Come si elegge il Presidente della Repubblica


Il mandato del Presidente Mattarella volge al termine. Si voterà dal 24 gennaio: ma quali sono le funzioni e le modalità d’elezione del Capo dello Stato?


 Le funzioni del Presidente della Repubblica

“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”: è quanto sancito dall’articolo 87 della nostra Carta costituzionale, che elenca puntualmente le attribuzioni del Capo dello Stato, il quale “ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa” e “il Consiglio superiore della magistratura”.
“Nella sua persona si assomma e si armonizza l’unità dello Stato”, è “garante della Costituzione”, vigila “sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento in cui le regole che lo disciplinano non vengono osservate, al fine di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, della Costituzione ed il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi cui spetta la direzione politica dello Stato”[1].
Egli resta in carica per sette anni (ex art. 85) a decorrere dal giorno in cui, secondo quanto previsto dall’articolo 91, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione; pur non vigendo alcun divieto di rieleggibilità costituzionalmente sancito, secondo numerosi costituzionalisti ed una prassi ormai radicata, la rieleggibilità resta da evitare, poiché un mandato della durata potenziale di ventuno anni finirebbe “con il costituire, più che un elemento di equilibrio, un elemento di freno, mentre la composizione degli altri organi costituzionali (…) muta con maggiore frequenza”[2].

Le modalità di elezione

Qualunque cittadino può essere eletto Presidente della Repubblica: è sufficiente, infatti, aver compiuto cinquanta anni d’età e godere dei diritti civili e politici.
A norma dell’articolo 83 il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune-che è l’organo collegiale composto da tutti i deputati e tutti i senatori- integrato da tre delegati per ogni Regione eletti da ciascun Consiglio Regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze (fa eccezione la Valle d’Aosta che ha un solo delegato): si tratta dunque di un procedimento di II grado, che cioè non prevede l’elezione diretta da parte del corpo elettorale.
È prevista, inoltre, la segretezza del voto “opportunamente (…) per dar modo agli elettori presidenziali di votare in piena libertà e secondo il loro intimo convincimento”[3].
Viene richiesta una maggioranza qualificata per l’elezione del Capo dello Stato: essa, infatti, avviene a maggioranza dei due terzi dell’assemblea; soltanto nel caso in cui al terzo scrutinio non venga raggiunta tale maggioranza è sufficiente la maggioranza assoluta. “Col prescrivere per l’elezione del Presidente una maggioranza qualificata o anche (…) la maggioranza assoluta (…) e l’intervento dei delegati regionali, si è voluto allargare il più possibile la base elettorale, in modo che il Capo dello Stato (al quale sono attribuite, fra le altre, delicatissime funzioni di moderatore fra le varie forze politiche) non risulti elettoralmente collegato ad alcun partito”[4].


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Note

[1] Martines T., Diritto Costituzionale, XV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, p.478-479
[2] Martines T., Diritto Costituzionale, XV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, p.464
[3] Martines T., Diritto Costituzionale, XV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, p. 463
[4] T. Martines, Diritto Costituzionale, XV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, p.463


Foto copertina: Palazzo del Quirinale