Si può sparare all’interno di una proprietà privata?


Nota a Sentenza Cassazione Penale, sez. I, ud. 20 aprile 2022 (dep. Il 20 maggio 2022), n. 19888.


Si può sparare all’interno di una proprietà privata?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza suindicata in calce. Secondo i supremi giudici, utilizzare un’arma da fuoco in una proprietà privata non costituisce reato se gli spari non avvengono in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, oppure lungo una pubblica via o in direzione di essa.

Analisi

La Cassazione ritiene il ricorso dell’imputato fondato e nell’accoglierlo annulla la sentenza che lo condannava per la violazione dell’articolo 703 c.p. perché lo sparo con l’arma da fuoco – regolarmente detenuta – a parere dei giudici di prime cure era avvenuto in chiara violazione dell’articolo de quo ovvero “commesso in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione della stessa.” Di contro, gli spari sono stati esplosi in piena campagna, e non in uno dei luoghi indicati astrattamente dalla norma incriminatrice. Inoltre, dagli atti non è emerso che la condotta compiuta dal soggetto agente, abbia messo in concreto pericolo la vita e l’incolumità di un numero indeterminato di soggetti. Pertanto, la sentenza annullata, regola la confisca dell’arma e ordina la restituzione della stessa al legittimo proprietario.

Il caso

Nel caso in esame sottoposto a giudizio dalla Cassazione, un uomo veniva rinviato a giudizio per aver imbastito presso il terreno di proprietà della suocera, un “poligono amatoriale” con tanto di bersaglio stampato con l’intento di esercitarsi con la propria arma da fuoco legittimamente denunciata.
La condotta incriminata nei confronti dell’imputato, è quella secondo cui, lo stesso abbia sparato diversi colpi con la propria pistola in direzione del bersaglio “fai da te” realizzato sempre dalla stessa persona, che però a parere della procura è in prossimità di una strada rurale, facendo scattare così il reato di cui ex art. 703 accensioni ed esplosioni pericolose.
Ebbene, ciò che si evince dalla Sentenza dei Supremi Giudici, è che l’uomo, – titolare di regolare porto d’armi per l’esercizio del tiro a volo – era stato sorpreso ad esercitarsi con una pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, a sparare su un bersaglio da lui “costruito” nel terno della suocera in aperta campagna, adagiando su una cassetta di legno dei fogli con cui potersi esercitare. Inoltre, ciò che si contesta all’imputato non è la legittimazione o meno di detenere un’arma, ma è l’aver sparato in prossimità di una strada parallela al terreno in questione quindi rientrando nelle adiacenze della pubblica via o del luogo abitato.
Per la Corte di Cassazione, invece, l’imputato non ha commesso alcun reato andando quindi ad assolverlo. Il soggetto agente era sì fisicamente presente sul terreno della suocera, ma predetto soggetto era in un campo recintato, posto nelle vicinanze è non adiacente o parallelo al rudere della suocera, in aggiunta, l’imputato era stato previdente nel costruire il suo “bersaglio amatoriale” poiché gli spari erano stati esplosi in direzione della cassetta di legno con su affisso un foglio stampato con cerchi concentrici, ma essa era apposta sul terreno ad una distanza di circa 4 metri di distanza; ai cui lati erano stati posizionati altre cataste di legna e l’imputato sparava in direzione di una collina terrapieno posta a circa 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.
Ebbene, attraverso la ricostruzione che è stata possibile effettuare grazie alla pubblicazione della sentenza, è difficile ipotizzare la commissione della contravvenzione di cui all’articolo 703 cp. In particolare la norma parla di violazione soltanto se gli spari vengono fatti in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o pubblica via; è lapalissianamente difficile dimostrare che la condotta commessa è perpetrata con tutti i crismi in essa inclusa sia concretamente ascrivibile alla fattispecie astrattamente prevista dal legislatore. È la stessa corte di Cassazione che nella sentenza indicata ed allegata a conclusione di tale scritto, specifica che “la commissione del reato deve avvenire in chiaro pericolo della pubblica incolumità,” in chiara vicinanza di un luogo abitato o nelle adiacenze di essa, mentre l’episodio in questione è chiaramente stato commesso in campagna e quindi non in un luogo ove facilmente circolano persone o vi si possano avvicinare con bastevole facilità.

Seppur abbia sparato in un luogo non propriamente adatto, in quanto il soggetto agente avrebbe potuto esercitarsi nei luoghi adibiti a tale scopo, non comporta la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma ovvero la violazione della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico poiché la condotta posta in essere dal soggetto, non è minacciosa della sicurezza pubblica e di riflesso dell’ordine pubblico. La lesione della sicurezza pubblica è intesa come il mantenimento dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, oltre che alla tutela della proprietà. In definitiva la corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza di condanna dell’imputato ritenendo che la sua condotta non integri la fattispecie astrattamente prevista dal legislatore ovvero la commissione della contravvenzione di cui all’articolo 703 c.p. poiché egli ha sparato in una proprietà privata, lontana dal luogo abitato e da vicinanze di pubblica via.

Articolo 703 c.p. Accensioni ed esplosioni pericolose

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

Analisi della fattispecie

L’articolo 703 c.p. è inserito all’interno del Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare; nel Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia; al Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza; all’interno della Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.
Il bene giuridico oggetto di tutela è la sicurezza pubblica, legato all’ordine pubblico.
Per quanto riguarda la “sicurezza pubblica” si intende la totalità dei compiti attribuiti alle autorità che sono preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, nonché al controllo e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti; mentre per ordine pubblico di contro, non é facile riuscire a dare una definizione specifica e unitaria poiché è una concezione trasversale che si incardina all’interno del diritto positivo. Ad ogni buon conto, per ordine pubblico, secondo il diritto penale, ci si riferisce l’ordine pubblico inteso, in senso materiale, come il complesso delle condizioni che assicurano la tranquillità e la sicurezza materiale di tutti i cittadini.
Tale contravvenzione – prima grande differenza con i delitti previsti dal Libro secondo –  è un reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque, non c’è bisogno che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica giuridica.
Trattasi di un reato di mera condotta, ovvero un reato che punisce qualsiasi condotta che materialmente offenda l’integrità fisica di un soggetto determinato, seppur quale obiettivo principale del soggetto agente non fosse quello di ledere l’altrui integrità fisica, è sufficiente l’aver commesso concretamente la condotta che in astratto è idonea a configurare la contravvenzione.
Trattasi di reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta (più probabile che non) che esplosioni di ordigni in un luogo come il centro abitato, o sulla pubblica via, senza la predisposizione di opportune cautele, compromettano l’incolumità delle persone, andando così a ledere la sfera personale di ogni individuo.
Per ciò che concerne l’elemento oggettivo del reato, esso consiste nella condotta di chi spara o accende armi da fuoco.
Mentre per l’elemento soggettivo è rilevante il dolo generico ovvero la semplice rappresentazione e volizione di voler commettere il reato, comunemente definita atteggiamento con coscienza e volontà di voler commettere la contravvenzione. Nel caso in esame è chiaramente cognizione piena di sparare in un luogo privato su dei bersagli concentrici apposti su delle cassette di legno.
Il secondo comma invece prevede una specifica circostanza aggravante, qualora il fatto sia commesso in luogo in cui vi sia un’adunanza di persone. L’aggravante – in questo caso – ha il mero compito di aumentare la pena prevista, costituita e prevista nel comminare la semplice ammenda del primo comma, e dal comminare l’arresto nel secondo comma.
È opportuno analizzare che l’art 703 c.p. al comma uno fa riferimento alla locuzione “senza licenza” e richiama indirettamente all’art. 57 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che al comma 1 “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”. Ebbene, il comma 1 è un chiaro esempio di come la norma sia completa ma rimanda per specificare e prevedere quale requisito intrinseco della fattispecie quella di possedere la “licenza” quale presupposto per potervi usare un’arma da fuoco solo nei luoghi ove è possibile autorizzarli.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto appena descritto, si può affermare che la contravvenzione prevista dall’art. 703 c.p. richiede che la condotta – nel caso di specie si configura come l’aver sparato con una pistola – sia avvenuta «in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa» come indicato nello stesso articolo. Nel caso in oggetto, i colpi di pistola sono stati esplosi “in campagna”, in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Né dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082). La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; consegue la revoca della confisca dell’arma con restituzione all’avente diritto”.

Cass. pen., sez. I, ud. 20 aprile 2022 (dep. 20 maggio 2022), n. 19888

Presidente Bricchetti – Relatore Poscia
Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato F.M. colpevole del reato di cui all’art. 703 c.p., per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco il giorno 22 aprile (…) in (…); con la stessa sentenza il Tribunale ha invece assolto il F. dalla imputazione di avere portato illegalmente in luogo la pistola cal. 22 B.B., con matricola n. (omissis) , perché il fatto non sussiste e ha infine ordinato la confisca della stessa arma.

  • In particolare il Tribunale ha osservato che poteva ritenersi pacifico che il F. , titolare di porto d’armi per l’esercizio del tiro a volo, il 22 aprile (…) si stava esercitando con la sopra indicata pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera sito in (…), frazione di (omissis) , dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio.

I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l’imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno.

2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell’occasione, il F. abbia svolto l’attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l’area di tiro predisposta – sebbene collocata all’interno della proprietà della suocera – di fatto era aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area degli spari con le relative pericolose conseguenze; inoltre, l’area dove l’imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all’area di tiro ed essere così attinto dai colpi.

2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato assoluzione rispetto all’altra imputazione non essendo stato dimostrato il porto in luogo pubblico dell’arma.

  • Avverso tale sentenza F.M. , per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l’imputato il giorno dell’evento: i) si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera; ii) ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; iii) a suoi lati c’erano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.

3.2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 703 c.p., considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere sig. F. .

3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la decisione per violazione dell’art. 703 c.p., e dell’art. 3 del codice della strada (D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 c.p., in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie.

3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., e art. 703 c.p., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso.

3.6. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all’art. 703 c.p..

3.7. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia.

3.8. L’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e dell’art. 703 c.p., il travisamento dei fatti e 1″erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi.

3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell’arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi del L. n.152 del 22 maggio 1975, art. 6.

Considerato in diritto

  • Il ricorso merita accoglimento.
  • La contravvenzione prevista dall’art. 703 c.p., richiede che la condotta (nella specie, lo sparo effettuato da un’arma da fuoco) sia compiuta “in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa”.

2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi “in campagna”, in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice. Nè dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082).

  • La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; consegue la revoca della confisca dell’arma con restituzione all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca dell’arma e dispone la restituzione della stessa all’avente diritto.


Foto copertina: Si può sparare all’interno di una proprietà privata?