Nel complesso equilibrio delle relazioni che si intrecciano all’interno degli istituti penitenziari, riconoscere e gestire i conflitti è una sfida decisiva per tutelare la dignità dei detenuti e garantire la sicurezza. Accanto al ruolo imprescindibile del Garante Nazionale nel monitorare condizioni di vita e diritti, si fa strada l’approccio innovativo della Giustizia Riparativa, capace di trasformare le tensioni in occasioni di responsabilizzazione e dialogo.
Di tutto questo parliamo con l’Avv. Irma Conti, componente del Collegio del Garante Nazionale delle persone private della libertà, per approfondire prospettive, criticità e potenzialità di un cambiamento culturale ormai in atto.
Il carcere è un ambiente caratterizzato da relazioni complesse, in cui possono facilmente insorgere conflitti, sia tra detenuti sia tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria. Queste tensioni, se non riconosciute e adeguatamente gestite, rischiano di evolversi in comportamenti più gravi e difficili da ricomporre.
In tale contesto è centrale la figura del Garante Nazionale dei detenuti ai fini di verificare le condizioni di vita detentiva, la conformità delle strutture agli standard nazionali e internazionali, nonché il rispetto della dignità e dei diritti delle persone detenute.
Inoltre, ai fini di prevenire ma anche di sviluppare competenze empatiche e relazionali, innovativa è la possibilità dell’entrata del paradigma della Giustizia Riparativa nei conflitti endopenitenziari – che potrebbe costituire un primo momento per riaprire un dialogo costruttivo, accrescendo il senso di responsabilità “verso” l’altro e stimolando un diverso approccio al conflitto, potendo portare poi anche ad una vera e propria riflessione rispetto al proprio fatto di reato e quindi a richiedere tale strumento mossi da un autentica volontarietà all’incontro con me proprie vittime.
Infatti l’introduzione di tali meccanismi è incoraggiata anche dalle Regole Penitenziarie Europee, in particolare dalla Regola n. 56, che invita le autorità penitenziarie a ricorrere, ove possibile, a procedure di mediazione e riparazione per la gestione dei conflitti interni. In questa direzione si era già mossa la Relazione conclusiva del Tavolo XIII degli Stati Generali dell’esecuzione penale, che – anche grazie alle audizioni di esperti del settore del novembre 2016 aveva riconosciuto l’importanza delle sperimentazioni avviate e il loro potenziale trasformativo. Di questo riflettiamo nel presente con l’Avv. Irma Conti, componente del Collegio del Garante Nazionale dei detenuti.
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Buongiorno Irma, innanzitutto La ringrazio per la sua disponibilità e vicinanza a questi temi, procederei con ordine iniziando a chiederLe di raccontarci qual è il suo ruolo e in cosa consiste la funzione del Garante dei detenuti nel sistema penitenziario italiano.
“Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è un’Autorità indipendente istituita a tutela del rispetto dei diritti fondamentali di chiunque si trovi, a qualsiasi titolo, in una condizione di restrizione o limitazione della libertà personale. Per tale ragione la competenza del Garante si estende non solo agli istituti penitenziari, ma anche ai centri di permanenza per i rimpatri (CPR), alle camere di sicurezza, alle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e, più in generale, a tutti i luoghi ove persone siano trattenute in custodia a seguito di un provvedimento.
In qualità di componente del Collegio del Garante, con delega alla vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale in ambito penale, esercito funzioni di indirizzo e controllo volte a verificare le condizioni di vita detentiva, la conformità delle strutture agli standard nazionali e internazionali, nonché il rispetto della dignità e dei diritti delle persone detenute. Infatti, la funzione del Garante si fonda sul principio – sancito dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione – secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e mai tradursi in trattamento contrario al senso di umanità.
Attraverso le visite e il dialogo costante con le istituzioni competenti, l’Autorità si pone come garante della legalità costituzionale all’interno dei luoghi di restrizione”.
Riprendo le sue parole: “dialogo costante con le istituzioni” e “vigilare sul rispetto della dignità e dei diritti”, proprio in merito a questo Le chiedo quali siano le emergenze più gravi che il vostro ufficio sta affrontando in questo periodo storico e quali strumenti concreti ha a disposizione il Garante per intervenire nei casi di violazione dei diritti fondamentali?
“Il sistema penitenziario italiano vive oggi una condizione di forte criticità, segnata da un persistente sovraffollamento carcerario, da carenze strutturali, di personale e da una diffusa emergenza sanitaria e psicologica.
L’aumento degli eventi critici tra le persone detenute è un indicatore drammatico di un disagio profondo, acuito dalla mancanza di risorse e dalla difficoltà di garantire interventi terapeutici e trattamenti adeguati alla corretta esecuzione delle pene.
In tale contesto, il Garante dispone di poteri di vigilanza e di segnalazione che, pur non avendo natura coercitiva, esercitano una forte persuasione morale istituzionale.
Le visite ai luoghi di privazione della libertà personale consentono di accertare direttamente le condizioni di detenzione, mentre le raccomandazioni e segnalazioni indirizzate alle autorità amministrative e giudiziarie competenti mirano a promuovere azioni correttive e riforme strutturali.
Il Garante, inoltre, formula pareri su proposte normative, partecipa ad audizioni parlamentari e collabora con organismi internazionali di tutela dei diritti umani, in coerenza con il mandato derivante dal Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT).
L’obiettivo è duplice: prevenire ogni forma di trattamento inumano o degradante e assicurare che il sistema penitenziario sia conforme ai principi costituzionali e agli standard europei.
Gli standard europei e i principi costituzionali trovano riscontro nell’applicazione di un “nuovo” paradigma di Giustizia – ora disciplinato dal Dlgs 150/2022- che è la Giustizia Riparativa, la quale permette di coinvolgere attivamente e con equiprossimità anche le vittime e la comunità; a tal proposito in che modo, secondo Lei, la Giustizia Riparativa può rappresentare un’integrazione complementare al sistema punitivo e rieducativo tradizionale anche nel contesto detentivo?
“La Giustizia Riparativa costituisce un paradigma giuridico e culturale complementare al modello punitivo tradizionale. Essa mira a ricomporre le relazioni lacerate dal reato, coinvolgendo autore, vittima e comunità in un percorso di responsabilizzazione e riconoscimento. Nel contesto detentivo, la prospettiva riparativa consente di restituire alla pena un valore relazionale e trasformativo, che si affianca alla funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione. Infatti attraverso l’ascolto, il confronto e la rielaborazione del danno, la persona detenuta può intraprendere un percorso di consapevolezza e assunzione di responsabilità, contribuendo alla propria reintegrazione sociale.
L’introduzione organica dei programmi di Giustizia Riparativa nel sistema penale, come previsto dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), segna un importante passo in avanti verso una giustizia partecipativa e orientata a prendere in carico i vissuti di tutte le parti (vittime e autori di reato) e la frattura del legame sociale (c.d patto di cittadinanza) creato dal reato.
Allo stato attuale malgrado le potenzialità trasformative per le vittime e gli autori di reati di diversa natura, in Italia, dati anche i diversi passaggi che la procedura di accreditamento dei Centri di Giustizia Riparativa richiede ancora tempo uniformare e portare a pieno regime i percorsi di giustizia riparativa, a causa di una diffidenza culturale ma anche per la mancanza di infrastrutture – ovvero spazi dove poter svolgere i programmi riparativi – che al momento sono concentrate solo in alcune parti del territorio; in altre mancano del tutto in attesa del sopracitato accreditamento dei Centri.
Inoltre, le figure professionali – mediatori penali sono al momento solo 359 in tutta Italia quelli presenti nell’elenco ministeriale – ma l’implementazione dell’elenco ministeriale è dovuta per i futuri mediatori penali, dopo il primo popolamento dell’elenco, dalla formazione la cui competenza è delle università attraverso la creazione di master biennali in collaborazione con appositi centri, che si stanno istituendo in questi mesi”.
Quali esperienze virtuose di giustizia riparativa ha potuto osservare in Italia nel contesto detentivo sia per quanto riguarda l’incontro con le proprie vittime che nei conflitti endopenitenziari?
“Per quanto riguarda l’Italia, prima della riforma Cartabia, il modello della Giustizia Riparativa è stato applicato soprattutto nell’ambito della giustizia minorile.
Si segnalano esperienze significative di giustizia riparativa e mediazione penale realizzati in ambito detentivo, grazie alla collaborazione tra istituzioni penitenziarie, enti del terzo settore e università. Tali iniziative hanno riguardato sia percorsi di incontro tra autori di reato e vittime, sia mediazioni endopenitenziarie finalizzate alla gestione dei conflitti interni tra persone detenute e tra queste e il personale. I risultati emersi da tali esperienze evidenziano un impatto positivo sulla riduzione delle tensioni interne, sulla crescita della responsabilità personale e sulla ricostruzione del senso di comunità all’interno degli istituti. La Giustizia Riparativa, dunque, è anche un mezzo di prevenzione della recidiva e di rafforzamento della coesione sociale, in linea con gli indirizzi europei e con le Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa”.
Ritorno, in conclusione a questo nostro dialogo, al ruolo del Garante e nello specifico a quale ruolo possono svolgere i Garanti regionali e comunali nel rafforzare la rete di monitoraggio nazionale e quali priorità dovrebbero guidare una futura riforma del sistema penitenziario?
“I Garanti territoriali rappresentano un’articolazione essenziale della rete di tutela delle persone private della libertà personale.
La loro presenza sul territorio consente di monitorare in modo più capillare le condizioni detentive e di intercettare precocemente le situazioni di vulnerabilità o di potenziale violazione dei diritti.
La sinergia tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali, nel rispetto di prerogative e competenze, consente di costruire una rete unitaria di osservazione, monitoraggio e promozione di buone prassi, che costituisce uno strumento imprescindibile di garanzia democratica.
In prospettiva, le priorità di una riforma organica del sistema penitenziario dovrebbero orientarsi verso:
- il rafforzamento delle misure alternative alla detenzione, per ridurre il ricorso alla pena detentiva breve;
- la tutela della salute mentale delle persone ristrette;
- l’aumento numerico del personale penitenziario e il potenziamento della formazione in chiave multidisciplinare;
- la partecipazione della società civile ai percorsi di reinserimento sociale.
Solo un sistema penitenziario improntato alla dignità, alla legalità costituzionale e alla funzione rieducativa della pena può dirsi coerente con i valori fondanti della Repubblica e con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
Questo rappresenta l’obiettivo condiviso e che va perseguito da tutte le Istituzioni di uno Stato civile e democratico”.
Foto copertina: Il ruolo del Garante e i percorsi di Giustizia Riparativa nel contesto detentivo. Dialogo con l’Avv. Irma Conti.













