Il primo esercizio del “Golden Power” da parte del governo Draghi


Il nuovo esecutivo guidato da Draghi tramite il ricorso al veto da “Golden Power” ha vietato a un gruppo cinese di rilevare il controllo di un’azienda italiana di semiconduttori.


 

All’inizio del 2019, prima dello scoppio della pandemia Covid-19, veniva approvato il Regolamento UE 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che, come recita, «istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione»[1]. Si tratta del primo tentativo organico di prevedere regole comunitarie in merito all’esercizio del cosiddetto Golden power da parte degli Stati membri dell’UE.

Definizione di Golden power

Il Golden power è il potere, di varia natura (informativo, interdittivo, conformativo) che gli Stati possono esercitare nei confronti degli investitori esteri e delle imprese da questi controllate a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dello Stato e così, più specificamente, dei settori strategici e degli interessi pubblici protetti che richiedano, a giudizio di un Paese, un controllo dell’investimento[2].
L’attenta vigilanza sulle acquisizioni di attività strategiche europee e la difesa degli interessi dell’Unione sono stati indicati quali obiettivi della nuova disciplina, sia pur ribadendo il sostegno al libero scambio e all’apertura alle imprese extracomunitarie.

Il Regolamento era figlio di una accresciuta attenzione per gli interessi nazionali; figlia, a sua volta, della lunga crisi finanziaria ed economica, della presenza sullo scenario economico mondiale di un crescente numero di attori forti, espressione non solo di imprese, ma spesso di Stati o enti controllati da Stati e infine dell’evoluzione tecnologica in vari settori, tradizionali e nuovi.

A causa della pandemia, alcune norme comunitarie in materia sono entrate in vigore anticipatamente, innalzando il grado di attenzione e controllo sugli investimenti diretti esteri. L’obiettivo è quello di contrastare eventuali operazioni speculative in momenti particolarmente fragili per le aziende, sempre nel rispetto delle normative europee per la concorrenza e la tutela della libertà di impresa.

In Italia, la normativa di riferimento del golden power è il d.l. 21/2012 che individua, su tutti, i seguenti settori che possono essere interessati dall’intervento del Governo: difesa e sicurezza nazionale; tecnologia 5G; energia, trasporti, comunicazioni e settori rilevanti ai sensi dell’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2019/452. Il governo può intervenire, tenendo conto dei principi di proporzionalità (vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell’obiettivo perseguito) e ragionevolezza, attraverso le seguenti modalità: opposizione all’acquisto di partecipazioni; veto all’adozione di delibere societarie; imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni[3].

Decreto Liquidità

Il principale intervento post-Covid che si è occupato del Regolamento e del golden power è il d.l. 23/2020. Il Decreto Liquidità ha inteso compiere una significativa e anticipata applicazione del Regolamento. A seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il golden power viene esteso anche ad altri ambiti e la norma, inoltre, sarà applicata alle operazioni all’interno dell’UE. Al fine di difendere il controllo societario delle aziende strategiche da finalità speculative, inoltre, aumentano gli obblighi di comunicazione alla presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese ritenute strategiche[4].

All’art. 15 del decreto, è prevista un’estensione delle prerogative governative anche ad altri settori, ora considerati strategici tra cui: le infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali (tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture); le tecnologie critiche e prodotti a duplice uso (tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie); la sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare); l’accesso a informazioni sensibili (compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni); i settori attinenti la libertà e il pluralismo dei media[5].

In aggiunta, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova norma estende l’obbligo di notifica agli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione, che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25%. L’obbligo di notifica si estende a tutti gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni da parte di soggetti di uno Stato estero, inclusi in via transitoria quelli appartenenti all’UE, “di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto”[6].

Il caso dell’italiana Lpe

Il primo esercizio del golden power da parte dell’esecutivo guidato da Draghi riguarda il tentativo di un gruppo cinese di rilevare il controllo di un’azienda italiana attiva nel settore dei semiconduttori: la lombarda Lpe. Essa risulta essere l’unica azienda italiana e leader a livello globale nella tecnologia epitassiale anche con brevetti propri. Il premier lo scorso aprile, nel corso di una conferenza stampa, aveva dichiarato che “il caso della Lpe è stato un uso di buon senso del golden power dato che la carenza di semiconduttori ha costretto molti costruttori di auto a rallentare la produzione lo scorso anno, quindi è diventato un settore strategico”. Il veto da golden power da parte del governo Draghi è stato posto il 31 marzo scorso per bloccare la vendita del 70% della Lpe alla cinese Shenzen Investment Holdings Co, una società riconducibile al Xiang Wei, finanziere cinese attivo nel settore dei semiconduttori a livello mondiale[7].

In questo caso è importante sottolineare la dimensione globale del problema, considerando altresì che l’industria automotive rappresenta il 6% del Pil. L’industria automobilistica statunitense ha a più riprese esortato il governo ad intervenire, vista la carenza globale di semiconduttori che potrebbe provocare ingenti perdite dal lato della produzione nei prossimi mesi. La paralisi è stata determinata da un effetto a catena del Covid: quando lo scorso anno le cause automobilistiche hanno azzerato la produzione, anche gli ordinativi di chip si sono fermati. Al momento della ripartenza, hanno scoperto che i produttori di chip erano sovraccaricati dagli ordini dell’industria dell’elettronica di consumo che ha visto un boom di domanda per i dispositivi il cui uso era stato incrementato dalle misure restrittive anti-Covid. Contemporaneamente, ulteriori eventi straordinari, come il sisma giapponese e le tempeste texane, hanno complicato le catene di fornitura. Tali avvenimenti hanno costretto molte aziende a tagliare la produzione[8].

Complessivamente, dalla sua introduzione, il golden power è stato invocato soltanto tre volte in Italia. Nondimeno, come sostenuto da Michele Nones (IAI), ampliandone la portata vi è il rischio che, volendo controllare tutto o comunque troppo, si finisca con il controllare niente. Fissare obiettivi irraggiungibili rischia di creare ostacoli a quanti vogliono investire nel nostro Paese. L’Italia ha bisogno e deve, quindi, favorire nuovi investimenti nelle nostre imprese per consentire il loro sviluppo fisiologico. Sarà necessario definire una strategia nazionale, non semplicemente delle regole, avendo a mente che il mantenimento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali è ben diverso dal controllo degli assetti proprietari[9].


Note

[1] Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 452/2019
[2] Rescigno M., Rimini E., “Golden power e coronavirus: regole per l’emergenza o per il futuro”, Analisi Giuridica dell’Economia, 2, dicembre 2020.
[3] Camera dei Deputati, Temi dell’attività parlamentare (XVII legislatura), La disciplina del golden power: quadro normativo, https://temi.camera.it/leg17/post/la_disciplina_del_golden_power__quadro_normativo.html
[4] Pasquariello G., “Decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23 – disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: il nuovo golden power”, Diritto.it, aprile 2020.
[5] Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
[6] Lener R., “Brevi note sul golden power nel settore finanziario alla luce del Decreto Liquidità”, Analisi Giuridica dell’Economia, 2, dicembre 2020.
[7] Massaro F., “Draghi ferma i cinesi con il «golden power»: cos’è e perché l’italiana Lpe è stata protetta”, Corriere della Sera, aprile 2021.
[8]https://www.repubblica.it/economia/2021/04/09/news/golden_power_dis-295721717/?__vfz=medium%3Dsharebar
[9] Giacobbe F., “Golden Power, non tutti i poteri che luccicano sono d’oro. Parla Nones (IAI)”, Formiche.net, aprile 2020.


Foto copertina: Il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi

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