Il testo di legge sulla PMA approvato nel 2004, inizialmente molto restrittivo, è stato rivisto nel corso degli anni con numerose sentenze giurisprudenziali che hanno “smantellato” molti degli originari divieti.
Ha compiuto 15 anni lo scorso marzo la legge italiana n. 40 del 2004[1] sulla fecondazione assistita. Dalla sua entrata in vigore, la legge ha reso possibile la nascita di migliaia di bambini, di cui circa 14.000 solo nel 2016[2], ed è finita in tribunale ben 48 volte, di cui almeno cinque davanti alla Corte Costituzionale[3]
La legge 40 può considerarsi relativamente giovane, se raffrontata al numero di anni che sono trascorsi dai primi tentativi di Procreazione medicalmente assistita (PMA) nel mondo: la prima bambina frutto di fecondazione artificiale, Louise Brown, è infatti nata il 25 luglio del 1978[4], mentre nel 1983 grazie alla stessa metodologia è nata la prima bambina italiana.
Si registrano dunque già 50 anni di sperimentazioni nel settore, avviate da un gruppo di esperti che si trovavano in Norvegia, Inghilterra, Francia, Australia e Stati Uniti, e da lì in avanti i progressi sono statti costanti. “Nel ’92 è stata messa a punto la microiniezione che ha consentito anche agli uomini con problemi gravi di infertilità di poter produrre un embrione e successivamente una gravidanza”, ha dichiarato Giulietta Micara, embriologa e ricercatrice del Policlinico Umberto I, in un articolo pubblicato sul portale SanitàInformazione.it[5]. “Anche l’industria ha offerto un contribuito notevole, dedicandosi attivamente al miglioramento di tutte le apparecchiature necessarie all’interno dei laboratori di riproduzione assistita”, prosegue la Micara.
In uno scenario così mutevole si è presto reso necessario regolamentare la materia con norme ad hoc, che coniugassero la certezza del diritto con l’etica e con il rispetto della persona umana. L’Italia ha approvato la relativa norma nel 2004, in netto ritardo rispetto ad altri paesi europei. Il testo di legge, inizialmente piuttosto restrittivo, è stato poi rivisto e aggiornato nel corso degli anni con numerose sentenze della Corte Costituzionale[6].
Volgendo lo sguardo alle altre nazioni, si rileva la notevole liberalità normativa presente in Inghilterra, dove è consentita la sperimentazione fino a 14 giorni dalla fecondazione[7], o la predominanza della Spagna sulla scena mondiale in tema di ovodonazioni, in quanto consente anche a donne non più giovanissime o con serie patologie severe, che non hanno una loro disponibilità ovocitaria, di accedere alla fecondazione eterologa.
La legge 40, seppur non troppo datata, ha subito in questi anni diverse revisioni ad opera della magistratura, rese necessarie anche dalla continua evoluzione in campo scientifico e tecnologico. Lo scopo del legislatore era quello di regolamentare con un testo di legge una pratica medica che risultava già disciplinata da alcune linee guida inserite nel codice deontologico dell’Ordine dei medici. Prima della legge 40, ai medici non era consentito eseguire la procreazione medicalmente assistita su donne che avessero un’età maggiore di 50 anni, o che fossero single o in una relazione omosessuale, né come surrogazione di maternità, né post mortem[8].
La nuova legge, inserendosi in tale contesto, porta con sé una serie di obblighi e divieti particolarmente rigidi e fondati sul riconoscimento all’embrione dello status di soggetto di diritto. Viene infatti proibito, con la nuova norma, il congelamento degli embrioni e la loro produzione in un numero idoneo a garantire una gravidanza senza dover necessariamente ripetere l’intera procedura se un singolo embrione non dovesse attecchire; è proibita la produzione di più di tre embrioni, sempre per evitare che alcuni di essi non vengano impiantati, e contemporaneamente si introduce l’obbligo di impiantare contemporaneamente tutti gli embrioni prodotti, mettendo di fatto a rischio la salute della donna esponendola a gravidanze bi- o trigemine, il che in molti casi non coincide neanche con la sua volontà.
Il testo originario della legge vietava anche l’effettuazione di screening genetici sull’embrione, entrando in conflitto con la legge 194 che permette invece l’aborto terapeutico entro il terzo mese se le procedure di diagnosi prenatale evidenzino condizioni fetali che mettono a rischio la salute della donna.
La legge 40 estendeva i suoi divieti anche ai casi di fecondazione eterologa, quella in cu i gameti vengono donati da terzi, ledendo così l’interesse di coppie con grave sterilità. Divieti stringenti anche per la surrogazione di maternità e per la ricerca scientifica, impedendo di utilizzare ai fini della ricerca gli embrioni che non saranno mai impiantati perchè soprannumerari o malati, ma che la stessa legge proibisce di distruggere disponendone la crioconservazione[9].
Dal 2008 ad oggi, come accennato, sono state emesse ben 48 sentenze da tribunali ordinari, dalla Corte europea per i diritti dell’uomo e dalla Corte Costituzionale che hanno modificato la legge 40, eliminando in particolare le parti ritenute in conflitto con il testo costituzionale.
Tra gli interventi più significativi si segnala la pronuncia n. 151/2009[10], che ha rimosso il limite massimo della produzione di tre embrioni nonché l’obbligo di impiantarli contemporaneamente; con la sentenza n. 162/2014[11] è invece venuto meno il divieto in merito alla fecondazione eterologa, ritenuto illegittimo perché viola il diritto alla salute, proibendo il trattamento della sterilità, nonché il diritto all’autodeterminazione degli aspiranti genitori; la sentenza n. 96/2015[12] ha infine rimosso il divieto di effettuare diagnosi preimpianto sugli embrioni, in quanto ciò viola il diritto degli aspiranti genitori a conoscere le condizioni di salute dell’embrione.
Persiste invece, a dispetto dei vari interventi giurisprudenziali che hanno “ritoccato” il testo della legge 40, il divieto di utilizzare gli embrioni crioconservati[13] per fini di ricerca scientifica nonché quello di distruggerli, con conseguente obbligo di conservazione degli stessi a tempo indeterminato. L’entrata in vigore della normativa sulle unioni civili, inoltre, comporta il riconoscimento delle coppie omosessuali quali famiglie a tutti gli effetti, ma la legge 40 vieta ancora che tali coppie possano ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Resta interdetta anche la maternità surrogata, consentita invece all’estero.
Se è facilmente ipotizzabile che il progressivo lavoro di adeguamento del testo normativo portato avanti dalla giurisprudenza farà venire meno anche i divieti ancora in vigore, discorso a parte dovrà farsi invece per la surrogazione della maternità, che è oggetto di opposizioni anche politiche e più dure a cadere. Restano da definire eventuali problemi di status giuridico relativi ai bambini che sono stati concepiti all’estero mediante maternità surrogata, nei Paesi dove la stessa è consentita[14].
Sebbene il volto della legge 40 sia ormai notevolmente mutato, per rendere effettivo il diritto all’accesso alle tecniche di fecondazione assistita servirebbero ancora molte altre correzioni, a partire dall’inserimento della procedura tra i Livelli Essenziali di Assistenza, compresa la Diagnosi preimpianto; il servizio pubblico dovrebbe prevedere tariffe idonee, comprensive di eventuali rimborsi, mentre nel settore privato occorrerebbe la predisposizione di un tariffario unico, che preveda anche la possibilità di beneficiare di eventuali convenzioni[15]; il limite d’età, inoltre, dovrebbe essere valutato casisticamente tenendo conto dello stato di salute dei soggetti coinvolti e non stabilito a priori.
Gli esperti auspicano che in futuro la legge 40 venga interamente sostituita da un nuovo testo di legge, più idoneo a disciplinare compiutamente una disciplina così soggetta a mutamenti ed evoluzioni, come già avvenuto in matteria di testamento biologico. L’alternativa obbligata resta quella dell’evoluzione giurisprudenziale che di volta in volta ponga rimedio alle problematiche più urgenti “intaccando” ancora il testo della legge 40 e facendo cadere i divieti ancora vigenti.
Note
[1] http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04040l.htm
[2] cfr. Sanitainformazione.it PMA, una storia lunga quasi mezzo secolo. La legge 40 compie 15 anni: le differenze tra Italia e estero, 28 marzo 2019 – https://www.sanitainformazione.it/speciali/proceazione-medicalmente-assistita/pma-una-storia-lunga-quasi-mezzo-secolo-la-legge-40-compie-15-anni-le-differenze-tra-italia-e-estero/
[3] cfr. Wired.it 15 anni di legge 40: abbiamo bisogno di nuove norme sulla fecondazione assistita 9 marzo 2019, https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/03/09/legge-40-fecondazione-assistita/}.
[4] cfr. Sanitainformazione.it PMA, una storia lunga quasi mezzo secolo. La legge 40 compie 15 anni: le differenze tra Italia e estero, 28 marzo 2019 – https://www.sanitainformazione.it/speciali/proceazione-medicalmente-assistita/pma-una-storia-lunga-quasi-mezzo-secolo-la-legge-40-compie-15-anni-le-differenze-tra-italia-e-estero/
[5] cfr. Sanitainformazione.it PMA, una storia lunga quasi mezzo secolo. La legge 40 compie 15 anni: le differenze tra Italia e estero, 28 marzo 2019 – https://www.sanitainformazione.it/speciali/proceazione-medicalmente-assistita/pma-una-storia-lunga-quasi-mezzo-secolo-la-legge-40-compie-15-anni-le-differenze-tra-italia-e-estero/
[6] cfr. Wired.it 15 anni di legge 40: abbiamo bisogno di nuove norme sulla fecondazione assistita 9 marzo 2019, https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/03/09/legge-40-fecondazione-assistita/
[7] cfr. Sanitainformazione.it PMA, una storia lunga quasi mezzo secolo. La legge 40 compie 15 anni: le differenze tra Italia e estero, 28 marzo 2019 – https://www.sanitainformazione.it/speciali/proceazione-medicalmente-assistita/pma-una-storia-lunga-quasi-mezzo-secolo-la-legge-40-compie-15-anni-le-differenze-tra-italia-e-estero/
[8] cfr. Wired.it 15 anni di legge 40: abbiamo bisogno di nuove norme sulla fecondazione assistita, 9 marzo 2019, https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/03/09/legge-40-fecondazione-assistita/
[9] cfr. Wired.it 15 anni di legge 40: abbiamo bisogno di nuove norme sulla fecondazione assistita 9 marzo 2019, https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/03/09/legge-40-fecondazione-assistita/
[10] cfr. Biodiritto.it, Corte costituzionale sent. 151/09 http://www.biodiritto.org/index.php/item/285-corte-costituzionale-sent-151-09
[11] cfr. Biodiritto.it, Corte costituzionale, sentenza n. 96/2015 – PMA e diagnosi genetica preimpianto http://www.biodiritto.org/index.php/item/499-162-2014-eterologa
[12] cfr. Biodiritto.it, Corte costituzionale, sent. n. 162/2014 – illegittimità fecondazione eterologa http://www.biodiritto.org/index.php/item/672-corte-96-2015
[13] La crioconservazione è un termine che descrive la procedura durante la quale le cellule vengono immerse in una soluzione di sali e composti organici (crioprotettore) ed esposte a temperature molto basse, fino allo stoccaggio a –196°C in azoto liquido. Nella fase successiva, di scongelamento, vengono estratti i crioprotettori dalle cellule e riportate a temperatura ambiente. I crioprotettori sono quelle sostanze utilizzate per proteggere i tessuti biologici dai danni del congelamento legati alla formazione di ghiaccio. La scelta accurata degli embrioni da congelare sembra essere uno dei fattori più importanti per ottenere un buon tasso di sopravvivenza allo scongelamento e di gravidanza clinica. Si parla di sopravvivenza di un embrione allo scongelamento quando almeno il 50% di cellule embrionali è integro dopo il riscaldamento e la rimozione dei crioprotettori. https://www.fondazioneserono.org/fertilita/ultime-notizie-fertilita/crioconservazione-embrioni/
[14] cfr. Wired.it “15 anni di legge 40: abbiamo bisogno di nuove norme sulla fecondazione assistita” 9 marzo 2019, https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/03/09/legge-40-fecondazione-assistita/
[15] cfr. Paginemediche.it Fecondazione: Gallo, ‘a 15 anni da legge 40 ecco prossime sfide‘, 9 marzo 2019, https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/fecondazione-gallo-a-15-anni-da-legge-40-ecco-prossime-sfide
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