Il Consiglio dell’UE ha recentemente adottato una decisione e un regolamento che istituiscono per la prima volta un regime globale di sanzioni sui diritti umani
Lo scorso Ottobre, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una proposta congiunta di regolamento del Consiglio relativa all’attuazione di misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni segue la proposta del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 incluso nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio adottata nel marzo 2020[1].
La proposta è stata discussa dagli Stati membri dell’Unione ed il 7 dicembre il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento 2020/1998 e la decisione 2020/1999.[2] Con questi atti, l’Unione europea si è dotata per la prima volta di un regime globale di sanzioni in materia di diritti umani che le consentirà di adottare misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi -compresi soggetti statali e non statali- responsabili di gravi violazioni e abusi di diritti umani in tutto il mondo.
Il quadro di misure si applica al genocidio, ai crimini contro l’umanità e ad altre gravi violazioni o abusi dei diritti umani quali tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; schiavitù; esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; sparizione forzata di persone; arresti o detenzioni arbitrari; tratta di esseri umani; violenza sessuale e di genere ed altre violazioni o altri abusi dei diritti umani nella misura in cui siano diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE[3] (art. 2 del Regolamento e art. 1 della Decisione).
Le misure prevedono il divieto di ingresso e transito nei confronti delle persone fisiche e il congelamento di fondi e risorse economiche applicabile alle persone fisiche o giuridiche ed entità od organismi. Inoltre è vietato a persone ed entità nell’UE di mettere fondi a disposizione dei soggetti elencati negli atti.
Il Consiglio può, su proposta di uno Stato membro o dell’Alto rappresentante dell’Unione, redigere, riesaminare e modificare l’elenco delle sanzioni.
Il nuovo regime contiene misure individuali che si applicano solo ai responsabili. Le sanzioni sono mirate a ridurre al minimo i rischi di conseguenze indesiderate per la popolazione civile e non dovrebbero ostacolare la fornitura di aiuti umanitari, quali l’assistenza medica. Per tale ragione, sono previste clausole specifiche, inclusa una deroga umanitaria che consente agli Stati membri di autorizzare azioni altrimenti vietate, se tali azioni hanno finalità umanitarie.
Il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani rappresenta un’iniziativa storica, testimone della volontà dell’UE di rafforzare il suo ruolo nel contrastare le gravi violazioni ed abusi dei diritti umani nel mondo. I diritti umani rappresentano infatti uno dei valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera.
L’UE dispone già di una serie di strumenti per contrastare le violazioni e gli abusi dei diritti umani; tra questi il dialogo politico, i partenariati multilaterali e le sanzioni. Attualmente, l’Unione ha già elencato più di 200 persone ed entità per violazioni dei diritti umani o abusi nei suoi regimi di sanzioni geografiche esistenti.[4]
Il nuovo regime globale non sostituisce i regimi di sanzioni geografiche esistenti, i quali si concentrano su paesi specifici, ma li integra, consentendo all’UE di perseguire con maggiore flessibilità gravi violazioni ed abusi di diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano o dal soggetto responsabile.
Il quadro organico si inserisce nella più ampia strategia dell’UE sui diritti umani e costituisce un elemento importante nell’attuazione del piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, che definisce la strategia globale in questo ambito per i prossimi cinque anni.
Note
[1] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020JC0005
[2] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 7 dicembre 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:410I:FULL&from=IT
[3] Trattato sull’Unione europea https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
[4] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90013/questions-and-answers-eu-global-human-rights-sanctions-regime_en#:~:text=The%20EU%20Global%20Human%20Rights%20Sanctions%20Regime%20(EUGHRSR)%20targets%20individuals,entities%20associated%20with%20the%20perpetrators.&text=EU%20sanctions%20are%20targeted%20and%20never%20aim%20at%20the%20civilian%20population.
Foto copertina: Immagine Web