuovi obblighi previsti per gli enti del terzo settore che, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti ad assicurare la pubblicità dei propri atti, una maggiore attenzione nei rapporti di lavoro e relativi stipendi e nell’assicurazione dei volontari. Tanto per fare un esempio, la mancata iscrizione al Registro comporterà l’impossibilità di utilizzare finanziamenti pubblici. Iscriversi invece darà la possibilità di istituire un regime forfettario e l’esclusione dall’applicazione dell’IVA  in presenza di proventi commerciali non superiori a 130 mila euro, con un coefficiente di redditività pari al 3%. In conclusione la scelta di procedere ad una maggiore normazione del turismo in materia giuridica trova riscontro dal locale al nazionale, nonché nella necessità più romanticamente profonda, di mantenere viva la conservazione e la tutela del patrimonio artistico-culturale-ambientale italiano, dei beni materiali e immateriali. In una società liquida [11] conservare le proprie radici, valorizzare il turismo locale, anche quello più nascosto, renderlo giuridicamente valido, potrà solo essere un crocevia tra le vecchie e le nuove generazioni.”


Note

[1] DARWIN C.
[2] CORTESE B., Patrimonio culturale, diritto e storia. https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf
[3] CATALDO R.,  “Digitalizzare, valorizzare e fruire il patrimonio culturale: i modelli per una cultura digitale in Puglia e i presupposti di un diritto alla cultura in chiave digitale
[4] http://storiaefuturo.eu/costituzione-cultura-dibattito-in-tema-beni-culturali-lavori-dellassemblea-costituente/
[5] https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=35964
[6] Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011)
[7] Tratt. di Maastricht, art. 3, lett. u); decisione del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 86/664/CEE, istitutiva del Comitato consultivo del turismo. Viene inserita nella DG della Commissione una «Unità Turismo».
[8]https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf
[9] https://www.unioneproloco.it/unpli/gestione-pro-loco/vademecum-e-guide/fondare-una-pro-loco/
[10] https://www.unioneproloco.it/unpli/lunpli/
[11] BAUMAN Z.


Foto copertina: Giardini della Reggia di Caserta

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