Il biotestamento è legge dello Stato

Il 14 dicembre 2017 l’Italia ha superato un importante ostacolo, una linea di confine – tra la vita e la morte – che ancora non riusciva ad imporsi in uno Stato che, sotto molti punti di vista, è considerato emancipato, ma che non sempre ha dimostrato di essere tale, facendo emergere spesso le lacune in campo normativo[1].’Italia sulla strada del progresso anche in campo bioetico. 

Tra i traguardi più importanti che uno Stato possa compiere, vi è sicuramente quello di promulgare delle leggi che siano sempre più vicine alle esigenze dei cittadini.

Ed una di queste era proprio dovuta all’assenza di una legge che permettesse ad un uomo, in gravi condizioni fisiche, quali ad esempio la sussistenza di uno stato vegetativo permanente, di poter scegliere in ordine alla propria vita in maniera dignitosa. Ma come dicevamo, l’Italia, seppur dopo molte richieste e battaglie di persone che hanno lottato fino all’ultimo respiro, è giunta ad un importante traguardo: la legge sul biotestamento, approvata al Senato con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti[2].

Desiderio di tanti che, come ultima volontà chiedono unicamente di non continuare a soffrire in un momento in cui, ogni cura possa risultare inutile o comunque configurare tutte le fattispecie di un accanimento terapeutico[3].

Grazie a questa legge infatti, ogni persona maggiorenne[4], in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione ed idratazione artificiali (art. 3).

È la legge quindi a prevedere che, fino a quando il paziente sia cosciente, possa liberamente esprimere la propria volontà, e che ogni cura (o rifiuto di cura) debba essere subordinata al suo consenso informato e scritto[5].  

Nessun trattamento sanitario può essere infatti iniziato o proseguito se privo del consenso della persona interessata. Tale consenso è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Ma non solo, chi intende avvalersi delle DAT, deve indicare anche un fiduciario[6] che, al momento opportuno, ne faccia le veci e lo rappresenti, esponendo le reali intenzioni del paziente che si trovi in una condizione tale da non permettergli di comunicare la propria volontà.

Ovviamente parlare di “rifiuto alle cure” non è la stessa cosa che parlare di “eutanasia” o “suicidio assistito”, non essendo quindi legittimato un comportamento commissivo (volontario) del medico, volto a procurare la morte del malato, rimanendo infatti, questa ipotesi, considerata come reato dal nostro ordinamento[7].

Ma veniamo ad un aspetto che più da vicino può interessarci: come redigere le DAT e a chi rivolgersi? Queste disposizioni devono essere innanzitutto redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata dal disponente presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza, che provvede ad inserirlo in un registro dove istituito o presso la struttura sanitaria che poi la trasmette alla regione (art. 4).

Ci troviamo di fronte ad un progresso che ha segnato sicuramente un passo importante nella storia del nostro Paese, ha dato un senso a tutte le polemiche sollevatesi al riguardo.

Questa legge è frutto infatti, di numerose proposte, sempre lasciate in sospeso, e che mai, fino allo scorso 14 Dicembre, avevano ricevuto un’adeguata risposta da parte del Senato. Dall’altro lato invece la Chiesa, che da sempre sembrava ostile ad una situazione del genere, ha invece posto le basi, con papa Francesco, per un dibattito che va oltre la visuale strettamente religiosa[8].

L’eutanasia infatti, continua ad essere illecita e lo sarà sempre per la Chiesa, ma differentemente, l’accanimento terapeutico non significherebbe uccidere.

 “È moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde al criterio di proporzionalità delle cure”, così si è espresso papa Francesco proprio in ordine a queste nuove tecniche che permettono comunque di salvaguardare la dignità alla vita umana e non, come contrariamente si sarebbe affermato, di condurre l’uomo verso il suicidio[9].

Oggi quindi assistiamo ad un progresso sotto vari punti di vista, e sicuramente ciò che emerge è proprio il percorso seguito da Stato, Chiesa e cittadini congiuntamente verso un unico obiettivo: il rispetto della vita umana in ogni sua forma.


[1] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm

[2] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/votazioni/917_1.htm

[3] Ovviamente si deve trattare di situazioni giustificate da malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, o qualora ci si trovi di fronte ad altre malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali.

[4] Per i minori invece, il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà.

[5] Questo è quanto prevede l’articolo 1 del testo, nel rispetto del principio della Costituzione che, nella fattispecie, disciplina tale ipotesi.

[6] Fiduciario è colui che viene indicato da chi sottoscrive delle Dat come una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che può anche rinunciare alla nomina con atto scritto. L’incarico del fiduciario inoltre, può essere revocato. Al fiduciario è rilasciata una copia delle Dat. Nel caso in cui queste non contengano l’indicazione del fiduciario o lo stesso vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficiacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

[7] E si pensi, al riguardo, tutta la vicenda di Marco Cappato, medico che ha aiutato dj Fabo nella battaglia “contro la vita”, o meglio “per la vita”.

[8] Per approfondimenti, consiglio la lettura dell’articolo “Diritti religiosi e questioni di bioetica. Prospettive e posizioni religiose”  pubblicato sulla rivista Opinio Juris, il giorno 15 Dicembre 2017 http://www.opiniojuris.it/diritti-religiosi-questioni-bioetica-prospettive-posizioni-religiose/

[9] Nel messaggio del 16 novembre 2017 a mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, per l’incontro europeo in Vaticano della World Medical

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