Abstract. Nelle nostre democrazie il momento elettorale è di per se imprescindibile. Ogni cinque anni, o quando capita, si è chiamati ad esercitare il diritto di voto. Quanto esso sia un fondamentale momento di libertà è testimoniato dai lunghi e solenni discorsi parlamentari sull’importanza della legge elettorale che accompagnano ogni legislatura, dal suo inizio alla sua fine. Il testo vigente però, ad urne chiuse, ha, di necessità, sempre qualche difetto: gli elettori non hanno potuto scegliere il loro candidato; i seggi assegnati alla minoranza sono troppo pochi, quelli alla maggioranza troppi, e viceversa. In ogni caso, la legge elettorale, che si pone costantemente l’obiettivo di un voto democratico, non riesce ad andare oltre la mera disciplina del momento della competizione elettorale.
Il problema, tuttavia, non è la legge elettorale ma la mancata attuazione dell’art. 49 Costituzione, ovvero la disciplina del modo di essere degli attori politici. In essa riposa il carattere repubblicano della nostra democrazia poiché in essa dovrebbero essere delineati forme e caratteri dello strumento che la Costituzione offre ai cittadini per la determinazione della politica nazionale. Non è mera questione di scegliere uno o l’altro dei nomi già posti in lista, bensì il problema riguarda la formazione stessa delle liste e la bontà del processo politico di definizione, affermazione e tutela dell’Interesse Nazionale. In altri termini, la questione che la legge elettorale non affronta, né d’altronde può, è l’effettività del diritto costituzionale di partecipazione alla determinazione della politica nazionale.
L’effettività di tale diritto costituisce interesse nazionale primario poiché in esso, da una parte, si rinnova il principio costituente che ha animato il Risorgimento e caratterizzato la storia politica dell’Italia. Dall’altra poiché in esso trova la sua forza il legame tra cittadini e Istituzioni. Legame in cui risiede l’Unità della Patria la quale viene meno laddove il pensiero e l’azione politici non siano espressione di un processo democratico di partecipazione e sintesi politica, ma la mera somma di interessi particolari. Condizione questa che a sua volta degrada la considerazione e l’efficacia dell’azione di politica estera, determinando un vulnus rispetto alla stessa effettività della Sovranità poiché questa, consistendo nell’originalità e indipendenza dell’ordinamento politico-giuridico, trova la sua legittimità sostanziale nella rinnovazione del principio costituente attraverso l’azione politica dei partiti ; azione nella quale si rinnova il legame Stato-Cittadini posto a fondamento dell’Unità della Repubblica, effettiva espressione di Sovranità.
Queste le ragioni alla base della impellente necessità di svolgere un’azione di Resilienza Istituzionale volta a delineare forme di partecipazione politica che sappiano concretizzare nell’attualità i valori fondanti della Repubblica Italiana.
Inoltre, la centralità che in essa è riconosciuta alla Persona, chiamata a determinare, politicamente e amministrativamente, il Limes della sua stessa libertà attraverso la definizione e la tutela dell’Interesse Pubblico, può costituire un modello che, posto difronte all’emergere di un post umanesimo entro una società “liquida”, presenta una vocazione universale, la cui affermazione infine, può rinnovare, trovando in esso un’eco, il Processo Risorgimentale di un’Italia ormai decadente.
1. Introduzione
L’interesse nazionale è un concetto i cui contorni appaiono di difficile definizione: il suo esser legato alle caratteristiche di una nazione così come ai sentimenti di un popolo, ne determinano il continuo mutare collocandolo più sul piano delle scelte politiche che nel dominio della scienza. Ciononostante il popolo, la nazione, lo Stato italiano, che pur vivono seguendo mutevoli visioni politiche, rinvengono il loro fondamento in alcuni elementi che appaiono come costanti nel percorso storico di crescita nel quale si è definito lo stato moderno e attraverso i quali è possibile ricostruire il concetto di interesse nazionale.
Occorre tuttavia adeguare la lettura di tali costanti al mutato quadro internazionale in cui si colloca lo Stato Italiano al fine di individuare il contenuto attuale dell’interesse nazionale.
Lo Stato nato nell’800 e definito nelle due guerre mondiali, si trova oggi inserito in un contesto internazionale che, sia dal punto di vista geopolitico, geo-economico e istituzionale, sia con riferimento agli attori delle relazioni internazionali, appare a tal punto sviluppato da modificarne la sua stessa funzione. Il concetto di sovranità che delimitava i confini dello spazio di azione statale, del dominio riservato, entro il quale lo Stato godeva della massima libertà di scelta politica e di azione amministrativa appare oggi sempre più ristretto in ragione sia di limiti posti dal diritto internazionale1, sia dell’emergere di fenomeni transnazionali e globali2 rispetto ai quali l’azione statale non può che svolgersi in cooperazione con altri Stati e soggetti internazionali entro, dunque, nuovi i limiti politici3.
In un momento in cui lo Stato nazionale assume i caratteri di uno “Stato internazionale”, ovvero di uno Stato sempre più volto all’amministrazione, per quanto di sua competenza, di problematiche più ampie della nazione, appunto trans nazionali o globali, questo stesso Stato può considerarsi “nuovo” pur essendo, per sua natura, coinvolto in un costante processo di riforme al fine di adattare le sue strutture al continuo mutare della società. Tuttavia oggi tale processo è dettato non più dall’esigenza di armonizzare l’azione statale rispetto “ai molti interessi assuefatti e soddisfatti negli ordinamenti antichi”4 bensì dall’esigenza di armonizzare l’azione statale con interessi emergenti nel costituendo “ordinamento globale”5.
Tale processo di riforma investe in primo luogo, le forme di definizione, affermazione e tutela dell’Interesse Nazionale. Queste costituiscono attività centrali nella vita di uno Stato la cui natura di Interesse Nazionale Primario può essere rilevata volgendo lo sguardo al percorso storico di affermazione dell’Unità d’Italia.
Nei paragrafi successivi verranno tratteggiati alcuni caratteri peculiari dell’attuale disciplina della partecipazione politica per poi evidenziarne i punti di criticità rispetto alle dinamiche sia nazionali che internazionali. Infine, si vuole evidenziare il carattere universale proprio dell’idea di libertà Repubblicana affermata nel Risorgimento italiano.
2. Altare della Patria
Difficile, tuttavia, sintetizzare in poche righe una storia lunga quanto quella della penisola italiana. Ciononostante la sua ricchezza fa si che nei pochi passi che separano il Colosseo dall’Altare della Patria si possano scorgere i segni architettonici, artistici e culturali nei quali si manifesta la memoria del carattere italiano e degli eventi che lo hanno forgiato.
Tra tutti si impone il complesso del Vittoriano.
La sua stessa collocazione tradisce il suo valore di momento di snodo tra il passato e il futuro dell’Italia Unita rappresentato dalle istituzioni repubblicane che dinanzi ad esso trovano casa nei palazzi del Parlamento, del Governo, della Presidenza della Repubblica.
Eretto nell’area dei fori romani, negli spazi ove aveva luogo la discussione pubblica, l’Altare della Patria rappresenta altresì un momento di sintesi di un dibattito sempre presente nella storia d’Italia circa i suoi valori fondanti. Dibattito che nel periodo risorgimentale trova il suo momento di massima chiarezza i cui risultati sono cristallizzati nel monumento all’Unità Nazionale e che tuttavia, a partire da questo momento perde i suoi riferimenti ideali fino a confondersi con le ideologie dello Stato fascista, con la mitologia della resistenza, con le ideologie della guerra fredda e con le illusioni dell’emergente idea di progresso.
Nel momento attuale, in cui tali ideologie sono progressivamente venute meno e si assiste ad un processo di ridefinizione dell’ordine internazionale caratterizzato, diversamente dal passato, dalla pluralità degli attori statali e non statali così come dalla pluralità degli ordinamenti giuridici e dall’affermarsi di una nuova idea di progresso, la riapertura del dibattito sui valori e sugli interessi nazionali è essenziale al fine di aver, come Stato, coscienza di se e del ruolo da svolgere nel contesto internazionale.
L’Altare della Patria appare quindi, nella sua simbologia, il punto di partenza obbligato per l’individuazione dei valori e degli interessi nazionali.
Superata la folla di turisti ed ambulanti, principia la scalinata lungo la quale trovano posto le raffigurazioni dei diversi “elementi ed attività” che hanno determinato il percorso storico di edificazione dello Stato Unitario italiano.
Ad essa si accede varcando un lungo cancello ininterrotto che, racchiuso tra le bronzee statue raffiguranti il Pensiero e l’Azione, ne rappresenta materialmente il legame per il quale, attraverso l’azione risorgimentale, ritrova una dimensione storica un’idea di Italia nata nel rinascimento e maturata nei due secoli successivi6.
Un percorso storico che si sviluppa entro lo spazio Mediterraneo, rappresentato dalle Fontane dei Due Mari, e che in esso trova il suo elemento dinamico che darà forza prima ai porti della Roma Imperiale e, poi, alle rinascimentali Repubblica Marinare. Uno spazio quello Mediterraneo che, ancor prima che geografico ed economico, è uno spazio storico entro il quale si afferma un’idea di libertà che troverà compiuta definizione con il Cristianesimo e le sue istituzioni. Spazio che, tuttavia, perde la sua centralità nel corso del 600 e 700 con l’affermarsi, quale fonte ideale ed economica, dello spazio centrale europeo. Così, mentre sul piano diplomatico il risorgimento troverà compimento entro le dinamiche politiche ed economiche che vedono l’emergere e l’affermarsi dello Zollverein germanico, sul piano costituente è nell’esperienza rivoluzionaria francese che il moto risorgimentale troverà gli strumenti attraverso i quali affermare un suo originale principio di legittimità dei poteri, espressione di una propria idea di libertà che affonda le sue radici nel Mediterraneo.
È un’idea di Libertà Repubblicana i cui riferimenti, come scolpito nei due propilei dell’Altare della Patria, sono la Libertà dei Cittadini e l’Unità della Patria. Valori la cui custodia è affidata alle Istituzioni dello Stato chiamate a garantire la libertà dei cittadini entro i limiti dell’interesse pubblico, la cui esatta definizione è affidata ai cittadini stessi nelle forme previste dall’ordinamento giuridico repubblicano.
Entro questo perimetro sono posti, da un lato, i gruppi scultorei raffiguranti il diritto e la concordia, valori attraverso i quali nel momento risorgimentale si è superato il particolarismo politico e giuridico che caratterizzava l’Italia a partire dalla caduta del mondo romano e che, nell’architettura del monumento, costituiscono l’ideale fondamento dell’Unità della Patria. Sul lato opposto troviamo i gruppi scultori dedicati alla forza e al sacrificio che, celebrando l’azione virtuosa della persona la pone a ideale fondamento della libertà dei cittadini.
Su tali valori riposa la sepoltura del milite ignoto in ricordo di quanti contribuirono al completamento dell’Unità Nazionale durante la prima guerra mondiale.
Questa, assieme ai bassorilievi che affiancano la statua della Dea Roma e la Statua equestre di Vittorio Emanuele II costituiscono il nucleo centrale del monumento.
Centro del monumento, così come del pensiero unitario7, è la statua della Dea Roma la quale si riconosce nella Città e nella sua storia, l’origine della stirpe italica, i cui caratteri sono rappresentati nei bassorilievi a lato del lavoro e dell’eroe.
Roma, centro prima dell’Impero e poi della Cristianità, diviene ora la capitale dello Stato Unitario. Da essa promanano e ad essa convergono, nell’idea di Stato ottocentesca, i corpi istituzionali intermedi di cui si compone la costruzione unitaria. Su di essa simbolicamente poggia la statua equestre di Vittorio Emanuele II sorretta dalle statue raffiguranti le città italiane più illustri. Attori questi che la storia ha nel tempo dotato di caratteri propri che tuttavia non possono essere espressi se non all’interno delle più ampie vicende della penisola Italiana.
Una penisola che pur nella varietà delle sue regioni, raffigurate nel magnifico portico a esedra, e del suo genio, manifesto nei busti di italiani illustri ivi ospitate, costituisce un sol corpo nella cui unità è possibile la libertà dei suoi elementi.
Il momento risorgimentale, di cui l’Altare della Patria può esser considerato espressione e sintesi, delinea quindi lo stato Unitario fondato su un percorso storico caratterizzato dalla coerenza di intenti tra pensiero e azione. Il Pensiero di quanti animarono “il Monitore Napoletano” e la storia del suo tempo; di chi come Mazzini, Cattaneo, i fratelli Spaventa, definirono quei principi delineando i caratteri dell’Italia Unita; il pensiero di quanti già dal Cinquecento aspiravano a tale realizzazione politica. Ideale che diviene realtà grazie all’Azione di poeti e uomini di Stato, di Carbonari e Rivoluzionari, di uomini che seppero vivere il proprio tempo determinandone la direzione come Mazzini, Garibaldi, Cavour e i Savoia.
Si tratta di un’azione nel suo complesso volta a determinare uno stato di concordia tra gli elementi, politici e sociali, del particolarismo e pluralismo Prè-unitario, che trova nel diritto il suo strumento e nella forza e nel sacrificio di quanti perirono per il diritto dell’Italia ad esser se stessa, il suo valore. Azione, infine, che delinea il suo stesso agire entro un’idea di libertà repubblicana.
3. La definizione dell’Interesse Nazionale, una metodologia.
Quanto finora descritto permette di individuare lo spazio, i valori, i caratteri, gli elementi e le attività che costituiscono le fondamenta dello Stato Italiano. Tuttavia ciò non permette ancora di individuare il contenuto dell’interesse nazionale.
Posto che l’interesse nazionale può essere definito quale l’insieme degli elementi e delle attività che permettono e indirizzano il funzionamento dello Stato, occorre porre in luce tra essi quelli che, pur avendo carattere particolare, permettono, in maniera tanto strutturale quanto occasionale, il funzionamento dello Stato nel contesto storico attuale.
Rispetto a tale problematica l’Altare della Patria e la sua simbologia forniscono indicazioni e criteri attraverso cui si ritiene sia possibile rilevare l’interesse nazionale nel contesto storico odierno nel rispetto e nella continuità dei valori fondanti lo Stato Italiano.
Da questo punto di vista, le statue del “Pensiero” e dell’”Azione” suggeriscono un criterio di lettura degli elementi e delle attività di volta in volta rilevanti, che tenga conto tanto della loro dimensione ideale quanto della loro dimensione materiale.
In tal modo, ad esempio, le statue dei due mari da una parte individuano la struttura geografica e geopolitica dell’Italia, dall’altra qualificano le azioni quali, tra le molte, la difesa dei confini, delle coste, dei porti, delle linee commerciali, della piccola cantieristica navale e della pesca locale, come attività strumentali alla cura dell’interesse nazionale all’integrità (in senso lato) del territorio. Attività la cui realizzazione potrà svolgersi nelle forme necessarie entro tuttavia una strategia volta al perseguimento di un risultato necessariamente coerente8 con i fondamenti geopolitici9 considerati nella loro dimensione storica.
Allo stesso modo al gruppo scultoreo del diritto e della concordia corrisponde un contenuto materiale rappresentato da un ordinamento giuridico che, pur essendo espressione di un ordine sociale storicamente mutevole, è comunque volto al perseguimento di uno stato di “concordia” tra le sue diverse componenti. Sul piano dell’idea vi corrisponde un insieme di valori a tutela dei quali si riconoscono principi e norme giuridiche che, anch’essi mutevoli nei tempi, trovano la loro legittimità nel rispetto sostanziale del principio repubblicano, la cui originalità viene pienamente affermata con la Costituzione del 1948 che ne sancisce l’inviolabilità.
Di questi, come degli altri elementi evidenziati in precedenza, è quindi possibile individuare un contenuto ideale e un contenuto materiale così che, ogni qualvolta un dato elemento materiale di carattere particolare (che sia un’industria, un latifondo, una norma giuridica, un fenomeno sociale) presenti caratteri di assonanza o dissonanza con la corrispettiva dimensione ideale, si pone un problema di affermazione o tutela dell’interesse nazionale.
La ricostruzione dei singoli elementi e delle singole attività che, in maniera strutturale o occasionale, sono riconducibili al concetto di interesse nazionale nelle sue molteplici dimensioni, esula dai limiti del presente scritto.
In questa sede si intende rilevare la centralità assunta all’interno del Percorso Risorgimentale dal principio costituente così da individuare, successivamente, elementi e attività che più di altri caratterizzano la repubblica Italiana e che, nel contesto attuale, richiedono lo sviluppo di un’attività di resilienza istituzionale.
4. Dalle Costituzioni pre-Risorgimentali alla Costituzione del 1948.
La progressiva definizione dei valori propri dello Stato Italiano può esser letta attraverso le costituzioni che si susseguirono in Italia prima dello Statuto Albertino e, più avanti, della Carta Costituzionale del 1948. Come è stato osservato è “nella costituzione che la verità che anima e guida le singole azioni degli individui ed istituzioni viene tutta dispiegata e resa palese”10
L’esperienza risorgimentale rappresenta, da questo punto di vista, un momento intermedio di un processo costituzionale che prende avvio, forte dei progressi fino ad allora maturati dalla scienza costituzionale, a partire dalle Costituzioni preunitarie e giunge attraverso la Costituzione della Repubblica Romana e lo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana del 1948.
Nel periodo che va dal 1796 al 1814, nonostante il margine di autonomia degli Italiani nell’attività costituente fosse quasi nullo in ragione dell’azione napoleonica, la storiografia ha evidenziato come possa comunque parlarsi di un’esperienza costituzionale italiana “nel senso di un’autonome volontà di rinnovamento della società italiana sulla base delle nuove carte costituzionali”11.
Di tale volontà ne sono espressione, tra le altre, la Costituzione approvata a Bologna in San Petronio il 4 Dicembre 1796 la quale non fu modellata sic et simpliciter su quella francese ma la sua stesura fu ricca di discussioni circa gli organi che dovevano prepararla e, ancor più significatamene, sul mancato riconoscimento della religione cattolica, delle corporazioni di arti e mestieri. Allo stesso modo l’esperienza costituzionale genovese accoglieva le soluzioni d’oltralpe nella misura in cui potevano favorire un ordinato rinnovamento della società prospettando al contempo soluzioni specifiche come ad esempio rispetto alla riforma ecclesiastica. D’altronde in questo momento storico il pensiero riformistico italiano, sul piano politico e giuridico, aveva già acquisito una sua autonoma rilevanza a livello europeo grazie alle opere di Paolo Mattia Doria, Genovesi, Filangeri, Galanti, Scipione Maffei. Allo stesso tempo la tecnica giuridica veniva sviluppata a partire dallo studio della costituzione inglese pur caratterizzandosi sulla base degli insegnamenti di Machiavelli e Vico.
In questo momento la scienza politica giuridica italiana appare in grado, da una parte di cogliere i mutamenti in corso a livello europeo, dall’altra, di seguire tali mutamenti senza dimenticare le proprie caratteristiche. Ed è proprio nel tentativo di spezzare i vincoli del municipalismo in cui si era strutturata la società italiana che si pone il problema di una costituzione in cui venga sancita la sovranità del popolo e la libertà dei cittadini così riconoscendo la nazione italiana come un sol corpo politico al pari dei grandi stati nazionali, europei. Trovano in tal modo affermazione unitaria i valori dell’indipendenza e dell’unità d’Italia, di un ordinamento costituzionale quale espressione di tutti gli italiani. La Lingua la religione le comuni tradizioni il clima il territorio l’unità di stirpe stanno a fondamento di una costituzione che significa ad un tempo indipendenza, unità, libertà.
L’azione dei rivoluzionari italiani e l’esperienza nella tecnica costituzionale costituiscono la base delle Costituzioni italiane del 1848. In esse vi è l’affermazione degli ideali di libertà, indipendenza e unità emersi attraverso le carte costituzionali che le precedettero.
Ciò che emerge con particolare forza in questi documenti è che la Costituzione non è mai stata atto elargito per grazia sovrana, ma conquista del popolo, espressione dei suoi ideali e delle sue esigenze di rinnovamento. Come rilevato “se pur formalmente concesse in virtù dei poteri sovrani esse erano in effetti l’espressione della volontà dei patrioti napoletani e piemontesi”12.
La richiesta di una Assemblea Costituente fu quindi l’elemento caratterizzante le costituzioni risorgimentali e ben indica come la classe politica, da una parte, si fosse ormai impadronita della tecnica costituzionale e, dall’altra, che aveva già riconosciuto come valore cui indirizzare le proprie azioni, lo Stato Nazionale e la forma Repubblicana.
Tuttavia l’esperienza costituzionale italiana fu conclusa con lo Statuto Albertino senza che si procedesse alla convocazione dell’Assemblea Costituente ritenendosi che i problemi risorgimentali fossero stati risolti con l’Unità politica espressa sul piano giuridico costituzionale con l’estensione dello Statuto Albertino a tutta la penisola.
Le vicende che coinvolsero lo Stato Unitario dalla sua formazione alla seconda guerra mondiale fecero riemergere i problemi del passato. In particolare la non coincidenza tra la volontà espressa dal popolo e la forma delle istituzioni statali.
Occorreva in altri termini concretizzare, attraverso la costituente, le libertà e i doveri dei cittadini sulle quali doveva basarsi la Repubblica italiana poiché è nella libera volontà dei cittadini che riposa e si tutela l’Unità della Patria.
Nel momento in cui il processo risorgimentale si apprestava a giungere a compimento con il delinearsi della forma repubblicana, è nell’affermazione di un autonomo momento costituente che vengono a coincidere i percorsi di crescita ideale e materiale dell’Italia Unita.
Il Pensiero e l’Azione risorgimentale trovano così la loro sintesi nel momento costituente poiché in esso hanno fondamento l’effettività dell’ordinamento giuridico, su cui riposa l’Unità della Patria, e l’indipendenza dell’ordinamento politico istituzionale, nel quale si concreta la libertà dei cittadini di determinare la forma e l’azione di governo.
Questa avvenne tuttavia, in un momento in cui la Comunità Internazionale iniziava un percorso di radicale cambiamento che avrebbe di li in avanti modificato il rapporto Stato Cittadino. Significativo, da questo punto di vista, che l’Assemblea Costituente, espressione massima della libertà dei cittadini, elabori una norma Costituzionale, l’art. 11, che consenta limitazioni della Sovranità ovvero di quell’affermazione di autenticità e libertà dell’Ordinamento Statale che trovano nella Costituente la massima espressione.
Si pone, a partire da questo momento e in misura crescente, il problema di garantire l’interesse nazionale alla tutela della propria sovranità, intesa come effettiva capacità delle strutture statali di garantire la libertà dei cittadini di determinare scelte politiche di interesse nazionale e al contempo di garantire l’effettività di tali scelte sul piano sia interno che internazionale.
Entro questa prospettiva, dunque, le forme di partecipazione politica, la cui effettività è condizione di legittimità sostanziale dei poteri, acquisiscono un ruolo centrale dipendendo da essa il governo dei fenomeni complessi che caratterizzano tanto la vita interna di uno Stato quanto la sua dimensione internazionale, essendo ormai, queste due dimensioni, aspetti diversi di problematiche in se unitarie. Occorre quindi tratteggiare, seppur brevemente, la disciplina della partecipazione politica.
5. La disciplina dei partiti.
L’articolo 49 della Costituzione disciplina la libertà di associazione politica statuendo che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” in tal modo rappresentando il secondo corollario al principio di libertà di associazione di cui all’art. 18 della Costituzione13.
Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi, “i partiti politici sono garanti della Carta costituzionale quali strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati”14. Ad essi, chiarisce la Corte “l’art. 49 attribuisce la funzione di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Conseguentemente “le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee, costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale”. A ciò consegue, come evidenziato dalla Corte Costituzionale che «i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.»: ad essi, perciò, non può essere riconosciuta, così come richiesto dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953, «la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali».
Come efficacemente sintetizzato, l’art. 49 Cost. “indica in modo appropriato che i partiti politici dovrebbero costituire la cinghia di trasmissione tra corpo elettorale e istituzioni rappresentative”15.
Tuttavia la disciplina giuridica propria dei soggetti politici appare non più idonea a garantire l’attuazione di tale funzione rispetto alle dinamiche sociali contemporanee. La sua collocazione all’interno del diritto privato se da una parte garantisce l’esercizio delle libertà sociali e politiche, dall’altra introduce all’interno del processo politico di definizione dell’interesse pubblico le dinamiche tipiche delle relazioni tra soggetti privati.
La disciplina sulle associazioni riconosciute e, soprattutto, sulle associazioni non riconosciute, pone infatti attenzione alla dimensione aggregata di interessi privati16.
La sovrapposizione tra partiti e amministrazione17 fa si che tali interessi, aggregati dallo statuto di un’associazione di diritto privato, divengano, una volta conseguita la vittoria nella competizione elettorale, interessi pubblici tutelati come tali. Ciò in vero, rispecchia fedelmente l’italica arte di trasformare l’attività politica in una forma sui generis di imprenditorialità attraverso la quale sviluppare interessi privati con risorse pubbliche.
In sostanza la natura di diritto privato dei partiti non permette l’azione di definizione, affermazione e tutela dell’interesse pubblico inteso come qualcosa di unitario distinto dalla mera somma di interessi privati. Ne consegue che l’”amministrazione politica” non crea le condizioni generali entro le quali il cittadino e la persona possono liberamente realizzarsi e contribuire al progresso sociale. Viceversa determina in essi la necessità di appartenere ad un centro di interessi già aggregato e operativo sul piano politico.
Uno schema questo che appare sempre più fragile di fronte ad una società sempre più complessa e pluralista ove nuove istanze, spesso espressioni di culture differenti, richiedono di essere prese in considerazione18, mentre attori economici estranei all’esperienza italiana si inseriscono (con difficoltà) nel tessuto produttivo19.
Occorre poi considerare alcune ulteriori norme la cui ratio è, in teoria, quella di garantire la stabilità del sistema politico ma che, in realtà, ne determinano la sostanziale chiusura e autoreferenzialità. In altri termini la fragilità rispetto ai processi attuali dove la misura di un sistema politico è data dalla sua capacità di apertura e sintesi rispetto a fenomeni complessi.
Da questo punto di vista rileva la norma che ammette ai benefici previsti dalla disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta solo gli attori politici che abbiano già eletto un rappresentante in una delle istituzioni rappresentative nazionali od europee20. Di particolare importanza, per la sua pervasività nel tessuto sociale, la norma che impone ai comuni di disporre a favore di attori politici l’uso di locali di proprietà pubblica solo dopo aver adottato un apposito regolamento21. È evidente che l’adozione di tale regolamento risulti alquanto incerta, essendo interesse degli attori politici presenti in consiglio comunale contrastare l’emergere di nuovi attori politici, risolvendosi di fatto in un previsione di chiusura rispetto al pluralismo politico e ostativa alla piena realizzazione delle libertà politiche.
Dall’altra, rileva la norma che impone ai nuovi soggetti politici di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni per concorrere alle elezioni, ma esclude tale obbligo per chi abbia anche solo un gruppo parlamentare o un simbolo che sia stato già presentato nelle passate elezioni22.
In pratica si limita l’azione politica prodromica alla raccolte delle firme subordinandola al possesso di capitali e strumenti atti ad affermare la propria presenza politica e al contempo si garantisce la partecipazione politica ai soli attori che già esercitano il potere politico, a prescindere dall’effettività della loro azione sul territorio.
Il legame territoriale acquista una particolare importanza ove si consideri che la medesima azione politica dovrebbe essere prodromica non tanto alla raccolta firme, quanto all’attività di sintesi tra le diverse istanze sociali volta all’individuazione dell’interesse pubblico e allo sviluppo di una coerente azione amministrativa di affermazione e tutela dello stesso.
La perdita di effettività di tale azione politica mina alla radice il rapporto cittadini istituzioni poiché, già a livello comunale, la sovrapposizione tra associazioni non riconosciute e amministrazione è particolarmente evidente ove si considerino, ad esempio, le modalità di elezione diretta del sindaco e l’uso quasi esclusivo di liste civiche.
Problemi questi che sembra oggi si possano superare attraverso le nuove tecnologie ma che, in realtà, si presentano sotto i diversi profili della disciplina della proprietà degli strumenti telematici su cui sono costruiti i più recenti partiti e, soprattutto, sulle tecniche di comunicazione e partecipazione politica propri di tali strumenti. Tecniche che enfatizzano ancor di più i caratteri e le aspettative individuali dell’elettore, presentando la dimensione pubblica come la mera somma di tanti interessi individuali aventi lo stesso valore, insuscettibili di essere ordinati secondo una valutazione di priorità, incapaci per ciò di sorreggere un’idea Politica che crei le condizioni di Libertà entro cui la Persona può realizzarsi, assertivi, infine, nell’azione per semplice inconsistenza.
6. Il Principio di legittimità sostanziale e la Resilienza Istituzionale.
Le istituzioni debbono garantire la libertà dei cittadini poiché è in essa che riposa il fondamento sostanziale dell’Unità dello Stato italiano. Una libertà che trova i suoi limiti nella Res Pubblica, la cui esatta definizione, in termini di interesse pubblico concreto, è affidata ai cittadini stessi, i quali vi attendono attraverso le Istituzioni e gli strumenti di una democrazia che è, nella forma di stato repubblicana, partecipativa e procedimentale23.
Ove tali caratteri vengono meno, ne risultano parimenti lese la libertà dei cittadini e la legittimità delle istituzioni, essendo i poteri delle seconde funzionali alla prima e quest’ultima fondamento della legittimità sostanziale dei poteri pubblici.
Questo il lascito ideale del Risorgimento scolpito sull’Altare della Patria nei motti Patria Unitatae e Civium Libertatae, confluito poi nel testo Costituzionale del 1948. È infatti a questo periodo storico e non ad altri, che occorre volgere lo sguardo al fine di ritrovare i valori e gli elementi fondanti lo Stato Italiano. Valori ed elementi che costituiscono, pur nel loro mutare storico, l’Interesse Nazionale il quale, lungi dall’essere un’idea ottocentesca, costituisce ancor oggi un elemento imprescindibile di equilibrio nel governo dei fenomeni complessi che caratterizzano la società globale.
Il percorso Risorgimentale nella sua essenza è prima di tutto il processo storico di affermazione di un originale principio di legittimità dei poteri elaborato nella cultura italiana a partire dal Rinascimento.
Come è stato rilevato il termine Risorgimento “non è stato preso mai in senso puramente statale territoriale. Da Bettinelli a Carducci, da Alfieri a Gioberti, dai patrioti giacobini a Santarosa, da Mazzini a Cavour, tutti – sia che usassero il termine specifico, sia che con altre parole esprimessero il concetto- hanno inteso per Risorgimento d’Italia un fatto, o meglio un processo, di carattere spirituale, una trasformazione intima e completa della vita italiana, un’affermazione di autonomia individuale. Italia e Risorgimento italiano sono stati ambedue intesi innanzi tutto come un fatto di coscienza, come atto spirituale”24, che in quanto tale si rinnova nel tempo, a volte acquisendo maggiore chiarezza altre volte divenendo confuso nella misura in cui si perde il riferimento ai valori fondanti che, per quanto qui interessa, sono da ricercare nel momento risorgimentale.
Il carattere ideale dato al termine Risorgimento porta quindi ad escludere anzitutto una datazione che abbia a riferimento “la litania dei fatti per cui le diverse parti dell’Italia furono aggregate al Regno Sabaudo di Vittorio Emanuele II”25. In questa prospettiva il Risorgimento consisterebbe nella formazione del Regno d’Italia, 1859-1861, e nel suo completamento, 1866 e 1870, così riducendolo ad un mero fatto politico-territoriale-statale che, pur realizzandosi con Plebisciti, porta l’Unità ad assumere i caratteri di una mera annessione territoriale.
Nella sua dimensione storica, le origini di questo processo sono ricondotte dalla storiografia a dei momenti precisi, differenti in ragione dei valori posti a suo fondamento. Secondo un primo indirizzo il momento storico di riferimento è collocato nella metà del 700 così da evidenziare l’influenza dell’elaborazione intellettuale settecentesca. Un secondo orientamento individua nel 1796 e nell’arrivo dell’Armata d’Italia guidata da Bonaparte un punto di rottura con la tradizione precedente. Altri infine partono dal 1800 così evidenziando l’influenza dei lasciti napoleonici. Napoleone è un attore fondamentale del Risorgimento anche se la sua azione si fonda e si sviluppa all’esterno di esso. Egli ne determina il moto e la direzione, gli sviluppi e gli approdi saranno diversamente un’originale espressione del popolo e della cultura italiani.
Tuttavia è nello svolgersi dei tre momenti che trova maturazione un’idea di Libertà che inizia a fiorire nel 500 e che solo nel periodo napoleonico trova gli strumenti che sorreggeranno la successiva azione ottocentesca. Strumenti elaborati nell’Europa del settecento partendo da quelle idee che del Rinascimento sono il frutto e che nel Risorgimento italiano troveranno una nuova originale applicazione.
Il legame tra Rinascimento e Risorgimento è evidente soprattutto nel concetto di decadenza e di come esso fu sentito nell’Italia del 700.
Dopo la caduta dell’Impero Romano il periodo che si apre con il 1530 è ricordato nel sentire comune come un periodo di decadenza la cui incidenza è a tal punto profonda da rappresentare il fulcro di ogni lettura della storia dell’Italia moderna: costretta appunto tra l’idea di Decadenza e quella di Risorgimento26.
Tuttavia più che l’idea di decadenza è quella di Risorgimento a caratterizzare la storia italiana. La parola in se significa qualche cosa che c’è già stato, che ha cessato temporaneamente di esserci e che ritorna ad esserci, qualcosa che è allo stesso tempo “nova e vetera”27. Allo stesso modo il termine Rinascimento sta ad indicare una rinascita, una reviviscenza “la cui idea aveva iniziato a diffondersi fin dal tempo di Giotto”28 .
Noi italiani abbiamo un lusso: poter parlare della Nostra Storia ammirando l’arte discorrendo del carattere del Mondo.
La ricchezza e la profondità dell’espressione artistica italiana permettono infatti di evidenziare con pochi tratti il moto dello spirito italiano ed in particolare la sua capacità di guardare al passato per trovarvi nuova spinta per il futuro. È questa credo una capacità propria di un popolo le cui radici attingono al Mediterraneo, spazio mutevole e al contempo unitaria fonte risorgente della civiltà29.
Così, possiamo osservare come Giotto porti a compimento il percorso stilistico iniziato da Cimabue il quale “innesta sulla tradizione preziosa ma sterile del bizantinismo, dominante da secoli in Oriente, ma anche in Occidente, il vigoroso realismo della scultura romanica”30 raccontando “sublimemente la storia dell’uomo, le sue gioie, i suoi dolori, le sue angosce e la sua speranza” dipingendo una divinità che “non è per lui superbamente stilizzata, ma umilmente resa nel suo peso corporeo, veramente incarnata”31. Ad essi seguiranno il Masaccio, il Domenico Veneziano, il Paolo Uccello i quali svilupparono gli elementi della plasticità della luce e della scienza prospettica, che rappresentarono l’essenza prima del Rinascimento figurativo. Elementi che trovarono una sintesi in Piero della Francesca in un momento in cui “l’Umanesimo, con la sua riscoperta e lo studio degli antichi aveva fornito agli artisti gli strumenti per misurare lo spazio, si da poter inserire l’uomo, per la prima volta sentito nel suo peso corporeo ma equilibrato di consapevolezza spirituale, entro la Natura”.
È questo un momento in cui il Pensiero Italiano scopre nell’arte, nella scienza, nella cultura fiorite nel periodo classico le fondamenta di una nuova era da contrappore alla precedente fase di decadenza determinata dalla mescolanza romano-barbarica-cristiana e dallo sminuzzamento feudale.
Ed infatti l’arte italiana nel corso del quattrocento “fiorisce un po’ dovunque, traendo dalla terra d’origine i succhi vitali che la nutrono e la differenziano, pur nella generale, aurea misura del Rinascimento”. Si sviluppano la scuola umanistica in Toscana che da Masaccio porterà a Michelangelo; la scuola ferrarese che con Cosmotura si affermerà “sotto l’impulso del fecondo metodo di ricerca rinascimentale”32; la scuola veneziana che riceve “la nobile luce naturale della laguna e il sublime riflesso del colorismo bizantino, tenacissimo qui anche per il durare dei rapporti commerciali con l’Oriente”33. Alla scuola Veneziana appartiene Giovanni Belli delle cui molte tele raffiguranti la Madonna è stato osservato che “hanno saputo più di tutte le altre darci quel senso di divino e umano insieme, di umile e di regale che caratterizza per noi la figura della Madre di Dio”34.
Ed è in questa contrapposizione tra divino e umano che si scioglie il crescere di un Uomo che incessantemente tenta di determinare il proprio rapporto con il Mondo. Una contrapposizione che ha assunto diverse forme nei diversi momenti storici, evidenziando la centralità ora dell’uno ora dell’altro nel determinare il “Crescere del Bambino”. È questo un rapporto che nella Grecia classica e nella Roma Imperiale trova una sintesi tra le sue diverse espressioni mediterranee. Sintesi che viene meno nel Medioevo ove il divino diviene, in un mondo dove la Natura appare ostile, sicuro fondamento per l’esercizio di quel potere atto a garantire quella forma di libertà ricercata dai fedeli e dai sudditi. Tuttavia la necessità di affrancarsi dalla natura sorregge il lento mutare dell’idea di libertà fino a che questo rapporto troverà una nuova sintesi35 nel Rinascimento ove la Chiesa vale per le opere dell’uomo che contiene36.
Si afferma a partire dal Rinascimento l’idea che l’uomo trovi la propria libertà entro un quadro di diritti e doveri che gli appartengono quale membro di una comunità laica e religiosa al contempo37. La storia seguente è storia di definitiva affermazione della Persona che concorre a determinare lo spazio pubblico entro un quadro di valori e principi che pongono al centro le libertà dell’Uomo.
Da questo punto di vista, nonostante, a mio avviso, con la Costituzione del 1948 trovi conclusione il momento Risorgimentale (in quanto volto all’affermazione del principio costituente quale espressione della Libertà della persona entro una forma di Stato Repubblicana posta a fondamento della legittimità dei poteri38), quanto sopra porta a constatare che tale processo sia stato compiuto solo sul piano formale. Ciò non è avvenuto sul piano sostanziale ove si assiste ad una costante riduzione delle libertà politiche a cui corrisponde il progressivo deterioramento del rapporto cittadini-istituzioni posto a fondamento dell’Unita della Patria.
L’Unità Nazionale costituisce un interesse essenziale la cui tutela richiede di difendersi tanto dall’aggressore straniero quanto da se stessi, dal rischio di non sviluppare un’adeguata capacità di resilienza istituzionale rispetto al crescere del mondo, tale che alla solidità dei valori fondanti corrisponda una pari flessibilità d’interpretazione e di azione rispetto alla realtà, entro il principio di temperanza.
Attività di resilienza che deve coinvolgere in primo luogo le forme di attuazione dell’art. 49 della Costituzione, concretizzandosi nella rinnovazione delle forme del primario processo di definizione, affermazione e tutela dell’interesse nazionale posto in essere dagli attori politici o, in termini Risorgimentali, nella rinnovazione quotidiana del momento costituente.
7. Caratteri del rapporto cittadini istituzioni.
Il rapporto tra cittadini e amministrazione si fonda sul carattere democratico sia del processo di definizione degli interessi pubblici sia dell’azione volta alla loro affermazione e tutela. Ora, tale carattere, nelle molteplici modalità di relazione Stato-cittadino, appare sempre più confuso.
Per fare qualche esempio relativo ai diversi livelli si pensi: ai “procedimenti di elezione di secondo grado” delle province o delle città metropolitane, che ultimamente si voleva estendere al Senato della Repubblica39; alla pressoché nulla attenzione posta dalle amministrazioni al procedimento amministrativo come sede di definizione dell’interesse pubblico entro un rapporto pubblico-privato disciplinato. Una più consapevole applicazione della legge 241/90 permetterebbe di evitare problemi come quelli sorti rispetto le opere della TAV e del TAP o, più diffusamente, che la costruzione del muretto di contenimento del terreno franato al vicino di campagna ti costringa a rivolgerti al Tribunale Amministrativo. O, ancora, si pensi alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti proporzionati ai territori, sempre osteggiati con striscioni ad effetto, bozzetti di futuri manifesti elettorali, ma mai nel merito degli atti.
Infine, sul piano politico, che determina i precedenti, si pensi al passaggio dalla militanza nella sede del partito e al comizio in piazza, alla cena elettorale nel rinomato ristorante paesano, ove gli inviti vengono rivolti ai soli esponenti di gruppi di interesse , fino all’aperitivo in clima famigliare, tipico della comunicazione dei nuovi social media.
Carattere comune è il loro essere luogo, aperto ad invito, di incontro/scontro tra interessi privati legati all’uso di una risorsa pubblica la cui soddisfazione è limitata dalla gamma di diritti di cui godono che può essere ampliata solo con la vittoria elettorale. Ne deriva una errata interpretazione del concetto di “sintesi politica”. Questa tenta di determinare un equilibrio tra le diverse istanze sociali attraverso la definizione, sul piano della politica generale così come dell’azione amministrativa, dell’interesse pubblico, ovvero dello spazio di libertà entro cui la Persona può realizzarsi. L’uso invalso di riferirsi a tale attività con i termini di “accordo politico” e ora di “contratto”, ben esprime la dimensione puramente privatistica entro cui viene stretto l’Interesse Pubblico. Dimensione che tuttavia appartiene alla natura, all’organizzazione e alle dinamiche di azione, dei soggetti politici, associazioni non riconosciute o liste civiche che siano.
È in questa riduzione dell’Interesse Pubblico alla dimensione privatistica che si manifesta la sovrapposizione dei partiti alla pubblica amministrazione la cui più nefasta conseguenza consiste nella riduzione dell’azione di governo e amministrativa, ad una mera attività di distribuzione di diritti funzionali alla creazione di consenso elettorale.
Per comprendere in che misura il piano pubblico e il piano privato si confondano occorre considerare che il Comune “Rinascimentale”, quale centro delle dinamiche economiche e sociali, è un carattere costante delle istituzioni italiane, lo stesso art.114 Costituzione lo pone al primo posto tra gli enti territoriali40.
Ciò dipende dalla natura del territorio italiano che ha determinato uno sviluppo lungo la linea che va dalle coste alle montagne, per favorire la dinamica economica. In questo sviluppo il comune, in una forma o nell’altra, ha sempre rappresentato l’attore principe (o, da altro punto di vista, lo spazio) della dinamica economica entro cui i privati sviluppano i propri interessi41.
Da ciò il forte legame tra la dimensione pubblica e quella privata per il quale la libertà dei cittadini è determinata dall’”agire nella politica”: maggiore la partecipazione al gioco politico maggiori sono gli spazi entro i quali è permesso realizzarsi; parallelamente minore è il numero dei giocatori, maggiori sono gli spazi a disposizione dei giocatori ammessi.
È onnipresente, l’italiano è sovraesposto alla politica che ne detta in pratica l’umore della quotidianità e ne azzera la prospettiva temporale.
È un sistema che per sua natura si fonda sulla contrapposizione (fascisti e comunisti e qualsiasi altra coppia di opposti stia su un dizionario di neologismi) e l’alternanza è espressione di perdita di potere, non della capacità di creare consenso politico rispetto ad una diversa definizione dell’interesse nazionale e delle forme della sua attuazione e tutela. Questa diversa azione, che si fonda sulla coerenza delle scelte legata alle costanti geopolitiche42 e alle problematiche di medio lungo periodo, è la condizione per la stabilità politica.
Rispetto all’art. 49 della Costituzione ciò comporta la necessità di invertire la dinamica per cui i partiti cambiano e i politici restano.
8. La politica del particolare.
C’è una cosa che accomuna tutti i candidati alle elezioni ed è quella di credere che basti vincere la domenica elettorale. Il guaio è che il lunedì bisogna agire per dar risposta alle persone. Qui, credo, sia Benjamin Constant, ad aver difficoltà a farsi ascoltare. Il risultato è che da martedì faranno leggi sempre più complesse e minuziose, frutto di accordi politici la cui legittimità sostanziale, riposa sui loro stessi intrecci, complessi e pervasivi che ne determinano i caratteri di necessità e opportunità (di breve periodo). Entro questo quadro i poteri che alla legge sono funzionali, daranno modo ad alcuni di esercitare il potere commentandole ad altri applicandole, ai primi, di nuovo, modificandole.
È un processo politico il cui risultato non può che essere il mantenimento di uno status quo ove, ad esempio, le momentanee strutture dei mondiali del 90 sono la costante del sistema calcistico. lo stesso può dirsi delle strutture interne dei soggetti politici che non sembrano più rispondere ai caratteri delle complesse società odierne.
Non è una questione di ricostruire il Colosseo e affermare una nuova forma di potere politico, piuttosto si tratta di comprendere che entrambi sono stati costruiti solo dopo le strade che proiettavano Roma oltre se stessa, favorendone lo sviluppo economico che ne sorresse la costruzione, determinandone così la Potenza che rendeva il Colosseo e Roma un simbolo e un ambizione universali.
Da noi strade non se ne fanno più, per il semplice fatto che non c’è una sola Roma. Nell’attraversare un territorio unico dal punto di vista fisico, economico e sociale, la loro costruzione è oggi determinata attraverso una molteplicità di livelli di competenza, sostanzialmente espressione delle forme di organizzazione del potere politico e funzionali a moltiplicare le competenze e frammentare le responsabilità. Ai vari livelli poi, si accede attraverso il gioco elettorale calibrato sulle circoscrizioni elettorali che rispecchiano più le casate medievali che le realtà territoriali odierne.
Siamo chiusi in noi stessi perché è al particolare che volge la visione politica; la complessità dei fenomeni economico sociali attuali confonde le idee al punto che la dimensione locale sembra offrire un rifugio sicuro. Perciò non sentiamo più il bisogno di andare per mare, d’altronde non sapremmo dove andare, e per questo non facciamo più strade che aprano porti verso le citta mercantili della Venezia Rinascimentale.
In un contesto globale in cui il valore di un territorio è dato dalla sua capacità di farsi connettore tra più spazi economici43, un sistema politico chiuso, frammentato al suo interno, che si fonda sulla sovrapposizione di interessi privati e locali con l’interesse pubblico, non potrà mai svolgere un’azione politica che abbia il carattere dell’unitarietà, oltre che della continuità, tale da essere riconosciuto come attore delle dinamiche globali poiché in grado di definire, affermare e tutelare il proprio essere rispetto al contesto in cui è inserito.
Ciò che manca è in primo luogo un’azione unitaria e aperta di definizione degli interessi da tutelare
9. La politica internazionale.
Si potrebbe dire che non sappiamo chi siamo e ci confortiamo nelle divisioni ideologiche, di partito, di comune, di famiglia che siano.
E ciò è vero se prendiamo in considerazione la storica “Questione Meridionale”. Abbiamo cercato di risolverla con forme di sostegno di varia fantasia volte a trasformare il Sud in un Nord, senza comprendere che la questione meridionale è in realtà la “Questione Mediterranea”44.
L’Italia è il Mediterraneo. Fintanto che le nostre città potevano proiettarsi oltre attraverso i porti della costa, l’intera Penisola ha vissuto fasi di progresso che hanno influenzato il percorso storico europeo.
Attraversando il confine tra Asia e Europa durante la corsa automobilistica Pechino Parigi del 1907 assieme al Principe Borghese e al giovane meccanico Ettore a bordo dell’Itala, Barzini notava che “c’era soltanto un palo di legno con due frecce, una indicante l’Europa e l’altra l’Asia.” 45.
L’Europa infatti trova la sua essenza nell’essere prima di tutto un’idea46.
È un’idea di libertà che si sviluppa dal IV sec. a.C. in Grecia e nel Mediterraneo occidentale contrapponendosi ad una diversa idea di stato assolutistico che parallelamente si affermava nel Mediterraneo Orientale e nei territori che a esso riferiscono.
Roma seppe dare a quest’idea una dimensione universale che al disfacimento dell’Impero venne fatta propria dai popoli dell’Europa centrale. Quelli che venivano chiamati barbari sono ora parte della medesima cultura Europea e ne delineano lo sviluppo. L’idea di Libertà assume quindi le forme istituzionali dei Franchi e dei Carolingi, trovando il suo baricentro lontano dal Mediterraneo con il quale, tuttavia, mantiene ancora un legame attraverso la religione Cristiana. A margine dell’influenza di Roma quale centro della Cristianità, si sviluppano le entità territoriali che animeranno il Rinascimento italiano, le cui radici sono ancora nei floridi commerci mediterranei mentre i rami si dipanano verso il centro dell’Europa. La Riforma Protestante può essere considerata uno dei frutti del Rinascimento, momento nel quale si affermò l’idea che l’importanza della chiesa è data dalle opere d’arte create dell’Uomo che essa contiene. La Controriforma italiana può, al contrario, essere considerata la rivincita della struttura sul suo architetto e sulle sue maestranze. Una rivincita però effimera che spingerà il pensiero italiano a volgere lo sguardo verso le esperienze europee e a raccoglierne i frutti attraverso i quali delineerà una originale idea di libertà che sorreggerà il movimento Risorgimentale.
A partire dall’Unificazione italiana prima e tedesca poi, in seno all’idea europea convivono due grandi accezioni dell’idea di Libertà che rispecchiano, in ultima analisi, il diverso rapporto con la religione nella sua duplice accezione di potere politico e spirituale47. L’una concezione, propria della Germania e in generale delle forme istituzionali dell’Europa centrale, vede la libertà dell’individuo racchiusa all’interno di una sorta di unione doganale il cui corretto svolgimento è garantito dal potere delle istituzioni. La legittimità di quest’ultime riposa quindi sulla loro capacita di garantire il funzionamento del sistema che tiene insieme gli interessi dei diversi attori economici48.
Diversamente il pensiero Risorgimentale centrato sulla realizzazione del momento Costituente attribuisce alle parti sociali stesse il compito di garantire l’ordinamento giuridico attraverso le istituzioni repubblicane. La libertà dei cittadini è qui vissuta entro l’Unità della Patria, ovvero entro i limiti dell’interesse pubblico che i cittadini stessi sono chiamati a determinare, affermare e tutelare nelle molteplici forme di rapporto cittadino-amministrazione. I poteri pubblici trovano dunque la loro legittimità nella capacità di rinnovare tale libertà della Persona.
Si tratta di differenze strutturali tra Stati che seppur nati nello stesso periodo sono espressioni di esperienze storiche differenti a tratti opposte, come i discorsi di Francoforte e la Repubblica Romana del 194849.
Allo stesso tempo essi rappresentano il prototipo di diverse concezioni statali e sociali che trovano eco nello spazio centrale europeo e nello spazio mediterraneo. Concezioni le cui differenze animano il dibattito europeo all’interno del quale tuttavia, la voce mediterranea si esprime confusa, come è avvenuto nelle discussioni sul richiamo alle origini cristiane dell’Europa e nel processo di evoluzione delle istituzioni europee.
Una confusione che le deriva da un sistema politico strutturato su base particolare incapace di definire l’interesse pubblico come qualcosa di unitario, diverso dalla somma degli interessi particolari. Entro questo sistema non può essere elaborata una visione unitaria che sorregga l’effettività dell’azione di affermazione e tutela dell’interesse pubblico. In questo senso, l’aver smarrito la rotta mediterranea determina una fase di decadimento morale ed economico che qualifica la posizione dell’Italia.
Nel contesto internazionale attuale, in cui lo Stato ottocentesco vede sempre più ristretti i confini della sua Sovranità, essendo chiamato ad amministrare per la parte di sua competenza fenomeni globali e transnazionali, la posizione di uno Stato all’interno della Comunità Internazionale dipende, in misura crescente, dalla capacità delle sue strutture amministrative di rispondere alle esigenze concrete che progetti transnazionali, come la TAV o il TAP, o fenomeni globali come le migrazioni, pongono pur tutelando i propri caratteri e interessi.
Non è tanto questione di organizzazione della pubblica amministrazione.
Il problema risiede piuttosto nei processi politico decisionali da cui dipende l’azione amministrativa. Oltre che da problemi collaterali come le disfunzioni del sistema giudiziario50. La struttura stessa degli attori politici, basata sulle dinamiche del particolare, impedisce la definizione di intenti generali prima ancora che l’azione unitaria essenziale nell’affrontare, tra le altre, le problematiche indicate.
Da questo punto di vista la mancata attuazione dell’art. 49 della Costituzione pone serie questioni di sicurezza nazionale in quanto suscettibile di rappresentare un rilevante ostacolo all’effettività dell’azione internazionale.
10. Nuovi fenomeni, nuovi poteri, nuovi principi.
Per le stesse ragioni inoltre, affrontiamo questioni di rilevanza nazionale come l’ILVA di Taranto e la Terra dei Fuochi con la prospettiva della dinamiche elettorali locali.
E in un ottica ancor più ristretta affrontiamo problemi globali come le migrazioni o i braccialetti di Amazon51.
Nell’un caso non comprendiamo come il bene giuridico esposto al fenomeno migratorio è in primo luogo la tenuta delle strutture pubbliche e sociali entro cui i migranti dovrebbero trovare la loro libertà che viene così posta essa stessa in pericolo. Nuovamente interpretiamo un bene giuridico avente natura pubblica con la prospettiva propria degli interessi individuali52.
Nell’altro non ci rendiamo conto che la mappatura del lavoro umano non è funzionale al controllo dell’uomo ma della macchina poiché ne permette l’operatività e quindi la prossima fungibilità, in un ottica di costi marginali di produzione possibilmente pari a zero, con il lavoratore umano53. Si può qui richiamare quanto rilevato, in termini generali, da Norbert Wiener: “E’ certo che con l’introduzione delle nuove macchine dovremo modificare molti aspetti del nostro tradizionale costume di vita; ma queste macchine hanno importanza secondaria rispetto a tutti quei valori cui occorre richiamarsi per una giusta valutazione degli esseri umani, per il loro benessere e per il loro impiego umano e non come succedanei di seconda qualità delle possibili machine del futuro”54.
Stessa cosa avviene in altri ambiti ove lo Stato tende sempre più a perdere la sua funzione di garanzia rispetto alla tutela di beni primari quali la salute e il risparmio. Si lascia che attori privati, anche attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale55, esercitino l’arte rispetto a problematiche la cui delicatezza etica imponeva un limite alla libertà dell’uomo. Quale che sia la concezione di etica, essa contiene in se il carattere della temperanza. Oggi si rivendicano diritti che tali non erano poiché il loro esercizio avrebbe potuto determinare effetti non desiderabili, ad esempio sul piano demografico ,della durata e della qualità della vita, sul suo valore commerciale e su quello del corpo umano.
In questi casi la dinamica economica non presuppone l’uso di una risorsa naturale ma dell’uomo stesso.
Stessa cosa avviene con le forme più moderne di gestione dei risparmi ove ciò che genera il valore economico da cui ricavare il risparmio è la nostra quotidianità che diviene monetizzabile nella sua dimensione informativa56.
A questi fenomeni di erosione di ambiti sociali ed economici tradizionalmente ascritti alla cura dello Stato57 e sulla cui effettività riposa la legittimità sostanziale dei poteri, se ne potrebbero aggiungere altri.
Ad esempio, gli spazi entro i quali il potere statale può esercitare la sua azione di garanzia sono sempre più ristretti dall’affermarsi di strumenti di certificazione alternativi di natura privatistica. Allo stesso modo l’affermarsi delle cripto valute come moneta di scambio si basa sull’idea che non vi sia la necessità di strumenti e autorità di garanzia delle transazioni e che queste possono essere liberamente effettuate entro rapporti esclusivamente privatistici.
In realtà questi due esempi riguardano entrambi la tecnologia della Blockchain58 la cui principale funzione è quella di “certificare” un dato trasferimento di informazioni. Anche in questo caso il valore è dato dalla possibilità di esser certi del valore. Solo che in questi due esempi i garanti non sono enti pubblici sottoposti a controllo ma strumenti tecnologici di proprietà di soggetti privati.
Per questo essi possono essere considerati più propriamente come una manifestazione di affermazione di un potere politico che si appresta a contendere con lo Stato, forte di un potere economico che si fonda non sulla ricchezza derivante dalla produzione di beni di consumo, ma su quella derivante dalla capacità di fornire servizi essenziali per l’individuo avendo la disponibilità degli strumenti per determinare i bisogni delle persone. Servizi che devono essere garantiti entro contesti sociali di grandi dimensioni, agglomerati urbani59, entro i quali all’”amministrazione politica” sfugge completamente la possibilità materiale di fornire i servizi essenziali sempre più affidati alle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale60 di proprietà di attori economici globali.
Su questa sua capacità di sostituirsi allo Stato, nella sua funzione di garante delle relazioni sociali e del sistema economico e assistenziale che ne sono alla base, risiede il potere politico che tenta di muovere i primi passi verso la sua affermazione.
In altri termini si pone nuovamente il problema della legittimità sostanziale dei poteri, tipico dei periodi di avventura61 o di confusione. Questa volta il fatto rivoluzionario non risiede, infatti, in un moto dello spirito verso una maggiore libertà resa universale dall’azione dell’uomo, ma in un’idea di progresso i cui sviluppi sono misurati secondo una concezione che vuole l’economia essere un valore e non un semplice parametro, ruolo questo attribuito alla persona considerata esclusivamente nella sua dimensione economico-individuale.
11. Inadeguatezza del modello.
I partiti e i sindacati, per i quali vale un identico discorso a partire dall’art. 39 Costituzione, non hanno possibilità di incidere su tali fenomeni sia che si sviluppino a livello nazionale che internazionale, sia che riguardino problematiche ambientali, di inclusione sociale dei migranti, problematiche economiche o scolastiche o quant’altro.
Questi si presentano come fenomeni unitari ma ricchi di sfumature, a cui il nostro sistema politico contrappone frammentarietà e opposizioni cromatiche entro una dialettica che confonde i significati elementari delle parole. Ogni cosa ha il suo valore e le parole lo rendono comprensibile alle persone. Tuttavia quando le parole sono confuse sono confusi i valori e non si riesce a riconoscere il significato degli eventi che accadono. È umano allora che le persone cerchino nuovi e più forti riferimenti a cui ancorarsi.
Questi possono essere trovati in posizioni che placano le paure tendendo ad escludere tutti gli elementi perturbanti, l’altro rispetto a sé. Altri, possono essere ritrovati in sistemi istituzionali ramificati, complessi e pluralisti, che vivono di attività regolamentare che si risolve, in ultima analisi, nella manifestazione di un timore verso la libertà. Il bisogno di sicurezza può essere soddisfatto da riferimenti di natura politica ove l’accentramento dei poteri soddisfi le aspettative delle persone garantendo la stabilità di lungo periodo. Il benessere di breve periodo può trovare i suoi riferimenti in un idea di progresso necessariamente priva di limiti.
Vi è un parallelismo tra i riferimenti politici indicati e i principali attori internazionali in ragione del quale tra di essi sussiste, all’interno dell’attuale quadro multipolare, un costante confronto. Questo tuttavia verrà risolto non da un’affermazione di potenza ma dall’affermazione della capacità di governare il progresso, le nuove tecnologie e le sfide che l’intelligenza artificiale pone.
I braccialetti di Amazon sono solo una tecnologia prodromica ad un’altra di livello superiore il cui utilizzo determina aspetti positivi e negativi che devono essere valutati necessariamente in prospettiva.
In questa, come per molte altre questioni che emergono quotidianamente, la capacita di governare il progresso, ovvero di definire e affermare il punto di equilibrio tra questo e l’Uomo, o più propriamente tra l’Uomo e l’uso dell’Uomo da parte dell’Uomo62, appare essere l’elemento su cui si fonderà la legittimità dei poteri nei prossimi anni poiché da esso dipende la misura della libertà dei cittadini.
I modelli politici sopra indicati, tuttavia comportano una limitazione della libertà delle persone determinata da elementi altri rispetto ad esse. Nel primo una persona viene contrapposta ad un’altra; nel secondo è contrapposta alla forza delle leggi e dei regolamenti; nei sistemi accentrati la libertà della persona è subordinata all’interesse pubblico determinato senza alcun contributo della persona stessa; dove il progresso è divenuto il riferimento centrale la persona diviene essa stessa oggetto del progresso.
In tutti i casi la persona è uno degli elementi centrali la cui importanza tuttavia deriva dal suo essere funzionale a più generali interessi di sviluppo economico.
Entro questo quadro, che nei suoi tratti generali appare confuso e in costruendo, si afferma progressivamente la certezza che le strutture politiche non sono più in grado di fornire risposte al problema di garantire le condizioni di libertà e di crescita dell’Uomo. I caratteri degli attori politici, la loro struttura fondata su interessi privati, impedisce loro di svolgere la funzione di governo dei fenomeni sociali. Incapacità questa che genera il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni, essendo la prima lo strumento per la determinazione dell’indirizzo dell’azione delle seconde che, perdendo di effettività, non attendono alla libertà dei cittadini.
Ciò che viene posto in discussione è quindi il principio di legittimità sostanziale dei poteri, ovvero il fondamento reale, non solo formale, dell’Unità della Patria.
Da questo punto di vista la mancata attuazione dell’art. 49 Costituzione costituisce un elemento di criticità per la sicurezza nazionale poiché non determina più nel cittadino la fiducia nei suoi rappresentanti e nell’effettività dell’azione delle Istituzioni Pubbliche, che gli appaiono non più in grado di determinare il valore e gli spazi della sua libertà.
Le problematiche tipiche delle realtà comunali non differiscono, nell’origine e nella sostanza, da quelle percepite dal migrante che aspetta un permesso di soggiorno o il contributo per l’iscrizione del figlio all’asilo nido. Non differiscono allo stesso modo dalla precarietà del lavoratore dell’ILVA o di Amazon o di una PMI che vive problematiche reali, quotidiane, di cui non può vederne l’origine essendo questa distante dalla sua prospettiva. Il cittadino, come il migrante e l’operaio, non sono poi differenti dal libero professionista o dallo studente che vivono la progressiva perdita di valore della propria attività. Né subiscono in maniera differente il progressivo deterioramento degli strumenti di welfare, sulla cui effettività si ripone fiducia per affrontare i piccoli come i grandi incidenti della vita che possono porre a rischio la piena realizzazione della persona umana.
In tutti questi casi il cittadino italiano vede la sua libertà ristretta da una parte, da fenomeni sociali su cui l’azione politica non riesce ad incidere a sua tutela governandone la dinamica e, dall’altra, dalla pervasività della dimensione politica nella vita e nell’attività quotidiane che gli impedisce, di fatto, una piena e libera realizzazione della sua personalità.
12. Conclusioni: la forma italiana di libertà Repubblicana come modello per il governo dei nuovi fenomeni.
L’Italia non nasce “partigiana”, ma come tale si caratterizza e agisce. Tale carattere storico tuttavia costituisce, come altri, solo un l’espressione di un momento del processo di affermazione di un Pensiero che trova origine nel Rinascimento ed elaborazione durante il Risorgimento.
Un percorso storico che trae la sua forza dal sentimento di sofferenza che originava dalla consapevolezza della condizione di decadenza dell’Italia. Un intimo bisogno di Libertà che porterà all’affermazione di un originale forma di Libertà Repubblicana ove il cittadino è chiamato a determinare l’interesse pubblico che determina il Limes della sua stessa Libertà.
È un’idea di Libertà Repubblicana che trova nel Principio Costituente la sua legittimità. Principio che troverà affermazione storica solo con l’Assemblea Costituente del 1948 con la quale si chiude il Percorso Risorgimentale e al contempo si apre un nuovo percorso Repubblicano.
Percorsi che si pongono in continuità l’uno con l’altro come evidenziato da Vittorio Emanuele Orlando che nell’aprire il lavori dell’Assemblea Costituente così si esprime: “[…]il vecchio, anzi il più vecchio cui il compito fu riservato, può questa volta, per il ciclo stesso degli anni della sua troppo lunga vita, oltre che per gli eventi di essa, rappresentare tutto il passato di una storia che si è chiusa, nel saluto che egli vi rivolge si comprende, nel tempo stesso, un congedo commosso e un augurio fervente. È l’augurio di quel passato verso di voi, cui è affidato l’avvenire della Patria nostra in quest’ora tragica di essa, di quest’Italia che, pur fra errori e colpe che abbiamo potuto commettere, noi abbiamo amato d’immenso amore e servito con devozione assoluta”63.
Per questo appare fuorviante ricondurre il fondamento della Repubblica Italiana ad uno o all’altro fatto storico, essendo essi espressioni di un più ampio processo storico di affermazione di un originale Principio di Libertà Repubblicana.
Un processo che anche nella sua dimensione internazionale si presenta come Rivoluzionario. Tanto per il sacrificio64 con cui i Rivoluzionari e i Patrioti Italiani affermarono le proprie Costituzioni difronte a Napoleone e al Congresso di Vienna65. Quanto per la capacità di affermare la propria originalità e indipedenza nel mutamento del conflitto mondiale.
È quindi al Risorgimento e non ad altri istanti della storia che occorre guardare per ritrovare i riferimenti ideali attraverso i quali interpretare in termini attuali i valori fondanti dello Stato Italiano al fine di “mantenere le sue promesse”66
Primo fra tutti il Principio Costituente, la cui quotidiana riaffermazione è affidata dalla Costituzione Repubblicana del 1948 ai cittadini attraverso l’azione dei partiti politici.
Nella legittimità sostanziale della loro azione si risolve, in ultima analisi, la legittimità stessa delle istituzioni poiché in essa si concretizza il legame tra l’Unità della Patria, ovvero l’interesse pubblico, e la libertà dei cittadini, ovvero la libertà di determinare il Limes della loro stessa libertà.
Nel momento in cui lo strumento associativo non attende più alla sua funzione si pone un problema di Resilienza Istituzionale. Occorre, in altri termini, interpretare il Principio Costituente in una forma che sappia svolgere azione di sintesi, e quindi di governo, delle diverse ed eterogenee istanze proprie della contemporaneità rispetto alle quali lo schema del conflitto, insito nell’idea di “associarsi per concorrere per determinare”67, non appare opportuno.
Diversamente, la pluralità ed eterogeneità delle istanze sociali può essere composta attraverso forme tipizzate di procedimenti di partecipazione politica rispetto alle quali i soggetti politici, pur restando ancorati alle libertà associative previste dal codice civile, svolgano un ruolo di garanzia, di indirizzo, di sintesi e di attuazione68.
Lo sviluppo di tale capacità di Resilienza Istituzionale, ovvero di acquisizione di apertura e flessibilità del processo di definizione dell’indirizzo politico, costituisce, dunque, elemento di interesse nazionale. Dalla sua acquisizione dipende infatti, il corretto svolgimento dell’azione di definizione dell’Interesse Nazionale, prodromica alle più complesse azioni di affermazione e tutela dello stesso, tanto sul piano interno quanto su quelli delle relazioni internazionali e globali.
Il principio di cooperazione cui sono informate le relazioni internazionali impone infatti agli Stati di rappresentare istanze politicamente solide e coerenti. Caratteri questi estranei all’attuale processo di definizione politica degli interessi nazionali la cui affermazione e tutela risulta perciò priva di effettività.
Sul piano globale, l’affermarsi di un’idea di progresso tecnologico ispirato a parametri economici e orientato al superamento dell’uomo attraverso la realizzazione di un’Intelligenza Artificiale, pone, diversamente, la questione essenziale di definire una nuova etica. Valori e principi che sappiano indicare il punto di equilibrio non tra l’Intelligenza Artificiale e l’Uomo, ma tra l’uomo e l’utilizzo che esso può fare della tecnologia al fine di governare il progresso.
Il Limes di tale rapporto può esser individuato, in termini generali, nei valori e nei principi elaborati nell’ambito dei diritti umani. Attraverso essi l’Uomo ha definito se stesso. Occorre ora definirne il valore, ovvero il rapporto con la dimensione economica dei fenomeni. In termini concreti occorre porre in essere politiche volte ad equilibrare il rapporto tra le istanze economiche e sociali che entrano progressivamente in conflitto all’affermarsi di nuove tecnologie. Da questo punto di vista il problema non è imporre imposte ad hoc, con le quali sorreggere articolati sistemi di welfare, quanto piuttosto porre i termini di utilizzo della tecnologia affiche questa sia funzionale all’uomo e non un suo sostituto.
Occorre infatti considerare che, diversamente dalla precedenti rivoluzioni industriali in cui le macchine aiutavano l’uomo ad estrarre valore da risorse naturali producendo oggetti, la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale trasforma la persona, nella sua dimensione informativa, in una risorsa per la produzione di beni e servi che andranno a soddisfare la domanda, predeterminabile, che sarà sorretta dalla grande crescita economica generata dall’introduzione delle nuove tecnologie.
Si pone, entro questa visione, un problema di ridistribuzione della ricchezza generata dai processi di “datizzazione”. Come detto, tale obiettivo può essere perseguito attraverso l’imposizione di particolari imposte agli attori dell’economia digitale con i cui proventi finanziare sistemi di “welfare” che sorreggano la domanda. Tuttavia, un tale meccanismo presenta il duplice inconveniente di rafforzare l’influenza economica di attori privati e di qualificarne il ruolo qualificando l’imposta. Ad un risultato redistributivo si può giungere attraverso un diverso meccanismo che presuppone, diversamente dal precedente, una retribuzione della persona per i dati che essa genera in modo tale che la ricchezza sia intrinsecamente distribuita69.
Si pone quindi la necessità di compiere questa ed altre scelte in cui il valore dell’Uomo dovrà esser confrontato con i benefici in termini di costi marginali che una nuova tecnologia potrà apportare ad un dato processo che sia medico, giurisdizionale o produttivo.
Ora, la dove i processi politici siano improntati secondo le dinamiche contrattuali delle relazioni puramente private proprie di associazioni non riconosciute, sarà sempre preferibile, al fine di legittimare un potere politico, lasciare che le risorse si accentrino per poi adoperarsi per la loro “equa redistribuzione” attraverso sistemi politici accentrati, fortemente istituzionalizzati o totalmente destrutturati e retti dal principio di potenza. Così come sarà fonte di consenso politico il riconoscere diritti che permettano il ricorso all’arte medica per intervenire su aspetti delicati della natura umana. Allo stesso modo lo sviluppo della capacità di prevenire la commissione di reati potrà sorreggere il potere con una forza maggiore che in passato.
In questa prospettiva, l’idea italiana di Libertà Repubblicana che, come si è tentato di esprimere, vede la persona al centro del processo di definizione dello spazio pubblico e del suo crescere, può rappresentare un modello a carattere universale di processo politico dotato della legittimità democratica sufficiente ad equilibrare il rapporto tra l’Uomo e il Progresso, qualora ritrovi la capacità risorgimentale di coniugare entro il Principio di Temperanza il Pensiero politico e l’Azione politica attraverso la definizione di una nuova e attuale forma pubblica di processo politico.
Note
1 Il processo di trasformazione della Comunità Internazionale, avviatosi nella seconda metà del secolo scorso, si caratterizza per l’affermarsi del principio della cooperazione tra soggetti internazionali, in luogo del tradizionale principio dell’equilibrio di potenza. Ciò ha portato allo sviluppo di organizzazioni volte ad implementare tale cooperazione. A sua volta il ruolo assunto dalle organizzazioni internazionali ha favorito l’emergere di interessi riconducibili alla Comunità Internazionale in quanto tale, la cui cura è stata ricondotta all’interno degli ordinamenti giuridici delle diverse organizzazioni. Il parallelo sviluppo dei sistemi giurisdizionali ha favorito la ricognizione di principi giuridici volti ad individuare dei limiti all’azione statale di tutela dei propri interessi ove questa, pur legittimamente esercitata, si ponga in contrasto con interessi riconosciuti a livello internazionale e tutelati attraverso l’azione delle organizzazioni internazionali. Un esempio di questa dinamica è rappresentato dal sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC, la cui giurisprudenza permette di osservare come, al fine di rispondere alle esigenze indicate, si faccia ricorso a principi elaborati dal diritto amministrativo statale. Principi che pongono limiti all’azione statale disciplinandone le modalità e le forme di esercizio al fine di rendere tale azione atta al perseguimento dei fini individuati non più a livello statale bensì sovranazionale. Sull’argomento sia consentito rinviare a Matteo Mirti, “Il contributo del sistema di risoluzione delle controversie OMC all’emergere di principi di diritto amministrativo nell’ordinamento giuridico internazionale”, Opinio Juris Law & Politics Review
Fascicolo IV del 2016, consultabile all’indirizzo http://www.opiniojuris.it/contributo-del-sistema-risoluzione-delle-controversie-omc-allemergere-principi-diritto-amministrativo-nellordinamento-giuridico-internazionale/
2Cfr. Augusto Leggio, “Megatrend rischi e sicurezza. per comprendere la società di oggi con la teoria del caos”, Franco Angeli, I° ed. 2004
3Sul piano politico un esempio di particolare interesse rispetto alla tematica è rappresentato dalla NATO. In particolare rileva l’attuale metodologia di elaborazione delle dottrine strategiche nella quale si rinnovano le pluralità di prospettive politiche rispetto al ruolo dell’Organizzazione e, con particolare riferimento agli Interessi Nazionali, al valore da attribuire al Mediterraneo. Un processo di elaborazione che si caratterizza per il suo carattere pubblico e partecipato rispetto al quale, come verrà chiarito nel prosieguo del testo principale, i caratteri di chiusura e contrapposizione del sistema politico italiano e dei soggetti politici, non permettono l’affermazione e la tutela dell’Interesse Nazionale. Seppur brevemente è quindi utile richiamare i tratti salienti della nascita e dello sviluppo della NATO. Il Patto Atlantico fu siglato nel 1949 in un momento in cui la comune minaccia sovietica suscitava interrogativi e risposte differenti nelle due sponde dell’Atlantico. Nell’una sponda, l’ideale europeo si affermava come principio guida per la risoluzione dei problemi delle “Vecchie Potenze” tanto che “riuscì a far acquisire al Patto un valore europeo che gli era probabilmente estraneo” ( Ennio Di Nolfo, “Storia delle relazioni internazionali. Dal 1918 ai giorni nostri” Editori Laterza Roma-Bari 2011, pag. 739). Sull’altra sponda dell’Atlantico “i leader statunitensi sapevano di doversi opporre ad un’ulteriore espansione sovietica, ma la loro tradizione nazionale li induceva a giustificare questa resistenza in qualsiasi modo tranne appellandosi all’equilibrio delle forze”. La politica statunitense del Contenimento pertanto era volta, differentemente dalla tradizionale politica europea , “non tanto a ristabilire l’equilibrio delle forze quanto a trasformare la società sovietica le carenze morali della cui dirigenza erano la causa del conflitto USA-Russia” (Henry Kissinger, “L’arte della diplomazia”, Sperling Paperback, pagg. 344 e 346). In altri termini, ad una interpretazione del Trattato Atlantico che lo riconduce al sistema di alleanze tipico della diplomazia europea si contrapponeva l’interpretazione statunitense fondata sulla dottrina della “sicurezza collettiva” di respiro più universale che intendeva il Trattato di Alleanza come “non diretto contro qualcuno, solo contro l’aggressione, non tenta di influenzare l’equilibrio delle forze ma di rafforzare l’equilibrio dei principi” (Documento del Dipartimento di Stato americano intitolato “Differenza tra il Patto Atlantico e le Alleanze Militari Tradizionali” citato in Kissinger pagg 345 e ss.). In questo quadro, per quanto attiene agli Interessi Nazionali italiani occorre evidenziare come diverse erano le interpretazioni anche riguardo al ruolo da assegnare all’Italia e quindi al Mediterraneo che, da entrambe le sponde dell’Atlantico, non veniva considerato quale spazio geopolitico avente caratteri propri bensì funzionale al controllo di altri spazi: quello centroeuropeo nell’interpretazione europeista e quello dei paesi petroliferi nella visione statunitense. Nel complesso è stato osservato che il Trattato del Nord Atlantico può essere considerato “il risultato della convergenza fra la diplomazia americana e quella dell’ unione occidentale, senza che l’Italia avesse mai l’occasione di far sentire nemmeno un parere tecnico sui vari punti in discussione”. Ciononostante l’Italia di De Gasperi vi aderì animata dal perseguimento di due interessi superiori: la sicurezza, in particolare sul confine nord occidentale, posta in pericolo dalla smilitarizzazione delle frontiere imposta dal Trattato di Pace; l’emancipazione totale e definitiva dell’Italia dal ruolo di ex nemico sconfitto, l’aspirazione cioè ad essere “uguale tra eguali” come notato dal Ministro degli Esteri Carlo Sforza (sull’argomento Cfr. Luciana Saiu, “La politica estera italiana dall’Unità ad oggi” Editori Laterza 2005). Fino alla riunificazione della Germania e alla caduta dell’Unione Sovietica tali interessi superiori dell’Italia può dirsi che continuassero ad avere il loro valore seppur considerati nei diversi contesti della Guerra Fredda. Rispetto ai mutamenti del quadro globale l’organizzazione per il Trattato dell’Atlantico del Nord ha, tuttavia, modificato nel tempo i suoi caratteri aggiornando e reinterpretando il proprio ruolo attraverso lo strumento delle Dottrine Strategiche. Queste, da una parte, sono state orientate all’ampliamento del casus foederis oltre quanto previsto dall’art. 5 (Cfr. Paolo Picone, “La guerra del Kossovo e il diritto internazionale generale” in, dello steso Autore, “Comunità Internazionale e Obblighi Erga omnes”, Jovene Editore, 2006, pag 314 e ss. ; Cannizzaro, “La nuova dottrina strategica della Nato e l’evoluzione della disciplina internazionale sull’uso della forza” in, a cura di Natalino Ronzitti, “NATO, conflitto in Kossovo e Costituzione Italiana”, Collana studi giuridici Università LUISS, Giuffrè Editore, 2000); dall’altra, a partire dalla Dottrina Strategica del 2010, hanno consolidato il ruolo globale della NATO evidenziando come la sua missione sia di “prevenire le crisi promuovendo la stabilità internazionale prima che le criticità geo-strategiche mettano in crisi la sicurezza dei 28 alleati” (Cfr. Dottrina Strategica NATO 2010). Viene in tal modo delineata una funzione e un ruolo propri dell’organizzazione nel contesto globale prescindendo dagli interessi di sicurezza nazionale dei singoli Membri. Interessi che sono si presi in considerazione ma la cui rilevanza diminuisce progressivamente nella misura in cui l’organizzazione rielabora e riadatta il proprio ruolo all’interno del contesto globale. Da questo punto di vista particolarmente importante appare essere la modifica del processo di elaborazione delle dottrine strategiche avviato nel 2010 che vede la valorizzazione del ruolo di soggetti privati e del segretario generale dell’Alleanza Atlantica. Caratteristica principale di tale procedimento è anzitutto il suo essere accentrato nel Segretario Generale dell’Alleanza sottraendo in tal modo l’elaborazione strategica, e quindi l’individuazione di priorità, ad un dibattito caratterizzato da forti logiche nazionali naturalmente presenti negli organi politici, il Consiglio del Nord Atlantico ( Cfr. Istituto Affari Internazionali, Osservatorio di politica internazionale, “Il nuovo concetto strategico della NATO: verso la quadratura del cerchio?”, n11, aprile 2010). Le tre fasi del procedimento ( di riflessione, di consultazione, di negoziazione) sono improntate ad aumentare la trasparenza e la partecipazione. Viene quindi favorito il coinvolgimento organico di analisti indipendenti e la pubblicità del dibattito svolto in forma seminariale. In altri termini si pone in essere un processo di elaborazione pubblico ove il particolarismo degli interessi
nazionali è delimitato dall’universalismo proprio del processo di determinazione del ruolo e della funzione di un’organizzazione internazionale nel contesto globale. Rispetto a tale procedimento, i soggetti politici nazionali non sono in grado di definire e affermare l’interesse nazionale, ovvero l’autonomia che appartiene allo spazio Mediterraneo. Incapacità che deriva dalla loro chiusura e autoreferenzialità, espressione di un processo politico intrinsecamente conflittuale poiché volto alla mera vittoria elettorale. Momento questo essenziale per la cura di interessi aggregati da soggetti privati e affermati attraverso un momento di intrinseca contrapposizione come quella della “competizione elettorale”. Un modello perciò inadatto all’attività di indirizzo, sintesi e attuazione di un processo di definizione dell’interesse azionale che ne permetta l’affermazione e la tutela sul piano internazionale.
4 Cfr. Silvio Spaventa, “Giustizia nell’Amministrazione e altri scritti”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli
5Cfr. per i caratteri dell’ordinamento globale, tra i molti, S. Cassese,, “Il diritto amministrativo globale: una introduzione”, in Riv. trim. dir.pubbl., 2005, n. 2, p. 331 ss, ID “Oltre lo Stato”, Editori Laterza 2006, pag. 68 ss.
6 Cfr. Luigi Salvatorelli, “Pensiero e Azione del Risorgimento”, Einaudi Editore, 1950.
7Cfr. Camillo Benso Conte di Cavour, “Discorsi per Roma Capitale”, Donzelli Editore, Roma, 2010; Alberto Caracciolo, Roma Capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato Liberale”, Edizioni Rinascita, Roma, 1956.
8 La “coerenza politica” può dirsi sia tra i caratteri fondamentali propri di una “unità di pluralità” come è, in fondo, una Repubblica. Tale coerenza trova eco e forza nei principi superiori dell’ordinamento i quali, per le diverse finalità strutturali che gli sono proprie, sorreggono i poteri della Presidenza della Repubblica. Poteri che attraverso la formalità che li caratterizza rinnovano, nelle consuetudini del tempo in cui vengono esercitati, le scelte fondanti l’Unità Nazionale. La forma è, qui, sostanza. L’ordinamento giuridico in tal modo tutela la liberta dei cittadini poiché essa, realizzandosi all’interno di una dimensione pubblica, viene meno difronte al venir meno dei riferimenti politici che sorreggono l’Unità Nazionale.
9 Cfr. Carlo Jean, Manuale di Geopolitica, Editori Laterza, 2010; dello stesso Autore, “Geopolitica del mondo nuovo”, Laterza, 2012; Giambattista Varricchio, “Il codice geopolitico dell’Italia italiano”, pubblicato su Geopolitica.info del 13 marzo 2017, consultabile all’indirizzo https://www.geopolitica.info/codice-geopolitico-italiano/ ;
10 Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di comunità, Milano 1958. Pag. V
11Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di comunità, Milano 1958., pag. VII
12Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di comunità, Milano 1958. Pag. XII
13Cfr. Per un inquadramento generale del principio di libertà nelle diverse accezioni si vedano Caretti, De Siervo Istituzioni di diritto pubblico Nona edizione, G. Giappichelli Editore,Torino.
14 Corte Costituzionale, ordinanza n. 79 del 2006. L’ordinanza in oggetto si inserisce nel dibattito dottrinale circa la norma dell’art 49 Cost.. secondo una parte della dottrina tale norma è intesa come attribuzione ai partiti di una specifica funzione costituzionale; da altra parte della dottrina è intesa come disposizione diretta a tutelare un diritto di partecipazione dei cittadini, rispetto al quale i partiti svolgerebbero un ruolo meramente strumentale.
15Cfr. Achille Chiappetti, La Costituzione ritrovata, Giappichelli Editore2008, pag. 100.
16 In materia la norma di riferimento è l’articolo 36 c.c. il quale prevede che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati . Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”. Il codice civile dedica poche norme alle associazioni non riconosciute (artt. 36 c.c. e seguenti), lasciando agli accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell’organizzazione collettiva. La disciplina del codice non delinea una determinata struttura e neppure stabilisce condizioni o limiti all’autonomia degli associati. Conseguentemente tali accordi non debbano rivestire una forma particolare né debbano contenere specifiche regole, ad eccezione dell’indicazione dello scopo (si applicano infatti le norme generali dell’art. 18 Cost sui limiti dell’autonomia negoziale per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Successivamente potranno essere adottate deliberazioni assembleari nelle varie materie. Inoltre gli accordi tra associati potranno anche disciplinare l’estinzione, la liquidazione e la devoluzione, essendo applicabili in ogni caso, con il contemperamento derivante dall’assenza di riconoscimento, anche le norme in materia di associazione con personalità giuridica. La giurisprudenza ha confermato l’estensione di tale disciplina anche ai partiti e ai movimenti politici organizzati. Questi vengono infatti qualificati in termini di associazioni non riconosciute, trattandosi di organizzazioni sorte sull’accordo di due o più persone finalizzato al conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti. La stessa giurisprudenza ha inoltre evidenziato come dette associazioni siano considerate dall’ordinamento giuridico quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici, nonostante l’assenza di personalità giuridica (A. Napoli, Sez. I, 30.6.2011). Cfr. per una sintesi CAMERA DEI DEPUTATI SERVIZIO STUDI XVII LEGISLATURA, Dossier n° 388/3 Elementi per l’esame in Assemblea 26 Maggio 2016, “Disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica”.
17 Cfr. Achille Chiappetti, La Costituzione ritrovata, Giappichelli Editore, Torino 2008; dello stesso autore , La Costituzione vivente italiana, G. Giappichelli Editore, Torino 2011. Il fenomeno è particolarmente evidente sul piano locale. Occorre considerare che l’Italia è composta di 8ooo comuni e una poche città rilevanti, nessuna tra l’altro con dimensioni e strutture consone alle dinamiche mediterranee e globali attuali.
18 Cfr. Limes online, E’ possibile un partito islamico in Italia? Consultabile all’indirizzo: http://www.limesonline.com/cartaceo/e-possibile-un-partito-islamico-in-italia?prv=true . In termini generali la tematica riguarda i diversi gruppi sociali che si inseriscono entro il tessuto sociale per varie ragioni e con modalità e tempistiche differenti. In altri termini il problema si pone rispetto al pluralismo disomogeneo che caratterizza le società attuali, con risvolti del tutto peculiari nei diversi contesti territoriali.
19 Andrea Carli , ilSole24Ore 08 novembre 2017, “Rapporto Ice.Nel 2016 investimenti esteri in Italia in ripresa: + 50%”, consultabile all’indirizzo http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-08/nel-2016-investimenti-esteri-italia-ripresa–50percento-092701.shtml?uuid=AEEAHc6C
20Cfr. Art 10 DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per latrasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194) (GU n.303 del 28-12-2013).
21LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché’ misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (12G0120) (GU n.158 del 9-7-2012 ) – Art. 8 Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche 1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.
22Cfr. Art 10 DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per latrasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194) (GU n.303 del 28-12-2013).
23 Cfr. voce “Democrazia” in Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, “Il dizionario di politica”, UTET 2012
24Cfr. Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio Einaudi Editore , 1963 pag. 16
25Cfr.Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio Einaudi Editore , 1963 pag. 14
26 Cfr. Marcello Verga, “Decadenza”, in a cura di A.M. Banti A. Chiavistelli L. Mannori M. Meriggi, “Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all’Unità”, Editori Laterza, 2011.
27Cfr. Luigi Salvoterelli, “Pensiero e Azioe del Risorgimento”, Piccola Biblioteca Einaudi, Giulio Einaudi Editore , 1963 p. 16
28Cfr. E. H.Gombrich, “La storia dell’arte”, Phaidon, 2008 p. 167
29 Vannutelli Guido (Contrammiraglio), “ Il Mediterraneo, origine e fonte risorgente della civiltà mondiale”, Cappelli Bologna 1932
30Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, p. 36
31 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, p. 39
32Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, p. 44
33 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, p. 42
34 Attilio Bertolucci, “Lezioni d’Arte”, Rizzoli 2011, p. 42
35Sull’argomento e le sue molte sfumatura di particolare interesse è l’opera Paolo Grossi. Tra i suoi molti scritti si indica “L’Europa del diritto” Editori Laterza, Roma-Bari 2007.
36La metafora e presa da Irving Stone, “Il tormento e l’estasi”, Dall’Oglio Editore, 1964, pag. 201. Nel racconto, durante una visita alla Badia Fiesolana di San Domenico, la figlia di Lorenzo il Magnifico, Contessina, così disse a Michelangelo difronte alle sue impetuose esclamazioni di entusiasmo per i muri, le colonne, le finestre, gli altari che per lui erano opere d’arte create dagli scalpellini di Fiesole e Settignano come i suoi amati Topolino: “Tu sei un eretico, Michelangelo: credi che l’importanza di una chiesa consista nelle sue opere d’arte!” “Non è forse così?” rispose Michelangelo. Uno scambio di battute che trova forza nella concreta realtà che ispira il racconto. Di questo carattere rinascimentale sono testimonianza, ad esempio, le procedure di appalto per la costruzione della Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi le quali, secondo un modello sperimentato a Firenze fin dal XII secolo, vedono il coinvolgimento delle corporazioni nel controllo dei più complessi cantieri urbani. Ne sono ulteriore espressione, da una parte il riconoscimento, eccezionale, delle competenze di provisor e magister, dellla Fabbrica della Cattedrale, allo “scalpellino” Battista d’Antonio che viene a trovarsi in una posizione equivalente a quella dello stesso Brunelleschi e del Ghiberti. Dall’altra le norme a tutela dei lavoratori tra le quali la libertà di scegliere i non lavorare ai piani più alti dell’impalcatura accettando un diverso compenso. Per questi aspetti Cfr. Lamberto Ippolito, Chiara Peroni, “La cupola di Santa Maria del Fiore” , collana Monumenti dell’architettura, editore La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997.
37 Si fa riferimento in particolare Giuseppe Mazzini, “Diritti e Doveri dell’Uomo”.
38Sul principio di legittimità dei poteri si vedano le fondamentali pagine di Talleyrand riportate e analizzate in Ferrero Guglielmo, “Il Congresso di Vienna 1814-1815 – Talleyrand e la ricostruzione dell’Europa”, editore Il Giornale Biblioteca Storica.
39Cfr. Camera dei deputati Servizio Studi XVII Legislatura, n. 216/12 parte seconda – maggio 2016, “La Rifororma Costituzionale. Testo di legge costituzionale Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°88 del 15 aprile 2016, Testo a fronte con la Costituzione vigente”. Consultabile all’indirizzohttps://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf . In particolare l’art 2 della Legge Costituzionale prevedeva che “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori”.
40Cfr. Articolo 114. “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”. .
41Cfr. Vannutelli Guido (Contrammiraglio), “ Il Mediterraneo, origine e fonte risorgente della civiltà mondiale”, Cappelli Bologna 1932
42Cfr. Carlo Jean, Manuale di Geopolitica, Editori Laterza, 2010
43Cfr. Parag Khanna, “Connectography: Mapping the Future of Global Civilization”. Prima edizione Random House, New York, 2016
44Sul Mediterraneo si veda in particolare Vannutelli Guido (Contrammiraglio), “Il Mediterraneo, origine e fonte risorgente della civiltà mondiale”, Cappelli Bologna 1932; Ferand Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini e le tradizioni”, Newton&Compton Editori, Roma, 2002
45 Sulla corsa Pechino – Parigi si veda il racconto fatto da Luigi Barzini, che partecipò alla gara con il Principe Borghese in qualità di giornalista e pubblicato in Luigi Barzini, “La metà del Mondo vista da un’automobile. Da Pechino a Parigi in sessanta giorni”, Ulrico Hoepli editore-libraio della Real Casa, Milano, 1908, con introduzione del Principe Scipione Borghese. Per la citazione riportata si veda Allen Andrews, “I lupi solitari della Pechino – Parigi”, L’Editrice dell’Automobile 1965, con introduzione di Luigi Barzini jr.
46Cfr. Federico Chabod, “Storia dell’idea d’Europa”, Laterza, 1961; Lucien Febvre, “L’Europa, Storia di una civiltà” , Feltrinelli, Milano, 2014.
47Nei limiti del presente scritto non è possibile approfondire un tema così vasto e complesso. Per una trattazione completa si veda Wolfang Reinarhard, “Storia del potere politico in Europa”, il Mulino . La comparazione tra l’Italia e la Germania è anche essa una semplificazione funzionale al presente scritto. Come chiarito da Reinarhard “Distinguere tra una radice germanica, una classica e una ebraico-cristiana della monarchia europea può essere utile, ma è artificiale, dal momento che non tutti i suoi elementi possono essere ricondotti con chiarezza a un’origine certa. Questa distinzione permette però di comprendere in modo paradigmatico come ciò che è specificatamente europeo sia nato tramite la trasformazione e la fusione di contributi di differenti culture” (Capitolo I, Fondamenti, Par. 1 Le radici della cultura europea, pag. 32)
48Per una ricostruzione dei momenti fondativi di Italia e Germania nelle quali è possibile ritrovare i caratteri indicati Cfr. René Albrecht-Carrié, “Storia diplomatica d’Europa : 1815-1968”, Roma ; Bari : Laterza, 1978. Per una analisi delle dinamiche che caratterizzarono i processi Rivoluzionari, politici ed economici, che hanno influito sulla nascita di Italia e Germania si veda Eric John Hobsbawm, “Le rivoluzioni borghesi 1789-1848” , Edizioni Res Gestae, 2016, in particolare Capitolo sesto, Le rivoluzioni; Capitolo settimo, Il nazionalismo; Capitolo dodicesimo, Ideologia religiosa: Capitolo tredicesimo, Ideologia Laica
49ID.
50In particolare preme evidenziare il consolidarsi di un fenomeno di dequalificazione della professione legale. Fenomeno che vede il superamento di un modello di studio professionale espressione dell’attività del libero professionista legato al territorio e l’affermarsi, da una parte di studi associati di rilievo internazionale, attivi nei campi più complessi del diritto e delle attività a sostegno delle imprese; dall’altra rileva il modello dei centri di servizi legali la cui attività si risolve nel mero facilitare i rapporti burocratici principalmente legati alle varie forme di assistenza pubblica, determinando lo svilimento sociale della professione e della sua funzione di equilibrio dei rapporti sociali soprattutto a livello locale. Un fenomeno che va letto assieme alla disillusione che genera il sistema giudiziario italiano. Distante nei tempi di azione dalla realtà fattuale al punto da far perdere di valore al giudicato processuale, che di quella realtà dovrebbe essere equilibrio. Un equilibrio che viene così ristabilito dai fatti stessi nei loro spesso irruento manifestarsi. Un equilibrio che è perso anche sul piano dei principi. La troppo evidente contraddittorietà, se non anche pretestuosità, dell’opera del sistema giudiziario nel suo complesso, genera confusione nel modo in cui i cittadini percepiscono il precetto legislativo. Genera confusione un’assoluzione per non aver commesso il fatto a fronte della richiesta della pubblica accusa di comminare la pena dell’ergastolo (http://www.ansa.it/lazio/notizie/2018/05/02/cadavere-nel-sacco-assolto-egiziano_a3b86097-df35-41d8-adbc-34ed7765be34.html ). Genera confusione la notorietà di troppi nomi di giudici, associazioni e correnti; l’attribuzione di competenze a un giudice fuori dall’ambito della giurisdizione; la generale sovrapposizione con il piano politico. La libertà dei cittadini risiede nella conoscenza e nel rispetto del pronunciamento del giudice. Quando questo trova sintesi in un nome il rapporto cittadini-giustizia assume i caratteri propri dei rapporti interpersonali. In altri termini i cittadini percepiscono il processo giurisdizionale come viziato da elementi di valutazione appartenenti agli ambiti della mera notorietà e dell’opportunità contingente. Viene meno dunque il carattere risorgimentale del diritto quale strumento di concordia. Similmente alla parola sintesi, che né è il corrispettivo sul piano politico, anche la parola concordia viene infatti viziata dalla dimensione privatistica, al punto che essa viene intesa quale frutto di accordo e non di opera giurisdizione di rilevazione della realtà fattuale e di effettiva applicazione del precetto giuridico.
51Cfr. Adnkronos, Bracciali per controllare dipendenti, bufera su Amazon, 01/02/2018 consultabile all’indirizzo: http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/02/01/amazon-braccialetto-elettronico-guida-lavoratori_9MPC3LNQeWGfGoNmOS4vYP.html .
52Cfr. Nick Bostrom, “Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie”, Bollati Boringhieri, 2018, vedi in particolare paggine. 242 e ss.
53Cfr. Norbert Wiener, “Introduzione alla cibernetica. L’uso umano degli esseri umani”, Bollati Borighieri 2012, pag. 16
54Danton S. Char, M.D., Nigam H. Shah, M.B., B.S., Ph.D., and David Magnus, Ph.D. “Implementing Machine Learning in Health Care — Addressing Ethical Challenges”, The New England Journal Medicine, 2018, https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1714229 ; M. Woolf, Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, “Paging Dr. Bot – The emergence of AI and Machine Learning in Healthcare”, American Bar association Health Law Section, Vol. 14 n. 2.
55 Cfr. per degli esempi Wired, “Gimme5, un’app per risparmiare facilmente. Prendersi cura dei propri risparmi? Una app ci aiuta a farlo, con funzionalità e informazioni che favoriscono immediatezza e autonomia”, 17/01/2018 consultabile all’indirizzo https://www.wired.it/economia/finanza/2018/01/17/gimme5-app-risparmiare/ ; Simone Corsini, Wired, 10/04/2018, “3 salvadanai digitali per accumulare risparmi e farli fruttare”, consultabile all’indirizzo https://www.wired.it/economia/finanza/2018/04/10/risparmi-risparmio-investimento-app/
56Cfr. Articolo 47 Costituzione Italiana “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
57Cfr. Articolo 47 Costituzione Italiana “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
58Cfr. Marcella Atzori, Ph. D , “Tecnologia blockchain e governance decentralizzata: lo Stato è ancora necessario?”, Dicembre, 2015 versione in inglese consultabile all’indirizzo: http://ssrn.com/abstract=2709713; Christian Catalini (MIT) and Joshua S. Gans (University of Toronto), “Some Simple Economics of the Blockchain”, September 21, 2017
59Cfr. Parag Khanna, “La rinascita delle citta stato. Come governare il mondo al tempo della devolution”, Fazi Editore.
60 Cfr per quanto attiene alle Smart City, in generale: ITU-T Y-series Recommendations: Serie Y, supplement 45 09/2017, “Smart sustainable cities – An overview of smart sustainable cities and the role of information and communication technologies”; Serie Y supplement 32 01/2016, “Smart sustainable cities – A guide for city leaders”; Serie Y supplement 33 01/2016, “Smart sustainable cities – Master plan”; Serie Y supplement 34, “Smart sustainable cities – Setting the stage for stakeholders’ engagement”.
61Cfr. Guglielmo Ferrero, “Avventura, Bonaparte in Italia 1796-1797”, Garzanti, 1947
62Cfr. Norbert Wiener, “The human use of human beings: cybernetics and society”, Published in Great Britain 1989 by Free Association Books, First published 1950; 1954, Houghton Mifflin Copyright, 1950, 1954 by Norbert Wiener
63Cfr. Verbale Stenografico Prima seduta dell’Assemblea Costituente. Martedì 25 giugno 1946, Ore 16. — Presidenza del Presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando. Ora in Vittorio Emanuele Orlando “Discorsi parlamentari” , il Mulino, 2002.
64Cft. Tra i molti testi in argomento: a cura di Luigi Salvatorelli, “Giuseppe Mazzini, Opere”, Rizzoli Editore, Milano, 1938; Denis Mack Smith, “Mazzini. L’uomo, il pensatore, il rivoluzionario”, Rizzoli, 2000; Giovanni Spadolini, “Gli uomini che fecero l’Italia”, Longanesi, 1993; Michele Jacovello, “Storia della Rivoluzione Napoletana del 1799. La vita dei rivoluzionari meridionali per un ideale”, Libreria Scientifica Editrice; Napoli, 1999; Fernanda Gallo, “Dalla patria allo Stato. Bertrando Spaventa una biografia intellettuale”, Editori Laterza, 2012;
65Cfr. A cura di A. Aquarone, M. d’Addio. G. Negri, “Le Costituzioni italiane”, Edizioni di comunità, Milano 1958
66Cfr. Theodor Adorno, “Minima moralia”.
67Cfr. Art. 49 Costituzione “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
68 L’idea, mutuata da quella del “Procedimento Amministrativo”, è quella di un “Procedimento Politico”, posto sotto la responsabilità esecutiva di soggetti politici, così che la pluralità di interessi privati, collettivi e diffusi, possano trovare una sintesi entro uno schema legale tipizzato, della cui attuazione gli attori politici sono al contempo esecutori e responsabili.
69 Cfr. Jaron Lanier, “La dignità ai tempi di internet. Per un’economia digitale equa”, ilSaggiatore, 2014.
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