Il Consiglio con una decisione senza precedenti nella storia europea ha stabilito all’unanimità di accordare la protezione temporanea a coloro che fuggono dall’Ucraina a causa della guerra


L’antefatto

Tra UE e Ucraina si applica il regolamento che, adottato l’11 maggio 2017 dal Consiglio, prevede la liberalizzazione dei visti per i cittadini ucraini che si recano nell’Unione per un soggiorno di 90 giorni. Di conseguenza, il Paese è stato cancellato dall’allegato I che comprende tutti quegli Stati i cui cittadini hanno bisogno di un visto per entrare nello spazio Schengen. Tuttavia, la situazione che si è venuta a creare in seguito all’invasione che i russi hanno deciso di intraprendere in Ucraina, ha reso necessarie ulteriori azioni. In poco più di una settimana, le persone che sono fuggite sono più di un milione, secondo quanto dichiarato dall’UNHCR, l’Agenzia dell’Onu per i Rifugiati che in tutto il mondo protegge e assiste coloro che sono costretti ad andare via a causa di guerre e persecuzioni. Le parole pronunciate dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, delineano uno scenario estremamente negativo: “Ho lavorato nelle emergenze dei rifugiati per quasi 40 anni, e raramente ho visto un esodo così rapido come questo. A meno che il conflitto non termini istantaneamente, è probabile che altri milioni saranno costretti a fuggire dall’Ucraina[1]”. Dal canto suo, la Commissione europea ha proposto l’attivazione della procedura prevista dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione degli sforzi tra gli Stati membri che li ricevono e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. Adottata in seguito alla guerra nei Balcani, non era stata mai utilizzata finora, neanche in seguito al massiccio esodo di siriani e afghani. Con l’espressione “sfollati”, volutamente generica, si intende designare coloro che sono ritenuti meritevoli di protezione in ragione di fenomeni, ad esempio un conflitto armato, che li costringono a lasciare lo Stato terzo di appartenenza[2].

La direttiva 2001/55/CE

Si tratta di un dispositivo eccezionale che garantisce una tutela immediata e transitoria a queste persone, nel momento in cui sussiste “anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione[3]”. La direttiva precisa che la protezione temporanea deve essere “compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri riguardo ai rifugiati”, soprattutto con quelli derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato. Dato il carattere eccezionale delle misure previste, la protezione ha una durata limitata, pari ad un anno, con possibilità di proroga per un massimo di due. Infatti, la cessazione si verifica in due casi: è stata raggiunta la durata massima oppure per decisione del Consiglio. Per concedere la protezione temporanea non è necessaria l’unanimità, bensì la maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Quest’ultimo deve accertare, su proposta della Commissione, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati, precisando tra l’altro, quali siano i gruppi di persone a cui si applica la protezione e la data di decorrenza della stessa. Inoltre, sussistono degli obblighi in capo agli Stati membri. Devono fornire a chi ha ottenuto la protezione temporanea un titolo di soggiorno, valido per tutta la durata della protezione[4]. Di notevole importanza è poi consentire ai beneficiari di entrare nel mercato del lavoro dello Stato membro che lo ospita. Coloro che godono della protezione temporanea devono essere accolti fornendo loro una sistemazione adeguata, assistenza sociale, contributi al sostentamento e cure mediche. Deve essere permesso alle persone di età inferiore a 18 anni ed eventualmente anche agli adulti di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini. Quanto ai minori non accompagnati ammessi alla protezione temporanea, vengono adottate delle misure per fare in modo che questi siano rappresentati e che siano collocati. I componenti di una stessa famiglia che sono stati separati e che sono stati ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti o di cui alcuni componenti non sono ancora sul territorio dell’UE devono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Stato membro[5]. I Paesi dell’UE devono consentire di presentare la domanda di asilo. Lo Stato competente ad esaminarla è quello nel quale la persona che gode della protezione temporanea è accolta. In aggiunta, il diritto al rimpatrio volontario esercitato da tali persone va valutato con “cognizione di causa”. Le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno beneficiato di protezione temporanea e che sono tornate in patria sono esaminate favorevolmente fino a quando tale protezione non sia cessata. Nel momento in cui essa è giunta a termine sono tenute in considerazione le ragioni umanitarie che ne possono impedire il rimpatrio e lo stato di salute dell’interessato. Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati. Ogni Stato dichiara il numero di persone che può accogliere che, se superato, porta il Consiglio ad esaminare d’urgenza la situazione ed a fornire ulteriore sostegno. Infine, è prevista l’esclusione della persona dalla protezione se vi sono seri motivi per ritenere che questa abbia commesso crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, reati gravi di natura non politica, atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite o che possa costituire un pericolo per la sicurezza del paese ospitante. In tal caso, il diritto a proporre impugnativa si esercita nello Stato membro interessato. Questa direttiva, in cui domina lo spirito di solidarietà europeo, permette di alleviare il peso burocratico di migliaia di richieste d’asilo. Uno dei principali nodi da sciogliere ha riguardato la sua applicazione ai soli cittadini ucraini o a chiunque fugga dal territorio ucraino, in particolare a cittadini afgani, indiani e nigeriani.

La decisione

La decisione ufficiale si è avuta giovedì 3 marzo, al termine del Consiglio Affari Interni a Bruxelles. L’Austria, insieme ai Paesi del gruppo Visegrad, aveva espresso delle riserve concernenti soprattutto l’estensione della protezione ai non ucraini. La proposta della Commissione, alla fine, è stata emendata: per i cittadini non ucraini ma con permesso di soggiorno a lungo termine lo Stato ospitante potrà scegliere tra la protezione temporanea europea o il regime di asilo previsto a livello nazionale. E in quest’ultimo caso le pratiche per chi è fuggito dall’Ucraina saranno sicuramente più lunghe ma rischiano di avere anche un esito più incerto[6]. La direttiva, inoltre, sarà applicata anche ai non ucraini che sul territorio dello Stato sono rifugiati. Al contrario, si è stabilito che i residenti temporanei saranno rimpatriati, se possibile. La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno e che le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri[7]. Di fronte al raggiungimento di questo grande risultato, la Commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha affermato: “Non siamo ingenui, i problemi ci saranno ma rispetto al 2015 siamo preparati”. La ministra dell’Interno italiana, Luciana Lamorgese, ha parlato di “un’applicazione in linea con tutta l’attività posta in essere dai 27 Paesi dell’Unione Europea, sia in termini di sanzioni che di sostegno al paese ucraino”. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, lo ha definito “un accordo storico, l’Ue è unita e solidale”. Quanto accaduto costituisce una decisione estremamente importante nella storia europea che potrebbe essere alla base di una futura revisione della politica migratoria e di asilo dell’Unione.


Note

[1] UNHCR Italia, dichiarazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, 1 milione di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina in una settimana, 3 marzo 2022.
[2] G. Strozzi, R. Mastroianni (a cura di), Diritto dell’Unione europea – Parte Speciale, Giappichelli, 2021
[3] Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione degli sforzi tra gli Stati membri che li ricevono e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.
[4] Eur-lex, l’accesso al diritto dell’UE, Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
[5] Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, La protezione temporanea nel caso di arrivo massiccio nell’Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese. Direttiva europea 2001/55/CE.
[6] Ansa, Un milione di profughi, l’Ue vara la protezione temporanea, 4 marzo 2022.
[7] Consiglio dell’UE, comunicato stampa, Ucraina: il Consiglio introduce all’unanimità la protezione temporanea per chi fugge dalla guerra 4 marzo 2022.


Foto copertina: L’Ue approva la “protezione temporanea” dei profughi ucraini