Disciplina normativa in tema di mascherine e condotte delittuose astrattamente configurabili.
A cura di Marcello Meola e Arnaldo Bernini
Il difficoltoso reperimento delle mascherine durante l’emergenza Coronavirus.
Il dilagare della pandemia da Covid-19 ha generato una crescente attenzione circa il reperimento e l’utilizzo di strumenti ed apparecchiature volte a proteggere la salute e la sicurezza, sia dei lavoratori impegnati nella lotta al virus sia della collettività. In tal senso, un ruolo fondamentale hanno assunto le mascherine protettive.
Tali prodotti, infatti, rispondono al contempo all’esigenza di tutelare gli operatori in prima linea nel contrasto al dilagare del contagio ed a quella di neutralizzare ex ante il pericolo di diffusione del virus tra la popolazione.
Tuttavia, anche per via della dimensione mondiale del fabbisogno, il sistema di produzione, distribuzione e vendita di tali apparecchiature non è riuscito in un primo momento a soddisfare la impennata di domanda.
Per evitare ulteriori lungaggini e per contenere il pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori sanitari, e non, impegnati contro il Covid-19, il Legislatore ha introdotto una normativa profondamente derogatoria. Con quest’ultima si è perseguito principalmente il duplice obiettivo di accelerare l’approvvigionamento di prodotti già esistenti e di stimolare una riconversione industriale capace di rispondere al fabbisogno interno relativo a tali attrezzature; essendo ritenuta scarsamente remunerativa, infatti, in passato la produzione italiana degli strumenti di protezione è stata negli anni pressoché azzerata e il reperimento affidato alla importazione da paesi terzi[1].
In via preliminare è necessario distinguere gli strumenti di tutela in parola, i quali possono essere qualificati come dispositivi di protezione individuale o come dispositivi medici; da tale differenziazione deriva la disciplina giuridica applicabile.
I primi, i cc.dd. “DPI”, sono attrezzature e strumentazioni che mirano a prevenire e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; in tale categoria rientrano molteplici prodotti, tutti accomunati dalla finalità di tutelare la salute e la sicurezza di chi li indossa (ad es. guanti, occhiali, visiere, mascherine facciali filtranti etc).
I dispositivi medici, cc.dd. “DM”, invece, sono strumenti, impianti, sostanze od altri prodotti usati da soli o in combinazione e destinati alla diagnosi, prevenzione, controllo, terapia od alla attenuazione di una malattia.
A seconda delle caratteristiche tecniche, le mascherine protettive possono rientrare sia nell’una che nell’altra categoria.
La disciplina giuridica delle mascherine protettive.
Come accennato, le normative rilevanti nella questione in esame sono molteplici e si rinvengono, per la disciplina dei Dispositivi Medici nel d.lgs. n. 46/1997[2], mentre per i DPI nel d.lgs. n. 475/1992[3], nel Regolamento UE n. 425/2016[4] ed in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nel d.lgs. n. 81/2008[5].
Per quanto riguarda i dispositivi medici, il decreto legislativo prevede le caratteristiche e gli obblighi che gravano sui soggetti che fabbricano, importano e commerciano tali apparecchiature. In ogni caso, è necessario rispettare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I al decreto. Inoltre, precisi obblighi sono stabiliti in tema di marcatura CE e di dichiarazione di conformità (allegato II).
La disciplina dei DPI, invece, è frutto della influenza del diritto euro-unitario. Al fine di uniformare in tutti gli Stati membri i requisiti di salute e sicurezza dei dispositivi di protezione individuale e per eliminare gli ostacoli al commercio di tali attrezzature, infatti, il Legislatore Europeo ha emanato il Regolamento UE n. 425/2016. Quest’ultimo, per via delle sue caratteristiche di generalità, obbligatorietà e diretta applicabilità è stato ritenuto più efficace dello strumento della direttiva[6], cui precedentemente era stato affidato il compito di disciplinare il settore dei DPI.
La normativa UE sui DPI stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di tali attrezzature, che definisce «dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o la sicurezza».
Anche in questo caso, sono stabiliti i requisiti essenziali di salute e sicurezza (Allegato II al regolamento UE), che sono inderogabili, e la marcatura CE ex artt. 15, 16 e 17.
Quest’ultima è assoggettata ai principi di cui all’art. 30 del Regolamento CE n. 765/2008[7] e comporta l’assunzione di responsabilità da parte del fabbricante circa la idoneità del prodotto. Solo i dispositivi che presentano le caratteristiche tecniche essenziali e dotati di marcatura UE possono essere immessi sul mercato europeo.
Il regolamento sui DPI opera una tripartizione delle attrezzature di protezione, che sono suddivise in tre categorie di rischio. Rientrano nella prima categoria i dispositivi di progettazione semplice (ad es. guanti generici per le ordinarie attività di pulizia), che devono proteggere da rischi minimi (ad es. una lesione superficiale o un contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi).
I DPI di seconda categoria sono considerati in via residuale, essendo tali quelli che non rientrano né nella prima né nella terza categoria.
In ultimo, i DPI di terza categoria sono quelli di progettazione complessa e destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. le maschere di protezione delle vie respiratorie da agenti biologici pericolosi). Come già evidenziato, oggi particolare attenzione è posta nei confronti delle mascherine di protezione. Il genus delle maschere facciali, tuttavia, è composto da molteplici prodotti, tra loro eterogenei, i quali possono presentare le caratteristiche tecniche sia dei dispositivi medici che dei dispositivi di protezione individuale.
Le mascherine possono essere suddivise in due macro-aree di appartenenza, a cui se ne può aggiungere una terza, che deriva dalla normativa derogatoria introdotta per il contrasto al Covid-19.
Nel primo gruppo rientrano le cc.dd. mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro. Tali attrezzature sono considerate dispositivi medici ai sensi del d.lgs. n. 46/1997 e non mirano a difendere l’operatore da possibili contagi, ma ad evitare che chi le indossa possa contaminare l’ambiente circostante (es. una sala operatoria). Per via del loro utilizzo devono possedere una particolare documentazione tecnica, che ne deve attestare le principali e indispensabili caratteristiche (ad es. traspirabilità e pulizia da microbi).
Un secondo gruppo è quello che racchiude le “semimaschere filtranti contro particelle o maschere per polveri sottili”, le cc.dd. FFP. Sono utilizzate in ambienti contaminati da agenti biologici e mirano a difendere le vie respiratorie dei soggetti che le indossano attraverso la capacità filtrante dei materiali utilizzati, che può essere di livello 1, 2 o 3. Mancando una normativa specifica, sono disciplinate dal d.lgs. 475/1992 e dal Regolamento UE n. 425/2016 e rientrano nei DPI di categoria III.
L’emergenza legata al Covid-19 ha spinto il Legislatore ad emanare un regime giuridico straordinario di certificazione e valutazione tecnica delle mascherine ritenute DM o DPI.
Il decreto “Cura Italia”[8], infatti, ha previsto un regime eccezionale per favorire un più celere approvvigionamento di mascherine protettive.
Il decreto, oltre a prevedere finanziamenti per le industrie produttrici di mascherine, agli artt. 15 e 16 disciplina le deroghe relative alla immissione in commercio di tali strumenti.
In questo senso, è considerata legittima la immissione in commercio di mascherine prive di marcatura CE, che siano rispettose dei requisiti essenziali previsti dalle rispettive normative in tema di mascherine, dunque ai sensi del d.lgs. 46/1997 del regolamento UE n. 426/2016 sui DPI.
Nello specifico, viene introdotta una procedura eccezionale che consente di bypassare il procedimento di marcatura CE. Al produttore è consentito redigere una autodichiarazione attestante le caratteristiche tecniche dei prodotti da inviare, nel caso di dispositivi medici, all’Istituto Superiore di Sanità e, nel caso di DPI, all’INAIL. Tali enti dovranno nel termine di tre giorni dalla ricezione dell’autodichiarazione valutare la conformità del prodotto e, in caso di riscontro negativo, dovranno notificare al soggetto il divieto di immissione in commercio.
La normativa anti-Coronavirus ha generato anche l’introduzione di una terza categoria di mascherine protettive rinvenibili in commercio, che presentano caratteristiche diverse da quelle appena elencate. Siffatte attrezzature non rientrano né nel concetto di dispositivi medici né in quello di DPI e non abbisognano di valutazione tecnica da parte dell’ISS o dell’INAIL. Per via delle scarse caratteristiche tecniche di tali mascherine, i soggetti che le indossano sono tenuti al rispetto di ulteriori regole precauzionali, tra cui quella del cd. distanziamento sociale.
Le sanzioni.
Il mancato rispetto della disciplina in tema di mascherine può comportare conseguenze sanzionatorie, sia di natura amministrativa che penale. Il decreto legislativo n. 46/1997 prevede all’art. 23 molteplici sanzioni per i soggetti collegati al processo produttivo dei dispositivi medici, che possono andare da quella amministrativa pecuniaria all’arresto fino a sei mesi.
La normativa in tema di DPI, allo stesso modo, prevede diverse tipologie di conseguenze in caso di condotte illecite di produttori, importatori e commercianti, con sanzioni che possono arrivare all’arresto fino a tre anni per le attività connesse ai dispositivi di categoria III.
Molte sono, inoltre, le fattispecie di reato che sembrano astrattamente riconducibili alle condotte aventi a oggetto le attività connesse alle varie categorie di mascherine protettive (DPI, DM e le “ulteriori” ex decreto Cura Italia).
In primo luogo, viene in rilievo il reato di cui all’art. 501bis c.p., che punisce la condotta di “chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno”. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa. La norma incriminatrice disegna un delitto di pericolo, a consumazione anticipata e in cui la condotta è alternativa. Quest’ultima, appunto, può consistere alternativamente nell’occultamento, nell’accaparramento, nel fare incetta o nel compimento di manovre speculative (comma 1), ovvero nella sottrazione, utilizzazione o consumo di rilevanti quantità di merci.
Il delitto è collocato nel titolo dedicato ai delitti contro l’economia e fonda la sua ratio nella necessità di evitare attività distorsive del mercato dei prodotti indispensabili. Come sottolineato dalla Giurisprudenza di Legittimità, alla base della incriminazione c’è il bene giuridico della «solidarietà sociale in materia economica», ricavabile dal combinato disposto degli artt. 4 e 41 Cost. e che assume preminente rilevanza proprio in relazione a prodotti di prima necessità.
Le condotte rilevati sono quelle «idonee a distorcere il mercato». Tuttavia, per evitare un eccessivo allargamento della portata applicativa della incriminazione, la Corte di Cassazione[9] ha specificato costantemente che l’attività speculativa deve essere «di portata tale da generare un rincaro dei prezzi generale, ovvero diffuso sul mercato».
La capacità distorsiva della condotta, dunque, dovrà essere valutata anche e soprattutto alla luce della forza economica dell’operatore, delle dimensioni della azienda e del quantitativo di merci; è nel caso concreto, infatti, che si dovrà valutare la effettiva possibilità della condotta di pregiudicare l’interesse pubblico alla non alterazione del mercato di riferimento. In questo senso, quindi, non è ipotizzabile tale delitto in caso di attività distorsiva posta in essere da un operatore di modeste dimensioni, ovvero se questa ha ad oggetto quantitativi di merci di scarsa entità.
La configurabilità di tale delitto in relazione all’emergenza Covid-19 è stata affrontata di recente dal giudice per le indagini preliminari di Salerno[10]. La valutazione della condotta oggetto della ordinanza sottolinea che la eccezionale contingenza economico-sociale dettata dalla pandemia comporta la qualificazione delle mascherine protettive come «beni di prima necessità» ai fini del delitto ex art. 501bis c.p. Inoltre, si afferma che proprio alla luce della straordinarietà della situazione in cui la condotta si colloca (rectius, la tragica difficoltà di reperire su scala mondiale un quantitativo sufficiente di mascherine protettive) anche il singolo rivenditore può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore.
Pur essendoci un grande dibattito sul punto, il giudice campano ha qualificato il reato come di pericolo astratto, con un giudizio di pericolosità da formulare ex ante, in considerazione della possibilità della condotta di cagionare una distorsione del mercato di tali beni primari. Infine, il G.I.P. si sofferma sulla genesi di tale fattispecie delittuosa, sottolineandone il parallelismo con la crisi economico-sanitaria dovuta al Coronavirus. Tale delitto, d’altronde, fu introdotto nel 1976 per porre un argine alle manovre speculative sulle merci e sui prezzi derivanti dalla crisi energetica del 1973.
Anche la sezione riesame del Tribunale di Lecce[11] ha affrontato la possibilità di ricondurre le attività speculative aventi a oggetto la vendita di mascherine protettive all’interno dell’ambito applicativo della figura di reato ex art. 501bis c.p.
In questo caso, il giudice ha ritenuto fondamentale l’analisi delle concrete modalità della condotta dell’operatore commerciale che, come prima accennato, oltre a riguardare beni di prima necessità deve essere tale da incidere sul mercato interno, ovvero anche solo locale, da intendersi come “ampia zona del territorio dello Stato”. È solo in tal senso, dunque, che può manifestarsi il pericolo di lesione per la pubblica economia.
Alla luce di tali ragionamenti, il giudice ha ritenuto non configurabile il delitto nel caso oggetto del giudizio. Nel provvedimento, infatti, si sottolinea la impossibilità di un singolo commerciante che ha immesso il mercato un quantitativo tutto sommato modesto di mascherine di dar luogo a una distorsione significativa del mercato.
Trova così conferma il costante orientamento della Giurisprudenza della Cassazione[12] che ritiene dirimente l’analisi da un lato del quantitativo di merce immessa sul mercato e, dall’altro, il peso economico dell’operatore.
Un’altra fattispecie delittuosa che sembra poter in astratto riguardare talune condotte legate alla vendita delle mascherine protettive è quella ex art. 515 c.p.
Il delitto di frode nell’esercizio del commercio punisce “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.
La disciplina normativa definisce un reato proprio. Difatti, sebbene prima facie sembri che il legislatore faccia riferimento al “chiunque“, in realtà il soggetto attivo del reato è l’individuo – non necessariamente sussumibile nella qualifica di imprenditore – che esercita un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
La disposizione in esame, altresì, descrive un reato a dolo generico compatibile con il frazionamento della condotta proprio del tentativo ex art. 56 c.p. La consegna della res, infatti, segna il discrimen della piena consumazione del reato in questione.
Il disvalore giuridico del reato ex art. 515 c.p. deve esser riconosciuto nel comportamento dell’esercente attività commerciale che pone in essere la «consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l’agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest’ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata»[13].
Peraltro, la frode in commercio può esser consumata mediante condotte commissive od omissive. Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità ha ritenuto che anche «la mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione di tale marchio, integrando l’omissione di una condotta richiesta agli operatori economici, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell’apposizione, non comportando un’inammissibile inversione dell’onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p.»[14].
Per gli Ermellini, dunque, i distributori devono poter dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza in tema di marchio CE, anche in relazione alle attività di controllo poste in essere dalle autorità nazionali.
Il bene giuridico tutelato dalla disciplina della frode in commercio deve esser individuato nel «leale esercizio del commercio»[15], quale diritto dell’acquirente del bene – sub species di consumatore, distributore o intermediario – a veder evaso il sinallagma contrattuale in maniera corretta, ovvero a non incorrere in un’esecuzione sleale del contratto o accordo stipulato con l’esercente attività commerciale.
In conseguenza di ciò, valutata anche la clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell’ultima parte del comma 1 dell’art. 515 c.p., è possibile cogliere le molteplici questioni problematiche afferenti la relazione intercorrente tra l’art. 515 e le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 474, 501 bis e 640 c.p.
In particolare, rispetto al rapporto tra i delitti di cui agli artt. 515 e 474 c.p. (rubricato «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi») occorre evidenziare che secondo la Giurisprudenza dei Giudici di Legittimità «integra il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) – e non quello di cui all’art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – l’apposizione di una falsa marcatura CE su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri»[16].
Dunque, la dicotomia intercorrente tra le disposizioni di cui agli artt. 474 e 515 c.p. deve essere risolta in favore di quest’ultima.
Un ulteriore rapporto tra fattispecie da approfondire circa la vendita o la commercializzazione dei dispositivi medici o di protezione individuale privi delle necessarie certificazioni tecniche di cui al Regolamento UE 2016 ed al d.lgs 2019 sembra essere quello intercorrente tra l’art. 515 e il delitto di truffa ex art. 640 c.p.
Invero, potrebbe sembrare superabile il lontano approdo della giurisprudenza degli Ermellini secondo cui «la mancanza o la differenza di segni distintivi, di rilevanza determinante nell’attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità. Al segno distintivo si ricollega nell’attività commerciale uno specifico valore che incide anche sul prezzo e, quando la circostanza che il bene acquistato sia connotato dal segno distintivo ha per l’acquirente carattere determinante, non può rilevare il fatto che il bene consegnato, pur essendo privo di tale segno, abbia identiche caratteristiche»[17].
L’assenza delle certificazioni di sicurezza imposte dalla normativa in tema di mascherine protettive, infatti, sembrerebbe consentire la trasmigrazione della cessione del bene non conforme alle previsioni legislative dall’alveo dell’art. 515 c.p. al perimetro della truffa ex art. 640 c.p.
Quanto detto troverebbe conferma nelle affermazioni di una parte della dottrina[18] e in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, occorre osservare che la mancanza delle certificazioni di sicurezza potrebbe assurgere a vero e proprio artificio o raggiro in grado di coartare la volontà del soggetto passivo del reato, incidendo sulla determinazione di quest’ultimo a perfezionare l’accordo contrattuale con l’esercente la professione di impresa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «la fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l’una si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici»[19].
Nonostante le osservazioni sino ad ora effettuate occorre, tuttavia, evidenziare che il reato di cui all’art. 515 c.p. sembra essere quello più idoneo a punire le condotte in tema di DPI e DM privi delle necessarie e richieste certificazioni.
Tale conclusione pare corroborata dalle recenti statuizioni degli Ermellini secondo cui «integra il reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio l’apposizione, su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene dall’Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte»[20].
Nella motivazione della richiamata pronuncia i Giudici di Legittimità hanno specificato, inoltre, che a nulla rileva l’accertamento in concreto delle caratteristiche del prodotto destinato alla vendita. Anche nell’ipotesi in cui tali caratteristiche fossero superiori a quelle dichiarate la fattispecie di cui all’art. 515 c.p. dovrebbe considerarsi consumata dalla sola ed esclusiva lesione dell’ordine economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di beni differenti da quelli dichiarati.
Le mascherine e il (difficile) equilibrio tra economia, salute e giustizia.
L’emergenza legata alla pandemia ha generato innumerevoli problematiche, mettendo a repentaglio oltre che la salute, l’economia e la giustizia. Lo scenario drammatico delineato dal virus ha imposto la predisposizione di molteplici regimi giuridici derogatori ed eccezionali. In questo senso, la disciplina giuridica ordinaria in tema di produzione, importazione e vendita di mascherine protettive è stata profondamente semplificata ed alleggerita.
Ciò comporta, da un lato, un approvvigionamento più celere ed efficace, ma, dall’altro lato, rischia di alimentare un mercato economico di fatto illegale, pericoloso sia per l’economia che per la salute.
È per far fronte a tali ultime preoccupazioni che gli operatori del diritto e i tribunali stanno sperimentando la compatibilità dei delitti previsti dal codice penale con il Coronavirus.
In questa direzione, dunque, le fattispecie di reato analizzate sembrano poter correttamente assolvere un compito deterrente e rieducativo, tanto da costituire l’argine ultimo di fronte a comportamenti ancor più deplorevoli in quanto posti in essere in un contesto tanto drammatico.
Note
[1]Ciò è stato a più riprese affermato sia dal Capo della Protezione Civile che dal Commissario per l’emergenza Coronavirus, il quale è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020. Per far fronte a tali difficoltà, peraltro, entrambi hanno spinto per una sostanziale riconversione dell’industria italiana, in modo da superare le difficoltà di approvvigionamento di DPI ed attrezzature mediche indispensabili;
[2]D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”;
[3]D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) m. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”;
[4]Regolamento UE del 9 marzo 2016, n. 425 del Parlamento Europeo e del Consiglio “sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”;
[5]D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
[6]Direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Come si evince dal TFUE, infatti, il regolamento “ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (art. 288 par. 2), mentre la direttiva “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (art. 288 par. 3);
[7]Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 765;
[8]Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
[9]Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 27 ottobre 1989, n. 14534;
[10]Tribunale di Salerno, ufficio G.I.P., ordinanza di convalida di sequestro del 2 aprile 2020, relativa alla vendita di 159 mascherine facciali con valvola e 78 senza valvola con prezzo triplicato o quadruplicato rispetto a quello di acquisto;
[11]Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, ordinanza del 27 aprile 2020;
[12]Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza del 15 maggio 1989;
[13]Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza del 4 novembre 2011, n. 48026;
[14]Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 26 settembre 2019, n. 50783;
[15]Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza del 4 novembre 2014, n. 48026;
[16]Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 26 ottobre 2012, n. 5068;
[17]Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza del 7 luglio 1989, n. 15555;
[18]E. Dolcini – G. L. Gatta, Codice penale commentato, art. 640, Tomo III, pag. 1577. Giuffré Editore, anno 2015;
[19]Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 16 luglio 2015, n. 40271;
[20]Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 14 dicembre 2018, n. 17686;
Foto copertina:Asian travelers girl with medical face mask to protection the coronavirus in airport.
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