Cassazione: “l’uso dei fotogrammi di Google Earth va valutato caso per caso”


Con la sentenza numero 39087 del 17 ottobre 2022, la Cassazione mette nuovamente in chiaro l’efficacia delle immagini e fotogrammi web estrapolate da Google Earth affermando appunto la loro utilizzabilità purché vengano valutati caso per caso.


La Corte di Cassazione con la Sentenza suindicata, ha chiarito che in merito di abuso edilizio, gli elementi a fondamento della tesi essere provati anche attraverso l’estrapolazione di fotogrammi che vengono scaricati dal sito web di Google Earth poiché costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili.

Analisi

I giudici chiariscono che i fotogrammi scaricati da Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 e articolo 189 poiché nella contestazione mossa con ricorso proposto ai Supremi Giudici, quello che ne viene evidenziato è che il fotogramma è una prova documentale, non viene contestato contestare il valore intrinseco rappresentato dallo stesso, ma se la stessa istantanea possa essere utilizzata come fonte di prova poiché attraverso il suo richiamo nel processo, permette di provare abusi edilizi risalendo anche alla data di realizzazione poiché le estrapolazioni sono equiparabili ai rilievi “aereo-fotogrammetrici” e, pertanto, configurano prove a tutti gli effetti per l’individuazione di un abuso edilizio.

Il caso

Alla base di questa pronuncia vi è il fatto storico da analizzare brevemente. Alla pronuncia della Corte di Cassazione si è arrivati a seguito del ricorso avanzato dal difensore del proponente che si era visto emettere l’applicazione di una misura cautelare reale in quanto – a seguito di opportuni controlli – vi è stato riscontrato che l’edificio unifamiliare (oggetto del provvedimento) vi era stato costruito un intero piano senza alcun titolo edilizio o senza giustificazione idonee che ne prevedesse la costruzione. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva quindi disposto l’applicazione – a carico del ricorrente in Cassazione – del sequestro preventivo del manufatto ed il Tribunale del Riesame con decreto avverso la richiesta di revoca della misura cautelare reale, ne confermava il sequestro.

Le motivazioni della Cassazione: il fotogramma come fonte di prova

Ciò che si contesta nel secondo punto del ricorso avanzato dai difensori dell’indagato, è la validità come fonte di prova dell’estrapolazione di report fotografici prelevati dalla piattaforma di  Google Earth.
Attraverso l’estrapolazione ciò che ne viene fuori è il report fotografico degli sviluppi rappresentato da diversi fotogrammi e delle evoluzioni strutturali che sono avvenute nel tempo, difatti, attraverso l’estrapolazione dei fotogrammi, ne viene fuori una “cronistoria” che evidenzia la data in cui è stata scattata la foto e di quando è stata poi estratta dal software Google.
All’interno della Sentenza va individuato il nocciolo della decisione della Suprema Corte con cui precede la sua decisione ripercorrendo le sue precedenti decisioni. I giudici anticipano la loro decisione specificando una decisione simile presa dalla Cassazione Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Rv. 271313 affermando che “i fotogrammi scaricati da Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 comma 1 cpp. o 189 cpp. in quanto rappresentano fatti persone o cose essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza del vero in quanto essi rappresentano, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente.”
Quello che i giudici precisano è che non si contesta il contenuto delle foto ma lo strumento stesso e la sua estrapolazione.
Quando si pone l’attenzione sulle estrapolazioni effettuate da strumenti informatici o telematici (quindi in questo caso non solo Google Earth ma anche altri software), “si deve distinguere il valore probatorio astrattamente intrinseco portato dall’oggetto portata alla stregua di una valutazione giuridica dal suo contenuto ovvero una valutazione concreta della prova che mira ad accertare il fatto del processo il fatto interno e concreto della prova”.
Quindi la Cassazione in sentenza specifica in prima battuta che i rilievi di Google Earth rappresentano uno dei tanti strumenti che permettono una valutazione da parte del Tribunale di poter emettere una decisione in merito ad una richiesta come potrebbe essere quella di un sequestro; e che il richiamo effettuato dai giudici dell’impugnazione cautelare appare legittimo. Altresì specifica che in tema di prove, i fotogrammi scaricati sul sito di Google Earth, costituiscono delle prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 comma 1 del codice di procedura penale e dell’articolo 189 in quanto rappresentano fatti, persone o cose.
Al ricorrente si contesta la mancanza di una qualsiasi allegazione che sia contraria alla validità probatoria del fotogramma che comunque vada ad eliminare l’incertezza sull’ultimazione delle opere posto che una verifica dell’evidente ampliamento volumetrico sia stata effettuata e che sia stata provata con un fotogramma presentato e valutato dal giudice per le indagini preliminari. 

Articolo 234 codice di procedura penale: La prova documentale

  1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
  2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
  3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti

Analisi della fattispecie e definizione di ciò che è documento.

Ai sensi dell’alt. 234, è tale “qualunque documento” (cartacea, fotografico, fonografico etc.) idoneo a rappresentare fatti, persone o cose. Apparentemente il codice include una nozione limitativa di documento, intendendo per tali tutti quelli formati fuori del procedimento nel quale si chiede o si dispone che si possa permettere l’ingresso nel processo. Difatti non rientrano in tale categoria di documenti e non rivestono perciò, tale qualità i verbali, sebbene potrebbero essere acquisibili al fascicolo del dibattimento, relativi ad operazioni o ad atti compiuti nella fase delle indagini preliminari. Il documento, per addivenire a vero mezzo di prova, deve avere alcuni requisiti essenziali di appartenenza all’atto della sua richiesta. Ci si riferisce alla certezza in ordine alla paternità o provenienza, (difatti, è vietata l’acquisizione di documenti anonimi, di quelli apocrifi), di quelli che hanno un contenuto inattendibile, riferibile a voci correnti e a verbali di prove che provengono da altri procedimenti.
In particolare, ogni documento deve possedere ed essere valutato in re ipsa, delle condizioni di ammissibilità dei documenti:
Per “accertata paternità” del documento, a meno che costituisca corpo di reato o provenga comunque dall’imputato (art. 240);
Per “assenza in esso di voci correnti nel pubblico”, ci si riferisce alle informazioni sulla moralità delle parti, dei testimoni, etc. (art. 234) atte a minare le prove.
Per “verbali di prove di altri procedimenti” (art.238 come mod. dalle legge 267/1997 e dalla legge 63/2001) ci si ricollega se tali verbali derivino dall’assunzione di un “incidente probatorio, di un giudizio civile definito con sentenza o atti irripetibili”, se riguardano “dichiarazioni con il consenso dell’imputato o se vi si producono sentenze divenute irrevocabili”.
Se assunte in incidente probatorio, o nel dibattimento; l’utilizzabilità dei verbali di dichiarazioni rese da imputati o testi è limitata agli imputati i cui difensori abbiano partecipato all’assunzione (co. 1 e 2bis); se trattasi di prove assunte in giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato (co 2); se trattasi di atti, la cui ripetizione è divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili (co. 3); se trattasi di verbali di dichiarazioni (fuori dai casi già previsti dai co. 1, 2, 2bis, 3). con il consenso dell’imputato mentre in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503; le c.d. sentenze irrevocabili in altri processi.
Una osservazione sulla genericità delle prove documentali, che riguarda scritti o comunque contenuti che non rappresentano fotogrammi di individuazione di persone ma istogrammi la cui lettura presuppone una minima competenza della materia rappresentata, può essere fatta se la prova documentale possa ostacolare il corretto andamento del procedimento, come l’uso immediato di documenti, ove possono derivare, oltre che dall’indizio di falsità, (superabile eventualmente mediante perizia), anche dalla lingua adoperata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza (ud. 22 giugno 2022) 17 ottobre 2022, n. 39087
Svolgimento del processo

  1. Con ordinanza del 24 dicembre 2021, il Tribunale del Riesame di Brindisi confermava il decreto del 10 dicembre 2021, con il quale il G.I.P del Tribunale di Brindisi aveva disposto nei confronti di A.C., indagato del reato di cui all’art. 44 lett. B) del d.P.R. n. 380 del 2001, il sequestro preventivo del secondo piano di un manufatto, sito in (omissis), alla (omissis).
  2. Avverso l’ordinanza del Tribunale pugliese, C., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

2.1. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., nonché dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, osservando che il Tribunale, nel disattendere la doglianza proposta nei motivi aggiunti e riferita al mancato aggravamento del carico urbanistico, si è limitato a richiamare i principi in materia di astratta sequestrabilità dell’immobile abusivo, senza indicare, in concreto, quali fossero le esigenze cautelari che attualmente giustifichino il sequestro.

La motivazione sul punto sarebbe dunque inesistente, non essendo sufficiente il richiamo alla creazione ‘di vani completamente abusivi a spiegare l’aumento del carico urbanistico, posto che non sono- state variate né la struttura né la fruibilità urbanistica dell’immobile, essendo rimasto immutato anche il nucleo familiare.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata considerazione della prescrizione del reato, idonea a incidere anche nella fase cautelare.

Si evidenzia in proposito che il Tribunale ha rimandato a una fase successiva l’accertamento circa l’epoca di consumazione dei reati che il ricorrente aveva affermato essere già ultimati e passibili di essere estinti per prescrizione, senza considerare che alcun riscontro certo consente di ancorare l’epoca di realizzazione degli abusi al 2020, non potendo costituire documenti idonei allo scopo i rilevamenti tratti da Google Earth, non paragonabili ai rilievi aerofotogrammetrici. Dunque, conclude la difesa, dovendo essere ancorata al principio del favor rei la risoluzione di eventuali dubbi circa l’epoca di realizzazione delle opere, il Tribunale avrebbe dovuto orientarsi per l’insussistenza del reato per prescrizione, ben potendo i manufatti in esame avere trovato esecuzione nel 2016, risalendo a tale epoca l’ultimo rilievo effettuato dall’Amministrazione comunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

  1. In via preliminare, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice._ Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
  2. Tanto premesso, deve ritenersi, iniziando dal primo motivo, che, rispetto alla valutazione delle conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, non -è configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

In proposito, è stato infatti rilevato che l’intervento edilizio, da valutarsi nella sua interezza, ha comportato la netta trasformazione di una piccola abitazione, di un solo piano abitabile, dotata di un unico ingresso soggiorno-cucina, due camere da letto e un piccolo bagno con ripostiglio, avente sul lastrico solo un piccolo vano lavanderia di 18,91 metri quadri, in un immobile sviluppato su due piani, con la realizzazione di vani in ampliamento completamente abusivi, uno destinato a cucina, l’altro a disimpegno, ·oltre a un ulteriore vano wc, per una superficie in ampliamento raddoppiata e per un volume in ampliamento pari a 49 mc.; dunque, è venuta fuori un’opera percettibilmente diversa, con un corpo di fabbrica abitabile esteso sul piano di copertura, per nulla paragonabile al piccolo locale lavanderia· previsto, per cui la libera disponibilità dei manufatti è stata ritenuta idonea a consentire la protrazione delle conseguenze del reato realizzato, valutazione questa non illogica, tanto più ove si consideri la presenza nell’immobile di un nucleo familiare rimasto immutato dall’inizio dell’esecuzione del sequestro.

L’impostazione del Tribunale, in tal senso, risulta coerente con l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722), secondo cui, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad acçertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento a eventuali interventi di competenza della P.A. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività, ipotesi questa ragionevolmente esclusa dai giudici cautelari, stante il perdurante utilizzo dei manufatti, le cui dimensioni e caratteristiche si presentano tutt’altro che irrilevanti.

  1. Anche rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti non si ravvisano criticità, essendo stato chiarito nell’ordinanza impugnata che, in mancanza di qua/siasi allegazione contraria da parte dell’indagato, non potevano ritenersi sussistenti i profili di incertezza evocati dalla difesa sull’ultimazione delle opere, a fronte dell’accertamento del consulente del P.M. ing. Lo Re, il quale, visionando le immagini tratte dal programma Google Earth Pro, ha-evidenziato che, alla data del 20 luglio 2018, l’ampliamento volumetrico, al secondo piano, era assente, essendosene rilevata la presenza solo con il fotogramma del 20 giugno 2020.

A ciò è stato aggiunto peraltro il rilievo che lo stato dei luoghi desumibile dalla Cila presentata il 22 marzo 2019 risulta costituito dal solo piano lavanderia, essendo altresì significativo che, nella lettera di dimissioni presente nella pratica edilizia, il direttore dei lavori, in data 16 novembre 2020, abbia dichiarato di voler lasciare l’incarico per alcune difformità a lui riscontrate rispetto al titolo abilitativo.

Di qui la conclusione, anch’essa non illogica, secondo cui gli ampliamenti abusivi del secondo piano erano evidentemente avvenuti non prima dei lavori di manutenzione ordinaria di cui alla comunicazione di inizio lavori del marzo 2019.

Premesso che i rilievi di Google Earth rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale, deve osservarsi che il richiamo valorizzato dai giudici dell’impugnazione cautelare appare legittimo, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Rv. 271313) che, in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Goog/e Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quante rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del· loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente.

In definitiva, fermo restando che i temi dedotti dalla difesa ben potranno essere ulteriormente approfonditi nel proseguo del procedimento penale in corso, deve però ribadirsi che l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, nella quale non sono state ignorate le deduzioni difensive, non presenta profili di incoerenza o di irrazionalità argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive si muovono prevalentemente nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

  1. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di C. va rigettato, con condanna del. ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Foto copertina: fotogramma di Google Earth