Modifiche in ambito civile, penale e di procedura penale per rendere effettive le tutele nei confronti degli orfani in ambito economico, di diritto allo studio, assistenza medico-psicologica e accesso al mondo del lavoro.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 1° febbraio 2018 n. 26 la legge 11 gennaio 2018 n. 4, la quale apporta delle modifiche al codice civile, quello penale e di procedura penale unitamente ad altre disposizioni volte a predisporre adeguati strumenti di tutela per i figli che hanno perso un genitore a causa di un crimine commesso dall’altro genitore.
Il nuovo quadro normativo mira a tutelare legalmente ed economicamente i figli, siano essi minorenni o maggiorenni non autonomi dal punto di vista economico, di qualsiasi unione, coniugale o equiparata, culminata nell’omicidio di un genitore da parte dell’altro.
Il disegno di legge era stato trasmesso dalla Camera al Senato nel mese di marzo 2017, per poi essere approvato in via definitiva dal Senato solo in data 21 dicembre 2017 a chiusura di un iter legislativo caratterizzato da numerosi ritardi e il cui esito positivo non era da considerarsi scontato.
La nuova normativa nasce in risposta a un fenomeno che registra numeri sempre più allarmanti e alla necessità di colmare il vuoto preesistente in materia di tutela giuridica ed economica dei figli orfani a seguito di crimini commessi da uno dei genitori in danno del coniuge, anche qualora tra i due sia intercorsa separazione.
Secondo le statistiche, ogni anno si verificano in Italia circa 150 femminicidi e si stima che dal 2012 gli orfani a seguito di tali crimini siano circa 1600[1]. Numeri che rendono palese la necessità d norme di tutela anche in termini economici a fronte di un fenomeno che non accenna a ridursi.
Il dettato normativo include dal punto di vista del riferimento soggettivo il più ampio ventaglio di situazioni relazionali possibili: il testo dell’art.1 recita infatti che possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato “I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”[2]. Qualche perplessità nasce tuttavia dal riferimento, in ultimo, alla stabile convivenza: ciò infatti potrebbe escludere dall’ambito di applicazione del dettato normativo ogni relazione che non sia stata caratterizzata da periodi di convivenza.
Necessaria l’estensione delle tutele previste dalla nuova normativa, in particolare quelle di natura economica, anche ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, i quali vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.
L’art. 3 della legge in esame prevede, sempre in tema di tutele economiche, che il pm che si trovi a procedere per “il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”[3].
Il successivo art. 4 mira allo stesso tipo di tutela economica disponendo che il giudice assegni ai figli delle vittime “una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno da risarcire; nel caso vi siano beni dell’imputato gia’ sottoposti a sequestro conservativo, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata”[4].
Non è un caso che il dettato normativo parli di figli della vittima, volendo così includere anche gli episodi in cui gli orfani siano nati da relazioni diverse da quella che la vittima aveva con l’autore del crimine.
In ambito penale assistiamo all’aumento delle pene per l’omicidio del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o della persona con cui l’omicida aveva una relazione affettiva e una stabile convivenza: è infatti previsto l’ergastolo se l’unione era ancora in corso al momento dell’omicidio, e la detenzione da 24 a 30 anni se l’unione era invece cessata.
Per l’autore del crimine è prevista la sospensione dalla successione nei confronti della vittima. L’art. 5 della legge in oggetto dispone infatti che “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché a parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento”[5]. In caso di condanna o patteggiamento l’esclusione è definitiva.
L’art. 7 prevede gli stessi effetti sospensivi per la pensione di reversibilità della vittima dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla sentenza. In questo lasso di tempo, la pensione di reversibilità viene attribuita ai figli della vittima senza obbligo di restituzione[6].
Il testo normativo prevede poi diverse disposizioni finalizzate a rendere effettive le tutele nei confronti degli orfani in materia di diritto allo studio, assistenza medico-psicologica e accesso al mondo del lavoro.
L’art. 9 della legge sancisce che “è assicurata un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica”[7], mentre l’art. 10 comma 5-sexies aggiunge che “su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa”[8].
Viene incrementato, in vista dell’erogazione dei sussidi allo studio, alla formazione ed all’inserimento lavorativo, il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti estendendolo anche agli orfani per crimini domestici.
La legge prevede infine la possibilità, per gli orfani di crimini domestici di “chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva”.
La data di entrata in vigore della nuova legge è il 16 febbraio 2018.
[1] Fonte Istat – Audizione Istat femminicidio – Allegato Statistico https://www.istat.it/it/files/2017/09/Audizione-ISTAT-femminicidio_Allegato-statistico.pdf?title=Femminicidio+e+violenza+di+genere+-+28%2Fset%2F2017+-+Audizione+ISTAT+femminicidio_Allegato+statistico.pdf
[2] Cfr. art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[3] Cfr. art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[4] Cfr. art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[5] Cfr. art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[6] Cfr. art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[7] Cfr. art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
[8] Cfr. art. 10 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n. 26).
Immagine in copertina: Elina Chauvet, Zapatos Rojos – installazione a Milano – Fonte: http://www.inspirewetrust.com/2015/11/20/arte-e-violenza/
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