La lotta ai fenomeni della criminalità organizzata di tipo mafioso è caratterizzata, a livello giuridico, da una normativa sostanziale, processuale e penitenziaria, volta a tutelare la collettività da queste condotte altamente offensive, senza però eclissare i principi garantisti del diritto penale liberale.
Dalle prime sentenze degli anni ’90 ad oggi, si è assistito ad una continua evoluzione della normativa e della giurisprudenza aventi ad oggetto il fenomeno mafioso proprio per trovare un punto di equilibrio tra tutela della collettività e le garanzie dell’imputato/agente, ovvero mantenendo ferma la stella polare del cd. “diritto penale del fatto”.
La norma principale a cui fare riferimento nella problematica de qua deve rinvenirsi nell’ art. 416 bis cp, disciplinante un reato di pericolo permanente a dolo generico, con cui si punisce chiunque faccia parte di un’associazione mafiosa, ovvero quella societas sceleris il cui vincolo irradia una forza intimidatrice nel contesto sociale in cui è inserita, tale da ridurre i consociati in uno stato di assoggettamento e omertà.
Proprio l’impiego del cd. “metodo mafioso” – richiamato anche nell’art. 416 ter cp – consente al gruppo criminale di organizzare e gestire la propria attività delittuose, ovvero per prendere possesso di attività economiche, concessioni, appalti, nonché inserirsi nei servizi pubblici allo scopo di trarre profitti ingiusti.
L’art. 416 bis, quindi, punisce il sodalizio criminale, il quale deve essere formato da almeno tre soggetti, da una struttura organizzativa di uomini e mezzi idonea ad attuare il piano criminoso, il quale a sua volta può essere anche indeterminato. Su questa figura delittuosa si è anche costruita la figura di reato del concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p., la quale è stata scolpita a seguito di numerose pronunce a SS.UU, nonché della C. EDU, ma nonostante ciò ancora persistono numerose incertezze applicative, come si evince dalla pronuncia delle SS.UU 2019 nella trattazione sull’interpretazione dell’art. 416 bis.1 cp.
Quest’ultimo articolo è il frutto della trasposizione nel codice penale degli art. 7 e 8 del d.l 152/1991 – in omaggio al principio della riserva di codice di cui all’art. 3 bis. c.p. – nella cui testo sono inserite le cd. circostanze mafiose.
Tale circostanza è applicabile ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p., ossia del cd. “metodo mafioso” ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; in tali ipotesi la pena è aumentata da un terzo alla metà. L’art. 416 bis.1 c.p. configura un’aggravante ad effetto speciale con due diverse modalità che, cumulativamente, possono verificarsi nel reato posto in essere, ossia l’impiego del metodo mafioso, nonché la finalità di agevolare la mafia.
Ambedue le circostanze hanno creato numerosi problemi interpretativi, sia in riferimento alla portata applicativa delle stesse, sia con riguardo ai rapporti con le figure delittuose di cui all’art. 416 bis cp ed il concorso esterno, sia in relazione alla natura giuridica delle stesse – non essendo lapalissiana la loro natura oggettiva o soggettiva. Le problematiche esposte hanno una grande rilevanza pratica, poiché coinvolgono una serie di istituti sostanziali e processuali, come il bis in idem ed il regime di comunicabilità delle circostanze.
Come sopra affermato, l’art. 416 bis.1 c.p. prevede due circostanze, la prima da individuarsi nell’impiego del metodo mafioso come modalità di realizzazione del reato, mentre la seconda sussumibile nell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare una cosca mafiosa. La prima aggravante, quella dell’impiego della metodologia mafiosa, richiama alla mente dell’interprete il comma 3 dell’art. 416 bis c.p., ponendo la problematica di capire se ambo i concetti siano sovrapponibili, oppure debbano interpretarsi in maniera differente. Da questa domanda discende la risposta al quesito circa l’applicabilità o meno della presente circostanza nel caso in cui sia un partecipe della cosca mafiosa a porre in essere il reato. Laddove si ritenessero le definizioni sovrapponibili, si potrebbe porre un problema di bis in idem sostanziale per l’autore affiliato ad un clan che pone in essere uno dei reati scopi, con conseguente inapplicabilità dell’aggravante.
Una tale ricostruzione, tuttavia, non tiene conto né della ratio della previsione di cui all’art. 416 bis.1 c.p., né del disvalore concreto di un fatto posto in essere con la metodologia mafiosa. Occorre precisare, però, che il metodo mafioso assume due significati diversi nelle norme in esame, in quanto nell’art. 416 bis c.p., come si evince dal comma 3, scaturisce dal vincolo associativo, è una peculiarità del patto criminale che, in un dato contesto, è in grado di sprigionare quella forza intimidatrice tipica dei clan malavitosi.
Il metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cp., invece, è elemento costitutivo della circostanza aggravante, ossia è una modalità di esecuzione di un reato, il quale è posto in essere ricorrendo a quella metodologia intimidatoria in grado di coartare la vittima e di ridurla in uno stato di asservimento alla volontà criminale. Da quanto esposto si evince la sostanziale differenza tra le norme in esame, da cui si possono trarre ulteriori elementi interpretativi in grado di delineare l’aggravante in esame.
Appare indubbio che l’impiego del metodo mafioso di cui al 416 bis.1 c.p. delinei un’aggravante di natura oggettiva, quindi estensibile ai concorrenti ai sensi dell’art. 118 c.p., la quale, tuttavia, non necessita che l’agente sia affiliato ad un clan, né tanto meno l’esistenza di una cosca criminale di riferimento.
Quanto detto è spiegato dalla ratio della norma, poiché è stata prevista proprio con la finalità di punire più severamente quelle modalità di esecuzione del reato ispirate alla metodologia mafiosa, fortemente offensive. Ciò vuol dire che l’aggravante in esame, attenendo alla condotta del reo e non alla forza del vincolo associativo, può applicarsi anche ad un affiliato del clan che pone in essere un reato scopo per l’associazione, purché attui in concreto ed in modo effettivo il “metodo mafioso”.
In Giurisprudenza, infatti, si è a lungo dibattuto se l’aggravante in esame potesse contestarsi quando a commettere il reato fosse un affiliato al clan di nota caratura criminale, senza ricorrere però ad una metodologia esplicita.
Come affermato da costante Giurisprudenza, in particolare dall’ SS.UU 2001, per contestare l’aggravante in esame è necessario l’impiego concreto ed effettivo del metodo mafioso, anche nel caso in cui a porre in essere il delitto sia un affiliato di nota fama, in quanto lo status di affiliato non può lasciar presumere l’impiego effettivo e concreto della forza intimidatrice. In conclusione, quindi, è possibile affermare che “il metodo mafioso” rappresenta due entità distinte e separate negli artt. 416 bis e 416 bis.1 cp, poiché nel primo caso è una caratteristica costitutiva dell’associazione mafiosa, nel secondo è una concreta modalità di azione nella realizzazione di un reato. Da quanto esposto, è possibile affermare che non si verifica un bis in idem nel momento in cui all’agente affiliato che ha commesso un reato-fine viene contestato l’art. 416 bis e 416 bis.1 cp, come confermato dalle SS.UU 2019.
Quest’ultima pronuncia, nel ribadire il principio di diritto delle SS.UU 2001, affronta problematiche simili che sono sorte anche con riguardo alla seconda aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 c.p., ossia la finalità di agevolare le attività del gruppo criminale. Segnatamente, sono sorti contrasti in giurisprudenza circa la natura giuridica di questa aggravante, in quanto, poiché discussa, creava incertezze applicative con riguardo al regime di comunicabilità della stessa ai concorrenti nel reato, nonché difficoltà nel distinguerla dalla figura delittuosa del concorso esterno in associazione mafiosa, ex artt. 110 e 416 bis cp.
L’aggravante in esame, a differenza di quella sopraesposta, necessita dell’esistenza di un clan di tipo mafioso che trarrà un vantaggio dalla commissione di un reato, sicché il delitto è condicio sine qua non dell’agevolazione ricevuta.
Proprio questo rapporto causalistico ha spinto parte della giurisprudenza a ritenere l’aggravante in esame di tipo oggettivo, quindi ascrivibile al fatto come oggettivamente realizzato e dall’agevolazione conseguita dalla cosca.
Questa interpretazione, che consente di estendere l’aggravante anche ai concorrenti nel reato ex art. 118 c.p., tuttavia, appare poco coerente con lo spirito della norma, poiché trasforma un elemento di natura volontaristica in un elemento di natura oggettiva afferente al nesso di causalità.
La lettera della norma, infatti, con la frase «al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso» incentra l’aggravante sul dolo specifico da cui è mosso l’agente, ovvero quello di commettere il reato con lo scopo di dare un vantaggio al clan mafioso.
Da quanto detto si evince che l’aggravante in esame sia di natura soggettiva, in quanto attiene alla sfera della volontà dell’agente, che deve evincersi in concreto.
Per concretizzarsi questa aggravante è necessaria, però, l’effettiva esistenza di un’associazione mafiosa (a differenza dell’aggravante del metodo mafioso); tuttavia, non è necessario che quest’ultima ricevi effettivamente un vantaggio, elemento irrilevante per il legislatore dato che ha previsto il dolo specifico.
Proprio la non necessarietà del raggiungimento dello scopo ai fini della contestazione dell’aggravante consente di differenziare l’art. 416 bis.1 c.p. dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Quest’ultimo delitto, infatti, si consuma nel momento in cui l’agente estraneo all’associazione, con la propria condotta dà un contributo causale idoneo ed effettivo alla cosca, la quale ne esce rafforzata, avvantaggiata, arricchita, nonché nei casi di fibrillazione del clan (SS.UU 1994). L’aggravante dell’art. 416 bis.1 c.p. non guarda al risultato della condotta, ma alla direzione della volontà dell’agente, ossia agevolare l’associazione criminale.
Proprio per tale ragione, anche questa aggravante è stata ritenuta dalla Giurisprudenza pienamente applicabile all’affiliato che commette un reato scopo per agevolare il clan a cui appartiene. Occorre precisare, tuttavia, che la previsione del dolo specifico estende l’area del penalmente rilevante, in quanto criminalizza la volontà dell’agente protesa al raggiungimento di un determinato scopo; perciò, al fine di evitare la punizione di un mero atteggiamento interno e volontaristico, è necessario che la volontà di agevolare la mafia venga esternata con atti che, effettivamente e concretamente, facciano emergere tale atteggiamento.
Tuttavia, la previsione dell’aggravante in chiave soggettiva consente di bilanciare la suddetta estensione della punibilità con la non comunicabilità della stessa ai concorrenti nel reato, ex art. 118 c.p. Nonostante tali acquisizioni, però, in Giurisprudenza è emerso un orientamento di tipo empirico, secondo cui l’aggravante in esame non può essere definita soggettiva o oggettiva in astratto, ma è necessario valutare come in concreto essa viene a realizzarsi. Tale orientamento, insieme a quello che interpreta l’art.416 bis.1 c.p. come un’aggravante oggettiva, propende ad estendere l’area di applicabilità della stessa anche ai concorrenti nel reato.
A causa di tali contrasti sono state investite le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.8545/2019 ribadiscono la natura soggettiva dell’aggravante, ma interpretano la norma aderendo ad un orientamento mediano. Segnatamente, le SSUU stabiliscono che l’aggravante soggettiva dell’agevolazione è caratterizzata dal dolo specifico o intenzionale e che essa è applicabile anche al concorrente nel reato che, seppur non mosso da tale finalità, è consapevole dell’altrui finalità, ai sensi dell’art. 59 comma 2 cp. Sicché, il Supremo Consesso pone – sulla scorta della norma dell’art. 59 c.p. – alla base dell’estensibilità dell’aggravante il requisito della consapevolezza dell’altrui finalità di agevolare la cosca mafiosa, per la quale però non basta un coefficiente psicologico di tipo colposo, ma almeno di dolo diretto (quindi anche eventuale).
La sentenza in esame ammette l’applicabilità dell’aggravante anche con riguardo al partecipe dell’associazione e la delimita dal concorso esterno, con una ricostruzione che, tuttavia, sembra essere anacronistica rispetto ai più recenti approdi di Legittimità.
Le SS.UU 2019 statuiscono che l’art. 416 bis.1 c.p., nel prevedere l’aggravante dell’agevolazione, non dà rilievo al conseguimento dell’effettivo risultato agevolativo per l’associazione, dato che esso rileva nel delitto di concorso esterno quando l’associazione versa in uno stato di fibrillazione che viene stabilizzato dal contributo causale dell’agente estraneo. La sentenza in esame è stata oggetto di critiche da parte della dottrina, non solo, per come è stato definito il concorso esterno, ma anche per il richiamo al dolo intenzionale, quale atteggiamento psichico la cui criminalizzazione si fonda su ragioni ben diverse rispetto al dolo specifico.
Infatti, se il dolo specifico assolve la finalità di estendere l’area della punibilità nei confronti di chi persegue una data finalità, risultando irrilevante il conseguimento della stessa, il dolo intenzionale, invece, dà rilievo al conseguimento di tale scopo in quanto presupposto tipico per la consumazione del reato, risultando quindi ben più restrittivo dell’area del penalmente rilevante.
Foto copertina: Immagine web Linkiesta
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