Gli Stati Fantoccio nel diritto internazionale


Riflessioni sulla soggettività internazionale e sui requisiti di effettività e indipendenza in relazione al fenomeno degli Stati Fantoccio.


Il Soggetto del diritto internazionale

Alle considerazioni sul posizionamento dello Stato fantoccio nel diritto internazionale occorre premettere la definizione di Stato come soggetto del diritto internazionale.
Se le teorie generali del diritto pubblico concepiscono tradizionalmente lo Stato come ente composto da un popolo, un territorio e un governo, nel diritto internazionale lo Stato, soggetto di diritto, è quello che detiene il potere di governo. In questa branca del diritto, infatti, il popolo e il territorio non costituiscono lo Stato bensì due condizioni preliminari per la sua sussistenza. Del resto non può esistere Stato senza territorio né tantomeno senza popolo.
Per potere di governo che, come si è detto, è l’unico elemento che definisce lo Stato nel diritto internazionale, si intende la capacità che hanno i soggetti del diritto internazionale – ovvero gli Stati – ad esercitare poteri di controllo in maniera effettiva e indipendente da altri soggetti esterni. A tal proposito, occorre ribadire che con l’espressione “potere di governo” non ci si riferisce solamente al potere esecutivo bensì a tutte le funzioni che uno Stato è in grado di esercitare su un territorio e, pertanto, anche alla funzione legislativa e a quella giurisdizionale.
Quanto all’effettività, questo requisito consiste nelle capacità di uno Stato di garantire l’ordine pubblico, di produrre norme giuridiche e di poterle fare rispettare stabilmente nel tempo. In relazione all’effettività occorre sottolineare che il diritto internazionale non riconosce la soggettività ai governi in esilio proprio in ragione della mancanza di questo requisito. Si tratta, infatti, di governi che si rifugiano all’estero a seguito di un’invasione straniera, di un’occupazione o di un colpo di Stato e che, pertanto, non possono garantire un controllo effettivo sul territorio. Di conseguenza, mancando del requisito dell’effettività, non possono essere considerati soggetti di diritto internazionale.
Il secondo requisito necessario in vista dell’acquisizione della soggettività internazionale è quello dell’indipendenza rispetto ad altri Stati. Nello stabilire cosa si intenda per indipendenza, il diritto internazionale adotta generalmente un criterio giuridico formale: è indipendente l’ente statale che non trae origine e validità da altri ordinamenti. Ciò porta a escludere, evidentemente, che gli Stati federali – si pensi per esempio ai 50 Stati degli Stati Uniti d’America – o le regioni che compongono uno Stato, possano essere considerati indipendenti[1].

Indipendenza formale e non sostanziale: il fenomeno degli Stati Fantoccio

È in relazione al requisito dell’indipendenza che si pone il fenomeno storicamente rilevante degli Stati fantoccio. Come già menzionato, infatti, il requisito dell’indipendenza è generalmente stabilito secondo un criterio giuridico formale. Tuttavia, se l’indipendenza formale non è accompagnata da un’indipendenza sostanziale, si è di fronte ad uno Stato Fantoccio. Tale governo, infatti, risulta apparentemente indipendente ma sostanzialmente dipendente da altri Stati. Nei casi in cui la discrepanza tra indipendenza formale e sostanziale è così ampia, la divergenza va necessariamente risolta facendo prevalere il criterio sostanziale e, di conseguenza, non riconoscendo la soggettività internazionale all’ente in questione.

Alcuni esempi di Stati fantoccio nel Diritto internazionale

Vista la rilevanza storica e politica del fenomeno degli Stati Fantoccio, si ritiene opportuno fornirne alcuni esempi di seguito.

Gli enti Bantunstans

I Bantustans furono creati dal governo sudafricano durante l’apartheid per segregare le popolazioni nere in aree geografiche separate. Questi enti, tra cui Transkei, Bophuthatswana, Venda e Ciskei, furono dichiarati “indipendenti” dal governo sudafricano ma, nei fatti, erano sotto il suo controllo, non esercitando un potere di governo sul territorio in quanto non autonomi dal punto di vista politico, economico, esecutivo, giurisdizionale, diplomatico. Mancando del requisito dell’indipendenza sostanziale, a questi enti non venne mai riconosciuta la soggettività internazionale.

Il governo dell’Afghanistan del 1979

Nel 1979, l’Afghanistan venne invaso dall’Unione Sovietica che vi istaurò un governo comunista afghano. Tale governo, seppur indipendente formalmente, dipendeva interamente dall’occupazione militare sovietica in corso. L’assenza di effettività del governo nonché la mancanza di indipendenza sostanziale rendono questo esempio particolarmente calzante nell’ambito del fenomeno degli Stati fantoccio.

Repubblica Turca di Cipro del Nord

La Repubblica Turca di Cipro del Nord è un’entità che si autoproclama Stato indipendente dal 1983 seppur la sua indipendenza non sia riconosciuta da nessuno Stato della comunità internazionale ad eccezione della Turchia. Nei fatti tale entità è in effetti controllata direttamente dalla Turchia, dal momento che quest’ultima le fornisce supporto militare ed economico. Sulla questione si è pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, nel celebre caso Loizidou c. Turchia[2], si è riferita all’entità come ad una “amministrazione locale subordinata alla Turchia” a causa della massiccia presenza militare turca sul territorio e nonostante la Repubblica fosse dotata di una propria costituzione.

Il Manciukuò

A seguito dell’incidente del 18 settembre 1931, orchestrato dall’esercito giapponese per staccare la Manciuria dalla Cina e impedire che venisse assorbita dalla Repubblica di Cina (ROC) creata dal Guomindang, lo Stato Maggiore dell’esercito nipponico promosse un movimento autonomista che il 1° marzo 1932 proclamò l’indipendenza del Paese. Il nuovo Stato venne dotato di una struttura istituzionale formalmente autonoma gestita da Pu Yi, ultimo imperatore della dinastia Qing, ma sostanzialmente dipendente dal governo giapponese. Eccezion fatta per il Giappone, quasi nessuno Stato della comunità internazionale gli riconobbe soggettività giuridica, esclusi i paesi dell’Asse, il Vaticano e la Spagna. Nell’agosto del 1945, in seguito della dichiarazione di guerra dell’Unione Sovietica al Giappone e la conseguente invasione del Manciukuò, esso cessò di esistere.

In uno Stato fantoccio è spesso implicata attività di collaborazionismo, ovvero la collaborazione con lo Stato dominante, ma viceversa un atteggiamento di collaborazione non sottintende necessariamente una subordinazione giuridica e può essere semplicemente dovuto a ragioni militari o politiche. Tra gli Stati Fantoccio collaborazionisti rientrano il Governo di Vichy Ufficialmente chiamato Stato francese, la Francia di Vichy fu fondata poco dopo la vittoria tedesca sulla Francia in seguito all’armistizio del 22 giugno 1940 nella zona libera. Nel novembre 1942, la Germania invase la Francia di Vichy, il Regno del Montenegro costituitosi a seguito della occupazione italiana del Montenegro (1941 – 1944),  lo Stato Indipendente di Croazia sotto gli Ustascia di Ante Pavelić (1941 – 1945).


Note

[1] Cfr. De Sena P., Starita M., Corso di diritto internazionale, Il Mulino, 2023.
[2] ECtHR, Grand Chamber, Case of CASE OF Loizidou v. Turkey. Application no. 15318/89, Judgment of 18 December 1996.


Foto copertina: Stati Fantoccio