Jus in bello, le regole della guerra dalle Convenzioni di Ginevra


La prima idea Diritto Internazionale Umanitario nasce nel 1859 con Henry Dunant, fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che propone alla comunità internazionali regole che limitino il più possibile stragi e crimini bellici. Per le prime codificazioni, tuttavia, si dovranno attendere le due guerre mondiali. Dalle origini ai soprusi delle Convenzioni di Ginevra.


25 giugno 1859, Solferino. Hanry Dunant, uomo d’affari svizzero di religione evangelica, osserva una terra inaridita dal conflitto del giorno precedente, dalla morte perpetuata mutualmente fra i due principali imperi dell’epoca, dai francesi di Napoleone III a supporto dei piemontesi, e gli austriaci di Francesco Giuseppe. Sente la necessità di proporre nei suoi scritti l’istituzione di un corpo infermieristico volontario: la Croce Rossa. Un corpo imparziale, mobilitato per dare conforto a uomini, non soldati. E’ su questi aspetti storici e filosofici che si innestano le basi per la costruzione di un diritto umanitario, un diritto della guerra giusnaturalisticamente fondato sullo spazio neutro della vita umana.
Le Convenzioni di Ginevra sono il prospetto dell’evento storico che lasciò interdetto Dunant il giorno seguente alla battaglia descrive l’impegno della popolazione impegnata a salvare corpi di 40000 feriti, uomini feriti. “Tutti fratelli” avevano cucito indosso le loro divise. Nei suoi “Souvenirs” elogia quanto visto tra Mantova e Brescia e istituisce il Comitato della Croce Rossa Internazionale nel 1863. Da quel momento la guerra diviene sì scontro aperto, ancora persino religiosamente giustificabile, ma sarà combattuta da uomini e donne a cui sarà attribuito un diritto alla cura, alla dignità, alla non sofferenza. Dei doveri saranno anch’essi sanciti in guerra. Il “Dunantismo”, ispirato ai valori religiosi della solidarietà, della pietà, del soccorso e della cura, si propone di creare uno spazio neutro, apolitico, imparziale per far risorgere la vita umana tra le tenebre della guerra…senza ignorarla. La guerra permane in qualità di cardine della competizione umana e la storia si accinge a ripeterlo, indefessa. Una nuova missione civile teorizzata: l’umanitarismo. Le virtù dell’imparzialità della civiltà greca, come intravede Hanna Arendt, sono le fondamenta comportamentali, Bibbia e Corano teoriche, il codice di Hammurabi quelle legali di un nuovo codice di combattimento universale, precisamente nell’ambito delle conferenze diplomatiche del CICR.

Dapprima, le interlocuzioni internazionali mirano a migliorare gradualmente la protezione di feriti, reduci, prigionieri, naufraghi, malati. Accade l’estensione della prima e della seconda Convenzione a feriti e malati in guerre marittime (1899) e l’adozione di una nuova Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra (1929). Ma è dopo la seconda guerra mondiale che la Svizzera, identificate nuove regole, invita gli Stati a riunirsi. Oltre alla tutela dei civili, delle parti sociali, dei malati e dei prigionieri, il processo mira ad approntare impedimenti all’uso della violenza in bello, ovvero tra combattenti legittimi. L’incontro rappresenta anche un ostacolo ad atteggiamenti e norme sanzionabili moralmente e giuridicamente in base al principio di proporzionalità della guerra agli obiettivi strategici ed il cui substrato diviene la non discriminazione delle vittime, che è anche un principio di uguaglianza umana. La quarta Convenzione viene elaborata in 4 mesi per poi essere adottate, tutte, nel 1949, e rimanere, dopo oltre 70 anni, ancora in vigore a fondamento del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) assieme ai due protocolli del 1977 e adottata da 196 Stati. Le Convenzioni contribuiscono ad ampliare e dare slancio all’individuazione dei diritti inderogabili dell’uomo tra cui il divieto alla tortura, alla schiavitù, ad esecuzioni arbitrarie e persino quello alla vita, aggiornando peraltro la lista delle armi da guerra debellate: stupro e violenze sessuali.

Nel Diritto Umanitario, l’applicazione dei principi discussi negli incontri e delle norme scaturite prescinde dalle motivazioni belliche, dallo status degli ordinamenti coinvolti (che sia Stato o gruppo armato), e dal tipo di conflitto (interno, regionale, civile, internazionale o internazionalizzato, dunque esportato).  L’articolo 3 riunisce le quattro Convenzioni (è chiamato “trattato in miniatura”) vietando, in caso di conflitto all’interno di una delle parti contraenti, e in qualunque circostanza: l’uso di violenza contro la vita e l’integrità corporale (mutilazioni, trattamenti crudeli, torture, supplizi), la cattura di ostaggio, l’oltraggio alla dignità personale e i trattamenti degradanti e l’emissione di sentenze di condanna o esecuzioni non scaturite da regolare processo.

L’art. 12 protegge feriti e malati e ne vieta la perpetuazione di esperimenti biologici nonché di lasciarli senza cura e assistenza indiscriminata, ponendo doveri particolari di attenzione alle necessità delle donne, siano essi belligeranti o prigionieri di guerra. Obblighi, all’art. 16 di trasparenza e di immediato riconoscimento di vittime e feriti sono posti alle parti mentre nell’art.17 viene descritto il carattere operativo per un onorevole seppellimento o la cremazione delle vittime a seguito di un doveroso accertamento medico. Il trattato, definiti i principi, è poi ricco di dettagli per il personale umanitario e di assistenza a salvaguardia dei principi di neutralità, umanità, non discriminazione ed efficienza.

La procedura di sanzione della violazione della norma fa capo è affidato alla Corte Penale Internazionale, quando e se invocata a giudicare i crimini. I protocolli successivi, in aggiunta, contribuiscono a normare il diritto di assistenza umanitaria, in virtù dell’individuazione della necessità di individuare, seppur nella guerra, spazi di umanità e dignità, neutrali, apolitici, indiscriminati. L’ambiguità operativa dell’umanitarismo è spesso ricondotta alla difficoltà di mantenere in vita questi principi. Tuttavia, il diritto all’assistenza e dunque al libero transito di beni necessari alla sopravvivenza dei civili (art.55 della IV Convenzione) e l’obbligo degli occupanti di assicurare approvvigionamenti in autonomia o affidandosi obbligatoriamente all’aiuto di agenzie esterne (art. 59), hanno contribuito e contribuiscono, ancora oggi, in ogni fase di crisi bellica, a salvare migliaia di vite umane. Nel primo Protocollo si specifica che uno Stato in guerra deve accettare azioni di soccorso di carattere umanitario, imparziali e indiscriminate a favore della popolazione nel territorio, previo consenso delle parti interessate. Se queste condizioni sono raggiunte, non è lecito rifiutarle né ammissibile giudicarle un’interferenza nel conflitto o come atti ostili. Il consenso “dell’Alta Parte” interessata in un conflitto non internazionale, quanto piuttosto interno, è ugualmente il substrato dell’invio di rifornimenti e assistenza umanitaria, spesso stridente con la prassi.

Dalla teoria alla prassi

Si parla di vittoria del multilateralismo: le Convenzioni sono state ratificate da tutti gli Stati. Tuttavia, l’ambiguità dello status della sovranità dello Stato nazione tra modello westfaliano e governance globale, ha costretto a discutere anche della differenziazione fra conflitti interni e internazionali nel Diritto Umanitario, essendo la normativa dei conflitti interni è molto meno dettagliata. Le nuove tecnologie e l’evoluzione del panorama internazionalistico costringono poi a integrare le norme di casi specifici come i conflitti di ultima generazione, quelli “destrutturati”, fondati sulla scomparsa dei criteri di sovranità statale coinvolgendo gli apparati bellici, o quelli “etnici”. Comunque, il Diritto Umanitario e nello specifico l’applicazione dell’art. 3, di derivazione consuetudinaria e rivolto a qualunque gruppo armato, non ammette vuoti normativi e applicativi. Vincoli operativi, tuttavia, emergono in contesti in cui la disciplina bellica, l’ordine del caos, l’armarsi della popolazione civile e le moderne strategie belliche spesso basate sulla confusione fra combattenti e non combattenti rendono sempre più inaccessibile la tutela normativa del DIU. A livello formale, la CICR si è preoccupata di tali sviluppi quando, a seguito di preparazioni che coinvolsero anche l’ONU, convocò nel 1974 la Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del Diritto Umanitario Internazionale applicabile ai conflitti armati, conclusasi con l’adozione di due protocolli aggiuntivi.

Sviluppi internazionali più recenti implementano il DIU, come il Protocollo relativo alla debellazione delle armi laser accecanti. La Convenzione sul divieto di uso, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata da 121 paesi ad Ottawa nel dicembre 1997, proibisce totalmente la produzione e l’uso di mine antiuomo implementando il DIU. Esso contiene inoltre, nell’articolo 55 del I Protocollo e nella Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale a scopi militari o per qualsiasi scopo ostile, norme a tutela dell’ambiente in caso di conflitto, la cui invocazione è sempre più frequente in relazione ai nuovi conflitti e ai legami fra catastrofi naturali e conflitti, nonché alle conseguenze per la sicurezza umana. La guerra del Golfo ha rappresentato il motore di riflessioni ulteriori: incoraggiata dall’Assemblea Generale, il CICR ha redatto delle Linee guida per lo sviluppo di istruzioni militari compatibili con la protezione ambientale. I principi generali a fondamento del DIU sembrano, tuttavia, stridere con la mancata debellazione dell’arma nucleare come arma di guerra, come già espresso nel vincolo di non utilizzo di misure belliche scatenanti inutili sofferenze, mentre la giurisprudenza della CPI ne ha ribadito la connessione con questo tipo di armi.

2010. Il Parlamento Europeo invoca l’art. 17 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la terza, e ne condanna la violazione da parte della Turchia, che avrebbe praticato la tortura contro miliziani curdi, ancora dopo le tensioni degli anni ’90. I corpi dei cittadini senza stato, erano irriconoscibili. La violazione ai danni del popolo curdo si è perpetrata, poi, anche in Siria, dove avrebbe sparato sui medici della Mezzaluna Rossa Curda e bombardato su ospedali e zone dove erano riuniti civili, violando l’articolo 3 della Convenzione. Durante la guerra in Siria, Assad debutta con l’utilizzo di armi chimiche, a danno indiscriminato; inoltre gli 11 anni di conflitto hanno visto molteplici violazioni. La ripresa di Raqqa guidata dagli USA ha prodotto la morte di più di 1600 civili mentre le infrastrutture pubbliche, civili, scolastiche, ospedaliere sono sempre state un target militare. Amnesty ha dunque definito il rispetto delle convenzioni un fallimento di cui è partecipe l’intera comunità internazionale per l’indifferenza verso la quasi strutturata violazione dei diritti dei civili in tutti i teatri di scontro armato, rimasta impunita. In Yemen la coalizione saudita-emiratina, finanziate dall’Occidente, si è aggiunta alla lista. A Gaza, dopo le celebri elezioni, Israele ha sistematicamente ridotto a 0 le prospettive di serenità dei non combattenti attraverso la mira di civili e la distruzione imponente, così, anche i gruppi palestinesi hanno causato molte vittime civili nel corso di un logorante conflitto, ormai latente, che si cerca di mascherare. Crimini di guerra sono stati denunciati anche nel caso dell’atteggiamento del governo birmano nei confronti dei Rohingya. Impuniti sono rimaste, nonostante le testimonianze, le violazioni ai diritti umani e al diritto bellico perpetrate attraverso stupri e violenza mortale in Sud-Sudan, nella Repubblica Centrafricana, nel Tigrai.

Vi è un grande problema, dunque, afferente al vincolo rappresentato dalla norma e dai principi individuati più di 70 anni fa alla conferenza di Ginevra e ratificati nel corso degli anni da tutte le entità. Un problema che sembra ricorrere in ogni conflitto, più o meno brutale, o, chissà, costitutivo di ogni conflitto armato. Se solo il non ricorso all’uso della forza potrà evitare la violazione delle norme del Diritto Umanitario è, un’opinione poco rassicurante, perché la guerra e l’indifferenza verso l’umanità che essa comporta non è di fatto, mai stata debellata in modo assoluto neanche nei periodi di relativa pace; essa assume più forme che in passato, più complessa ma anche più frequente…ed eloquente. Ora più che mai dobbiamo, dunque, ripensare gli impegni verso la Convenzione di Ginevra, se proprio non riusciamo a ripensare la guerra.

Da guerra a guerra: una distinzione sempre più labile

L’uso della forza se ingiustificabile quanto sempreverde strumento di risoluzione delle controversie e parte centrale del diritto internazionale, va normato, minimizzato, attraverso divieti ai belligeranti come quello di provocare sofferenze o distruzioni non indispensabili per il raggiungimento degli scopi strategici. Tuttavia, è importante separare, nel DIU, lo Ius in bello (diritto nella guerra) dallo Ius ad Bellum (diritto di guerra) validi indipendentemente l’uno dall’altro. Le motivazioni di ricorso all’uso della forza, secondo quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite e recependo altri trattati internazionali[1], e spesso di difficile individuazione e imputazione ad un parte piuttosto che ad un’altra, specialmente ne caso di conflitti internazionali, non limitano in alcun modo l’applicazione del diritto della guerra. Non c’è deroga ai principi umanitari e alla protezione dell’essere umano, quali che siano le motivazioni individuate dallo Stato o dal gruppo bellico di appartenenza, per intraprendere un conflitto. “I membri dell’Organizzazione si asterranno, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza (…)”[2] è il principio con cui il Diritto Internazionale preclude il ricorso alla guerra per la risoluzione di controversie internazionali. Tuttavia, l’attacco armato, abilita al diritto alla difesa individuale o in nome della sicurezza collettiva derogando a tale principio, su valutazione del Consiglio di Sicurezza, sotto forma di missioni di peace-keeping o coercitive.
L’esodo di migliaia di civili dall’Indocina nel corso delle repressioni in Vietnam e Cambogia, la guerra khmero-vietnamita, i conflitti in Mozambico, Angola o in Nicaragua, Salvador, Guatemala negli anni ’70 hanno contribuito ad armare l’umanitarismo di strutture di soccorso e sostegno ai rifugiati. I campi rifugiati divengono spazio umanitario essenzialmente temporaneo e contingente alla sicurezza e alla politica. Così, con la crescita dell’interventismo umanitario e dello sviluppo delle idee di pacificazione con la vittoria del liberalismo statunitense, il Consiglio di Sicurezza ha potuto fare un uso ingente dei “Caschi Blu” negli anni Novanta: dal Darfur, alla Somalia, alla Bosnia alla Repubblica Democratica del Congo e più recentemente in Sud Sudan, Costa d’Avorio, Kosovo, Libia, Siria, Yemen… Le controversie sulla strumentalizzazione di questo corpo, politiche, strategiche, dell’“economia di guerra”, nel quadro di logiche di potere e di interessi mutevoli e dei cambiamenti dei rapporti di forza della coalizione internazionale, sono ampie e molto dibattute politicamente, giuridicamente e dagli specialisti.
La Responsabilità a Proteggere o R2P, la cui “teorizzazione valoriale” è più recente rispetto al Dunantismo, fa un passo avanti e coniuga il dovere a prestare assistenza con una non problematica deroga al principio di non ingerenza ed è stata formalizzata proprio a partire dal radicamento dei valori delle Convenzioni di Ginevra. Alla sua base un “diritto di ingerenza” affianca alle motivazioni di carattere securitario e difensivo della Carta delle Nazioni Unite, quelle dell’umanitarismo e dei Diritti Umani per rompere la sovranità statale. Istituzionalizzando il dovere di prevenire, interrompere e infine riparare i disastri umanitari ovunque si verifichino, la concettualizzazione della R2P, dovuta a Micheal Ignatieff, amplia la tradizione dell’interventismo umanitario: “Gli stati sovrani hanno la responsabilità di proteggere i propri cittadini da disastri prevenibili: omicidi su larga scala, stupri sistematici, carestia. Se non vogliono o non possono farlo, questa responsabilità deve essere sopportata dall’intera comunità degli Stati[3].
La definizione, dunque, gerarchizza in modo dirompente nel panorama giuridico i principi, rimettendo quello della sovranità statale ad uno status relativo di derogabilità secondo gli imperativi morali della difesa dei diritti umani e della protezione delle genti da una minaccia interna. Si tratta di una miscela normativa che riprende i principi fondanti la dottrina della guerra giusta groziana (o prim’ancora agostiniana) e la sovranità statale per consolidarsi aggiungendo clausole e doveri di prevenzione, di verifica approfondita della situazione, di ottenere sostegno multilaterale e dell’opinione pubblica. Si profila, così, un “nuovo universalismo”, per dirla con Simon Weil. Non quello tradizionale, mai scomparso del ricorso all’uso della forza, ma quello del giustificazionismo, ben lontano dai principi giuridici e morali delle Convenzioni di Ginevra.


Potrebbe interessarti:


Note

[1] Tra questi la Carta di Londra o il Patto Kellog-Briand
[2] Carta delle Nazioni Unite, www.UN.org
[3] CIISE, 2001, La responsabilité de protéger, Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, p. XI.


Foto copertina: Conferenza del Comitato della Croce Rossa Internazionale, 12 agosto 1949