Non è sempre facile tracciare la linea di confine tra le fattispecie di reato previste dalla parte speciale del codice penale. Un simile problema si pone, ad esempio, quando bisogna distinguere il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) dal delitto di violenza sessuale commesso in concorso da più persone (artt. 110, 609-bis c.p.). Ulteriori dubbi pone, poi, l’attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 609-octies comma 4 c.p.
A cura di Maria Di Lauro
Concetti preliminari. Le forme plurisoggettive di manifestazione del reato
Il reato può manifestarsi in forma monosoggettiva o plurisoggettiva, a seconda che la fattispecie si perfezioni in presenza, rispettivamente, di una o più persone.
Quando il reato si manifesta in forma plurisoggettiva, si ha concorso di persone nel reato, che può essere necessario, se la pluralità di soggetti è prevista come requisito di tipicità, o eventuale, se il legislatore descrive la fattispecie in forma monosoggettiva e la pluralità di persone rappresenta una mera eventualità.
In particolare, il concorso eventuale assume rilievo attraverso gli artt. 110 e 113 c.p., che svolgono una duplice funzione.
Essi rappresentano clausole generali di incriminazione perché consentono di incriminare e punire condotte atipiche rispetto alla fattispecie descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale e, quindi, di ampliare, in modo potenzialmente illimitato, l’area del penalmente rilevante.
Sono poi norme di disciplina del concorso, laddove stabiliscono l’equivalenza di tutti i contributi concorsuali, salvo quanto previsto dagli artt. 111, 112 e 114 c.p. in tema di aggravanti e attenuanti del concorso.
I reati a concorso necessario si distinguono, a loro volta, in reati plurisoggettivi propri e impropri.
I primi, detti anche normativamente plurisoggettivi, si caratterizzano per la punibilità di tutti i compartecipi.
Esempi in tal senso sono offerti dalla rissa (art. 588 c.p.) e dall’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
Rientrano nella predetta categoria anche quelle fattispecie che puniscono in modo diverso i vari compartecipi, come, ad esempio, l’art. 319-quater c.p.
I secondi, detti anche naturalisticamente plurisoggettivi, si contraddistinguono, invece, per la punibilità di uno solo dei compartecipi.
Si pensi, ad esempio, alla bancarotta preferenziale di cui all’art. 216 l. fall.
Si discute circa la possibilità di far rientrare nella predetta categoria anche i reati a cooperazione artificiosa della vittima (usura, truffa o estorsione) e, quindi, le fattispecie in cui la vittima coopera naturalisticamente alla realizzazione dell’azione criminosa, ma in modo non libero e consapevole.
Tale possibilità viene esclusa sulla base di diverse argomentazioni.
Innanzitutto, la condotta partecipativa non è libera o consapevole.
In secondo luogo, la vittima non contribuisce a realizzare o ad aggravare la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, di cui anzi è titolare.
Infine, non può immaginarsi che la vittima stessa assuma la qualifica di concorrente eventuale punibile, che può, invece, configurarsi in capo al concorrente necessario non punibile allorquando questi ponga in essere una condotta diversa da quella tipica che agevola o contribuisce alla realizzazione dell’azione del concorrente punibile.
Sotto quest’ultimo profilo, giova evidenziare, infatti, che è pacificamente ammessa la possibilità di configurare un concorso eventuale anche rispetto alle fattispecie a concorso necessario sia proprie sia improprie.
Basti pensare al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di intestazione fittizia di valori, che ha considerato concorrente eventuale punibile colui che riceve l’intestazione fittizia con la consapevolezza della finalità illecita dell’intestazione.
Nello stesso senso, può richiamarsi il concorso esterno in associazione mafiosa, sulla cui configurabilità si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Modaffari, ammettendolo in caso di affiliazione rituale serie, effettiva e idonea a dimostrare l’attitudine dell’affiliato a realizzare i compiti che gli saranno affidati.
Leggi anche:
- Aggredire un infermiere comporta il reato di “resistenza ad un pubblico ufficiale” ed “interruzione di un pubblico servizio”
- Traffico di influenza illecite: nuove pronunce della Cassazione.
- Si può sparare all’interno di una proprietà privata?
Presupposti di configurabilità del concorso eventuale e rapporti con il concorso necessario
Ciò posto, sorge il problema di stabilire quando ricorre il concorso eventuale nel reato plurisoggettivo.
Per rispondere al quesito, è opportuno individuare preliminarmente i presupposti di configurabilità del concorso eventuale nel reato.
Occorre, innanzitutto, una pluralità di soggetti e, quindi, almeno una persona in più rispetto a quelle necessarie per il perfezionamento della fattispecie non necessariamente punibile.
Serve poi la realizzazione di un fatto penalmente rilevante almeno nella forma del tentativo. Ciò risulta in linea con una visione oggettiva del diritto penale, esplicitata, fra gli altri, dall’art. 115 c.p., che esclude la punibilità dell’istigazione non accolta.
È necessario, altresì, un contributo morale o materiale causalmente rilevante.
Se tutti i concorrenti pongono in essere la condotta tipica, nulla quaestio. Il problema nasce quando uno o più concorrenti realizzano una condotta atipica rispetto a quella descritta dalla norma incriminatrice. In questi casi, per evitare la violazione del principio di frammentarietà e di quello di colpevolezza, si è proposto di perimetrare il contributo causale minimo alla luce di due criteri: materialità e personalità della responsabilità penale.
Il primo impone di attribuire rilevanza penale solo ai contributi che si siano esteriorizzati nella realtà fenomenica. Ciò assume particolare rilevanza con riguardo al concorso morale, che può estrinsecarsi nell’istigazione e nell’accordo, che saranno, quindi, penalmente rilevanti solo se si manifestano nella realtà esteriore.
Il secondo impone di qualificare come penalmente rilevanti solo i contributi che abbiano avuto un’incidenza sulla commissione dell’illecito: punire contributi irrilevanti significherebbe, infatti, configurare una responsabilità per fatto altrui in contrasto con il dettato costituzionale.
Quanto al grado di incidenza, la tesi oggi prevalentemente accolta è quella della causalità agevolatrice o di rinforzo, che considera causalmente rilevanti i contributi che hanno agevolato, favorito o aggravato la commissione dell’illecito.
Poiché si tratta di contributi causali, essi andranno valutati ex post su base totale, con la conseguenza che i contributi materiali ex post irrilevanti potranno essere puniti a titolo di contributi morali, se si dimostra che, in base a massime di esperienza o a leggi scientifiche e statistiche, che essi abbiano avuto un’incidenza sul piano psichico.
È, infine, necessario l’elemento psicologico del concorso, costituito dalla coscienza e volontà di collaborare con altri nella realizzazione dell’illecito, a prescindere dalla natura dolosa o colposa di quest’ultimo. Nel caso del dolo, occorre però precisare che non è necessario l’accordo e, nel caso in cui sia intervenuto, che preesista alla commissione del fatto. Se poi il reato commesso è connotato dal dolo specifico, è sufficiente che esso sussista in capo a uno dei correi e che gli altri abbiano la coscienza e volontà di concorrere.
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, può, dunque, sostenersi che l’agente risponda a titolo di concorso necessario quando pone in essere la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice plurisoggettiva; lo stesso deve, invece, ritenersi concorrente eventuale quando realizza una condotta atipica che agevola o comunque favorisce l’azione illecita del correo.
Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e violenza sessuale commessa in concorso da più persone (artt. 110, 609-bis c.p.): un problema di confini
Questa distinzione, chiara in astratto, non risulta sempre facile da tracciare in concreto, soprattutto quando il legislatore descrive la condotta tipica in termini eccessivamente generici.
Ciò accade, ad esempio, con riguardo al reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), che pone problemi di distinzione rispetto al concorso eventuale nel diverso reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
La violenza sessuale di gruppo è un reato plurisoggettivo proprio, che punisce la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.
La descrizione della condotta tipica in termini di partecipazione porta a escludere che, ai fini della sua integrazione, sia necessario che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale e realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale con gli altri correi, bastando che il singolo offra un contributo causale alla commissione dell’illecito e che la minaccia o la violenza provenga da uno solo degli agenti, attesa la forza intimidatrice che la presenza del gruppo esercita sulla vittima.
Nel contempo, il riferimento alle più persone riunite induce a ritenere che non sia sufficiente, per la configurazione del reato in questione, il mero accordo della volontà dei compartecipi, occorrendo la simultanea ed effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento dell’illecito in un rapporto causale inequivocabile.
Così tracciati i confini della condotta partecipativa di cui all’art. 609-octies c.p., ne deriva che il concorso eventuale nel diverso reato di violenza sessuale sarà configurabile solo nelle forme del concorso morale e, quindi, dell’istigazione, dell’accordo o dell’agevolazione perché ogni contributo materiale alla preparazione o all’esecuzione del predetto reato vale a integrare gli estremi della partecipazione alla violenza sessuale di gruppo.
L’attenuante della minima partecipazione: un focus sull’art. 609-octies comma 4 c.p.
L’art. 609-octies c.p., al comma 4, prevede poi un’attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
La norma in esame è speciale e più favorevole rispetto a quella prevista dall’art. 114 c.p., comportando una riduzione di pena obbligatoria e trovando applicazione anche quando il numero di concorrenti è pari o superiore a cinque (art. 112 comma 1 n. 1 c.p.).
Ci si è chiesto se basti, ai fini del suo riconoscimento, che la condotta del correo abbia avuto un’efficienza causale minore rispetto agli altri.
La giurisprudenza, assumendo una diversa posizione, ha chiarito che l’attenuante della minima partecipazione si può riconoscere solo in presenza di contributi che, nella fase di preparazione o di esecuzione del reato, hanno avuto un’efficienza causale minima, lieve e del tutto marginale nell’economia complessiva del fatto criminoso.
Foto copertina: violenza sessuale