Con la sentenza n. 242 del 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale ha aperto al suicidio assistito, invitando il Parlamento a legiferare e richiamando la normativa in tema di testamento biologico. Permane il divieto di eutanasia, permessa invece in altri Paesi europei.
Negli scorsi mesi la Consulta ha aperto al suicidio assistito con la storica sentenza n. 242 del 25 settembre, pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli“[1].
In attesa di una riforma legislativa, la non punibilità sancita dalla Corte resta subordinata al rispetto della normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017). La verifica delle condizioni richieste e delle modalità di esecuzione dovrà essere effettuata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. Tali misure sono previste al fine di “evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili”[2].
“L’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore“[3], stabilisce la Corte pronunciandosi sulla questione posta dai giudici di Milano del processo a Marco Cappato, che accompagnò in Svizzera Dj Fabo, cieco e tetraplegico dopo un incidente[4].
La Consulta precisa tuttavia che resta necessario l’intervento del legislatore, già sollecitato in passato in occasione della sospensione per 11 mesi della sua decisione sulla costituzionalità dell’articolo 580 c.p., norma introdotta circa 90 anni fa e che mette sullo stesso piano l’aiuto al suicidio e l’istigazione allo stesso punendo entrambe le condotte con la reclusione sino a 12 anni.
Nelle motivazioni della sentenza, depositate lo scorso 21 novembre, si precisa inoltre che la pronuncia in oggetto non crea comunque “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in campo ai medici. Resta affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no ad esaudire la richiesta del malato”[5].
La Corte ha poi disposto che la verifica della sussistenza delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione debba restare affidata, in attesa dell’intervento legislativo, a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, come già stabilito in precedenti pronunce relative a casi analoghi[6].
La verifica sarà effettuata previo parere del comitato etico territorialmente competente, un organo consultivo per i problemi etici che emergono nella pratica sanitaria, con particolare attenzione alla tutela di soggetti vulnerabili.
Queste nuove disposizioni procedurali varranno esclusivamente per i fatti successivi alla pronuncia della Consulta, non potendo dunque applicarsi ai casi anteriori come appunto quello di DJ Fabo-Cappato. In tali situazioni occorrerà invece che l’aiuto al suicidio sia stato prestato con modalità anche differenti ma che diano sostanzialmente le stesse garanzie richieste dalla Consulta, con particolare riguardo alla verifica medica delle condizioni del paziente che richiede l’aiuto, ai modi di manifestazione della sua volontà e a una corretta informazione sulle possibili alternative[7].
Strettamente connessa all’eutanasia e al suicidio assistito è la tematica del testamento biologico, approvato in Italia a fine 2017 e la cui legge istitutiva è appunto richiamata nella sentenza della Corte Costituzionale relativamente alle norme sul consenso informato. Entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la legge sul testamento biologico permette di stabilire preventivamente a quali esami, terapie e trattamenti sanitari dare o meno il proprio consenso, in caso di una futura incapacità a comunicare, mediante le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)[8].
Tale normativa consente dunque al paziente rifiutare determinate cure, tra cui anche la nutrizione e l’idratazione artificiale, e lasciarsi morire, potendo chiedere inoltre di essere sedato o comunque di ricevere trattamenti che gli evitino sofferenze fisiche e psicologiche. La legge sul testamento biologico non permetteva però al malato di chiedere al medico o ad altre persone di aiutarlo a suicidarsi, e proprio su questo specifico aspetto è intervenuta la Consulta, aprendo al suicidio assistito in attesa di un mirato intervento del Parlamento.
E’ da sottolineare, inoltre, la differenza che intercorre tra suicidio assistito ed eutanasia secondo la definizione (seppur non universalmente accettata) data dall’Epac, l’associazione europea dei medici che si occupano di cure palliative: può parlarsi di eutanasia quando un medico somministra una sostanza letale su richiesta del paziente, mentre si parla di un suicidio assistito quando il medico aiuta un paziente a suicidarsi, lasciando però a lui la responsabilità del gesto finale[9]. Volendo aderire a questa definizione, sarà allora corretto affermare che la Consulta ha permesso a determinate condizioni il suicidio assistito, ma non l’eutanasia.
“Da oggi in Italia siamo tutti più liberi, anche quelli che non sono d’accordo”, aveva dichiarato lo scorso settembre Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni. Ho aiutato Fabiano perché ho considerato un mio dovere farlo. È una vittoria di Fabo e della disobbedienza civile, ottenuta mentre la politica ufficiale girava la testa dall’altra parte”. Reazione positiva anche da parte del pm di quel processo, Tiziana Siciliano, che aveva già chiesto l’assoluzione per Cappato e che ha commentato la decisione della Corte Costituzionale parlando di un passo molto importante[10].
Tra chi invita il parlamento a legiferare “secondo le indicazioni della Corte” si attestano anche Mina Welby e Beppino Englaro, il papà di Eluana, che ora chiedono una “legge per la libertà di decidere fino alla fine.”
La sentenza ha tuttavia sollevato anche molte obiezioni da una parte della politica, del mondo cattolico e dei medici, dato il tema estremamente delicato del fine vita che anche negli altri Paesi europei non vanta una disciplina uniforme; nel mese di giugno 2019 aveva suscitato molte polemiche in Olanda la vicenda di Noa Pothoven, 17enne che al culmine di anni di sofferenze psichiche si è lasciata morire di fame e sete dopo che lo Stato aveva respinto la sua richiesta di eutanasia. La falsa notizia secondo cui l’Olanda aveva invece acconsentito alle richieste della giovane ha scatenato polemiche in tutto il mondo, riaprendo il dibattito sull’eutanasia e sulle diverse soluzioni adottate in materia dai vari Paesi[11].
Proprio l’Olanda, nel 2002, è stato il primo Paese a legalizzare l’eutanasia diretta e il suicidio assistito, approvando due anni più tardi il protocollo di Groningen sull’eutanasia infantile. Ha avuto così inizio un lungo dibattito che ha portato a diverse soluzioni adottate negli altri Paesi europei, alcune anche piuttosto radicali: mentre alcuni Stati hanno riconosciuto l’eutanasia, altri hanno infatti continuato a proibirla e a considerarla a tutti gli effetti come omicidio[12].
E’ stato poi il Belgio a seguire per primo l’esempio dell’Olanda, legalizzando l’eutanasia nel 2003 ed estendendola ai minori nel 2016. In Lussemburgo la pratica è stata invece legalizzata solo per gli adulti e per i pazienti in condizioni di salute disperate a partire dal 2009.
La Svizzera ha una compiuta disciplina in materia che prevede sia l’eutanasia attiva indiretta, tramite l’assunzione di sostanze che come effetto secondario possono ridurre la durata della vita, sia quella passiva, mediante interruzioni dei dispositivi di cura e di mantenimento in vita, e il suicidio assistito.
La Francia fa leva sul diritto al “lasciar morire” introdotto nel 2005 con la legge Leonetti, mentre la Gran Bretagna dal 2002 ha autorizzato l’interruzione delle cure a certe condizioni introducendo anche il concetto dell’aiuto al suicidio “per compassione”, oltre ad aver reso meno aspre le sanzioni in materia dal 2010. In Svezia l’eutanasia passiva è stata legalizzata nel 2010 e, su richiesta del paziente, è concessa anche in Germania, Finlandia e Austria. In altri Paesi come Danimarca, Norvegia, Ungheria, Spagna e Repubblica Ceca il malato può invece rifiutare le cure o l’accanimento terapeutico. Sebbene in Portogallo siano condannate sia l’eutanasia passiva che quella attiva, in casi disperati è permesso a un comitato etico di interrompere le cure[13]
La pratica dell’eutanasia è invece attualmente illegale in Irlanda e, appunto, in Italia, sebbene la recente apertura giurisprudenziale in tema di suicidio assistito e la precedente normativa sul testamento biologico rendano astrattamente possibili ulteriori future novità in materia.
Note
[1] cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.242 del 25 settembre 2019
[2] cfr. Repubblica.it, Suicidio assistito, la Consulta sul caso Dj Fabo: “Nessun obbligo per i medici, 22 novembre 2019, https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/22/news/eutanasia_la_consulta_nessun_obbligo_per_i_medici_-241657064/
[3] cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.242 del 25 settembre 2019
[4] cfr. Ansa.it, Fine vita: Cappato, ministro Speranza renda esigibile il diritto, 22 novembre 2019, http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/22/consulta-su-aiuto-a-suicidio-nessun-obbligo-per-medici_5b496713-15c5-46c0-8776-115b32937af0.html
[5] cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.242 del 25 settembre 2019
[6] cfr. Repubblica.it, Suicidio assistito, la Consulta sul caso Dj Fabo: “Nessun obbligo per i medici, 22 novembre 2019, https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/22/news/eutanasia_la_consulta_nessun_obbligo_per_i_medici_-241657064/
[7] cfr. Ansa.it, Fine vita: Cappato, ministro Speranza renda esigibile il diritto, 22 novembre 2019, http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/22/consulta-su-aiuto-a-suicidio-nessun-obbligo-per-medici_5b496713-15c5-46c0-8776-115b32937af0.html
[8] cfr. L. 22 dicembre 2017 n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
[9] cfr. Agenzia Italia, Eutanasia, suicidio assistito e testamento biologico: qual è la situazione in Italia e in Europa?, 27 settembre 2019 https://www.agi.it/fact-checking/eutanasia_suicidio_assistito_testamento_biologico-6257555/news/2019-09-27/
[10] cfr. Il Messaggero.it “Consulta: «Sì al suicidio assistito in casi come Dj Fabo, legge indispensabile». Cappato: da oggi tutti più liberi”, 25 settembre 2019, https://www.ilmessaggero.it/italia/consulta_suicidio_assistito_diretta_oggi_ultime_notizie-4757408.html
[11] cfr. Repubblica.it, Il caso Noa Pothoven: cosa sappiamo della morte della ragazza e perché si discute di eutanasia, 05 giugno 2019 https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/05/news/eutanasia_noa_pothoven_cronaca_olanda-228023607
[12] cfr. Repubblica.it, Eutanasia e suicidio assistito: le diverse scelte dei Paesi europei, 04 giugno 2019, https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/04/news/eutanasia_come_funziona_in_europa-227970703/
[13] cfr. Repubblica.it, Eutanasia e suicidio assistito: le diverse scelte dei Paesi europei, 04 giugno 2019, https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/04/news/eutanasia_come_funziona_in_europa-227970703/}
Foto copertina: Cesena Notizie
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