La Corte di giustizia conferma l’inadeguatezza del meccanismo predisposto dal decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222
SOMMARIO: I. Premessa: la direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione del 29 aprile 2004 – II. L’incompleta attuazione dell’atto europeo da parte della Repubblica italiana – III. La sentenza della Corte di Giustizia dell’11 ottobre 2016 – IV. Stato inadempiente: giudici previdenti.
[dropcap]U[/dropcap]no degli obiettivi dell’Unione europea consiste nell’abolizione degli ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione delle persone[note]A costituire la base giuridica della libertà di circolazione sono attualmente gli artt. 3, paragrafo 2, TUE, e 21 TFUE ed i titoli IV e V TFUE. La libertà di circolazione e soggiorno delle persone all’interno dell’Unione costituisce la pietra angolare della cittadinanza europea, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992. La sua attuazione pratica, tuttavia, non è stata semplice. Essa ha comportato innanzitutto la graduale abolizione delle frontiere interne in virtù degli accordi di Schengen, inizialmente in un numero limitato di Stati membri. Le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone sono attualmente stabilite dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, benché l’attuazione di tale direttiva continui a incontrare considerevoli ostacoli.[/note] e dei servizi[note]Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 54 del TFUE che operano legalmente in uno Stato membro possono: a) esercitare un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (libertà di stabilimento: art.49 TFUE); o b) offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d’origine (libera prestazione dei servizi: art. 56 TFUE). Ciò presuppone non soltanto l’abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità ma anche, al fine di poter veramente usufruire di tale libertà, l’adozione di misure volte a facilitarne l’esercizio, compresa l’armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco. Il 12 dicembre 2006 è stata adottata la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, con lo scopo di creare un mercato unico aperto dei servizi in seno all’Unione garantendo, nel contempo, la qualità dei servizi forniti ai consumatori europei. La piena attuazione della direttiva sui servizi potrebbe aumentare gli scambi di servizi commerciali del 45% e gli investimenti esteri diretti del 25%, con un conseguente incremento del PIL compreso tra lo 0,5% e l’1,5% (comunicazione della Commissione «Europa 2020»).[/note].
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, laddove il diritto dell’Unione garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale, in detto Stato, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, ne costituisce corollario[note]cfr. Corte giust., sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, causa C-186/87, punto 17. [/note].
Ai fini della realizzazione di tale corollario, Paesi ed Istituzioni europee hanno ritenuto, sin dagli anni settanta, che fosse fondamentale l’adozione di misure volte ad assicurare e facilitare l’accesso delle vittime di reato ad adeguate forme di tutela indennitaria, laddove impossibilitate a conseguire dagli autori delle condotte criminose il risarcimento dei danni patiti.
All’avvertita esigenza, hanno inteso rispondere, sul piano sovranazionale, a) la Risoluzione sul risarcimento delle vittime dei crimini adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 settembre 1977, b) la Risoluzione sul risarcimento delle vittime di azioni violente adottata dal Parlamento europeo il 13 marzo 1981, c) la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, aperta alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed entrata in vigore 1° febbraio 1988, d) la Risoluzione sulle vittime di violenza criminale adottata dal Parlamento europeo 1989, e) la riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, f) la Risoluzione sulle vittime dei crimini dell’Unione europea del 2001; g) la Decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 15 marzo 2001, h) il Libro Verde sul Risarcimento alle vittime di reati, reso dalla Commissione europea il 28 settembre 2001 ed, infine, i) la direttiva n. 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione del 29 aprile 2004.
Con quest’ultima, in particolare, l’Unione europea ha inteso stabilire un sistema di cooperazione volto a garantire ai cittadini europei, vittime di reati intenzionali violenti, il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato, indipendentemente dal luogo di commissione dei medesimi reati[note]cfr. considerando n. 7 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione del 29 aprile 2004.[/note].
A tal scopo, nel suo capo I, relativo all’«accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere», essa ha previsto che gli Stati membri dovessero assicurare che, se un reato intenzionale violento fosse stato commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale del richiedente l’indennizzo, questi avrebbe avuto diritto a presentare la domanda presso un’autorità o qualsiasi altro organismo di tale ultimo Paese (articolo 1), e che ad erogare l’indennizzo dovesse essere l’autorità competente dello Stato nel cui territorio il suddetto reato fosse stato commesso (articolo 2).
Al capo II, dedicato ai «sistemi di indennizzo nazionali» e costituito dal solo articolo 12, la direttiva comunitaria ha invece stabilito che le proprie disposizioni, riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, fossero applicate «sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori» (articolo 12, paragrafo 1) e che tutti i Paesi membri provvedessero affinché le loro normative nazionali prevedessero «l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime» (art. 12, paragrafo 2).
II. L’incompleta attuazione dell’atto europeo da parte della Repubblica italiana – In base all’articolo 18 della direttiva 2004/80/CE, gli Stati membri dell’Unione avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, paragrafo 2, alle cui prescrizioni i medesimi Paesi avrebbero dovuto, invece, conformarsi entro il 1° luglio 2005.
A fronte dell’or ora menzionata disposizione, la Repubblica italiana, con la legge 25 gennaio 2006, n. 26, dichiarava di recepire l’atto europeo e le sue disposizioni. Si trattava, nondimeno, di un recepimento meramente formale. La legge comunitaria 2005 si limitava, infatti, a delegare “in bianco” al Governo la predisposizione dello schema del decreto legislativo che avrebbe dovuto sostanzialmente recepire la direttiva, a tal fine assegnando un termine di diciotto mesi, decorrente dalla sua entrata in vigore. Temine che non venne comunque rispettato.
È solo con il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, recante «attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato», e con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222, recante «regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 204/2007»[note]Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222, riguarda, in particolare, gli aspetti organizzativi delle attività di competenza delle procure generali presso le Corti d’appello.[/note], che, con sanzionato[note]cfr. Corte giust, sentenza del 29 novembre 2007, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana, causa C-112/07: «non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva».[/note] ritardo, la Repubblica italiana ha inteso conformarsi alla normativa comunitaria.
Il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, nonostante il suo titolo suggerisca il contrario, invero, non ha dato compiuta attuazione alla direttiva 2004/80/CE.
Disattendendo la chiara prescrizione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto europeo, il legislatore italiano, con il decreto legislativo in parola, non ha infatti istituito un sistema nazionale generale di indennizzo equo ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, sulla cui base avrebbe correttamente operato il meccanismo imposto dalla direttiva per le situazioni transfrontaliere.
Con il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, il legislatore italiano ha bensì rinviato, quanto ai presupposti materiali per la tutela indennitaria prevista dalla direttiva 2004/80/CE, alla legislazione speciale nazionale, la quale, seppur copiosa[note]Le leggi speciali che disciplinano la concessione, a carico dello Stato, di indennizzi a favore delle vittime di determinate forme di reati intenzionali violenti sono le seguenti: 1) legge del 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 1 e da 3 a 5); 2) decreto legge del 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, convertito dalla legge del 18 febbraio 1992, n. 172 (art. 1); 3) legge dell’8 agosto 1995, n. 340, recante norme per l’estensione dei benefici di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 302/1990, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica (art. 1, che richiama gli artt.4 e 5 della legge n. 302/1990); 4) legge del 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (artt. 14 e 15); 5) legge del 31 marzo 1998, n. 70, recante benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca» (art. 1, che richiama gli artt.1 e 4 della legge n. 302/1990); 6) legge del 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 2); 7) legge del 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura (artt. 3 e da 6 a 8); 8) decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510, regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 1); 9) legge del 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 4); 10) decreto legge del 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2003; 11) legge dell’11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, che istituisce il Fondo per le misure anti tratta e uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt.600 e 601 del codice penale, come modificata dall’art. 6 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24; 12) decreto legge del 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero, convertito con modificazioni dalla legge n. 369/2003 (art. 1); 13) legge del 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (art. 1); 14) legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che, al suo art. 1, paragrafi da 563 a 565, contiene disposizioni che prevedono la corresponsione di aiuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari; 15) legge del 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961; 16) decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2006, n. 243, regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati; 17) decreto legge del 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, convertito con modificazioni dalla legge n. 217/2010, tra cui, a norma del suo art. 2 bis, l’istituzione di un «Fondo di solidarietà civile» a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura.[/note], soffrendo la sua stessa natura, non è in grado di assicurare l’accesso all’indennizzo alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti, come prescritto dalla normativa europea.
È dato inconfutabile, infatti, che le leggi speciali interne assicurino l’accesso ai benefici economici statali esclusivamente alle vittime del dovere, degli attentati terroristici, della criminalità organizzata e di altri specifici fatti criminosi, tra l’altro ormai lontani nel tempo (si pensi, ad esempio, alle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961, a quelle del disastro aereo di Ustica o della «banda della Uno bianca»), negandolo, invece, alle vittime dei reati di omicidio e di lesioni personali di tipo comune commessi intenzionalmente, nonché dei reati di violenza sessuale.
III. La sentenza della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 – La Corte di giustizia dell’Unione europea, riunita in grande sezione, con sentenza dello scorso 11 ottobre 2016, resa nella causa C-601/14, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 22 dicembre 2014 dalla Commissione europea, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea, contro la Repubblica italiana, ha definitivamente sancito l’inadeguatezza del meccanismo predisposto dal decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 204, e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2008, n. 222, ai fini della corretta e completa attuazione della direttiva 2004/80/CE.
Secondo il Giudice di Lussemburgo, in particolare, non avendo lo Stato italiano «adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuto meno all’obbligo ad ess[o] incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva»[note]v. punto 52 della sentenza[/note]europea.
Respinto, nell’occasione, è stato l’argomento, sollevato dalla Repubblica italiana, secondo il quale, nella sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, resa nella causa C-186/87, citata al considerando 2 della direttiva comunitaria, «la Corte avrebbe unicamente richiesto il rispetto del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza per quanto riguarda l’accesso all’indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere, e non avrebbe fatto riferimento all’obbligo per gli Stati membri di prevedere nel loro diritto interno un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi tipologia di reato intenzionale violento»[note]v. punto 48 della pronuncia.[/note] e che tanto sarebbe stato confermato dall’ordinanza del 30 gennaio 2014, resa nel procedimento C-122/13, con la quale il Giudice di Lussemburgo si era dichiarato manifestamente incompetente a rispondere ad una domanda pregiudiziale postale dal Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito di un giudizio promosso da una donna italiana, vittima di un reato di violenza sessuale commesso sul territorio italiano, ma per il quale la legislazione speciale interna non prevedeva alcuna tutela indennitaria[note]La donna – residente in Italia – era stata vittima di atti di violenza sessuale consumati in Italia. L’autore del fatto, oltre alla pena, era stato condannato al risarcimento del danno. Senonché, la donna, preso atto che la sua pretesa risarcitoria era rimasta insoddisfatta, si era rivolta al Tribunale di Firenze facendo valere che, se lo Stato italiano avesse correttamente attuato la direttiva 2004/80/CE, ella avrebbe potuto accedere all’indennizzo previsto dalla normativa europea. Nell’ambito del giudizio promosso dalla vittima, il Tribunale interpellava la Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine all’interpretazione dell’art. 12 della direttiva, a tal fine chiedendole se tale disposizione dovesse essere interpretato «nel senso che esso permette agli Stati membri di prevedere l’indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti od intenzionali od imponga invece agli Stati membri in attuazione della citata direttiva di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti od intenzionali». Il procedimento pregiudiziale, iscritto come causa C-122/13, veniva definito dal Giudice di Lussemburgo con una ordinanza resa il 30 gennaio 2014. Con tale provvedimento la Corte dichiarava di non essere competente a pronunciarsi sul quesito propostole, e ciò proprio a motivo del carattere puramente interno della situazione che «non rientra[va] nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale». Sulla base di tale indicazione, il Tribunale di Firenze giudicava dunque infondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla donna, così allineandosi alla soluzione accolta dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 5 dicembre 2013 (cfr. sulla pronuncia del Tribunale di Trieste La nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, p. 551 ss.). Le decisioni dei due giudici nazionali, invero, erano del tutto errate. Quella del Tribunale di Firenze, in particolare, era stata, come già precisato, determinata da una pronuncia del Giudice europeo che, tuttavia, in ragione del quesito postogli, non poteva che recare una dichiarazione di incompetenza. La domanda pregiudiziale interpretativa del giudice fiorentino era, infatti, «eccessivamente sintetica nella ricostruzione della genesi storica della direttiva (importantissima ai fini della sua interpretazione) e nell’esposizione degli argomenti a sostegno dell’inadempimento italiano» e «rileva[va] la pretesa del Tribunale di conseguire una risposta da parte della Corte di giustizia tale da andare ben oltre il caso specifico oggetto della controversia». «Invero, sarebbe stato decisamente più opportuno porre alla Corte dei quesiti del seguente tenore: 1) «se l’art. 12, § 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato sia da interpretarsi nel senso di imporre a tutti gli Stati membri dell’Unione europea di provvedere affinché le loro normative prevedano l’esistenza di un sistema nazionale di risarcimento o di indennizzo anche a beneficio delle vittime di violenze sessuali, commesse nei rispettivi territori, che garantisca a queste un risarcimento o un indennizzo «equo ed adeguato», a prescindere dalla residenza di queste nello stesso Stato di commissione del crimine od in un altro Stato membro dell’Unione europea»; 2) «se la Repubblica italiana possa legittimamente escludere dalla tutela prevista dall’art. 12, § 2, della direttiva 2004/80/CE le persone, residenti sul suo territorio, rimaste vittime di stupri commessi in Italia». Peraltro, il Tribunale di Firenze, proprio perseguendo il condivisibile scopo di risolvere ogni questione in ordine a questo tipo di controversie, avrebbe, altresì, dovuto sottoporre alla Corte un’ulteriore domanda pregiudiziale del seguente tipo: «se l’esclusione, da parte della Repubblica italiana, delle persone, residenti sul suo territorio e rimaste vittime di stupri commessi in Italia, dalla tutela prevista dall’art. 12, § 2, della direttiva 2004/80/CE, sia tale da costituire una violazione della predetta direttiva idonea a legittimare le vittime di tali reati intenzionali violenti a richiedere allo Stato italiano il risarcimento del danno da mancata e/o inesatta e/o imparziale attuazione della direttiva» (così Bona M., Vittime di reati e direttiva 2004/80/CE: l’Italia ancora inadempiente tra condanne, procedure di infrazione e rinvio pregiudiziale alla Corte UE, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2014, p. 0220C e ss.).[/note].
«Infatti, è pur vero» – il Giudice europeo ha affermato, motivando il rigetto dell’eccezione – «che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione, cosicché una situazione puramente interna non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva[note]v., in tal senso, Corte giust., sentenze del 28 giugno 2007, Dell’Orto, C-467/05, punto 59, e del 12 luglio 2012, Giovanardi e a., C 79/11, punto 37, nonché ordinanza del 30 gennaio 2014, C., C 122/13, punto 12.[/note] […]. Ciò non toglie tuttavia che, nel fare ciò, la Corte si è limitata a precisare che il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, senza tuttavia escludere che l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva imponga ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio»[note]v. punto 49 della sentenza.[/note].
IV. Stato inadempiente: giudici previdenti – La recente sentenza della Corte di Giustizia, invero, passerà alla storia per aver dovuto chiarire al solo legislatore italiano l’obbligo di cui all’articolo 12, secondo paragrafo, della direttiva 2004/80/CE.
Parte maggioritaria della magistratura[note]cfr. Tribunale di Roma, 4 novembre 2013, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2013, p. 26 ss.: «con la direttiva 2004/80/CE è stato imposto agli Stati membri l’obbligo di adottare un sistema che consenta di percepire l’indennizzo […] anche alle vittime di reati violenti che risiedano nel medesimo Stato in cui è stato commesso il reato. [La Repubblica italiana] non ha dato compiuta attuazione alla direttiva […], non colmando i vuoti di tutela in favore delle vittime»; Corte d’appello di Torino, 23 gennaio 2012, in Corriere giuridico, 2012, p. 663 ss.: «è certo che l’Italia non ha stabilito un sistema di indennizzo per le vittime di violenza sessuale e pertanto è inadempiente […]; il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 204 […] non ha dato completa attuazione alla direttiva stessa, poiché si è limitato a regolare la procedura per l’assistenza alle vittime di reato […], ma non ha dato attuazione al disposto dell’art. 12, par. 2, della direttiva»; Tribunale di Torino, 3 maggio 2010, in Guida al diritto, 2010, p. 22 ss. Per le pronunce in contrasto con quelle or ora menzionate si veda la nota n. 10 del presente articolo.[/note] e della dottrina[note]
Sul tema si segnalano, ex multis, Bairati, La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE, in Giurisprudenza italiana, 2011, p. 825 ss.; Castellaneta, Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie, in Guida al diritto, 2010, p. 14 ss.; Conti, Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?, in Corriere giuridico, 2011, p. 249 ss.; Id., Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro, ivi, 2012, p. 668 ss.; Id., Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia, che forse ha già deciso, ivi, 2013, p. 1389 ss.; di Napoli, La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato, ne La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2014, p. 553 ss.; Mastroianni, Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati, in Quaderni Costituzionali, 2008, p. 406 ss.; Winkler, Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, p. 923 ss.[/note] italiana avevano già da tempo, infatti, individuato la corretta interpretazione della disposizione.
La prima, in particolare, più volte chiamata, in giudizi promossi da vittime di reati intenzionali violenti non aventi carattere transnazionale, né contemplati, ai fini dell’accesso alla tutela indennitaria interna, dalla legislazione speciale nazionale, a valutare la responsabilità della Repubblica italiana per non aver dato completa attuazione alla direttiva, ne aveva accertato i presupposti[note]I giudici italiani, in quelle occasioni avevano ritenuto soddisfatte tutte le condizioni individuate dalla Corte di giustizia, sin dalla storica sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., cause riunite C-6/90 e C-9/90, in Raccolta, pag. I-53575, ai fini della sussistenza della responsabilità dello Stato e, dunque, del diritto al risarcimento del danno.[/note], condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno.
In quelle occasioni, i nostri giudici avevano ben evidenziato che, non predisponendo un sistema nazionale generale di indennizzo per i reati commessi sul proprio territorio, l’Italia, non solo non aveva ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, ma aveva altresì determinato una inammissibile disparità di trattamento dei residenti in Italia, vittime di reati intenzionali ivi commessi ed ai quali il diritto interno negava l’accesso a qualsivoglia tutela indennitaria (le c.d. vittime “inattive”), rispetto ai cittadini europei che avessero esercitato il proprio diritto di libera circolazione in un altro Stato membro ed ivi avessero subito i medesimi reati (le c.d. vittime “attive”).
Immagine in copertina: Giorgio de Chirico, La commedia e la tragedia, 1926 (sezione).