Trump-Ramaphosa: il mito del “genocidio bianco” e la strumentalizzazione politica dei diritti umani


Durante un incontro teso alla Casa Bianca, Donald Trump ha accusato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa di tollerare un presunto “genocidio dei bianchi” in Sudafrica, rilanciando narrazioni infondate che da anni circolano nei circuiti dell’estrema destra internazionale.


Nell’incontro alla Casa Bianca con il presidente sudafricano Ramaphosa, Trump ha presentato un video emotivamente costruito, accompagnato da una pila di articoli di giornale, per sostenere l’esistenza di una persecuzione sistematica dei contadini bianchi sudafricani. Con le luci abbassate nello Studio Ovale, il video mostrava croci bianche ai margini di un’autostrada, da lui definite “tombe”, e discorsi incendiari di membri dell’opposizione sudafricana, tra cui Julius Malema, di cui ha persino suggerito l’arresto. Tuttavia, i dati ufficiali e le decisioni giudiziarie nel contesto sudafricano smentiscono con decisione tali affermazioni. Secondo la polizia sudafricana, nel 2024 si sono verificati 26.232 omicidi, di cui solo 44 in aree agricole e soltanto 8 con vittime tra i proprietari terrieri bianchi[1]. Inoltre, l’Alta Corte della Provincia del Capo Occidentale ha stabilito che le accuse di genocidio bianco sono “manifestamente infondate”[2], vietando una donazione a favore di un’organizzazione suprematista.
Il presidente sudafricano sperava di usare l’incontro per rilanciare i rapporti bilaterali, danneggiati da una serie di misure ostili adottate da Washington: la sospensione degli aiuti, l’espulsione dell’ambasciatore sudafricano e dure critiche alla posizione del Paese sul conflitto israelo-palestinese. Nella sua delegazione Ramaphosa aveva incluso noti golfisti sudafricani bianchi, segno di un tentativo di costruire un ponte simbolico con l’amministrazione americana. Ma ogni intenzione diplomatica è stata presto disattesa.

Il genocidio nel diritto internazionale

L’articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) definisce genocidio come “qualsiasi atto commesso con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”[3]. Nessun organismo internazionale, né alcuna autorità giudiziaria indipendente, ha mai qualificato la situazione in Sudafrica come riconducibile a tale crimine. Al contrario, le statistiche confermano che la violenza colpisce prevalentemente la popolazione nera sudafricana, che costituisce oltre il 90% delle vittime.
La narrazione del “genocidio bianco” costituisce quindi una pericolosa distorsione dei concetti giuridici, utilizzata in ambito politico come giustificazione di politiche migratorie selettive e di concessione dello status di rifugiato in base a criteri razziali. Recentemente, 59 sudafricani bianchi sono stati ammessi negli Stati Uniti con tale status, nonostante l’assenza di prove di persecuzioni sistematiche su base razziale[4].

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Strumentalizzazione e selettività dei diritti umani

Questo episodio solleva una questione centrale per il diritto internazionale contemporaneo: l’uso politico selettivo della retorica dei diritti umani. L’invocazione del principio di non-refoulement o della protezione delle minoranze, se applicata in modo parziale e ideologico, ne mina la legittimità, rendendoli strumenti retorici più che norme universali[5].
La posizione di Ramaphosa, che ha evocato Nelson Mandela come figura di pacificazione e giustizia interrazziale, si è scontrata con una visione profondamente polarizzata della società sudafricana promossa da Trump. Nonostante il clima teso, il presidente sudafricano ha successivamente definito l’incontro “positivo” e ha auspicato la partecipazione dell’ex presidente al G20 di novembre in Sudafrica.


Note

[1] South African Police Service, Annual Crime Statistics Report, 2024, sez. omicidi rurali.
[2] Western Cape High Court, Sentenza n. 34821/2024, par. 56: “the white genocide claims are plainly imaginary and unfounded”.
[3] Convenzione ONU per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (1948), art. II.
[4] U.S. Department of Homeland Security, Refugee Admissions Data, 2025 Q1.
[5] Si veda: Hathaway, J. (2005). The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University Press; e anche Orford, A. (2011). International Authority and the Responsibility to Protect, Cambridge University Press.


Foto copertina: Trump e Ramaphosa