Le persone in fuga dagli effetti dei cambiamenti climatici non possono essere costrette a tornare a casa se vi è un rischio imminente per la loro vita. Il diritto internazionale dei rifugiati è applicabile alle domande di asilo fondate sulla crisi climatica. La decisione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani.
Questo è quanto ha stabilito il Comitato dell’Onu per i diritti umani lo scorso Gennaio, pronunciandosi sul ricorso avanzato da Ioane Teitiota, cittadino delle isole Kiribati nel Pacifico[1].
Nel 2013, il Sig. Teitiota ha presentato richiesta di asilo politico in Nuova Zelanda affermando che la sua vita fosse in pericolo perché l’innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale rischia di sommergere completamente l’isola di Tarawa, nella Repubblica di Kiribati, dove egli viveva con la sua famiglia. Il Sig. Teitiota, in particolare, sosteneva che gli effetti dei cambiamenti climatici lo avevano obbligato a migrare in Nuova Zelanda perché la situazione in Tarawa era diventata estremamente instabile, rendendo le condizioni di vita talmente difficili da essere equiparate a quelle dei migranti in fuga dalle guerre. Difatti, nel giro di sessanta anni, la popolazione dell’isola è aumentata a dismisura registrando 1.641 abitanti nel 1947 e 50.000 nel 2010. Questo è dovuto all’innalzamento del mare e dell’erosione costiera che hanno reso inabitabili le altre isole dell’arcipelago e hanno dato vita a tensioni sociali sfociate in violenti dispute territoriali. Inoltre, l’aumento del livello del mare ha provocato l’intrusione salina nelle falde di acqua dolce, comportando non solo la diminuzione di acqua fresca e terreni coltivabili, ma anche seri problemi di salute per la popolazione.
Vi sono diversi studi e rapporti internazionali rilevanti per questo caso. Nel Quinto Rapporto di Valutazione[2], pubblicato nel 2014, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) indica Kiribati tra le isole del Pacifico più a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare e prevede possano diventare inabitabili entro il 2050. L’IPCC menziona, inoltre, uno studio[3] secondo il quale il problema colpisce soprattutto la parte meridionale dell’atollo di Tarawa, dove esistono gravi problemi di sovraffollamento, proliferazione di alloggi informali e insediamenti non pianificati, approvvigionamento idrico inadeguato, scarsa igiene, inquinamento e conflitti sulla proprietà terriera. Ancora, la Banca Mondiale nel 2018 ha pubblicato un rapporto relativo alle migrazioni climatiche[4] nel quale sostiene che l’emergenza climatica costringerà oltre 140 milioni di persone attualmente residenti in Asia meridionale, Africa sub-sahariana e America Latina a lasciare il proprio paese. Questo numero elevato di rifugiati climatici andrebbe ad aggiungersi ai milioni di persone che già attualmente lasciano il loro paese per motivi economici, politici o sociali.
Nonostante il riconoscimento della minaccia reale per le isole Kiribati a causa dei cambiamenti climatici, il governo della Nuova Zelanda ha respinto la richiesta del Sig.Teitiota e lo ha rimandato nel suo paese di origine, ritenendo che egli non fosse esposto ad un rischio imminente.
Il Sig.Teitiota ha fatto ricorso alla giustizia neozelandese, venendo respinto in tutte le fasi di giudizio, dall’Immigration and Protection Tribunal, passando per la Corte di appello ed arrivando alla Corte Suprema. In seguito, il ricorrente ha deciso di appellarsi al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, sostenendo che la Nuova Zelanda, ordinando il rimpatrio, avesse violato il suo diritto alla vita ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976[5].
Il Comitato dell’ONU, dopo un’attenta analisi della questione e dei documenti presentati a sostegno del caso, ha confermato la decisione del governo neozelandese, in quanto il ricorrente non ha presentato prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pericolo immediato per la sua vita. L’arcipelago non sarebbe in uno stato attuale di emergenza tale da pregiudicare il benessere e l’incolumità dei suoi abitanti. Il tempo stimato di 10-15 anni, prima che si verifichino gli eventi irreversibili descritti, consentirebbe l’intervento del governo locale, con l’assistenza della comunità internazionale, volto all’adozione di misure di protezione e adattamento, ed eventualmente trasferimento della popolazione. Inoltre, i tribunali della Nuova Zelanda, dopo aver approfonditamente esaminato il caso, hanno ritenuto che la Repubblica di Kiribati stesse già adottando misure per ridurre i rischi esistenti e aumentare le capacità di resilienza ai cambiamenti climatici. Pertanto, il Comitato sostiene che il governo neozelandese, ordinando il rientro del ricorrente verso il paese di origine, non abbia violato il suo diritto intrinseco alla vita ai sensi dell’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Nonostante il rigetto della domanda del Sig.Teitiota, la decisione del Comitato per i diritti umani rappresenta una svolta cruciale per la protezione internazionale delle persone in fuga dagli effetti dei cambiamenti climatici e da catastrofi naturali, enunciando un principio giuridico senza precedenti in favore dei rifugiati climatici. Nella sentenza, infatti, si legge che l’obbligo degli Stati di rispettare e garantire il diritto alla vita si estende a minacce ragionevolmente prevedibili e situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita. Gli Stati contraenti violano l’articolo 6 del Patto anche se tali minacce e situazioni non comportano la perdita della vita. Il Comitato sottolinea che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future (punto 9.4) e che possono influire negativamente sul benessere di un individuo e pertanto comportare una violazione del diritto alla vita (punto 9.5).
Sia gli eventi ad insorgenza rapida (come tempeste intense e inondazioni) sia i processi a insorgenza lenta (come l’innalzamento del livello del mare, la salinizzazione e il degrado del territorio) possono generare movimenti transfrontalieri di persone che cercano protezione dai danni legati alla crisi climatica che mette a repentaglio la loro vita.
Il Comitato ritiene che senza solidi sforzi nazionali e internazionali gli effetti dei cambiamenti climatici possono esporre le persone a una violazione dei loro diritti ai sensi degli articoli 6 o 7[6] del Patto, attivando così gli obblighi internazionali previsti in materia, tra cui il principio di non respingimento (non-refoulement)[7].
Il Comitato richiama gli Stati ad intervenire per affrontare una delle emergenze piú pressanti degli ultimi anni, adottando misure efficaci che prevengano o attenuino i danni provocati dai cambiamenti climatici ed evitare che le persone soffrano una violazione dei loro diritti umani o siano costrette a fuggire dai loro paesi. Inoltre, dato che il rischio che un intero paese venga sommerso dall’acqua è particolarmente estremo, le condizioni di vita in tale paese possono diventare incompatibili con il diritto ad una vita dignitosa anche prima che il rischio si realizzi (punto 9.11).
In conclusione, la decisione stabilisce che le persone che lasciano il loro paese per via dell’emergenza climatica possono far valere validi motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 o delle legislazioni regionali in materia. Di conseguenza, obbligare una persona a tornare nel suo paese di origine, dove sarebbe esposto ad un rischio imminente causato dai cambiamenti climatici, costituisce una violazione dei loro diritti, in particolare quello alla vita.
Ioane Teitiota é stato il primo profugo a chiedere asilo politico per l’emergenza climatica, ma sicuramente non sarà l’ultimo e questa decisione storica delle Nazioni Unite, pur non essendo vincolante, dona una maggiore sicurezza di protezione ai milioni di persone che presto saranno costrette a lasciare la propria casa in vista dell’aggravarsi della crisi climatica.
Note
[1]Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f2728%2f2016&Lang=en
[2]https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf
[3] Storey, D. and S. Hunter, 2010: Kiribati: an environmental ‘perfect storm’. Australian Geographer, 41(2), 167-181.
[4]Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; Ober, Kayly; Schewe, Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia. 2018. Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
[5]http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti-ue/Documents/Patto%20diritti%20civili%20e%20politici_NY19661.pdf
[6]Articolo 6.1: Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Articolo 7: Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
[7]Il principio di non-refoulement è il caposaldo della protezione internazionale dei rifugiati. L’art. 33(1) della Convenzione del 1951 dispone che: “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (“refouler”) – in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”. https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
[trx_button type=”square” style=”default” size=”large” icon=”icon-file-pdf” align=”center” link=”https://www.opiniojuris.it/wp-content/uploads/2020/02/I-rifugiati-climatici-non-possono-essere-rimpatriati.-Teresa-De-Vivo.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit” animation=”bounceIn”]Scarica Pdf[/trx_button]