La situazione emergenziale dovuta alla dichiarazione dello stato di pandemia da Covid-19 ha comportato la compressione di una vasta gamma di diritti costituzionalmente presidiati, tra i quali rientra la libertà di religione e di culto. La situazione in Italia, in Europa e nel resto del Mondo.
A cura di Silvia Lo Verde
Libertà religiosa: definizione e tutela costituzionale
La libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione all’art. 19[1]. Tale libertà è riconosciuta quale diritto soggettivo dei singoli e dei gruppi sociali alla professione della fede religiosa, alla propaganda in materia religiosa e all’esercizio privato e pubblico del culto. Non viene assicurata la libertà a favore di una sola confessione religiosa, ma a favore di tutti gli individui e di tutte le confessioni religiose (artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 Cost.). Non vi è discriminazione fra una religione ufficiale o dello Stato, pienamente riconosciuta, e tutte le altre “confessioni tollerate”, così come disponeva in precedenza l’art. 1 dello Statuto Albertino.
Tutti gli individui e tutti i gruppi sociali possono esercitare le facoltà della fede religiosa, della propaganda e del culto senza che l’autorità dello Stato possa pretendere di esercitare alcun controllo preventivo sul compimento di tali attività. L’ambito del diritto di libertà religiosa non può essere limitato in via preventiva da alcun potere pubblico, perché la Costituzione non prevede che l’esercizio delle facoltà anzidette sia possibile solo previa licenza dell’autorità di governo.[2]
La Corte Costituzionale nella sentenza 18 marzo 1957 n.45 ha escluso che l’autorità di polizia possa vietare in via preventiva funzioni e pratiche religiose che contemplino l’esecuzione di riti contrari al buon costume. Afferma la Corte che il nostro ordinamento giuridico non prevede che “ad ogni limitazione posta ad una libertà costituzionale debba implicitamente corrispondere il potere di un controllo preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza”.
Aggiunge la Corte che la trasgressione del limite potrà “costituire un illecito giuridico, anche penale; e in tal caso il divieto sarà garantito dalla corrispondente sanzione”. Tuttavia, “fuori da questa ipotesi, nella quale la prevenzione sarebbe possibile perché è funzione della polizia quella di prevenire la commissione dei reati, il controllo preventivo se ed in quanto importi una restrizione della sfera giuridica del cittadino, in ordine ai suoi possibili futuri comportamenti, potrà esercitarsi soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge[3]”.
Tale legge, cui allude la Corte Costituzionale, potrebbe essere solo una legge costituzionale, in quanto l’art. 19 Cost. non prevede in modo espresso, e perciò nega, la possibilità di qualsiasi controllo preventivo sulle caratteristiche dei riti. La Corte Costituzionale, nella quasi totalità delle sue sentenze, ha affermato che i diritti e le libertà possono essere limitati solo da altri precetti e principi costituzionali[4].
Analisi delle fonti internazionali del diritto alla libertà religiosa
Diverse fonti internazionali tutelano la libertà religiosa. La prima di queste è il Trattato di pace del 1947 fra l’Italia e vari paesi, reso esecutivo con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n.1430; la seconda è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata in Roma il 4 novembre 1950. L’articolo 9[5] della CEDU prevede nel suo primo comma che ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto comprende la libertà di cambiare religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Tale testo, ricalcando l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948[6], propone un’ampia tutela della libertà di religione.
Il testo della Convenzione prevede un secondo comma, non presente nella Dichiarazione, che contempla alcuni limiti all’esercizio di tale libertà. La norma stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle stabilite dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale.
Ai sensi dell’art. 9 co. 2 della Convenzione, gli scopi legittimi che possono giustificare una ingerenza nella manifestazione, da parte di una persona, della sua religione o del suo credo, sono la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Questo elenco degli scopi legittimi è rigorosamente esaustivo, e la definizione delle suddette eccezioni è restrittiva; per essere compatibile con la Convenzione, una restrizione a questa libertà deve soprattutto essere ispirata da uno scopo riconducibile a uno di quelli elencati da tale disposizione.
Il compito della Corte Europea dei diritti dell’uomo consiste, allora, nel verificare se le misure adottate a livello nazionale si giustifichino in linea di principio e se siano proporzionate rispetto a uno scopo di cui al comma 2 dell’art. 9 della Convenzione. Dunque, tale scopo legittimo perseguito non può essere raggiunto con nessun’altra misura meno vincolante e più rispettosa del diritto fondamentale in questione. L’onere della prova ricade sulle autorità nazionali.
L’art. 9 co. 2 della Convenzione implica che qualsiasi ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di religione deve rispondere a un «bisogno sociale imperioso». La parola «necessario», infatti, non ha la stessa flessibilità di altri termini quali «utile» o «opportuno»[7].
Altra fonte di diritto internazionale che tutela la libertà di religione è il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 all’art. 18[8]. Tale articolo statuisce che ciascuna persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Viene inclusa la libertà di avere o di adottare una religione o un credo, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. Inoltre, nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta, così come viene espresso all’art. 9 co. 2 della CEDU, unicamente alle restrizioni previste dalla legge necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
In base alle linee guida prevalenti per l’interpretazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, le limitazioni sono ammesse al ricorrere di specifiche condizioni: a) non devono essere utilizzate per ledere a un diritto protetto; b) devono essere applicate in maniera restrittiva al solo scopo di raggiungere l’obbiettivo prefigurato e devono essere interpretate in modo favorevole al diritto in questione; c) non devono essere discriminatorie nella lingua e nell’applicazione e devono limitare i diritto solo per fini di protezione dei cittadini; d) non devono essere discriminatorie nei confronti di una confessione o nei confronti dei non credenti, anche quando gli Stati abbiano assunto una religione ufficiale.[9]
La libertà religiosa nel contesto emergenziale da Covid-19: l’esperienza italiana
La situazione emergenziale dovuta alla dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha comportato la compressione di una vasta gamma di diritti costituzionalmente presidiati, tra i quali rientra la libertà di religione e di culto ex art. 19 Cost.
L’Italia, di fronte all’anzidetta dichiarazione, ha compresso notevolmente la tutela riservata al sentimento religioso. La lapidaria lettera dei d.P.C.M. dell’8 marzo 2020 ha sospeso tutti gli “eventi in luogo pubblico o privato”, “compresi quelli di carattere ludico, sportivo, religioso e fieristico”, “anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico” (art. 1, lett. g) e ha condizionato l’apertura (rectius, l’ingresso, come ha precisato l’art. 1, lett. h del Decreto legge n. 19 del 25 marzo) dei luoghi di culto “all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro” ribadendo, tuttavia, ancora una volta, la sospensione delle “cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri” (art. 1, lett. i).[10]
La specificazione delle misure è avvenuta con la serie di decreti presidenziali emanati in maniera alluvionale a distanza anche di un giorno, spesso ripetitivi, contraddittori o contraddetti e superati da ordinanze sparse dei ministri della salute e dell’interno e soprattutto da quelle dei presidenti regionali, oltre che delle migliaia di sindaci, con notevoli ricadute sulla tenuta complessiva dell’ordinamento anche in relazione alla sanzione penale contravvenzionale (ex art. 650 c.p.) prevista per le trasgressioni.
Le forti limitazioni introdotte, essendo incorporate in provvedimenti amministrativi, non sono state portate all’esame né del presidente della Repubblica per l’emanazione né del Parlamento per la conversione in legge, come sarebbe avvenuto se fossero state oggetto di un decreto-legge.
Il d.P.C.M. dell’8 marzo 2020 consente, in astratto, la possibilità di continuazione delle celebrazioni purché si adottino “misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Si tratta di una condizione difficilmente realizzabile da parte delle autorità confessionali, che non dispongono di risorse personali adeguate a organizzare un servizio d’ordine al fine di fare rispettare le norme di prevenzione della limitazione del numero dei partecipanti e del rispetto della distanza interpersonale.
La nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, del 28 marzo, offre un’opportuna interpretazione autentica dei d.P.C.M. presidenziali chiarendo come le “celebrazioni (…) non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio”. La ratio degli interventi governativi, infatti, non è la limitazione delle libertà ma “esclusivamente” la “tutela della salute pubblica” ritenuta minacciata non dalla esperienza religiosa in sé, ma da una delle più tipiche modalità collettive in cui essa può prendere forma in questo particolare momento.
La sospensione di messe ed esequie, per un verso, e la persistente apertura, sia pure eventualmente con ingressi limitati, degli edifici di culto, dall’altro, vanno vagliate alla stregua dei principi di adeguatezza e proporzionalità, indicati nel preambolo del decreto-legge, in confronto ai due diritti fondamentali che entrano in campo: la libertà di culto (art. 19 Cost.) e la tutela della salute (art. 32 Cost.) La composizione tra i due principi costituzionali non può prescindere dal bilanciamento degli stessi. [11] La stessa Costituzione spesso pone limiti alle libertà fondamentali. Il limite più frequente è rappresentato dalla stessa salute pubblica e dall’incolumità. Se gli artt. 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione) e 41 (iniziativa economica privata) vengono ristretti dalla stessa Carta per ragioni di sicurezza, nulla è previsto per l’art. 19 oltre il limite del buon costume per i riti. Tuttavia, chiarisce la Corte Costituzionale[12], la libertà religiosa non può essere considerata quale “libertà privilegiata.
L’interesse religioso è meritevole di tutela ma non può non cedere di fronte al superiore interesse dello Stato di preservare la salute delle persone, comprese quelle che vorrebbero partecipare agli atti di culto. Inoltre, il controllo del rispetto delle misure organizzative adottate non può essere rimesso alla forza pubblica, in quanto essa non può entrare negli edifici di culto se non in caso di urgente necessità (art. 5 co. 2 dell’Accordo di revisione del 1984 e disposizioni similari delle intese). Tale controllo rientra nei compiti delle autorità confessionali che, però, non dispongono di uno stabile servizio d’ordine. Queste, dunque, troverebbero estrema difficoltà a far rispettare misure organizzative così rigide.
In realtà, in molti casi, alcuni parroci si sono opposti al rispetto dei decreti emessi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, continuando ad officiare regolarmente le messe. Più di 40 preti sono stati multati per tale motivo [13]. Eclatante è stato il caso verificatosi a Soncino (CR)[14], ove il prete, officiante la messa, si è opposto all’azione del carabiniere, salito sull’altare per interrompere la messa. Don Lino Viola, richiamando all’art. 405 c.p.[15], ha sostenuto che il comportamento del carabiniere integrasse abuso di potere. Il prete ha, inoltre, invocato l’art. 5 dell’Accordo di Villa Madama, che reca: “Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”. Il Vescovo di Cremona, tuttavia, non ha appoggiato il comportamento di Don Lino, richiedendo il rispetto delle norme civili dello Stato.
È stata ritenuta inadeguata la persistente apertura degli edifici di culto rispetto al principio di precauzione. Sembrerebbe, infatti, che i servigi spirituali possano essere “trattati come “essenziali” e imprescindibili, al pari di quelli alimentari e sanitari”[16]. L’osservazione è stata ritenuta infondata a fronte dell’apertura consentita ad attività non essenziali, dalle edicole alle tabaccherie (d.P.C.M. 11 marzo 2020, sempre prorogato). L’apertura degli edifici di culto, infatti, è funzionale all’attività non solo dei ministri di culto che vi lavorano ma anche, ovviamente, di chiunque, osservando le precauzioni, voglia recarsi in essi a pregare. Al lavoro ministeriale appartiene anche l’assistenza spirituale domiciliare: l’Accordo di revisione del concordato e le intese dettano norme per il caso che i fedeli non siano liberamente raggiungibili perché segregati in ospedale, caserme, carceri, ecc. Naturalmente, come del resto stabilito anche dalle autorità confessionali, l’assistenza va svolta adottando tutte le precauzioni legge e alle stesse condizioni per cui è consentita l’assistenza agli stretti familiari.
Problemi maggiori hanno riguardato il raggiungimento del luogo di culto da parte dei fedeli laici. Nella citata nota ministeriale del 28 marzo 2020 si richiede che l’edificio “sia situato lungo il percorso per raggiungere il luogo di lavoro o di soddisfacimento di comprovate necessità”: se situato subito dopo, quindi, si commetterebbe una violazione. L’interpretazione, oltre che grottesca, non ha nessun appiglio normativo. Essa presupporrebbe che il recarsi in chiesa non sarebbe giustificato né da esigenze di lavoro – e s’è visto che per la stessa nota così non è per i ministri di culto – né da necessità di altro tipo, come prescritto dai d.P.C.M.
Tuttavia, vi è chi crede che anche la preghiera sia una necessità, certo di carattere spirituale. Non è, inoltre, sindacabile la volontà del soggetto di pregare, piuttosto che a casa, davanti al tabernacolo o alla statua del santo di cui è devoto. Il problema consiste nell’individuare un criterio oggettivo e predeterminato di apprezzamento delle necessità. Tale criterio è individuabile nel collegamento dell’asserita necessità con il luogo che ne permette il soddisfacimento: se questo luogo è aperto, la necessità relativa è stata riconosciuta come tale dal legislatore ed è quindi oggettivamente apprezzabile e perciò giustificata.[17]
Altra questione da affrontare riguarda il culto dei defunti all’epoca del Covid-19[18]. Le regole sui rituali funebri, sui sistemi di sepoltura e sui luoghi della stessa appartengono al nucleo dogmatico più autentico e fondamentale delle religioni. La loro osservanza definisce l’appartenenza e l’identità religiosa dei fedeli, configurandosi come uno dei momenti esistenziali, nei quali si esprime la libertà religiosa dei cittadini-fedeli.
Il titolare del diritto di sepolcro, cioè il defunto, deve ottenere garanzia delle sue convinzioni religioso-spirituali sulla morte e sull’aldilà. Anche tutti i fedeli prossimi del defunto devono ricevere tutela, in quanto membri della medesima comunità familiare, amicale o confessionale.
La libertà del culto dei defunti, come estrinsecazione della libertà religiosa individuale e collettiva, trova fondamento di rango costituzionale nell’art. 19 Cost., che viene, in alcuni casi e per alcune confessioni religiose, “rinforzato”, nel momento in cui esso è declinato e attuato nel quadro normativo predisposto dalle norme bilaterali di carattere pattizio, che prendono in esame il tema dell’osservanza dei riti funebri, sia sotto il profilo dell’osservanza dei riti propri di ciascuna fede, anche in situazioni di limitata possibilità di movimento (come forze armate, degenza in ospedali, carceri, etc.) che sotto il profilo della predisposizione di adeguati spazi religiosi di sepoltura nei cimiteri comunali. La sospensione delle attività esequiali dovuta all’emergenza sanitaria produce privazioni e molteplici livelli di privazione.
Le esequie sono divenute manifestazioni vietate in quanto potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Secondo la prospettiva del fedele defunto, le esequie ecclesiastiche sono un vero e proprio diritto dal quale può essere privato solo in situazioni tipizzate dal codice di diritto canonico (specialmente can. 1184) e che hanno per la maggior parte dei casi valenza sanzionatoria.
Le restrizioni “dolorosamente” fatte proprie dalla Chiesa italiana, in spirito di collaborazione per il bene del Paese e di responsabilità comunitaria, non hanno escluso con il d.P.C.M. dell’otto marzo 2020 in toto le esequie ecclesiastiche, ma si sono limitate a ridurre, in molti casi, il rito alla sola fase della benedizione della salma nel luogo della sepoltura. Si è persa la messa esequiale e dunque la percezione del significato pasquale della stessa oltre che la dimensione comunitaria che segnala visibilmente l’appartenenza del defunto e dei suoi cari al Popolo di Dio.
Un nuovo accordo fra la Conferenza episcopale italiana e il Governo ha previsto nuove misure in materia religiosa. Il protocollo, firmato il 7 maggio a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha previsto che dal 18 maggio i fedeli possono tornare in chiesa per celebrare la messa[19].
Sono previsti ingressi contingentati: è lo stesso parroco che individua, sulla base della normativa del distanziamento sulle persone, la capienza massima dell’edificio sacro. È, inoltre, obbligatorio accedere nelle chiese con la mascherina. Non possono entrare coloro che avranno una temperatura superiore o uguale a 37.5° centigradi. All’ingresso dell’edificio ci sono alcuni volontari o collaboratori che favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. In ogni caso bisogna evitare ogni forma di assembramento. Per distribuire la comunione il celebrante, o il ministro straordinario dell’eucaristia, deve igienizzare le mani e indossare i guanti e la mascherina, avendo cura di non venire a contatto con le mani dei fedeli.
Il protocollo raccomanda, inoltre, di ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, di igienizzare al termine delle celebrazioni le aule liturgiche e le sagrestie. Può essere prevista la presenza di un organista, ma non del coro. Si omettano anche libretti per i canti e altri sussidi cartacei. Le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione, ma depositate dai fedeli in appositi contenitori collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
Le acquasantiere restano vuote e non ci si scambia il segno della pace. Il documento chiede inoltre che si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni.
Tali disposizioni si applicano anche alle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: battesimo, matrimonio, unzione degli infermi ed esequie. Le cresime sono per il momento rinviate. La confessione si deve svolgere in luoghi ampi e areati, che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Reazioni delle legislazioni europee innanzi allo stato di emergenza: limitazioni alla libertà religiosa
Nel contesto del Covid-19 molti Stati europei hanno imposto misure di confinamento senza precedenti per le loro popolazioni.
È la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a prevedere all’art. 9 co. 2[20] limitazioni alla libertà religiosa, quando queste siano giustificate dalla pubblica sicurezza, dalla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o dalla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Una ricerca sociologica dell’Università di Portsmouth[21] ha esaminato e confrontato le diverse restrizioni imposte dagli Stati dell’Unione Europea e dal Regno Unito a partire dal 8 aprile 2020.Le Nazioni sono state raggruppate in quattro categorie di “restrittività” delle misure adottate: very high, high, moderate, low.
Alcuni Stati, come la Germania e il Regno Unito, hanno imposto livelli molto elevati di limitazioni, vietando efficacemente le preghiere private in luoghi pubblici e le celebrazioni religiose pubbliche. Un secondo gruppo, più ampio, tra cui l’Italia e la Finlandia, ha imposto alti livelli di limitazione, consistenti nella sospensione delle celebrazioni pubbliche ma nella possibilità di ospitare la preghiera privata nei luoghi di culto.
Altri Stati, come Svezia e Francia, hanno adottato un approccio moderato, permettendo le celebrazioni purché entro un numero massimo di partecipanti.
Un piccolo gruppo di Stati dell’UE, tra cui Spagna e Ungheria, ha optato per bassi livelli di restrizione al culto religioso. In quest’ultimo gruppo alcune autorità religiose hanno scelto di imporre restrizioni più rigorose di quelle minime richieste dalla legge.
Tale ricerca, inoltre, evidenzia come le limitazioni maggiori o minori non dipendano da una eventuale secolarizzazione dello Stato che le dispone.
Infatti, sebbene oltre il 20% dei cittadini in Italia, Slovacchia, Portogallo e Romania frequenta servizi religiosi settimanali, tali Stati hanno imposto livelli elevati (high) o molto elevati (very high) di restrizioni al culto religioso collettivo.
Anche nel Regno Unito, dove il capo dello Stato è anche il capo della Chiesa anglicana, le restrizioni sono molto elevate.
Al contrario, la Bulgaria e l’Ungheria, ove solo il 9% delle rispettive popolazioni partecipa a servizi religiosi settimanali, hanno attuato restrizioni minime per la pubblicazione di celebrazioni religiose.
La laicissima Francia, inoltre, ha imposto alcune delle restrizioni religiose più moderate dell’Unione Europea.
Una volta esaminata la questione della limitazione alla libertà religiosa negli Stati dell’Unione Europea e nel Regno Unito secondo una prospettiva di insieme, si passeranno di seguito in rassegna i diversi approcci statali.
La Chiesa di Inghilterra ha assunto un atteggiamento preoccupato e accudente rispetto alle comunità sul territorio e ha cercato di accompagnare i propri fedeli e il clero nella situazione fattasi via via più grave. Nella prima decade di marzo, le indicazioni impartite al clero congiuntamente dagli Arcivescovi di Canterbury e York sono state indirizzate a limitare le occasioni di contatto tra i fedeli, evitando lo scambio della pace durante le celebrazioni insieme ad ogni altro gesto che prevedesse una vicinanza troppo stretta. Si è imposta la distribuzione dell’eucarestia sotto un’unica specie, escludendo la pratica di bere a turno dallo stesso calice.
Il 23 marzo il Primo Ministro ha annunciato la promulgazione del Coronavirus Act 2020 con il lockdown della nazione. Gli Arcivescovi di Canterbury e York hanno definitivamente chiuso anche le Chiese al culto pubblico nonché alla preghiera personale, invitando le comunità a celebrazioni via streaming con battesimi da amministrare presso gli ospedali solo in casi di pericolo di vita e a sospendere la celebrazione dei matrimoni anche a pubblicazioni già avvenute.
Il Coronavirus Act 2020 prevede che, in relazione ai decessi, la cremazione sia il metodo da preferire per il trattamento delle spoglie dei defunti, fatte salve le disposizioni del defunto e il rispetto delle regole imposte dalla religione di appartenenza.
In relazione alle esequie, la Church of England ha vietato le esequie in Chiesa ma ha consentito, nel rispetto del distanziamento sociale, una benedizione direttamente presso il crematorio o il cimitero, a salvaguardia dei fedeli e degli stessi operatori dei servizi mortuari[22].
In Francia è la regione del Grande Est il maggiore focolaio dell’epidemia. Si ritiene che fonte della diffusione del virus sia stato un raggruppamento evangelico celebrato fra il 17 e il 24 febbraio 2020. Nel corso di tale manifestazione 2500 fedeli provenienti da tutta la Nazione si sono riuniti all’interno della “Porte ouverte chrétienne”.
Preghiere collettive, abbracci e strette di mano per un’intera settimana hanno costituito il terreno fertile di contaminazione esponenziale.
La legge 290/2020 del 23 marzo 2020 ha abilitato il Governo francese a dichiarare lo Stato di emergenza sanitario tramite decreto, autorizzando l’adozione di qualsiasi misura necessaria per fronteggiare l’epidemia.
Il Governo ha indicato quali stabilimenti dovessero chiudere. Fra questi non sono indicati espressamente i luoghi di culto. Tuttavia, è stata vietata ogni forma di assembramento o di riunione ad eccezione delle cerimonie funerarie, cui possono partecipare al massimo 20 persone. Sono state messe in dubbio le celebrazioni previste dal calendario delle feste religiose come Quaresima, Pasqua e Ramadan.
I ministri di culto possono, in astratto, effettuare visite ad ammalati o a persone in fin di vita. In realtà, tuttavia, le restrizioni di accesso definite da ogni stabilimento ospedaliero rendono difficile o addirittura impossibile l’accesso ai visitatori[23].
In Grecia si è disposta la temporanea sospensione di ogni rito di tutte le confessioni religiose, dunque anche dei battesimi e dei matrimoni.
I luoghi di culto sono, tuttavia, aperti per la preghiera individuale: i fedeli possono entrare uno alla volta, rispettando la distanza di due metri. All’ingresso di tali luoghi, inoltre deve essere presente un dispositivo con un disinfettante/antisettico o un prodotto ad azione equivalente, ad uso gratuito dei fedeli.
La Santa Comunione nel rito ortodosso è somministrata ai fedeli utilizzando un unico cucchiaino. Ciò costituisce fattore di contagio. Il Santo Sinodo Permanente ha dichiarato, tuttavia, che “il COVID-19 non può essere trasmesso attraverso il Corpo di Cristo anche se somministrato dallo stesso cucchiaino”. Il divieto viene esteso anche a luoghi di culto all’interno di strutture pubbliche, municipali o di altro tipo come nosocomi e ospedali psichiatrici, case di cura, case di riposo e cimiteri. Vengono poi sospesi tutti i pellegrinaggi organizzati, che siano di gruppo o individuali, verso tutti i monasteri all’interno del territorio ellenico. Un regime peculiare è dettato per il Monte Athos. Il Governatore di tale territorio, previa comunicazione alla Santa Comunità, dovrà gestire e a adottare tutte le misure necessarie riguardanti i monasteri della penisola Athonita.
Ai funerali è consentita la presenza dei parenti e degli amici più stretti del defunto.
Manca la determinazione massima delle persone che possono accedere al rito. È, inoltre, consentita la partecipazione del solo ministro di culto e dei responsabili della sepoltura. Tutti i presenti devono rispettare il distanziamento sociale di due metri.
È consentito lo svolgimento della funzione religiosa ai fini della trasmissione televisiva o radiofonica, nazionale o locale, in presenza del personale assolutamente necessario per lo svolgimento della funzione stessa[24].
In Grecia alcuni cittadini hanno adito il Consiglio di Stato affinché venga abrogata la decisione ministeriale che ha temporaneamente vietato tutti i servizi e le cerimonie nelle chiese e in altri luoghi di culto religiosi per motivi di protezione contro la pandemia.
Le misure adottate contrasterebbero, infatti, con gli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione greca. Solo il Santo Sinodo avrebbe il diritto di decidere sulla questione dell’esecuzione della divina liturgia, nucleo centrale del diritto alla libertà religiosa[25].
Questione di legittimità costituzionale è stata posta in Germania, ove la Corte Costituzionale ha ravvisato una violazione della libertà religiosa nelle norme che hanno disposto la chiusura dei luoghi di culto.
Secondo la Corte, l’obbligo di chiudere le chiese, pur essendo giustificato da intenti di protezione della salute, viene applicato in modo uniforme senza effettuare verifiche capaci di misurare la proporzionalità dell’intervento. I gruppi cattolici e le associazioni di fedeli hanno chiesto la revoca del divieto per permettere la celebrazione delle funzioni religiose rispettando il necessario distanziamento sociale, con un massimo di 50 partecipanti a una distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro[26].
La Corte ha respinto entrambe le mozioni facendo riferimento agli attuali rischi per la salute, ma ha accettato le argomentazioni fondamentali dei querelanti secondo cui i divieti sono “un freno importante per la libertà religiosa”. L’agenzia cattolica KNA ha ribadito che la libertà di religione costituisce un diritto fondamentale irrevocabile nella costituzione tedesca[27].
Risposta dei Governi di Cina e Corea del Sud all’emergenza sanitaria nell’ambito della libertà di culto
Il primo caso di Covid-19 è stato segnalato a Wuhan, Cina, all’inizio di dicembre.
Il Governo locale è stato ampiamente criticato per aver sottaciuto informazioni circa la diffusione dell’epidemia. Sono state poste in quarantena diverse città e sono stati adottati meccanismi di sorveglianza per monitorare i potenziali malati.
Le misure di contenimento dovute al virus rischierebbero di peggiorare il trattamento delle minoranze religiose stanziate sul territorio.
In un rapporto annuale dell’USCIR si è evidenziato come il Governo cinese abbia detenuto un milione di uiguri e di altri musulmani nei campi di concentramento nello Xinjiang a partire da aprile 2017. L’eventuale diffusione dei virus in tal campi, attesa la mancanza di personale medico-sanitario e la presenza di numerosi anziani, potrebbe determinare un disastro umanitario. Secondo altri rapporti, inoltre, gli uiguri sarebbero stati costretti a lavorare nelle fabbriche in sostituzione della manodopera in quarantena. Inoltre, giunge la notizia che gli uiguri nella città di Ghulja avrebbero accesso limitato al cibo[28].
In Corea del Sud la Shincheonji Church of Jesus è stata la setta religiosa individuata come epicentro del contagio del Covid-19. Oltre la metà delle vittime sudcoreane del contagio appartengono o sono connesse a tale culto millenario. La cattedrale del gruppo nella città di Daegu – quarta città dello Stato come popolazione con i suoi 2,5 milioni di abitanti – è il principale focolaio del contagio in Corea del Sud. All’inizio del mese di febbraio una donna infetta di 61 anni membro del Shincheonji ha partecipato a una funzione religiosa nella città di Deagu. Secondo i Korea Centers per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC), circa i due terzi degli oltre 7500 contagi potrebbero essere stati causati da lei[29].
Le regole di tale confessione impongono una stretta vicinanza tra gli adepti. Era presente una rappresentanza coreana del culto nella metropoli cinese di Wuhan prima dell’imposizione del cordone sanitario che ha isolato la città a metà gennaio. Tale circostanza è stata negata solo parzialmente dal leader e fondatore del culto, Lee Man-hee durante l’apparizione pubblica del 2 marzo in cui ha domandato scusa per le sue responsabilità nell’inarrestabile diffusione del contagio in Corea del Sud[30].
Esame comparatistico in Medio Oriente: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e Israele
Il Medio Oriente è stato uno dei primi epicentri dell’epidemia, dopo la Cina e l’Europa.
Il virus ha messo a dura prova i fragili servizi sanitari pubblici e sta, inoltre, esacerbando tensioni politiche preesistenti, sia all’interno degli Stati che tra rivali regionali.
I vari regimi autoritari, infatti, tentano di incolparsi a vicenda per la diffusione del contagio.
L’epidemia ha peggiorato le tensioni settarie, a causa della diffusione del virus attraverso le reti di pellegrinaggio Sciite, contribuendo quindi a demonizzare ulteriormente la comunità Sciita e i rapporti con l’Iran.
L’impatto del virus potrebbe essere devastante, acuendo le spaccature politiche preesistenti.
L’Arabia Saudita ha annunciato il suo primo caso di Covid-19 il 2 marzo 2020. La regione orientale di Qatif, zona prevalentemente Sciita, è stata sottoposta a quarantena.
Il Ministero della Salute saudita ha richiesto a chiunque si fosse recato in Iran di auto-dichiararsi alle autorità. In Arabia Saudita il semplice fatto di recarsi in Iran è imputabile come reato.
Dozzine di Sciiti Sauditi hanno ammesso di essersi recati nel paese; con l’aumento dei casi di coronavirus nel regno, centinaia di loro connazionali hanno pubblicato tweet etichettandoli come traditori.
Il Bahrein ha iniziato a usare l’emergenza Coronavirus come un pretesto per tracciare gli spostamenti dei cittadini Sciiti, chiedendo a coloro che avevano viaggiato verso l’Iran di identificarsi chiamando una hotline dedicata. La crisi sta, quindi, ulteriormente contribuendo all’odio verso le comunità Sciite nel Golfo. In Hijaz, la regione saudita dove sorgono La Mecca e Medina, due delle città sante più importanti per l’Islam ed entrambe note mete di pellegrinaggio, le autorità saudite hanno sospeso il pellegrinaggio minore, che si sarebbe dovuto tenere verso la fine di Febbraio.
Si teme che possa essere cancellato per la prima volta nella storia moderna l’Hajj, il pellegrinaggio annuale verso La Mecca. Dal punto di vista della salute pubblica sarebbe una scelta saggia, ma allo stesso tempo si tratterebbe di una perdita economica rilevante per l’economia Saudita, che sta già soffrendo gli effetti del ribassamento dei prezzi del petrolio[31]. In Iran la maggior parte dei contagi iniziali è avvenuta nella città santa di Qom in Iran, sede di rinomati seminari Sciiti e del mausoleo di Sayyida Fatimah al-Masumah, luoghi che attraggono aspiranti chierici e pellegrini devoti da tutto il mondo Sciita. Le autorità iraniane hanno fornito resoconti contrastanti su come il virus sia arrivato a Qom, attribuendo la responsabilità prima agli studenti cinesi musulmani nei seminari religiosi della città e poi ai lavoratori cinesi impegnati nella costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità nella zona.
Giunto in Iran, il virus probabilmente si è diffuso attraverso i visitatori dei luoghi sacri della città e altri turisti. Successivamente ha infettato i funzionari e i deputati Iraniani più anziani, alcuni dei quali sono morti.
I santuari di Qom sono rimasti inizialmente aperti. Solo dopo alcune settimane la preghiera congregativa del venerdì e gli spostamenti tra città sono stato vietati[32]. Molti chierici e molti fedeli si sono opposti alle chiusure temporanee dei santuari di Qom e Mashhad. Sono stati diffusi sui social media video di diversi fedeli che, in segno di protesta, leccavano le mura dei luoghi di culto. Alcuni di tali fedeli sono stati arrestati[33].
Negli Emirati Arabi Uniti l’autorità statale ha limitato le riunioni religiose. L’autorità Generale per gli affari islamici ha richiesto alle chiese di sospendere le attività didattiche per i bambini, nonché ha vietato le lezioni frontali e i sermoni, permettendo, tuttavia, le preghiere individuali.
Le chiese ortodosse e cattoliche hanno adottato provvedimenti per aumentare i servizi igienico-sanitari e per ridurre il contagio durante i riti religiosi.
Le preghiere nelle moschee il venerdì sono state limitate a soli quindici minuti. Il Governo ha, inoltre, emesso un decreto con cui ha vietato ai fedeli contagiati di partecipare alle preghiere. Il Ministero della sanità e della prevenzione ha, inoltre, sospeso le lezioni nei centri di apprendimento del Corano per permettere la sanificazione degli edifici[34].
In Israele la questione maggiormente problematica ha riguardato il Ramadan, il mese più santo dell’Islam durante il quale i musulmani digiunano durante il giorno e pregano, festeggiano e socializzano di notte. Si teme che i grandi raduni serali possano portare alla diffusione della malattia. Per tale motivo l’autorità statale israeliana ha disposto un coprifuoco notturno in tutte le zone arabe[35].
Conclusioni
Il diffondersi della pandemia ha costituito un evento storico di cesura fra due epoche: prima e dopo l’epidemia del Covid-19. Ad evento in corso è difficile prevedere quanto e come i sistemi di valori e i sistemi di interessi si rimoduleranno nella costruzione di un nuovo ordine mondiale. Fino ad oggi non si era mai assistito ad una simile restrizione dei diritti fondamentali dell’individuo e della collettività. Fra questi è stato compressa la libertà di culto costituzionalmente presidiata all’art. 19 Cost. Tali diritti sono considerati la spina dorsale dell’odierna democrazia e dello Stato di diritto nel continente europeo. Tali comprensioni, oltre alle evidenti conseguenze giuridiche, hanno determinato dei penetranti risvolti nella sfera individuale e delle relazioni interpersonali.
La compressione dei diritti, cui si è assistito, non deve sfociare in un’arbitraria erosione della libertà religiosa. Tale libertà, infatti, viene limitata solo per un periodo determinato in virtù del bilanciamento fra l’art. 32 Cost. (Diritto alla salute) e l’art. 19 Cost. (Libertà religiosa). La compressione, allora, non potrà divenire la regola, ma sarà circoscritta a un periodo di tempo ben delineato, finché sia cessato il pericolo del contagio.
Dunque, la c.d. “fede sospesa” non deve e non potrà convertirsi nella c.d. “fede interdetta”. La libertà religiosa dei singoli e dei gruppi può plasmarsi e adattarsi nel bilanciamento con altri diritti fondamentali dell’essere umano, ma non può mai del tutto arretrare o peggio scomparire.
In virtù del principio di ragionevolezza, infatti, si assiste al bilanciamento di due diritti fondamentali, ove il diritto alla salute prevale sul diritto al culto. La dottrina si è conformata a tale orientamento.
Infatti, non sono state sollevate nell’ordinamento italiano, differentemente da come è avvenuto in Germania, questioni di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale.
L’avanzare della pandemia rischia di mettere in crisi il rapporto fra uomo e Dio: “Il Coronavirus, come le epidemie del passato, i terremoti o gli tsunami, suscita l’interrogativo sul senso del male fisico, quello non causato dalla cattiveria del malvagio, ma dai processi della natura, di cui siamo parte. Non essendovi un nemico da disarmare, è Dio che finisce presto sul banco degli imputati”.[36]
Una delle sfide cui sono sottoposte le varie confessioni è il riavvicinamento dei fedeli al sentimento religioso tramite forme “artificiali di partecipazione”.
Note
[1] Si veda il disposto ex art. 19 Cost.: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
[2] Diritto ecclesiastico, F. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 161.
[3] Cfr. Corte Cost. 18 marzo 1957 n.45.
[4] Diritto ecclesiastico, cit., p. 162.
[5] Si veda il disposto ex art. 9 CEDU: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
[6] Così recita l’art. 18 Dichiarazione universale dei diritti umani: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.”
[7] Sent. Corte EDU Sviato-Mykhaïlivska Parafiya c. Ucraina n. 77703/01 par. 116.
[8] Art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. 4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.”
[9] Si veda The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, United States Commission on international religious freedom, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20Covid-19%20and%20FoRB.pdf, ultimo accesso 01.05.2020.
[10] Covid-19 e libertà religiosa, Alessandro Ferrari, Settimana News, http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/, ultimo accesso 01.05.2020.
[11] La libertà di culto al tempo del coronavirus, Nicola Colaianni, Stato, Chiese e pluralismo confessionale,https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Colaianni.M_La_libert%C3%A0.pdf?pdf=la-liberta-di-culto-al-tempo-del-coronavirus, ultimo accesso 01.05.2020.
[12] Corte Costituzionale, 14 giugno 1956 n.1: “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e […] nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”, sicché “una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto”.
[13] Messe interrotte e preti multati: parte la class action, Andrea Zambrano, La nuova bussola quotidiana, https://lanuovabq.it/it/messe-interrotte-e-preti-multati-parte-la-class-action, ultimo accesso 01.05.2020
[14] Messa interrotta, tra reato e abuso di potere: ma il vescovo scarica don Lino, Andrea Zambrano, La nuova bussola quotidiana, https://lanuovabq.it/it/messa-interrotta-tra-reato-e-abuso-di-potere-ma-il-vescovo-scarica-don-lino, ultimo accesso 01.05.2020.
[15] Art. 405 c.p. rubricato “Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico” prescrive che: “1. Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.”
[16] M. Marzano, Un papa che teme di perdere il gregge, Il fatto quotidiano.
[17] La libertà di culto al tempo del coronavirus, cit.
[18] Libertà religiosa e culto dei defunti nell’epoca del Coronavirus, Anna Gianfreda, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose.https://www.olir.it/?post_type=focus&p=31317&preview=true, ultimo accesso 01.05.2020.
[19] Fase 2. Firmato il protocollo: Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio. Ecco come saranno, Mimmo Muolo, Avvenire.it, https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/le-messe-aperte-ai-fedeli-avvio-il-18-maggio, ultimo accesso 07.05.2020.
[20] Si veda il disposto ex art. 9 CEDU, cit.
[21] Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe, Alexis Artaud de La Ferrière, The Conversation, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879, ultimo accesso 03.05.2020.
[22] Let us continue to pray. La Chiesa d’Inghilterra e il Covid-19, Cristiana Cianitto, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/cristiana-cianitto-let-us-continue-to-pray-la-chiesa-dinghilterra-e-il-covid-19/, ultimo accesso.
[23] La liberté religieuse sous le régime de l’état d’urgence sanitaire en France, Mélanie Trédez-Lopez, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/melanie-tredez-lopez-la-liberte-religieuse-sous-le-regime-de-letat-durgence-sanitaire/, ultimo accesso 03.05.2020.
[24] Le limitazioni del culto introdotte in Grecia per far fronte alla pandemia da COVID-19, Giulia Kakavas, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/giulia-kakavas-le-limitazioni-del-culto-introdotte-in-grecia-per-far-fronte-alla-pandemia-da-covid-19/, ultimo accesso 03.05.2020.
[25]Προσφυγή 4 δικηγόρων κατά των μέτρων που ελήφθησαν για τις εκκλησίες, Romfea, https://www.romfea.gr/diafora/36127-prosfugi-4-dikigoron-kata-ton-metron-pou-elifthisan-gia-tis-ekklisies, ultimo accesso 03.05.2020.
[26] Chiese chiuse per Coronavirus/ In Germania i divieti “violano la libertà religiosa”, Mauro Mantegazza, Il sussidiario.net.
https://www.ilsussidiario.net/news/chiese-chiuse-per-coronavirus-in-germania-i-divieti-violano-la-liberta-religiosa/2009269/, ultimo accesso 03.05.2020.
[27] Coronavirus Germania, l’Alta Corte si pronuncia sulle «chiese chiuse», misure troppo rigide da valutare meglio, Franca Giansoldati, Il Messaggero.
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/coronavirus_chiese_chiuse_vaticano_cei_pasqua_germania_sentenza_tribunale-5168553.html, ultimo accesso 03.05.2020.
[28] The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, United States Commission on international religious freedom, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20Covid-19%20and%20FoRB.pdf, ultimo accesso 03.02.2020.
[29] The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, cit.
[30] La Corea, il Coronavirus e il mondo delle «mega-chiese», Stefano Vecchia, Mondo e Missione.
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/la-corea-il-coronavirus-e-il-mondo-delle-c2abmega-chiesec2bb-mondo-e-missione.pdf, ultimo accesso 03.05.2020.
[31] Arabia Saudita e Iran: gli effetti del Covid-19 nel cuore dell’Islam, Federica Scotellaro, Università Ca’Foscari di Venezia, https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8843&cHash=2373d6558ffa6a10864e789046b8a2cf, ultimo accesso 03.05.2020.
[32] Arabia Saudita e Iran: gli effetti del Covid-19 nel cuore dell’Islam, cit.
[33] The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, cit.
[34] The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, cit.
[35] Coronavirus: Israele, coprifuoco notturno nelle zone arabe per Ramadan, la redazione, Shalom, https://www.shalom.it/blog/news-in-israele-bc241/coronavirus-israele-coprifuoco-notturno-nelle-zone-arabe-per-ramadan-b829321, ultimo accesso 03.05.2020
[36] Scienza e fede al tempo del Corona virus, G. Tanzella-Nitti, DISF.org, http://disf.org/scienza-fede-coronavirus, ultimo accesso 07.05.2020.
Bibliografia
Diritto ecclesiastico, F. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2015
Sitografia
- Arabia Saudita e Iran: gli effetti del Covid-19 nel cuore dell’Islam, Federica Scotellaro, Università Ca’Foscari di Venezia, https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=8843&cHash=2373d6558ffa6a10864e789046b8a2cf
- Chiese chiuse per Coronavirus/ In Germania i divieti “violano la libertà religiosa”, Mauro Mantegazza, Il sussidiario.net, https://www.ilsussidiario.net/news/chiese-chiuse-per-coronavirus-in-germania-i-divieti-violano-la-liberta-religiosa/2009269/
- Coronavirus Germania, l’Alta Corte si pronuncia sulle «chiese chiuse», misure troppo rigide da valutare meglio, Franca Giansoldati, Il Messaggero, https://www.ilmessaggero.it/vaticano/coronavirus_chiese_chiuse_vaticano_cei_pasqua_germania_sentenza_tribunale-5168553.html
- Coronavirus: how new restrictions on religious liberty vary across Europe, Alexis Artaud de La Ferrière, The Conversation, https://theconversation.com/coronavirus-how-new-restrictions-on-religious-liberty-vary-across-europe-135879
- Coronavirus: Israele, coprifuoco notturno nelle zone arabe per Ramadan, la redazione, Shalom, https://www.shalom.it/blog/news-in-israele-bc241/coronavirus-israele-coprifuoco-notturno-nelle-zone-arabe-per-ramadan-b829321
- Covid-19 e libertà religiosa, Alessandro Ferrari, Settimana News, http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/
- COVID-19 Symposium: Don’t Let Religious Freedom Become a Casualty of Coronavirus, Gayle Manchin e James Carr, OpinioJuris, https://opiniojuris.org/author/gayle-manchin-and-james-carr/
- Fase 2.Firmato il protocollo: Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio. Ecco come saranno, Mimmo Muolo, Avvenire.it, https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/le-messe-aperte-ai-fedeli-avvio-il-18-maggio
- Guida sull’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Ministero della Giustizia, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Article_9_ITA.PDF
- La Corea, il Coronavirus e il mondo delle «mega-chiese», Stefano Vecchia, Mondo e Missione.
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/la-corea-il-coronavirus-e-il-mondo-delle-c2abmega-chiesec2bb-mondo-e-missione.pdf - La libertà di culto al tempo del coronavirus, Nicola Colaianni, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Colaianni.M_La_libert%C3%A0.pdf?pdf=la-liberta-di-culto-al-tempo-del-coronavirus
- La liberté religieuse sous le régime de l’état d’urgence sanitaire en France, Mélanie Trédez-Lopez, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/melanie-tredez-lopez-la-liberte-religieuse-sous-le-regime-de-letat-durgence-sanitaire/
- Le limitazioni del culto introdotte in Grecia per far fronte alla pandemia da COVID-19, Giulia Kakavas, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/giulia-kakavas-le-limitazioni-del-culto-introdotte-in-grecia-per-far-fronte-alla-pandemia-da-covid-19/
- Let us continue to pray. La Chiesa d’Inghilterra e il Covid-19, Cristiana Cianitto, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/focus/cristiana-cianitto-let-us-continue-to-pray-la-chiesa-dinghilterra-e-il-covid-19/
- Libertà religiosa e culto dei defunti nell’epoca del Coronavirus, Anna Gianfreda, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose, https://www.olir.it/?post_type=focus&p=31317&preview=true
- Messa interrotta, tra reato e abuso di potere: ma il vescovo scarica don Lino, Andrea Zambrano, La nuova bussola quotidiana, https://lanuovabq.it/it/messa-interrotta-tra-reato-e-abuso-di-potere-ma-il-vescovo-scarica-don-lino
- Messe interrotte e preti multati: parte la class action, Andrea Zambrano, La nuova bussola quotidiana, https://lanuovabq.it/it/messe-interrotte-e-preti-multati-parte-la-class-action
- Messe brevi, mascherine e certificazioni: Raspanti e i funerali ai tempi del Covid, la redazione, la siciliaweb, https://www.lasiciliaweb.it/2020/05/05/messe-brevi-mascherine-e-autocertificazioni-raspanti-ed-i-funerali-ai-tempi-del-covid/
- Scienza e fede al tempo del Corona virus, G. Tanzella-Nitti, DISF.org, http://disf.org/scienza-fede-coronavirus
- The Global Response to the Coronavirus: Impact on Religious Practice and Religious Freedom, United States Commission on international religious freedom, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20Covid-19%20and%20FoRB.pdf
- Προσφυγή 4 δικηγόρων κατά των μέτρων που ελήφθησαν για τις εκκλησίες, Romfea, https://www.romfea.gr/diafora/36127-prosfugi-4-dikigoron-kata-ton-metron-pou-elifthisan-gia-tis-ekklisies
Foto copertina: Foto web. Centrostudilivantino
*Studentessa laureanda in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, attualmente impegnata nella stesura della tesi di diritto romano.