Perché risarcire le “vittime” dei processi mediatici: Intervista a Vittorio Manes

AULA DEL TRIBUNALE PROCESSO AVVOCATO AVVOCATI

Non si tratta di un disequilibrio presente soltanto nel sistema italiano. Quello delle “distorsioni del processo mediatico” è un fenomeno che continua a suscitare preoccupazioni simili in contesti giuridici molto diversi tra loro. E se in Spagna si è già portato avanti un interessante dibattito sulla ricerca di migliori correttivi e contrappesi nell’ambito dei cosiddetti “metaprocessi”, in Italia la preoccupante spettacolarizzazione dei procedimenti penali nonché la scarsa effettività della tenuta del segreto processuale e dei relativi presidi contribuiscono ad allontanarci da un serio dibattito in tal senso.

E’ per questo che «nell’attesa di un maggior equilibrio, anche deontologico, che dovrebbe essere seguito per esempio da chi svolge la professione di giornalista» è necessario pensare ad una soluzione palliativa per risarcire le “vittime” dei processi mediatici. Ne è convinto il Prof. Avv. Vittorio Manes, Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna, che in suo contributo su Diritto Penale Contemporaneo ha ipotizzato una serie di misure di carattere rimediale.

Vittorio Manes è Professore Ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna, dove insegna Diritto penale dell’economia e Istituzioni di diritto penale. E’ altresì docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Bologna.

Professore, come possiamo definire il «processo mediatico»?

E’ un processo che viene celebrato fuori da quel perimetro, dal valore anche simbolico, di distanza e separatezza che l’aula del processo, con le sue formalità, impone proprio per distanziare la fase e la sede dell’accertamento delle responsabilità da tutte quelle pulsioni, spesso irrazionali, di chi in qualche modo cerca vendetta o risposte molto emotive a determinati fatti.

Il processo mediatico invece rompe questa separatezza e consegna ai media e all’arena pubblica, ed al “baccanale” delle opinioni più impulsive ed azzardate, l’accertamento delle responsabilità, sacrificando tutta una serie di garanzie come la presunzione di innocenza ma anche il diritto di difendersi ‘provando’, se consideriamo che molto spesso ci troviamo di fronte a ricostruzioni unilaterali e colpevoliste. Meno oggetto di attenzione, seppur anche più importante, l’espropriazione ai giudici della giurisdizione.

Nel senso che i giudici, nel decidere, subiscono il peso delle aspettative dell’opinione pubblica?

E’ uno dei problemi più delicati del processo mediatico. Nel senso che i giudici non sono più liberi di decidere, sia che questa influenza porti al plauso sia che invece porti alla gogna del giudice che decide in un modo o nell’altro. Questo condizionamento li priva o può privarli della necessaria libertà o autonomia nell’esercizio della giurisdizione.

Cosa significa essere «vittima» di un processo mediatico?

Significa patire una seconda sofferenza. Possiamo parlare di una “vittimizzazione secondaria”, nel senso di una duplicazione della sofferenza legale: l’una connessa alla vicenda processuale che di per sé è una sofferenza, come insegna l’elaborazione sulla ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; l’altra è una sofferenza molto spesso urticante e estremamente contundente del processo mediatico, talvolta molto più gravosa, ed irrimediabile, di quella legata all’esito del processo e all’eventuale condanna.

In un importante contributo lei ha sostenuto la necessità di risarcire le vittime delle gogne mediatiche: possiamo differenziare gli eventuali caratteri rimediali a seconda che il soggetto sia poi effettivamente dichiarato innocente o colpevole?

Io ho cercato di ipotizzare due possibili tipologie di misure rimediali. La prima per chi subisce un processo mediatico e poi è riconosciuto innocente; la seconda, non meno importante, di chi, pur riconosciuto colpevole, ha comunque patito una mediatizzazione della propria vicenda processuale. Il primo caso è probabilmente più eclatante ed è quello della vittima che ha subìto appunto un “processo mediatico” e poi, nella sede processuale, viene riconosciuta innocente.

Purtroppo, in tal caso, l’unica strada che si offre è articolata in due direzioni: il diritto all’oblìo, cioè il diritto a veder cancellate le notizie relative alla sua presunta colpevolezza divulgate dai media, o perlomeno una contestuale pubblicazione del risultato favorevole all’accertamento processuale nei suoi confronti e con le stesse modalità con cui erano state date le prime notizie “colpevoliste”; dall’altro, è necessario anche che lo Stato si faccia carico di un vero e proprio risarcimento – o quanto meno di un indennizzo – per chi ha subito questo vero e proprio danno.

Il secondo caso è quello della vittima del processo mediatico che poi nella sede processuale è riconosciuta colpevole del fatto contestato. Anche in tal caso va considerato che il soggetto ha patito una addizione punitiva legata appunto alla mediatizzazione della vicenda processuale che deve essere decurtata dalla pena concretamente irrogata.

Si potrebbe far ricorso a degli strumenti ad hoc?

Si potrebbe pensare all’utilizzo dell’istituto delle attenuante generiche (art. 62 bis del codice penale) come misura de iure condito, ma in prospettiva de lege ferenda si potrebbe anche ipotizzare l’introduzione di una speciale attenuante o un istituto anche più radicale e questo perché in alcuni casi si potrebbe addirittura ipotizzare che l’aver subìto una notevole gogna mediatica potrebbe essere equiparata ad una pena satisfattiva.

Esistono in altri Paesi ipotesi compensatorie simili?

In altri ordinamenti esistono istituti di carattere generale come in Germania con la “rinuncia alla pena”, qualora la vicenda abbia già creato una sofferenza particolarmente significativa per l’autore e, nell’abito di questi istituti di carattere generale talvolta si fanno refluire problematiche di questo genere. Se ne è discusso anche in Spagna con riguardo ai cosiddetti “juicios paralelos”, cioè i giudizi celebrati dai media, anche se la giurisprudenza non ha ancora riconosciuto un approdo.

Perché, secondo lei, lo Stato dovrebbe farsi carico di un obbligo positivo di indennizzo/risarcimento nei confronti di un soggetto che, in fin dei conti, è vittima di comportamenti addebitabili ad altri? Penso ad alcuni giornalisti come anche a quella parte della magistratura spesso responsabile di clamorose fughe di notizie..

Lo Stato dovrebbe farsi garante di queste istanze perché la Convenzione europea dei diritti umani lo obbliga a garantire diritti e libertà fondamentali con ogni mezzo. Anche se, certo, il problema dovrebbe essere affrontato in una dimensione più articolata e sistematica. Le proposte che ho cercato di avanzare sono certamente solo un palliativo e non una soluzione, nell’attesa di un maggior equilibrio, anche deontologico, che dovrebbe essere seguito per esempio da chi svolge la professione di giornalista e che ha la legittima e doverosa attenzione alla massima libertà nonché al diritto di cronaca giudiziaria. Ma proprio perché questo diritto non veda soccombere l’altro diritto, cioè quello al riconoscimento della presunzione di non colpevolezza fino alla fine, allora bisogna trovare dei contro-bilanciamenti, degli equilibri.

A proposito di bilanciamenti, si sostiene come in Italia la tutela del diritto di cronaca debba essere maggiormente sentita se consideriamo l’irragionevole durata dei processi. Si dice allora che, se i processi durano troppo, l’opinione pubblica non può attendere tali tempistiche per conoscere quelle informazioni di interesse generale coperte da segreto istruttorio o divieto di pubblicazione. Cosa ne pensa?

Questo è sicuramente uno degli aspetti che, in qualche modo, determina il problema. Si può comprendere che il diritto di cronaca non possa patire determinate tempistiche del processo ma questo non significa che non debbano essere salvaguardati i diritti delle persone coinvolte, siano essi i protagonisti della vicenda – ai quali sino a sentenza definitiva di condanna deve essere garantita la “presunzione di innocenza” – siano essi i terzi indirettamente coinvolti nella vicenda processuale, e che vedono messi a repentaglio diritti come privacy, rispetto della vita privata e familiare, riservatezza. Bisogna trovare il giusto equilibrio garantendo queste prerogative che, insieme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche la Costituzione italiana riconosce come diritti fondamentali della persona.

Le nuove regole di redazione degli atti processuali stabilite con decreto legislativo dalla cd. Riforma Orlando in materia di intercettazioni, forse potranno prevenire a priori gli effetti negativi del processo mediatico…

Lo prendo come un auspicio, spero che lei abbia ragione.