Un’analisi del nuovo disegno di legge e del concetto di “reato universale”.
Introduzione
A seguito dell’iniziativa dei deputati Varchi, Maschio, Almici, Ambrosi, Amich, Buonguerrieri, Caretta, Ciaburro, Colombo, Colosimo, De Co­ rato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Filini, Gardini, Iaia, Kelany, Lancellotta, La Salandra, Longi, Loperfido, Lucaselli, Malagola, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mollicone, Morgante, Pellicini, Perissa, Polo, Fabrizio Rossi, Tremaglia, Urzì e Vinci, nella giornata del 16 ottobre 2024 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DDl n. 824. Quest’ultimo modifica l’articolo 12 della precedente legge n. 40 del 2004 contenente i divieti generali e le sanzioni spettanti a chiunque, a qualsiasi titolo, utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente.
La legge del 2004, all’art. 12, comma 6, punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a 1.000.000 di euro, chiunque in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità.
Con il nuovo provvedimento approvato dal Senato il 16 ottobre 2024, si integra il comma 6 dell’art. 12 con il seguente periodo: «se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana»[1], rendendo il reato perseguibile anche se commesso in Paesi le cui legislazioni regolamentano e ammettono il ricorso alla gestazione per altri.
La legge n. 40/2004: norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Per poter comprendere nel dettaglio cosa è cambiato con il nuovo provvedimento, occorre ripercorrere brevemente la precedente normativa in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare la disposizione dell’art. 12, comma 6. Qui, infatti, sono contemplate due differenti fattispecie penali, entrambe punite con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad 1.000.000 di euro, elencate di seguito:
- La realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;
- La realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.
Per quanto riguarda il primo reato, la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o embrioni, tenendo conto della direttiva 2004/23/CE che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane, la Corte Costituzionale italiana, con sentenza n. 36221/2019, ha sottolineato come l’art. 12 comma 6 della L. n. 40/2004, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi l’acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione.
Con riferimento alla seconda fattispecie penale, la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità, la seconda parte dell’art. 12, comma 6 punisce chi implementa, pubblicizza o organizza la gestazione per altri – pratica per la quale una donna si impegna a portare avanti una gestazione per conto di un’altra coppia e a consegnare loro, a seguito del parto, l’individuo appena nato[2].
L’implementazione dell’art. 12, comma 6 con l’approvazione del DDL n. 824/2024: le fattispecie penali sono punibili anche all’estero
Come accennato nella parte introduttiva, la nuova legge interviene sul comma 6 dell’art. 12 della legge del 2004, implementandolo con il seguente periodo: «se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». Con questa modifica, pertanto, la nuova legge intende sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte rientranti nel delitto di surrogazione di maternità poste in essere dal cittadino italiano anche nell’ipotesi in cui queste vengano commesse al di fuori dei confini italiani. Pertanto, in caso di accertamento del reato, saranno applicate le pene previste dallo stesso comma 6 (reclusione dai tre mesi ai due anni e multa da 600.000 ad 1.000.000 di euro).
L’iniziativa di Fratelli d’Italia, quindi, mira a rendere la gestazione per altri un “reato universale”, non senza suscitare una reazione da parte dell’opinione pubblica e di alcuni giuristi.
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Cosa si intende per “reato universale”?
Come detto in precedenza, la neo legge approvata in Senato intende limitare il ricorso alla gestazione per altri da parte dei cittadini italiani anche qualora la pratica venga commessa in Paesi dove è regolamentata e legale. Tuttavia, definire la gestazione per altri un “reato universale” comporta non poche problematiche di natura giuridica. La prima fra tutte riguarda il significato stesso di “reato universale” dal momento che con l’espressione si intendono i reati punibili secondo il principio della giurisdizione universale, in osservanza del quale i tribunali nazionali perseguono i crimini internazionali indipendentemente dal territorio dello Stato in cui sono stati commessi. La GPA, infatti, difficilmente può essere affiancata ai crimini internazionali dal momento che è regolamentate in decine di Paesi nel mondo e costituisce una fattispecie criminosa per la normativa europea solo quando la donna gestante viene obbligata a concepire un individuo contro la propria volontà.
A rendere ulteriormente complessa la punibilità della gestazione per altri avvenuta in Paesi dove la pratica è regolamentata è, inoltre, il fatto che le disposizioni del codice penale italiano che sanciscono la punibilità di un reato commesso all’estero non contemplano delitti come la gestazione per altri. L’ordinamento penale italiano, infatti, prevede all’art. 7 del codice penale la punibilità di un reato commesso da un cittadino italiano in territorio estero, nei soli casi di:
- Delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- Delitti di falsità di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- Ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.
Le implicazioni giuridiche ed etiche
Al di là delle implicazioni strettamente giuridiche, l’approvazione della proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia e volta a rendere la GPA un “reato universale” ha scaturito numerose critiche da parte dell’opposizione. Pertanto, si ritiene utile riportare in breve le motivazioni di stampo etico che hanno portato la maggioranza all’adozione della legge e l’opposizione ad avanzare alcune critiche.
Secondo i sostenitori della legge, l’urgenza di arginare il rischio che la GPA venga conseguita all’estero da cittadini italiani è necessaria per “sradicare il fenomeno del turismo procreativo” e per ampliare la tutela di bambini e donne che, altrimenti, rischierebbero di essere vittime di sfruttamento vedendo violati i propri diritti fondamentali.
D’altro canto l’opposizione si concentra prevalentemente su due versanti: da un lato critica la forzatura giuridica di considerare la GPA come reato universale, dall’altro avanza preoccupazioni relative alle probabili discriminazioni dei diritti delle coppie omogenitoriali e Lgbtqia+.
Per ciò che attiene la configurazione della gestazione per altri come reato universale, le perplessità derivano dal fatto che i reati universali sono crimini riconosciuti dalla maggioranza della comunità internazionale per la loro gravità assoluta (si pensi ai crimini di guerra, al crimine di genocidio o ai crimini contro l’umanità), sono disciplinati dalle legislazioni interne e sono sottoposti al principio della giurisdizione universale. La GPA, infatti, costituisce un reato in Italia ma rimane lecita e ben regolamentata in diversi altri paesi. Da un punto di vista prettamente giuridico, infatti, la legge approvata il 16 ottobre rimane un provvedimento di dubbia applicabilità dal momento che mancano i presupposti della doppia incriminazione nell’ipotesi in cui il/la cittadino/a italiano/a ricorra alla pratica in un paese in cui la GPA è regolamentata e non ha rilevanza penale.
In secondo luogo l’opposizione, adeguatamente supportata dalle maggiori organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani, ritiene che il nuovo provvedimento rischi, nel concreto, di discriminare le coppie omogenitoriali, le famiglie Lgbtqia+, nonché di ostacolare la tutela dei minori coinvolti a causa della nascente difficoltà nella trascrizione automatica dei certificati di nascita di bambini nati all’estero[3].
Note
[1] Cfr. Senato della Repubblica, modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, disponibile al seguente link: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/10/messddl-824__439843.pdf
[2] Cfr. Biarella Laura, La maternità surrogata diventa reato universale, in Altalex disponibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2024/10/21/la-maternita-surrogata-diventa-reato-universale.
[3] Cfr. “Reato universale” di gestazione per altri: il nostro commento, Amnesty International Italia. Disponibile al seguente link: https://www.amnesty.it/reato-universale-di-gestazione-per-altri-il-nostro-commento/#:~:text=I%20reati%20universali%20sono%20di,comunit%C3%A0%20internazionale%20nel%20suo%20complesso.
Foto copertina: Il tabellone con il risultato del voto finale sul Ddl sulla maternità surrogata, Senato GPA , Roma 16 ottobre 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI