A poco più di un anno dalla sentenza Grilli e dall’introduzione del principio di autoresponsabilità, cambiano nuovamente i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile sulla base di una valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi.
La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 ridefinisce i criteri per il calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1 dicembre 1970 n.898 a poco più d un anno dalla discussa sentenza Grilli (n. 11504/2017), che nel maggio 2017 aveva introdotto il principio di “autoresponsabilità” a discapito del consolidato orientamento che prendeva in considerazione il tenore di vita dei coniugi.
La recente pronuncia delle SS. UU. non riabilita l’orientamento precedente alla sentenza Grilli ma sancisce, invece, che ai fini del calcolo dell’assegno divorzile occorre tener conto di diversi fattori tramite un criterio composito che in base ad una valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi dia rilievo al contributo che l’ex coniuge richiedente l’assegno abbia dato alla formazione del patrimonio, ala luce di fattori quali la durata del matrimonio, l’età dell’avente diritto e il suo potenziale reddituale futuro1.
I giudici hanno stabilito che il nuovo parametro composito si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che caratterizzano l’unione matrimoniale anche dopo la separazione, dispondendo che “all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa” 2.
La sentenza argomenta che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare è frutto di decisioni prese di comune accordo tra i coniugi che possono però influire pesantemente su profilo economico e patrimoniale su ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
“Di tale contributo – si legge nel testo della sentenza 3 – la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo, anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell’assegno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria. La sostanziale assenza di preclusioni, salvo l’allegazione di mutamenti di fatto, nel procedimento di revisione, rende reversibile e modificabile sine die la determinazione originaria in ordine all’assegno di divorzio, escludendo anche sotto tale profilo, i rischi della cd. cripto indissolubilità”.
La sentenza Grilli aveva ribaltato, lo scorso anno, il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di determinazione dell’assegno divorzile, che si basava sul criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, prendendo invece in considerazione il criterio dell’autoresponsabilità e autosufficienza economica del coniuge4.
In base al principio dell’autoresponsabilità i coniugi venivano considerati, all’atto della separazione, come due individui distinti e autonomi senza tener conto del periodo più o meno lungo trascorso insieme. Un criterio che sul piano pratico andava a colpire tutte le donne il cui materiale contributo al nucleo familiare fosse stato diverso da quello reddituale (es. le casalinghe), alle quali sarebbe stato riconosciuto un assegno di importo modesto e che in età magari avanzata avrebbero dovuto affrontare le difficoltà di un inserimento o reinserimento lavorativo5.
La nuova pronuncia giurisprudenziale, stabilendo che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, risolve il conflitto in merito all’esclusione del “vecchio” parametro legato al tenore di vita che torna ad essere uno dei criteri su cui determinare l’entità dell’assegno divorzile per l’ex coniuge economicamente più debole.
Nel testo della sentenza6 si legge infatti che ai fini della quantificazione dell’assegno “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto”.
Sarà dunque necessario valutare quanto ciascun membro della coppia abbia contribuito alla famiglia, non solo da un punto di vista strettamente finanziario, e tener presente che “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio”.
Se ad esempio uno dei coniugi sceglie, d’accordo con l’altro, di non lavorare per dedicarsi ai figli, così da consentire al partner di continuare a lavorare e far carriera, si dovrà tenere in considerazione che la suddivisione dei ruoli è stata frutto di una decisione condivisa; di conseguenza, l’ammontare dell’assegno dovrà fondarsi sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che permeano l’unione anche dopo lo scioglimento del vincolo, come specificato dalla sentenza7.
“In caso di domanda di assegno da parte dell’ex coniuge economicamente debole – chiarisce la sentenza – il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5. c.6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza8. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l’adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”.
Alla pluralità di modelli familiari consegue dunque una molteplicità di situazioni personali derivanti dallo scioglimento del vincolo, argomenta infine la sentenza . “Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l’elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”9.
L’Associazione avvocati matrimonialisti italiani pone in evidenza come il venir meno del principio assoluto dell’indipendenza economica, qualora sia riscontrabile una sperequazione economica tra le parti e uno dei due coniugi possa dimostrare il proprio contributo alla crescita professionale dell’altro, comporti la necessità per il giudice di valutare casisticamente l’ammontare dell’importo dell’assegno divorzile10, il quale dovrà tener conto delle differenze economiche e tendere a riequilibrarle. Obiettivo, quest’ultimo, da perseguire anche nel caso in cui il coniuge richiedente l’assegno sia economicamente indipendente.
Gli avvocati ritengono dunque la sentenza in oggetto più giusta, rispetto alle passate pronunce, sia dal punto di vista morale che sociale, e auspicano che possa portare a una maggiore equità nei procedimenti e uniformità nelle sentenze.
Note:
1cfr. Altalex – Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi, 11/07/2018 -http://www.altalex.com/documents/news/2018/07/11/assegno-di-divorzio-sezioni-unite
2cfr. Diritto.it – Assegno divorzile: La lettura delle Sezioni Unite – 16/07/2018 https://www.diritto.it/assegno-divorzile-le-sezioni-unite-dato-corretta-lettura/
3cfr. Giuridica.net Testo Sentenza Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
4cfr. Diritto.it – Assegno divorzile: La lettura delle Sezioni Unite – 16/07/2018 https://www.diritto.it/assegno-divorzile-le-sezioni-unite-dato-corretta-lettura/
5cfr. Corriere.it – Cassazione: divorzio, assegno da calcolare oltre che sul tenore di vita anche sul contributo dell’ex coniuge https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_11/cassazione-divorzio-assegno-calcolare-base-tenore-vita-e99a502e-84ed-11e8-8ac0-fa79af7dc138.shtml
6cfr. Giuridica.net Testo Sentenza Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
7cfr. Corriere.it – Cassazione: divorzio, assegno da calcolare oltre che sul tenore di vita anche sul contributo dell’ex coniuge https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_11/cassazione-divorzio-assegno-calcolare-base-tenore-vita-e99a502e-84ed-11e8-8ac0-fa79af7dc138.shtml
8cfr. Giuridica.net Testo Sentenza Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
9cfr. Giuridica.net Testo Sentenza Sezioni Unite Civili Cassazione 11 luglio 2018, n. 18287 http://www.giuridica.net/wp-content/uploads/2018/07/18287_07_2018_no-index.pdf
10cfr. Altalex – Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi, 11/07/2018 -http://www.altalex.com/documents/news/2018/07/11/assegno-di-divorzio-sezioni-unite
Copertina: Excursion Into Philosophy ,Edward Hopper, 1959
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