Per reato culturalmente motivato si intende la condotta realizzata da un soggetto appartenente, generalmente, ad una minoranza etnico – culturale, considerata reato dalle norme del sistema relativo alla cultura dominante. Allo stesso tempo, tuttavia, tale condotta è tollerata, consentita o finanche imposta dal codice valoriale del gruppo di appartenenza del soggetto agente.


 

Diritto e multiculturalismo.

Il tema dei reati c.d. culturalmente motivati, negli ultimi anni, ha subito una radicale evoluzione; da oggetto di studio per mere finalità comparatistiche, volte a compiere indagini socio – giuridiche, è divenuto, ad oggi, elemento nodale di attenzione dell’interprete per la risoluzione di casi pratici di speciale complessità.

Negli ultimi anni l’uniformità etnico – culturale è stata decisamente superata in Europa grazie al proliferare dei flussi immigratori che hanno condotto in Europa milioni di persone provenienti da realtà assai lontane dalla nostra, portatrici di tradizioni culturali sesso tra loro molto lontane[1].

Occorre, preliminarmente, osservare, peraltro, che il multiculturalismo ha necessariamente dei riverberi di non poco conto anche in altre branche del diritto. Si pensi, ad esempio, in diritto civile, al rapporto di filiazione e alle problematiche connesse all’adozione; d’altro versante, si osservi il dibattito, ormai quasi sopito ma mai realmente risolto, tipico del diritto amministrativo, relativo alla presenza nelle aule scolastiche di simboli celebrativi la religione cattolica.

Una ulteriore riflessione può essere proposta e riguarda la tutela che l’ordinamento, anche comunitario, fornisce proprio al multiculturalismo.

In questo senso, l’art. 6 Cost. prevede la protezione delle minoranze linguistiche, inserendo, dunque, il pluralismo linguistico tra i principi fondamentali dello Stato. Com’è noto, tale norma ha permesso il riconoscimento di diritti speciali per le minoranze nazionali, come è avvenuto, ad esempio, nel caso delle Regioni a Statuto speciale; tutela delle minoranze che, inoltre, deve rinvenirsi anche nella Carta di Nizza e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

I reati culturalmente motivati – tratti definitori e collocazione dommatica.

 

Per reato culturalmente motivato si intende la condotta realizzata da un soggetto appartenente, generalmente, ad una minoranza etnico – culturale, considerata reato dalle norme del sistema relativo alla cultura dominante. Allo stesso tempo, tuttavia, tale condotta è tollerata, consentita o finanche imposta dal codice valoriale del gruppo di appartenenza del soggetto agente.

Si tratta, dunque, di un conflitto tra la cultura della minoranza culturale e le norme dello Stato in cui tale reato viene realizzato.

Il soggetto agente, in definitiva, risolve il descritto conflitto facendo prevalere interiormente la propria cultura, religione e modo di essere che gli impone o consente di porre in essere un determinato comportamento pur se esso è punito dall’ordinamento della cultura “dominante”.

Nel diritto penale, il problema è capire il tipo di riconoscimento da dare fenomeno multiculturale.

Vi è un dato certo: il fenomeno della diversità rileva e conta pacificamente anche in diritto penale, con riguardo all’interpretazione della norma penale. La giurisprudenza, invero, è stata sempre abbastanza costante nel ritenere che l’interpretazione della norma penale debba necessariamente risentire del momento storico e culturale di riferimento.

In un diritto penale piegato sui principi di legalità, tassatività e determinatezza, tuttavia, il fenomeno multiculturale ben può incidere ma solo in punto di interpretazione, mai sulla punibilità in sé. Ciò in quanto è solo l’ordinamento, solo la norma penale, che può eventualmente attribuire rilievo all’aspetto della diversità.

Una conferma di quanto suesposto, si rinviene nel d.l. 122/1993 che ha introdotto una circostanza aggravante che si realizza quando il fatto viene commesso a scopo discriminatorio – razziale o per odio etnico. Peraltro, è innegabile che il diritto, e in special modo quello penale, sia influenzato dalla cultura del popolo destinatario delle norme. Si comprende, dunque, quanto sia assolutamente probabile che un soggetto appartenente ad un gruppo minoritario violi una norma penale dell’ordinamento di accoglienza sul presupposto che la sua condotta tipica sia ammessa nel contesto di provenienza. Sebbene non sia immaginabile un catalogo chiuso di reati da ricondurre alla categoria esaminanda, è possibile comunque evidenziare che la casistica porta a restringere il campo ad alcune limitate categorie di reati la cui genesi, spesso, è da rinvenire proprio nella appartenenza culturale dell’autore.

Gli esempi maggiormente rappresentativi sono: le condotte violente in ambito familiare, le c.d. mutilazioni genitali femminili, l’uso della violenza per vendicare un torto subito, i reati sessuali (si pensi, a tal riguardo, a rapporti sessuali con minorenni o alle violenze sessuali a danno della coniuge), le violazioni ai diritti dell’infanzia.

Ma si pensi, ancora, e come meglio si evidenzierà nel proseguo della trattazione, all’impiego di sostanze stupefacenti che in alcuni contesti assume un connotato religioso, all’utilizzo del velo o del burqa anche nel corso di pubbliche manifestazioni, all’utilizzo di accessori qualificabili come armi e dunque in violazione di norme penali. Il riferimento, in particolare, è al kirpan, tradizionale coltello che, secondo la cultura dei sikh deve essere sempre portato con sé in quanto rappresenta uno strumento simbolico di lotta contro il male. Orbene, così definiti e così sinteticamente elencati, appare opportuno evidenziare il problema della collocazione dommatica della genesi culturale o religiosa della commissione di questi reati.

Secondo una impostazione, sarebbe possibile guardare le strutture della colpevolezza, invocando l’ignoranza della norma incriminatrice. In buona sostanza, sarebbe possibile sostenere che, ovviamente solo nelle ipotesi dove ciò è concretamente possibile, lo straniero abbia commesso un reato sul territorio nazionale in quanto, legato ancora al suo contesto di provenienza e ancora non sufficientemente integrato, disconoscesse la norma penale italiana che punisce quella condotta che, invece, è ammessa nel codice valoriale della su cultura di origine.

Come noto, il tema della ignoranza della norma penale è stata oggetto di celeberrime pronunce della Corte costituzionale[2] che, peraltro, hanno rappresentato – e rappresentano tutt’oggi – un vero e proprio statuto della colpevolezza.

Secondo il dictat del Giudice delle Leggi, dunque, l’ignoranza di cui all’art 5 c.p. per essere scusabile deve essere inevitabile.

Ciò rispetto allo straniero avviene alla ricorrenza di due presupposti:

  • Quando il soggetto si trovi sul territorio nazionale da breve tempo;
  • Quando il precetto violato riguardi beni giuridici non di rilevanza primaria.

Pertanto, può affermarsi che l’impostazione secondo cui l’incidenza del fattore culturale sulla consapevolezza della propria condotta attraverso il viatico dell’art 5 c.p., come interpretato dalla Corte Cost. 364/88, è ancora seguita.

Secondo una diversa impostazione, invece, il problema della collocazione dommatica dei reati culturalmente motivati può essere risolto valorizzando le cause di giustificazione.

Si può ritenere, infatti, che il fattore culturale, dando vita all’esercizio di un diritto o, addirittura, ad un comportamento imposto, di adempimento di un dovere, integri la scriminante che rende il comportamento dello straniero lecito per l’intero ordinamento.

Tuttavia, questo orientamento può essere sottoposto a critica.

Ritenere che la norma posta alla base della condotta del soggetto agente (formale o sostanziale, potendo essa sostanziarsi tanto in una effettiva norma giuridica quanto in un comando religioso o morale) rappresenti una scriminante implica attribuire a tale norma il crisma di norma giuridica interna, con valore di scriminante, prevalente su quella penale.

Con la conseguenza che si finirebbe di far prevalere sempre, nel nostro ordinamento penale, la regola culturale di minoranza. Aderendo ad un ulteriore ragionamento, il reato culturalmente motivato implicherebbe l’esclusione della colpevolezza e, nello specifico, l’esclusione del dolo.

In altre parole, si potrebbe opinare che l’incidenza culturale è talmente forte che, sebbene l’agente ponga in essere la condotta tipica, non può dirsi configurato l’elemento psicologico dalla stessa richiesto ai fini della punibilità.

 

La casistica giurisprudenziale maggiormente rilevante

Ciò che emerge nella maggioranza delle pronunce della Cassazione sul tema dei reati culturalmente motivati è che, molto spesso, la Corte ha preferito non prendere una posizione netta e chiara sul problema in termini generali; ha teso, piuttosto, non ad escludere l’ammissibilità di detta categoria in generale, bensì, ad affermare nel caso di specie la non riconducibilità del reato al novero di quelli motivati da ragioni religiose o culturali.

In particolare, ciò è accaduto in una celebre pronuncia del 2015[3] con la quale gli Ermellini non hanno accolto le censure del ricorrente, condannato per aver commesso violenza sessuale e per aver maltrattato fisicamente e psichicamente la moglie, nonché per aver negato al figlio minore i mezzi di sostentamento, il quale riteneva di aver commesso tali fatti nell’esercizio di un diritto, attribuitogli, tale diritto, dal codice valoriale della sua cultura di origine.

Più precisamente, la difesa del ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione l’annullamento delle sentenze di condanna per non aver, i giudici di merito, erroneamente riconosciuto (né valutato) la sussistenza della scriminante putativa di cui all’art. 51 c.p.

Il ricorrente, cittadino marocchino, avrebbe compiuto nel territorio italiano attività astrattamente configurabili come reato per il nostro ordinamento nell’esercizio, tuttavia, di facoltà consentita nel proprio stato di provenienza.

Secondo tale prospettazione, dunque, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se il differente contesto culturale del ricorrente, in Italia da poco tempo, avrebbero potuto effettivamente determinare la sussistenza di una scriminante erroneamente supposta.

Ad avviso dei Giudici di Legittimità, invece, «in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l’unicità del tessuto sociale – e quindi con l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi della convivenza in un unico contesto civile tra loro confliggenti».

Il soggetto che si inserisce in una società multietnica è tenuto a prestare osservanza all’obbligo giuridico di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina.

La Corte, peraltro, chiude la porta ad ogni ipotetica replica asserendo, condivisibilmente, che condotte quali quelle contestate al ricorrente non possono configurare una scriminante, anche meramente putativa, fondata sull’esercizio di un presunto diritto.

Non si tratta, infatti, di condotte espressione della cultura di un popolo potendo, al più, essere identificate quali espressione di una sub-cultura, certamente, comunque, non espressione della fede musulmana, professata dal ricorrente.

A distanza di pochi anni la Corte di Cassazione[4] è tornata sul tema dei reati culturalmente motivati.

La vicenda di fatto ha visto come protagonista l’imputato che era stato trovato dalla polizia locale in possesso di un coltello, portato alla cintura; alla richiesta di consegnarlo, questi, aveva opposto rifiuto adducendo che il comportamento si conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano “sikh” ed essendo il coltello un “kirpan”, oggetto tipico di quel credo religioso che ogni osservante deve sempre portare con sé.

Per questo motivo, al ricorrente era stato ascritto il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, imputazione a cui seguiva l’esercizio dell’azione penale che si concludeva con una sentenza di condanna dell’imputato.

Anche in tale occasione, era investita in punta di legittimità la Corte di Cassazione, la quale ribadiva che «in una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere».

Da un lato, l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine; dall’altro, tuttavia, è necessario il rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.

L’immigrato, dunque, è tenuto a «conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante».

«La società multietnica – prosegue la Corte – è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere».

La Corte di Cassazione[5] è tornata sul tema dei reati culturalmente orientati con una pronuncia del Marzo del 2020.

Anche in tale circostanza, con riguardo alla possibilità di riconoscere la scriminante di cui all’art. 51 c.p., la Corte fornisce risposta negativa.

Richiamando il consolidato precedente orientamento, i Giudici di legittimità precisano che non è possibile immaginare tanti ordinamenti quante sono le realtà etniche e culturali presenti su un territorio.

Al contrario, è dovere dell’immigrato prendere atto della cultura del Paese ospitante al fine di rispettarla.

Ciò, ovviamente, non implica una contrazione delle fondamentali libertà di religione, culto, pensiero, espressione, ma, nella loro esternazione, esse trovano una limitazione naturale, connaturata nel rispetto delle norme penali dell’ordinamento ospitante.

 

Conclusioni.

La giurisprudenza, con orientamento consolidato, pur non avendo mai sancito l’irrilevanza della eventuale genesi culturale o religiosa del reato ha, nei fatti, deciso sempre dando prevalenza al diritto penale interno.

A nessuna “cultura” possono essere ricondotti atti di violenza fisica, psicologica o sessuali; d’altro lato, tuttavia, ricostruita nei termini di cui alla giurisprudenza dominante, la categoria in parola assurge a mero esercizio descrittivo del movente di determinate condotte caratterizzate da disvalore giuridico, in alcuni casi (si pensi al caso del kirpan del sikh) di minima portata offensiva.


 

[1] R. Giovagnoli, Manuale di diritto penale, Parte generale, 2019, Torino, p. 585.

[2] Il riferimento che qui interessa è alla famosissima pronuncia della Corte costituzionale n. 364 del 1988

[3] Corte di Cassazione, sentenza del 13 aprile 2015, n. 14960.

[4] Corte di Cassazione, sentenza del 15 maggio 2017, n. 24084.

[5] Corte di Cassazione, sentenza del 5 marzo 2020, n. 8986.


Foto copertina: Immagine web. Fanpage


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