Genesi e possibili derive di un’inedita forma di “merito”.
Imperversa, di questi tempi, il dibattito pubblico in ordine alle modalità di introduzione e utilizzo del Digital Green Pass in Italia, a seguito del Regolamento UE 2021/953[1], che ne ha determinato il perimetro di legittimità a livello sovranazionale.
In particolare, l’estensione dell’utilizzo delle Certificazioni Verdi a una serie di attività quotidiane, così come previsto dai DL 105/2021[2] e 111/2021[3], è parsa a molti giuristi costituire una forma indiretta di obbligo alla vaccinazione.
Il dibattito si è fondato principalmente sulla possibilità di limitare l’autonomia individuale nella vita quotidiana (ad esempio per l’ingresso in un ristorante, per prendere l’aereo o il treno, o ancora per recarsi a teatro o al cinema) a tutela di un interesse collettivo fondamentale come quello connesso al bene Salute.
A tal riguardo, è importante sottolineare preliminarmente come l’art. 32 ponga, in relazione alla libertà di cura, precisi limiti rispetto alla tutela della salute pubblica: in particolare, si intende concedere alla collettività la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio, purchè esso sia subordinato a un atto normativo avente valenza di Legge[4].
Sotto questo profilo, illustri costituzionalisti[5] hanno recentemente confermato la possibilità, per la comunità, di imporre a tutti, o ad alcune categorie, un obbligo di vaccinazione.
Tuttavia, a oggetto del dibattito, è recentemente emersa anche la circostanza per cui, nell’intento di garantire la libertà di scelta riguardo le vaccinazioni, l’introduzione del Green Pass è stata svincolata dall’obbligo vaccinale rappresentando, di fatto, una soluzione ibrida del tutto inedita.
È parso evidente, anche in sede comunitaria, il paradosso giuridico legato all’introduzione di uno strumento “di controllo”, relativo all’adempimento di un atto che ad oggi non è considerabile quale un obbligo di legge, ma al massimo può essere percepito alla stregua di un comportamento “virtuoso”, ovvero di un dovere “etico”.[6]
Nel Regolamento UE, proprio per i suddetti motivi, si è estesa la possibilità di utilizzo del Green Pass anche ai non vaccinati, se negativi a un tampone recente o se guariti dal covid.
Inoltre, nei numerosi Considerando, sono stati introdotti notevoli limiti “di principio” nell’utilizzo su larga scala del DGP: il Considerando 36, in particolare, pone come necessario “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di vaccinarsi o hanno scelto di non essere vaccinate”.[7]
Pertanto, il possesso del Green Pass “non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”, dovendo sempre prevedersi mezzi alternativi, utilizzabili dal soggetto al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di talune forme di libertà di movimento (vaccinazione effettuata, avvenuta guarigione o recente tampone negativo).
Inoltre, viene esplicitato che il Regolamento stesso non possa essere interpretato come istitutivo di “un obbligo a essere vaccinati”.
Al Considerando 20 viene ulteriormente chiarito come sia da evitarsi la discriminazione dei non vaccinati, guariti o negativi al virus in forza di precedente tampone, anche riguardo la tipologia di certificazione posseduta: “il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato”.
Al fine di comprendere meglio la complessità dei temi dibattuti, può essere utile la lettura tanto del recente parere dell’Osservatorio per la legalità costituzionale, dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto Green Pass” [8], quanto della relativa “Replica al documento anti green pass pubblicato da Questione Giustizia” a cura di Roberto Bin.[9]
Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel Parere emesso il 30.04.2021[10], ha evidenziato, oltre ai vantaggi derivanti dall’utilizzo del Green Pass, diverse criticità nella normativa nazionale, facendo emergere, ad esempio, la necessità di prevedere tamponi gratuiti per i “non vaccinati”, al fine di evitare forme di discriminazione derivanti dall’utilizzo di questo strumento.
Il Comitato ha altresì spiegato come l’utilizzo del Pass, al di fuori dell’emergenza sanitaria, rischi di aprire la strada a un futuribile utilizzo massiccio del cd. Passaporto Biologico, che tramite “la rilevazione di determinate condizioni di salute” garantisca “la libertà di movimento e l’accesso a determinati luoghi, servizi, attività o beni, in una “sanità etica”, che distingue i cittadini a seconda dei comportamenti adottati, reputati più o meno virtuosi in base ai criteri stabiliti dalle autorità statali e/o sanitarie, introducendo possibili forme surrettizie di controllo improprio della popolazione”.
L’analisi di tal ultima considerazione, attinente al tema del nostro approfondimento, dovrebbe rivestire un’importanza fondamentale nel dibattito: il concetto di “sanità etica”[11] introduce una diversa qualificazione giuridica del diritto alla Salute.
Al diritto alla Salute infatti, aldilà del necessario bilanciamento rispetto alla propria duplice veste, individuale e collettiva, finirebbe per corrispondere un dovere alla Salute, tale da porre in capo ad ogni individuo sano una vera e propria responsabilità, rispetto ai rischi per la collettività, reputata come prioritaria rispetto alle libertà personali[12].
Il Green Pass, così come concepito in base alla normativa nazionale, sembra quindi poter evolvere a vero e proprio strumento di sorveglianza sanitaria[13], che rischia di trasporre nello Stato liberale una inedita forma di meritocrazia dei diritti, secondo dinamiche simili rispetto al c.d. “merito creditizio”[14], un metodo di tracciamento dei comportamenti finanziari, tramite l’utilizzo di banche dati accessibili a tutti gli Istituti, utilizzato diffusamente in ambito bancario.
Il paragone è calzante atteso che, a titolo esemplificativo, un elevato indebitamento o il ritardo di alcune rate nel rimborso dei propri finanziamenti può oggi comportare un credit score negativo, con conseguente difficoltà di accesso al credito.
Secondo la medesima logica, in un prossimo futuro, il rischio di infettarsi e/o di contagiare gli altri, magari sintetizzato in un “health score”, variabile in base ai comportamenti adottati e all’evolversi di eventuali emergenze sanitarie, potrebbe costituire una preclusione all’esercizio delle libertà personali.
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Interessante, a tal proposito, risulta essere il parere di Matteo Cosulich, sulla questione della responsabilità individuale nella sanità[15]: seppure la Costituzione non preveda un dovere alla salute, potrebbe, per astratto, disporsi una limitazione alle cure mediche gratuite, relativamente a patologie causate dallo stile di vita insalubre del paziente, in forza di una lettura estensiva dell’art. 32 Cost., desumendone un interesse collettivo “a che le risorse economiche siano in prima battuta destinate a finanziare le cure delle patologie per così dire “inevitabili” e solo secondariamente – e in forma più limitata – delle patologie riconducibili a comportamenti insalubri dell’individuo”.
L’autore però, oltre a rimarcare il limite posto dalla Carta rispetto agli indigenti, a cui andrebbero comunque garantite cure gratuite, mette in guardia dalla deriva totalitaria di tale sistema, per cui uno Stato liberale rischia facilmente di degenerare in un c.d. Stato etico, ovvero “lo Stato che giudica dal punto di vista etico la vita degli individui”, punendo “i comportamenti devianti.”
Per avere contezza delle evoluzioni a cui si rischia di giungere, qualora si ponga lo Stato nella funzione di educatore dell’individuo, secondo modelli comportamentali stabiliti come “etici” rispetto al bene della comunità, si pensi che in Cina è già operativo un complesso sistema di credito sociale[16], oggi integrato con uno specifico “punteggio salute”, che tramite un algoritmo attribuisce ad ogni individuo censito un punteggio sintetico di merito, associato a premi o restrizioni di libertà[17].
E’ curioso notare come tale sistema miri a “stabilire un modello di integrità sociale”, promuovendo “la formazione di restrizioni e punizioni sociali” per i “disonesti” e un sistema premiale per gli informatori che segnalano i comportamenti poco etici[18].
Del resto occorre sottolineare che il merito creditizio, così come oggi utilizzato nelle democrazie liberali, è un concetto molto distante dal credito sociale cinese, consistendo in un dato meramente indicativo, che al massimo rischia di influire su un atto discrezionale della banca, in quanto non è normativamente previsto alcun diritto all’ottenimento del credito.
Al contrario, il condizionamento di libertà e diritti inviolabili ad un giudizio etico, benchè a tutela della Salute, in uno Stato liberale sembra poter sussistere solo in forza di una norma precettiva, che preveda obblighi e diritti certi[19] in capo ad ogni individuo.
L’obbligo vaccinale quindi, rispetto a forme così ampie di compressione dei diritti individuali, non parrebbe affatto configurarsi come un “attentato alla libertà”, piuttosto costituirebbe l’unica forma di garanzia di certezza del diritto e dei diritti, al fine di evitare che la natura liberale della nostra democrazia tenda progressivamente ad assumere, nel tempo, i connotati tipici dello Stato etico.
Note
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953
[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;105
[3] http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc
[4] http://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
[5] https://www.ilgiornale.it/news/politica/s-dei-costituzionalisti-pass-andare-bar-non-limita-alcuna-1962012.html
[6] http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=91090
[7] A proposito dei dubbi sollevati in relazione all’erronea traduzione in italiano del Considerando 36, Cfr. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003399_IT.html
[8] https://generazionifuture.org/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass/
[9] http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/08/09/replica-al-documento-anti-green-pass-pubblicato-da-questione-giustizia/
[10] http://bioetica.governo.it/media/4257/pubblicazione-cnb-parere-p141-passaporto-patentino-green-pass.pdf
[11] La sanità etica introduce un inedito inquadramento del concetto di “salute”, connesso alle dichiarazioni dell’OMS del 2006: “Uno stato dinamico di benessere, caratterizzato da un potenziale fisico e mentale che risponde alle aspettative di vita in misura all’età, alla società di riferimento, e alla responsabilità personale”, Cfr. http://service.istud.it/up_media/eticasan.pdf
[12] https://www.einaudiblog.it/letica-della-responsabilita-un-patriottismo-liberale/
[13] http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3040187.pdf
[14] https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=50/5031
[15] http://www.provinz.bz.it/sanita/download/Cosulich-abstract-bz.pdf
[16] https://www.geopolitica.info/il-sistema-del-credito-sociale-in-cina/
[17] https://www.china-files.com/covid-19-codici-salute-e-crediti-sociali/
[18]https://www.creditchina.gov.cn/zhengcefagui/zhengcefagui/zhongyangzhengcefagui1/201801/t20180103_105451.html
[19] https://treccani.it/enciclopedia/certezza-del-diritto/
Foto copertina: Greenpass