L’ Italia e le operazioni militari. L’articolo 11 della Costituzione: analisi e commento.


Nelle ultime settimane, con l’offensiva delle forze militari legate al Generale libico Haftar verso Tripoli e il governo di Al-Sarraj, sostenuto dall’Italia e dall’ONU, l’opinione pubblica italiana si è divisa sul tipo di politica che Roma dovrebbe perseguire in Libia: da una parte, c’è chi predica la calma; altri vorrebbero che l’Italia sostenesse Haftar piuttosto che Al-Sarraj; altri ancora chiedono invece un intervento militare a sostegno del governo di accordo nazionale con sede a Tripoli. Questi ultimi sono però criticati da chi sostiene che l’Italia non debba partecipare a operazioni militari, perché in contrasto con il diritto nazionale e internazionale, citando l’art. 11 della Costituzione, che dichiara il “ripudio alla guerra” della Repubblica italiana. Ma è davvero così?


Partiamo da una precisazione: la seguente analisi non intende parteggiare per una o per l’altra tesi, né per lo schieramento dell’Italia da parte di uno o l’altro; lo scopo di questo lavoro è chiarire la capacità dell’Italia di partecipare o meno a operazioni militari, e se questo è in ottemperanza al diritto nazionale e internazionale.

L’art.11 della Costituzione italiana è stato spesso citato nel momento in cui l’Italia ha preso parte a missioni militari in giro per il mondo: il tema non è certamente nuovo, ed è stato già oggetto di discussione in relazione alla partecipazione italiana in Kosovo, alla missione Enduring Freedom e poi alla missione ISAF della NATO in Afghanistan, nonché alla missione Antica Babilonia in Iraq. In verità, l’art.11 è stato, spesso e volentieri, utilizzato senza avere una chiara idea di cosa affermi, seguendo piuttosto le tendenze politiche del momento. Vediamo perché.

L’art. 11 della Costituzione

L’art.11 dichiara: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

Una parte della dottrina giuridica sostiene che è riduttivo affermare che l’art.11 Cost. esprima il solo ripudio alla guerra, peraltro letto in modo errato. Al contrario, si afferma che il ripudio alla guerra debba essere considerato nel contesto di tutti i valori espressi dall’art. 11 Cost., che non si limitano alla sola pace, in quanto comprendenti anche la sicurezza. Sempre secondo parte della dottrina inoltre, l’art. 11 Cost. vieta solo la guerra offensiva, intesa come quel genere di conflitto caratterizzato da un uso totale della forza armata del paese (quali sono state ad esempio le guerre mondiali), ma non dispone in merito agli interventi militari non rientranti in tale categoria, che invece dovrebbero essere valutati di volta in volta in base alle norme dettate dal diritto internazionale e dalle Nazioni Unite[1].

Questo orientamento dottrinale è certamente condivisibile, soprattutto vista l’evoluzione dell’interpretazione dei dettami costituzionali in base al ruolo politico assunto dall’Italia sullo scenario europeo (nell’Unione europea) e internazionale (con l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite e alla NATO). Molto spesso l’errore compiuto, in particolare dalle forze politiche che si trovano in un dato momento storico all’opposizione, è stato quello di associare l’art. 11 Cost. al ripudio della guerra in assoluto, comprendendo qualsiasi tipo di azione delle forze armate che non fosse finalizzato alla difesa del paese come da art. 52 Cost[2].

Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto visti i mutamenti dello scenario internazionale dal periodo post II Guerra Mondiale ai giorni nostri, l’Italia ha sottoscritto diversi trattati in ambito europeo e internazionale per tutelare le proprie esigenze in materia di sicurezza e difesa. In questo contesto l’art. 11 Cost. ha trovato una diversa interpretazione e applicazione attraverso, seppur in maniera controversa, un compromesso tra gli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale e i principi costituzionali. Una sorte simile l’ha avuto l’art. 10 Cost.[3], che ha subito un’evoluzione interpretativa per garantire l’adattamento dell’ordinamento giuridico interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché in base a tutte quelle norme emanate dai vari organismi internazionali (come quelli dell’Unione europea), che in alcuni casi sono addirittura vincolanti per l’Italia.

Ritornando all’art. 11 Cost., con un’analisi appena più attenta dell’intero contenuto risulta chiaro che la norma costituzionale non si limiti ad affermare il semplice ripudio alla guerra, anche perché, in maniera alquanto banale, la storia ci insegna che per evitare la guerra occorre l’accordo di tutti gli Stati eventualmente coinvolti. Inoltre, se nell’art. 11 Cost. fosse sancita una sola scelta di principio come quella del ripudio, l’Italia non avrebbe potuto aderire ad alcuna alleanza che contemplasse la difesa collettiva, come la NATO e l’Unione europea. Alcuni hanno anche cercato di sostenere un principio di neutralità che trasparirebbe dall’art. 11 Cost., ma occorre fare una precisazione. Bisogna fare una distinzione tra le scelte adottate e formulate dai principi costituzionali e posizioni di neutralità come quella adottata ad esempio dalla Svizzera.

Lo stato di neutralità proibisce, in tempo di pace, al paese di partecipare ad alleanze e di concedere basi ad altri e, in tempo di guerra, di partecipare a conflitti appoggiando l’una o l’altra parte. Bisogna inoltre aggiungere che la neutralità è anche una disciplina giuridica, che si riflette con norme giuridiche cogenti all’interno degli ordinamenti degli Stati, e, di conseguenza, deve essere considerata e rispettata dagli altri Stati.

Come detto quindi, si può affermare che l’art. 11 Cost., nella parte in cui dispone che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, esclude solamente “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” ma non impedisce, invece, la “guerra di difesa” (per legittima difesa), che anzi è in linea con quanto affermato dall’art. 52 Cost., nonché con i principi affermati dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che garantiscono l’esercizio del diritto di autodifesa individuale e collettiva.

Non potrebbe essere il contrario, altrimenti sarebbe paradossalmente negato all’Italia di difendersi dall’aggressione di un nemico attraverso lo strumento della guerra o, nel quadro di una difesa collettiva, di difendere un proprio alleato, cosa che è prevista dai trattati dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione europea, di cui l’Italia fa parte.

Nella parte in cui si dichiara “del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, anche in questo caso si afferma il divieto per l’Italia di utilizzare la guerra, ma non di utilizzare altri strumenti (come la rottura di relazioni diplomatiche, sanzioni economiche etc.), che non possono rientrare certamente nella categoria di aggressione armata.

Infine, di fondamentale importanza è la parte in cui si afferma che la Costituzione “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”: infatti, è stato possibile per l’Italia limitare la propria sovranità in favore di organizzazioni internazionali create proprio per promuovere la pace e la giustizia. Questa scelta si adatta perfettamente con la scelta del ripudio alla guerra, in quanto il perseguimento di pace e giustizia tra le Nazioni è certamente un modo ottimale di allontanare lo spettro della guerra. Il problema nasce laddove, nel concreto, alcune organizzazioni di cui l’Italia fa parte non solo perseguono la pace ma garantiscono la sicurezza internazionale, anche attraverso l’uso della forza, in alcuni casi con attività preventiva. Per questo alcuni sostengono che la limitazione di sovranità da parte dell’Italia, in favore di alcuni organismi internazionali, non sia perfettamente corrispondente al dettato costituzionale, ovvero alla differenza tra l’“assicurare la giustizia tra le Nazioni” e il “garantire la sicurezza internazionale”, nonostante questo sia presente all’interno della Carta delle Nazioni Unite. In questo contesto poi, vanno considerati tutta una serie di trattati e norme internazionali che hanno in parte incrinato il ruolo gerarchico della Costituzione, e che anche su questo tema hanno prodotto degli sconvolgimenti all’ordinamento giuridico interno.

Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali

 

Nel diritto internazionale l’uso della forza militare è limitato, per tutti gli Stati, dall’art. 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite, con l’eccezione regolata dall’art. 51 per il caso di autodifesa, ossia come reazione ad un’aggressione armata[4]. Nel diritto internazionale consuetudinario è considerata autodifesa lecita anche la reazione ad una minaccia di attacco, purché essa sia immediata e non dia possibilità di agire diversamente. In entrambe le situazioni, la reazione armata deve osservare dei requisiti, ovvero quelli di necessità e di proporzionalità, quindi l’assenza di scelta e la forza della risposta all’aggressione[5]. Tralasciando le ipotesi riguardanti la legittima difesa, gli Stati non sono autorizzati ad usare la forza militare. Sono invece considerate lecite le operazioni atte a eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le operazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possono essere di diverso tipo. Le peace support operations (PSO) comprendono sia operazioni coercitive, intese come missioni per imporre la pace (peace enforcement), sia di mantenimento della pace (peace keeping), durante le quali l’uso della forza è limitato all’autodifesa e alla difesa del mandato. Le prime appartengono al capo VI della Carta delle Nazioni Unite, le seconde al capo VII.

Come detto in precedenza, le Nazioni Unite hanno, tra gli scopi indicati all’art.1 comma 1, l’obiettivo di “mantenere la pace e la sicurezza internazionale”: la sicurezza internazionale rientra quindi tra i fini principali dell’ONU, oltre quello di mantenere la pace. Garantire la sicurezza internazionale è certamente un compito diverso da quello di “assicurare la giustizia fra le Nazioni”, ovvero quello presente nell’art. 11 Cost. Mentre il primo obiettivo assume un ruolo di vigilanza dell’ordine internazionale, assicurando lo status quo, il secondo punta a contrastare tutto ciò che potrebbe creare tensioni tra le Nazioni, tali da spingere popoli e governi a a condurre pratiche ostili, come appunto la guerra. Per salvaguardare la sicurezza internazionale occorre quindi “assicurare la giustizia fra le Nazioni”, come affermato dal principio costituzionale. Per quanto riguarda le misure adottate dal Consiglio di Sicurezza, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della Carta delle Nazioni Unite, “al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.  Pertanto anche l’Italia, che ha ratificato la Carta, qualora richiesto è tenuta a rendere disponibili al Consiglio le proprie forze armate, previa ratifica dell’accordo. Seppur vero che, secondo l’art. 87 Cost., la ratifica dei trattati internazionali spetti al Presidente della Repubblica quando non è necessaria l’autorizzazione preventiva del Parlamento ai sensi dell’art. 80 Cost., ovvero quelli di natura politica,  per quanto concerne l’uso delle forze armate all’estero, poiché tali accordi sono certamente espressione della politica estera italiana e di difesa e sicurezza, questi ultimi devono necessariamente seguire l’iter affermato dall’art. 80 Cost, quindi il passaggio preventivo al Parlamento per l’autorizzazione, dal momento che solo questo può consentire la valutazione politica dell’accordo o del trattato. Non vi è dubbio alcuno che questo procedimento, che riguarda non solo le richieste da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche quelle di NATO e Unione europea, rafforza il principio costituzionale di sovranità popolare.

Anche l’Unione europea, come sancito dal Trattato sull’Unione europea all’articolo 10 A comma 2, attua politiche al fine di “preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne”. Tali propositi, come individuato dal Consiglio europeo, rientrano all’interno degli obiettivi strategici dell’Unione. L’Italia ha potuto ratificare il Trattato visto che gli obiettivi prefissati, perseguiti conformemente ai principi della Carta ONU, sono assimilabili ai principi della Costituzione e, in particolare all’art.11 Cost., attraverso l’evoluzione interpretativa accennata inizialmente. Tale interpretazione permette a quella finalità di “assicurare la giustizia tra le Nazioni” la possibilità di trovare uno sbocco attraverso le missioni all’estero delle Forze Armate.

La scelta di assimilare tali disposizioni dall’UE fu certamente più facile di quanto accaduto con il Patto Atlantico. L’entrata nell’Alleanza Atlantica dell’Italia generò un dibattito molto energico, che in alcuni casi sfociò in manifestazioni e violenze: l’adesione di Roma al Trattato di Washington sancì una scelta di politica estera che poneva l’Italia nel gruppo dei paesi occidentali, nato sotto la guida statunitense dopo la II Guerra Mondiale, che si contrapponeva al blocco comunista guidato dall’Unione Sovietica. Tra gli articoli del Patto Atlantico troviamo di fondamentale importanza l’art. 5, il quale prevede che “un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell’America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale”. L’art. 51 della Carta dell’ONU infatti, non prevede la sola autodifesa individuale, ma anche l’autodifesa collettiva, nata da accordi e alleanze come, appunto, il Patto Atlantico. Le cose cambiano quando, dopo la fine della Guerra Fredda e lo smantellamento dell’Unione Sovietica, la NATO adotta un nuovo “Concetto Strategico”, il quale aggiungeva alle disposizioni contenute nell’art. 5 una nuova funzione di organo stabilizzatore e di risoluzione di conflitti, anche al di fuori del territorio alleato. In poche parole, la NATO si rendeva disponibile a prevenire conflitti e condurre operazioni anche nei casi non previsti dall’art. 5, affiancando quindi, oltre alla classica “difesa collettiva”, anche il concetto di “sicurezza collettiva”, con compiti di peace keeping e peace enforcement, crisis management e peace building. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la NATO ha espanso il ventaglio di interventi in risposta alle sfide poste alla sicurezza collettiva date dal terrorismo e dalle nuove minacce ibride come il cyberterrorismo, le organizzazioni criminali transnazionali etc. Il nuovo approccio strategico della NATO pone alcune problematiche sia rispetto alla Costituzione sia in rapporto a ONU e UE (nonostante soprattutto con quest’ultimo si cerchi di trovare un coordinamento sui problemi comuni in materia di sicurezza e difesa[6]). Risulta dubbio anche l’inquadramento della NATO rispetto alla Carta ONU: infatti appare impropria la collocazione della stessa nel Capitolo VIII della Carta, ovvero tra le “organizzazioni regionali”, mentre risulta più adatto inserire le missioni dell’Alleanza nel Capitolo VII. Il Patto Atlantico rappresenta un vincolo per l’Italia, non solo per l’utilità che offre in merito alla protezione del nostro paese, ma anche per averla collocata nel gruppo occidentale che, negli anni del 20° secolo, ha portato notevoli vantaggi ai suoi appartenenti, diversamente da quanto accaduto con il blocco comunista e i suoi Stati. Tuttavia, risulta ancora difficile trovarne una giusta collocazione nel diritto internazionale.

L’Italia e la difesa nazionale

 

Come affermato anche dal più recente “Libro Bianco” del Ministero della Difesa, il contesto globale attuale è diventato incredibilmente complesso, difficile da interpretare e il cui futuro impossibile da prevedere. Ciò che si può certamente notare è la tendenza, almeno nel futuro prossimo, di un aumento delle instabilità in alcune aree del mondo, tra cui alcune che ci riguardano da vicino, come il Mediterraneo, l’Africa e il Medio Oriente. Solamente considerando gli eventi più recenti, fenomeni come le Primavere Arabe, la nascita e la fine dell’ISIS e le massicce migrazioni provenienti dall’Africa subsahariana hanno costretto una ridefinizione, ben più ampia, di quella che è la difesa nazionale e la funzione assunta dalla Difesa, sia in capo al governo che alle Forze Armate, dinanzi a queste sfide. Detto questo, nell’attuale scenario mondiale, le missioni militari devono necessariamente adottare una flessibilità maggiore, che tenga conto non solo della sicurezza e della sovranità territoriale nazionale, ama anche dei valori e principi della civiltà occidentale, di quelli dell’ordinamento internazionale, della salvaguardia e tutela degli interessi dello Stato, del contrasto alle violazioni dei diritti umani, della pace e della prevenzione da nuove e vecchie minacce.

In tal senso, nel 2016 l’Italia ha adottato una nuova disciplina riguardante la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali. La legge n. 145 del 2016[7] (detta anche “legge quadro sulle missioni internazionali), novellata poi dall’art. 6 del decreto legge n. 148 del 2017[8], ha cercato di colmare il vuoto normativo rappresentato dall’assenza di una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali. La legge ha definito così, in via permanente, la procedura da seguire sia per l’inizio di nuove missioni (art. 2 comma 2), sia il proseguimento di quelle in corso (art. 3 comma 1). Le disposizioni contenute nella normativa, in via generale, si applicano al di fuori del caso riguardante la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento e dichiarato, ai sensi dell’art. 87 Cost., dal Presidente della Repubblica, e in conformità ai principi dell’art. 11 Cost., in base al quale, come già affermato, consente all’Italia di limitare la propria sovranità a favore di organizzazioni internazionali il cui scopo è assicurare la pace.

La legge, in particolare, individua il tipo di missioni, i principi da osservare e il procedimento da seguire per istituire o mantenere le missioni. Il testo riconosce le missioni di peace keeping e peace enforcement, citando esplicitamente quelle delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali di cui fa parte, ovvero NATO e UE. Il testo, secondo alcuni, si riferisce anche a quelle missioni istituite secondo il diritto internazionale che comprendono le cosiddette “coalizioni internazionali” (come la Global Coalition contro l’ISIS) e le missioni finalizzate a interventi umanitari. Le missioni devono inoltre compiersi nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 11 Cost., del diritto internazionale generale e umanitario e del diritto penale internazionale. Per quanto concerne il procedimento legislativo, il Parlamento assume un ruolo centrale, rendendo la legge “effettiva” la prassi, spesso disattesa, che faceva precedere l’avvio di una missione all’estero da una discussione del Parlamento. Spesso e volentieri, infatti, la ratifica avveniva successivamente, con la conversione in legge del decreto legge che stabiliva il finanziamento della missione.

In linea generale, può operarsi un distinguo tra due procedimenti, a seconda che ci riferiamo alle nuovi missioni o a quelle in corso. Per le nuove missioni, il primo passo è dato dalla legge di bilancio annuale che stabilisce l’importo per finanziare le missioni in corso; il Consiglio dei Ministri delibera in caso di nuove missioni all’estero, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Le delibere sono presentate alle Camere con annesse relazioni tecniche sugli oneri finanziari; entro dieci giorni dalla data di applicazione delle delibere, il Ministro dell’Economia, su richiesta delle amministrazioni interessate, può disporre un anticipo del 75% delle somme destinate al fondo per le missioni; il governo, con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), ripartisce le somme destinate alle varie missioni; infine le Camere esprimono il proprio parere sui profili finanziari degli schemi dati dai D.P.C.M. presentati dal governo. Per il proseguimento delle missioni in corso, invece, il primo passo viene dal governo, che entro il 31 dicembre di ogni anno presenta una relazione sullo stato delle missioni in corso, segnalando proroghe o modifiche, corredata da relazioni tecniche sugli oneri finanziari; le Camere successivamente discutono e deliberano; anche in questo caso, entro dieci giorni dalla data di applicazione delle delibere, il Ministro dell’Economia, su richiesta delle amministrazioni interessate, può disporre un anticipo del 75% delle somme destinate al fondo per le missioni; il governo ripartisce con i D.P.C.M. le somme per le varie missioni; le Camere esprimono il proprio parere sui profili finanziari degli schemi dati dai D.P.C.M. presentati dal governo.

Le missioni italiane violano la Costituzione? 

Da quanto detto finora, possiamo affermare che l’ordinamento nazionale risulti ormai integrato e, obbligatoriamente, subordinato alle norme di diritto internazionale consuetudinarie, ritenute erga omnes, e alle norme provenienti da quegli organi a cui l’Italia ha deciso di cedere parte della propria sovranità, come le istituzioni europee. Questo ha fatto sì che il quadro normativo generale si allontanasse forse da alcuni principi costituzionali, come quelli sanciti dagli artt. 11 e 10 comma 1 Cost.

Tuttavia, l’internazionalizzazione del nostro ordinamento giuridico probabilmente non era né evitabile né, tanto meno, considerabile in maniera negativa. L’Italia, dopo aver partecipato a una guerra di aggressione portata avanti dall’Asse durante la II Guerra Mondiale, ha dovuto riguadagnare fiducia sullo scenario internazionale ed europeo, per cui è stata costretta, in qualche modo, ad adeguarsi alle scelte fatte dai paesi occidentali, dopo essere riuscita ad aderire a ONU e NATO. Tale scelta, col senno di poi, è stata complessivamente positiva, visti gli effetti che l’ingresso in queste organizzazioni (e nell’UE) ha prodotto per l’Italia, garantendole prosperità e sviluppo nonché un rinnovato ruolo di primo piano sullo scenario europeo e occidentale. L’Italia ha perciò dovuto, in qualità di membro di tali organizzazioni, fornire la propria disponibilità a misure collettive, anche militari, interpretando in maniera diversa ed evolutiva i dettami degli artt. 10 comma 1 e 11 Cost.

In ciò ci viene in aiuto l’art. 42 della Carta dell’ONU: riprendendo quanto sancito dall’art.1 comma 1 della stessa Carta, che prescrive l’obbligo di “prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace”, l’art. 42 autorizza il ricorso all’uso della forza in deroga al divieto generalmente prescritto, fornendo al Consiglio di Sicurezza (qualora ritenga inadeguate o si siano dimostrate tali altre misure) il potere di intraprendere ogni azione necessaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso l’uso di forze navali, terrestri e aeree. In forza di ciò, l’Italia ha adottato e recepito nell’ordinamento interno tali disposizioni, attuando un’evoluzione interpretativa dei dettami costituzionali esistenti. Con la legge n. 145 del 2016, si è altresì cercato di garantire il fondamento della formula democratica sancita dal principio di sovranità popolare presente nell’art. 1 Cost., valorizzando la centralità del Parlamento e ponendo alla base delle missioni italiane i principi sopracitati del diritto internazionale e della Costituzione.


[dropcap]Note[/dropcap]

[1] N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, quarta edizione, G. Giappichelli, Torino p. 103.

[2] L’ art. 52 recita: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

[3] L’art. 10 recita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

[4] Corte IG, Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti), 27 giugno 1986. La Corte sottolinea “if an armed attack occurs”.

[5] Corte IG, Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, cit., § 94: «The Court therefore finds that Article 51 of the Charter is only meaningful on the basis that there is a “natural” or “inherent” right of self-defence, and it is hard to see how this can be other than of a customary nature, even if its present content has been confirmed and influenced by the Charter». Corte IG, Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari, parere, 8 luglio 1996, §§ 41-44: «The submission of the exercise of the right of self-defence to the conditions of necessity and proportionalityis a rule of customary international law …These requirements of Article 51 apply whatever the means of force used in self-defence».

[6] Vds. NATO, Joint Declaration on EU-NATO Cooperation, 10 luglio 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm

[7] Gazzetta Ufficiale n° 178, Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. (16G00159), 1 agosto 2016.

[8] Gazzetta Ufficiale n° 242, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166), 16 ottobre 2017.


Foto Copertina: «L’aeroporto abbranca l’aeroplano» di Barbara (1938). Barbara era lo pseudonimo di Olga Biglieri


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