Il 5 Novembre 2020, la Camera ha approvato la proposta di legge “Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale”. La proposta di legge ordinaria, che trova il suo fondamento giuridico nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, è stata presentata il 20 dicembre 2019 su iniziativa della deputata Iolanda Di Stasio ed altri. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS), sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, attribuisce agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva.
La Convenzione regola in modo esaustivo i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell’ambiente naturale in tali ambiti. Gli spazi marini regolamentati includono: mare territoriale, acque internazionali, zona contigua, piattaforma continentale, zona economica esclusiva e fondi marini internazionali.
Con la Convenzione di Montego Bay si superano le quattro Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, sull’alto mare, sulla piattaforma continentale, sulla pesca e preservazione delle risorse biologiche marine.
La Convenzione ha adeguato il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri; prevedendo l’istituto giuridico della zona economica esclusiva, la UNCLOS ha ampliato i poteri degli Stati costieri sui mari adiacenti.
La zona economica esclusiva (ZEE) è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, rispetto alla quale lo Stato costiero è titolare di una serie di diritti e doveri. La zona economica esclusiva non può estendersi al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale[1].
All’interno della ZEE, lo Stato costiero gode di diritti sovrani “sia ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, sia ai fini di altre attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti”[2]. Inoltre, lo Stato esercita la propria giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ricerca scientifica marina e protezione e preservazione dell’ambiente marino, e può adottare leggi e regolamenti in molteplici settori, come la pesca.
Ai sensi dell’art. 58, nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini e di altri usi del mare leciti in ambito internazionale. Tuttavia, nell’esercitare i propri diritti e nell’adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva, gli Stati devono osservare i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettare sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero, sia le altre norme del diritto internazionale.
La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale (art. 74 Convenzione di Montego Bay) e la zona economica esclusiva diviene effettiva solo in seguito ad una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.
Nel Mar Mediterraneo, spinti dal bisogno di preservare le proprie risorse ittiche o di proteggere le coste dai rischi di inquinamento, molti Stati hanno da tempo istituito delle zone economiche esclusive o convertito preesistenti zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP). Tra questi Stati si annoverano Turchia, Cipro, Israele, Siria, Monaco, Egitto, Marocco, Croazia e Libano. Sia la Libia che la Spagna hanno trasformato in zona economica esclusiva la preesistente Zona di protezione della pesca; la Francia ha trasformato in ZEE la precedente Zona di protezione ecologica.
Nel 2018, l’Algeria ha istituito una propria ZEE senza un accordo preliminare con gli Stati frontisti e confinanti, creando così un’area sovrapposta per 70 miglia ad ovest della Sardegna alla zona di protezione ecologica istituita dall’Italia nel 2011 nonché alla ZEE proclamata dalla Spagna nel 2013. L’Italia ha contestato la decisione ed ha proposto l’avvio di negoziati per raggiungere un accordo che rispetti l’art. 74 della Convenzione di Montego Bay. L’Algeria si è mostrata disponibile a raggiungere una soluzione equa mutualmente accettabile e conforme alle disposizioni della Convenzione. In merito, è entrato in funzione un comitato bilaterale italo-algerino per definire le rispettive aree di interesse esclusivo.
L’Italia ha finora proceduto all’istituzione di zone di protezione ecologica ovvero zone di riserva o protezione della pesca in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. Con la legge n.61/2006, l’Italia ha istituito le zone di protezione ecologica, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, entro le quali applicare tutte le misure di protezione dell’ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo.[3]
Solo nel 2019, a 25 anni dalla ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto del mare, è stata presentata una proposta di legge (C. 2313-A) concernente l’istituzione di una zona economica esclusiva italiana.
La proposta di legge 2313 si compone di tre articoli.[4] L’articolo 1 autorizza l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e prevede che tale zona sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.
I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale.
L’articolo 2 prevede che all’interno della zona economica esclusiva l’Italia eserciti i propri diritti sovrani in materia di: esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l’esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti; nonché la propria giurisdizione relativamente all’installazione e all’utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture, alla ricerca scientifica marina, nonché alla protezione e alla preservazione dell’ambiente marino. All’interno della zona economica esclusiva si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell’Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia.
Infine, l’articolo 3 salvaguardia i diritti degli altri Stati, disponendo che l’istituzione della zona economica esclusiva non compromette l’esercizio, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.
La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il 5 Novembre 2020, la Camera ha approvato la proposta di legge ed il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Note
[1] Il mare territoriale è la zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine dalla costa.
[2] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Art. 56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0623(01)&from=IT
[3]https://www.camera.it/parlam/leggi/06061l.htm#:~:text=%22Istituzione%20di%20zone%20di%20protezione,limite%20esterno%20del%20mare%20territoriale%22&text=689%2C%20%C3%A8%20autorizzata%20l’istituzione,2.
[4] https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2313.18PDL0087920.pdf
Foto copertina: Immagine Web