La direttiva europea 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
A cura di Giulia Baldissera
Nonostante in Europa siano molti i minori sottoposti a procedimento penale permangono tutt’oggi delle differenze all’interno dei diversi sistemi giuridici.
Grazie all’intervento della direttiva 2016/800/UE[1],che costituisce il primo strumento normativo dell’Unione Europea volto a disciplinare i procedimenti penali per minorenni avendo ben presente le peculiarità e le specificità di tali soggetti, si è tentato di armonizzare queste discrepanze stabilendo norme minime sui diritti dei minori indagati, ricercati o imputati in un procedimento penale, in ottemperanza al superiore interesse del minore e al suo reinserimento sociale che devono essere sempre preservati ai fini dell’istituzione del c.d giusto processo minorile. Gli standard minimi essenziali che la direttiva predispone sono diversi tra i quali possiamo approfondire i più importanti:
- Il diritto ad una valutazione individuale necessaria per individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale (art.7[2]), così da determinare se il minore abbia bisogno o meno di eventuali misure speciali nel corso del procedimento penale, mettendo a disposizione dell’autorità qualsiasi elemento utile per poter tenere conto del superiore interesse del minore in tutte le diverse decisioni che vengono prese.
- L’obbligatorietà della registrazione audio e video dell’interrogatorio del minore al fine di evitare eventuali abusi o più in generale di favorire lo svolgimento dell’interrogatorio secondo le modalità che sono più rispondenti a esigenze della specificità del soggetto che vi è compreso (art.9[3]). Gli Stati membri dovranno quindi assicurare che l’interrogatorio del minore condotto dalla polizia o durante il procedimento penale (non l’esame che si svolge davanti al giudice), sia oggetto di registrazione audiovisiva.
- La privazione della libertà del minore deve costituire. in base gli articoli 10 e 114 e seguenti,misura di extrema ratio, dovrà essere della più’ breve durata possibile e fondarsi su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale nonché a periodica revisione. Infatti devono essere privilegiate le misure alternative alla detenzione ogni qualvolta sia possibile, se però la detenzione risulta indispensabile e necessaria allora l’articolo 12 stabilisce che questa dovrà essere necessariamente in un luogo separato dagli adulti
- Diritto alla protezione e alla riservatezza (art.14[4]) prevedendo che le udienze debbano svolgersi a porte chiuse nonché chiedendo agli Stati di non rendere pubbliche le eventuali registrazioni dell’interrogatorio del minore incoraggiando così misure di autoregolamentazione dei media.
- Il diritto al minore a presenziare al processo e “[…]ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione.”(art.166)
Centrale è all’interno della direttiva l’asserzione che ogni minore coinvolto in un procedimento penale deve avere assistenza legale in tutte le fasi del procedimento data la loro vulnerabilità e sviluppo psico-fisico in continua evoluzione, senza poterne rinunciare. A tale principio si ricollegano altre garanzie di cui i soggetti di minore età devono godere: essere informati dei loro diritti, essere assistiti dai propri genitori o da altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, essere sottoposti a valutazione individuale ed esame medico, avere un regime trattamentale diversificato e che gli spazi di detenzione siano differenziati rispetto a quelli degli adulti.
Inoltre su iniziativa del Parlamento è stato inserito l’articolo 19[5] che invita gli Stati ad apprestare mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva.
Tali garanzie previste a tutela del minore si applicano ai minori di anni 18 che siano indagati o imputati in un procedimento penale fino alla decisione definitiva (anche quando il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del procedimento almeno fino al compimento del ventunesimo anno di età), nonché a coloro che siano oggetto di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI[6]. Si può quindi affermare che, grazie a tale direttiva, per la prima volta il principio del superiore interesse del minore ha fatto il suo ingresso nel procedimento penale minorile a livello europeo; in base a questo principio infatti in tutti gli atti relativi ai minori siano essi compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private, deve essere presente il preminente interesse del minore, suggerendo l’opportunità che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento penale minorile debbano avere una formazione specifica così da poter svolgere al meglio la propria funzione sempre nell’interesse del minore e alle sue specifiche esigenze d’età.
Note
[1] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN )[2] Art.7,2016/800/UE, “Diritto ad una valutazione individuale”:“ Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale. A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore. […]”
[3] Art.9,ibi, “Registrazione audiovisiva dell’interrogatorio”: “Gli Stati membri provvedono affinché l’interrogatorio del minore condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l’altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.[…]” 4 Artt.10,11,12 direttiva 2016/800/UE
[4] Art.14,ibi, “Diritto alla protezione della vita privata”: “Gli Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la vita privata del minore sia tutelata. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le udienze che coinvolgono o minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse.[…]” 6 Art.16,ibi, “Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo”
[5] Art.19,ibi, “Mezzi di ricorso”
[6] Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0584 )
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