Nota alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 26 ottobre 2017, Blair e altri c. Italia, ric. n. 1442/14 e altri.
La pronuncia in oggetto vede nuovamente la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) pronunciarsi sui c.d. fatti di Genova[1]. Senza ripercorrere tutte le vicende originate dalle violenze commesse dai funzionari di pubblica sicurezza in occasione del summit del Gruppo degli Otto nel luglio 2001, l’attenzione qui si rivolge all’ennesima condanna che i giudici di Strasburgo indirizzano all’ordinamento italiano nonostante lo sforzo compiuto dallo stesso – a distanza di sedici anni dal G8 e quasi trenta dalla ratifica della Convenzione ONU sulla tortura – con l’approvazione della L. 110/2017[2].
Più che uno sforzo, l’introduzione del delitto di tortura può considerarsi un atto dovuto, doveroso per gli impegni assunti a livello internazionale da parte dell’Italia e, ancor di più, in seguito alla sentenza della Corte europea pronunciata nell’affaire Cestaro c. Italia[3]. In quell’occasione i giudici di Strasburgo, accertando l’esistenza di un problema di natura sistemica, “imponevano” all’ordinamento italiano l’àut àut: porre fine alle violazioni strutturali della Convenzione dotandosi di “strumenti giuridici idonei a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o degli altri trattamenti vietati dall’art. 3”[4], oppure vedersi condannare per le medesime violazioni con l’accoglimento da parte della Corte dei ricorsi c.d. fotocopia[5].
Tuttavia, nel periodo di tempo intercorso tra la decisione Cestaro c. Italia e l’approvazione della L. 110/2017, la Corte europea cancellava dal ruolo ben sei ricorsi proposti dalle vittime delle violenze del G8 di Genova per violazione del divieto di tortura previsto dall’art. 3 della Convenzione. Il Governo italiano, utilizzando la via della composizione amichevole (ex art. 39 CEDU), si impegnava a risarcire le vittime, ad intraprendere nuove indagini per analoghi fatti e ad introdurre un programma di formazione per i funzionari di pubblica sicurezza in materia di diritti umani[6]. Ebbene, qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto, pur dando attuazione a tale impegno – anche accordando alle vittime una indennità di risarcimento – l’Italia viene condannata ex novo con la pronuncia in commento.
I fatti al centro della “storia senza fine” sono ben noti, tuttavia è utile ricordare in maniera sintetica le tappe principali come riportate nella pronuncia della Corte[7].
Il 19, 20 e 21 luglio 2001 si svolgeva a Genova, sotto la presidenza italiana, il ventisettesimo summit del G8. In vista di tale evento, molteplici organizzazioni non governative avevano costituito un gruppo di coordinamento, il Genoa Social Forum, al fine di organizzare negli stessi giorni un summit altermondialista a cui avrebbero dovuto partecipare più di duecentomila persone. Per tale evento le autorità italiane avevano predisposto un importante dispositivo di sicurezza tanto che i diversi gruppi attesi nel quadro delle manifestazioni venivano individuati in funzione della loro pericolosità: il blocco rosa, non pericoloso; il blocco giallo e il blocco blu che comprendevano potenziali autori di atti di vandalismo; e, infine, il blocco nero di cui facevano parte i gruppi anarchici, conosciuti come i black bloc.
A differenza della prima giornata che non vedeva il realizzarsi di episodi particolarmente significativi sul piano della sicurezza, le altre giornate, al contrario, venivano scosse da forti disordini e da una serie di violenti scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti[8]. I dimostranti, presunti responsabili degli atti vandalismo a danno della città, venivano condotti dalle forze di polizia ai fini dell’identificazione nella caserma di Bolzaneto, predisposta ad hoc dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per lo svolgimento delle attività della polizia giudiziaria e della polizia penitenziaria.
Ebbene, proprio in tale luogo si perpetravano le violenze, i maltrattamenti e le umiliazioni di cui i ventotto ricorrenti di diverse nazionalità si dolgono dinanzi alla Corte EDU[9] (già oggetto di condanne parziali in sede nazionale[10]).
La Corte si (ri)trova, dunque, a verificare se vi è stata una violazione – sotto il profilo materiale e sotto quello procedurale – del divieto contenuto nell’art. 3 CEDU che rappresenta “un principio fondamentale delle società democratiche”[11] e che, in ragione della sua portata assoluta, costituisce uno strumento indispensabile per la tutela dei diritti umani a livello internazionale.
In relazione alla violazione dell’art. 3 sotto l’aspetto materiale, la Corte afferma che, nel caso di specie, gli atti commessi dalle forze di polizia nella caserma di Bolzaneto devono essere considerati “espressione di una volontà punitiva e di rappresaglia contro i ricorrenti, privati dei loro diritti e del livello di protezione concesso a tutti dall’ordinamento giuridico italiano”. Come era emerso dalle indagini nazionali e dal materiale probatorio, infatti, i ricorrenti – trattati “come oggetti nelle mani delle autorità pubbliche” – si erano ritrovati ad essere ristretti in “un luogo di «illegalità» in cui le garanzie più basilari erano state sospese”. Per di più, il Sig. Blair ed altri non erano solo stati “vittime dirette di abusi, ma anche testimoni inermi dell’uso incontrollato della violenza contro altre persone arrestate”[12].
Pertanto, alla violazione materiale della loro integrità fisica e psicologica si aggiungevano le sofferenze causate dallo stato di angoscia e di stress per gli episodi di violenza a cui tutti avevano assistito[13].In relazione alla violazione dell’aspetto procedurale, i giudici di Strasburgo ricordano che l’art. 3 CEDU deve leggersi in combinato disposto con l’art. 1 che impone agli Stati contraenti l’obbligo generale del rispetto dei diritti dell’uomo; per cui, nel caso in cui un individuo subisca “maltrattamenti” da parte di un funzionario dello Stato, deve vedersi garantito dall’ordinamento il diritto ad una indagine che “miri all’identificazione e, se del caso, alla punizione dei responsabili ed all’accertamento della verità”[14].
Partendo da tale principio, la Corte nota che, nel caso di specie, gli sforzi volti all’accertamento della verità compiuti dai giudici nazionali erano caduti completamente nel nulla con la dichiarazione di prescrizione dei reati da parte della Corte di Cassazione; difatti, dei quarantacinque agenti rinviati a giudizio per i fatti di Bolzaneto, soltanto otto erano stati condannati[15].
Con molta delusione i giudici di Strasburgo affermano che, data la “manifesta sproporzione tra la gravità della condotta e la sanzione inflitta”, l’obbligo dello Stato di condurre un’inchiesta effettiva era stato svuotato di significato e che la garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione era divenuta soltanto “teorica o illusoria”[16].
Ad avviso della Corte, in materia di violazione del divieto di tortura da parte dei funzionari dello Stato non può tollerarsi l’applicazione dell’istituto della prescrizione[17] e, in aggiunta – sottolinea con forza la stessa –“quando gli agenti statali vengono accusati per reati di maltrattamento, è opportuno che siano sospesi dalle loro funzioni durante l’inchiesta o il processo e che siano licenziati una volta condannati” [18].
Per tutte le ragioni esposte la Corte EDU conclude per la violazione dell’art. 3 CEDU e condanna l’ordinamento italiano a risarcire il danno a tutte le vittime. A ben vedere, passa in ultimo piano l’approvazione della legge sul delitto di tortura. La Corte pare non voler brindare all’evento, anzi gli dedica poco più di tre righe affermando di prendere atto dell’avvenuta entrata in vigore della legge ed aggiungendo, subito dopo, che le disposizione della stessa (ovviamente!) non si applicano al caso di specie[19]. In tal modo, i giudici di Strasburgo sembrano ammonire tra le righe il Governo italiano che cercava di esaltare lo sforzo compiuto e forse dissuadere la Corte per sottrarsi alla sanzione.
[1] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 ottobre 2017, Blair e altri c. Italia, ric. n. 1442/14 e altri.
[2] Come noto la legge inserisce tra i delitti contro la libertà morale dell’individuo il delitto di tortura (art. 613 bis) e quello di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (613 ter). Cfr. MARCHI I., Il delitto di tortura: prime riflessioni a margini del nuovo articolo 613 bis c.p., in Diritto penale contemporaneo, fasc. 7-8, 2017, p. 155 ss}.
[3] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, 6884/11. Cfr. VIGANO’ F., La difficile battaglia contro l’impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano, in Diritto penale contemporaneo, 9 aprile 2015.
[4] Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Cestaro c. Italia, cit., § 246.
[5] Sulle violazioni strutturali della CEDU, cfr.: ZAGREBELSKY V., Violazioni “strutturali” e Corte europea dei diritti umani: interrogativi a proposito di Broniowsky, in Rivista di diritti umani e diritto internazionale, fasc. 1, 2005, p. 5.
[6] Corte europea dei diritti dell’uomo, decisioni del 14 marzo 2017, Alfarano c. Italia e Battisti e altri c. Italia.
[7] Cfr. Blair e altri c. Italia, cit., §§ 7-16.
[8] In uno dei tanti scontri trovò la morte il giovane Carlo Giuliani. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, ric. n. 23458/02. Cfr. COLELLA A., L’assoluzione piena dell’Italia nel caso Giuliani: alcune considerazioni critiche a margine della sentenza della Grande Camera, in Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti, fasc. 3, 2011.
[9] Cfr. Blair e altri c. Italia, cit., §§ 18-45.
[10] Corte d’Appello di Genova, Sez. pen. II, sentenza del 05 marzo 2010, n. 678; Cassazione, Sez. pen. V, 10 settembre 2013, n. 37088.
[11] Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, § 88.
[12] Cfr. Blair e altri c. Italia, cit., §§102-103 e 105, (traduzione mia).
[13] “Aucun requérant n’a pu prendre contact avec un proche, un avocat de son choix ou, le cas échéant, un représentant consulaire. Les effets personnels ont été détruits sous les yeux de leurs propriétaires. L’accès aux toilettes était refusé et, en tous cas, les requérants ont été fortement dissuadés de s’y rendre en raison des insultes, des violences et des humiliations subies par les personnes ayant demandé à y accéder”. Cfr., Ivi, § 104.
[14] Cfr., Ivi, § 117, (traduzione dell’autrice).
[15] Cfr. Cassazione pen., sent. n. 37088/2013, cit..
[16] Cfr. Blair e altri c. Italia, cit., § 123 (traduzione dell’autrice).
[17] Cfr., Ivi, § 125.
[18] Cfr., Ivi, § 133, (traduzione dell’autrice).
[19] Cfr., Ivi, § 131.
Fonte immagine in evidenza: https://www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/