Dalle origini del judicial review alle tensioni contemporanee: il ruolo della Corte nell’equilibrio dei poteri americano.
Nel disegno costituzionale statunitense la Corte Suprema occupa una posizione paradossale poiché priva della “spada” dell’esecutivo e della “borsa” del legislativo, come osservava Alexander Hamilton, essa dispone soltanto del proprio giudizio[1]. Eppure, da oltre due secoli, questo organo di nove membri non elettivi orienta in modo decisivo la vita politica, sociale ed economica americana, dalla segregazione razziale al diritto all’aborto, dal finanziamento delle campagne elettorali alla regolazione ambientale. Comprendere la sua storia e il suo funzionamento è indispensabile per avvicinarsi alla comprensione di un’impalcatura costituzionale complessa come quella statunitense.
Le origini: un potere da costruire.
L’Articolo III della Costituzione americana del 1787 è sorprendentemente scarno: istituisce “una Corte Suprema” e attribuisce al Congresso il potere di creare le corti inferiori, ma non specifica né il numero dei giudici né, soprattutto, il potere di dichiarare incostituzionali le leggi federali. Fu il Judiciary Act del 1789 a strutturare concretamente il sistema giudiziario federale, fissando in sei il numero dei giudici della Corte Suprema, cifra poi variata più volte nel corso dell’Ottocento fino a stabilizzarsi a nove dal 1869.
Il vero atto fondativo del potere della Corte, tuttavia, non è una norma ma una sentenza. Nel 1803, nel caso Marbury v. Madison, il Chief Justice John Marshall affermò per la prima volta il principio del judicial review: la Corte, interpretando la Costituzione come “legge suprema del Paese”, si riconobbe il potere di annullare le leggi del Congresso ritenute incompatibili con essa[2]. Si trattò quindi di una auto-attribuzione di competenza priva di un fondamento testuale esplicito, ma che nei decenni successivi si sarebbe consolidata come architrave dell’intero sistema costituzionale statunitense.
Dalla dottrina Marshall in avanti, la storia della Corte può essere letta come una successione di ere giurisprudenziali, ciascuna segnata da un orientamento dominante, dettato dal Chief Justice in carica. La cosiddetta Lochner era (1897-1937) vide la Corte utilizzare la clausola del due process per proteggere la libertà contrattuale contro la legislazione sociale, sino a dichiarare incostituzionali diverse leggi del New Deal rooseveltiano, provocando la celebre minaccia del “court-packing plan” del 1937[3], poi abbandonata ma che indusse comunque un mutamento di rotta giurisprudenziale noto come “the switch in time that saved nine”[4]. Seguì la Warren Court (1953-1969), che con sentenze come Brown v. Board of Education (1954), dichiarando incostituzionale la segregazione scolastica, e Miranda v. Arizona (1966), sui diritti degli indagati, impresse una svolta progressista e garantista senza precedenti.
La Burger e poi la Rehnquist Court moderarono parzialmente questa traiettoria, mentre l’attuale Roberts Court, in carica dal 2005 e caratterizzata da una solida maggioranza conservatrice consolidatasi con le nomine dell’amministrazione Trump, ha inaugurato una nuova fase, culminata nel superamento di Roe v. Wade con la sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization del 2022.
Composizione e nomina: la politica dietro la toga
I nove giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato a maggioranza semplice, come previsto dalla Appointments Clause dell’Articolo II. Non esistono requisiti costituzionali di età, cittadinanza o formazione giuridica, sebbene nella prassi tutti i giudici siano stati finora avvocati o magistrati di lunga esperienza. L’incarico è a vita, subordinato soltanto a dimissioni volontarie, morte o impeachment, istituto quest’ultimo mai utilizzato con successo contro un giudice della Corte Suprema, il caso più noto, quello del giudice Samuel Chase (1804-1805), si concluse con l’assoluzione al Senato.
Questa combinazione di nomina politica e permanenza vitalizia rende ogni vacanza un evento di enorme rilevanza pubblica. Le audizioni di conferma davanti alla Commissione Giustizia del Senato, trasformatesi in veri e propri eventi mediatici dagli anni Ottanta in poi, riflettono la consapevolezza diffusa che le convinzioni giudiziarie dei candidati, più che le loro competenze tecniche, determineranno per decenni l’orientamento della Corte su temi quali aborto, armi, diritti civili e potere regolatorio delle agenzie federali.
Un punto di svolta in questo senso è rappresentato dalla nomina di Robert Bork nel 1987. Fino ad allora, la Commissione Giudiziaria del Senato aveva approvato pressoché all’unanimità e con spirito bipartisan la quasi totalità dei candidati proposti dai vari inquilini dello Studio Oviale, in nome di una logica di dialogo istituzionale che considerava la competenza tecnica del candidato, più che il suo orientamento ideologico, il criterio guida della valutazione senatoriale[5]. La nomina di Bork da parte dell’amministrazione Reagan, per il suo dichiarato originalismo e per posizioni ritenute regressive su temi quali la privacy e i diritti civili, ruppe bruscamente questa tradizione: la sua candidatura fu respinta dal Senato con un voto di 58 a 42, al termine di un’audizione aspramente polarizzata e di una campagna di opposizione senza precedenti condotta da gruppi civici e da esponenti democratici.
Da quel momento il termine “to bork” è entrato nel lessico politico statunitense per indicare l’opposizione sistematica e pubblica a un candidato giudiziario sgradito, e il processo di conferma ha progressivamente assunto i tratti apertamente conflittuali che ancora oggi lo caratterizzano, come dimostrato dalle successive, tesissime audizioni per le nomine di Clarence Thomas (1991) e Brett Kavanaugh (2018)[6]. La progressiva erosione della prassi del filibuster per le nomine giudiziarie, eliminato per i giudici delle corti inferiori nel 2013 e per la Corte Suprema nel 2017, ha ulteriormente accentuato la dimensione partigiana del processo di conferma, riducendo la soglia necessaria da sessanta a cinquantuno voti.
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Il funzionamento quotidiano: dal certiorari alla decisione
A differenza delle corti di ultima istanza in molti ordinamenti di civil law, la Corte Suprema statunitense gode di un’ampia discrezionalità nella selezione dei casi da trattare.
Il meccanismo principale è il writ of certiorari: le parti soccombenti nelle corti inferiori possono presentare una petizione, ma la Corte è libera di accoglierla o respingerla senza obbligo di motivazione. Su circa settemila-ottomila petizioni presentate ogni anno, la Corte ne accoglie generalmente meno di cento, concentrando la propria attenzione sui casi di maggiore rilevanza costituzionale o su questioni rispetto alle quali le corti d’appello federali abbiano raggiunto conclusioni contrastanti (il cosiddetto circuit split)[7].
Questo potere di selezione, disciplinato in origine dal Judiciary Act del 1925, anche noto come Certiorari Act, consente alla Corte di funzionare non come organo di terza istanza per la correzione di errori, ma come custode dell’uniformità e della coerenza del diritto federale.
Il calendario giudiziario, denominato Term, si apre tradizionalmente il primo lunedì di ottobre e si chiude alla fine di giugno dell’anno successivo. Durante questo periodo si susseguono le fasi di deposito delle memorie scritte (briefs), le udienze orali (oral arguments), generalmente della durata di un’ora per caso, e infine le conferenze private tra i giudici, alle quali non partecipa alcun membro dello staff. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice e la redazione dell’opinione di maggioranza viene assegnata dal Chief Justice, se questi si trova nella maggioranza, o altrimenti dal giudice più anziano tra quelli in maggioranza[8]. Sono ammesse concurring opinions, che condividono l’esito, ma non interamente il ragionamento, e dissenting opinions, che talvolta hanno acquisito nel tempo un’autorevolezza tale da orientare sviluppi giurisprudenziali futuri, come nel celebre caso della dissenting di John Marshall Harlan in Plessy v. Ferguson (1896), che anticipò di oltre mezzo secolo i principi poi affermati in Brown.
Lo shadow docket e le tensioni contemporanee
Negli ultimi anni la dottrina statunitense ha posto crescente attenzione al fenomeno del cosiddetto shadow docket, ovvero l’insieme delle ordinanze emesse dalla Corte su richieste urgenti, ingiunzioni, sospensioni di provvedimenti, richieste di stay, senza udienza orale, senza piena istruttoria e spesso senza motivazione estesa[9].
Se tradizionalmente tale strumento era riservato a questioni procedurali marginali, negli ultimi anni è stato impiegato per decidere, in via sommaria, controversie di enorme impatto pratico, dalle politiche migratorie alle misure sanitarie anti-Covid, fino a questioni relative al diritto di voto, sollevando critiche circa la trasparenza e la legittimità democratica di tali pronunce[10].
A questo si aggiunge un dibattito, sempre più acceso nell’opinione pubblica e nell’accademia giuridica, sulla legittimazione stessa della Corte quale organo contro-maggioritario. Già Alexander Bickel, nel suo classico The Least Dangerous Branch (1962), aveva definito la “difficoltà contro-maggioritaria” come il problema centrale della giustizia costituzionale in un sistema democratico[11]. Tale tensione si è riacutizzata proprio con la sentenza Dobbs, che ha rimesso agli Stati la disciplina del diritto all’aborto rovesciando quasi cinquant’anni di precedente costituzionale, e con le proposte, circolate anche in ambito parlamentare democratico, di ampliare il numero dei giudici (court-packing) o di introdurre limiti di mandato (term limits), nessuna delle quali ha finora trovato attuazione concreta[12].
I rapporti con gli altri poteri: un equilibrio in continua ridefinizione
Il potere della Corte Suprema non si esercita in un vuoto istituzionale, ma all’interno di un intreccio di checks and balances che ne condiziona costantemente la portata effettiva. Il Congresso, pur non potendo rovesciare direttamente una sentenza di interpretazione costituzionale, dispone di strumenti indiretti di reazione: può modificare la propria legislazione per aggirare i motivi di incostituzionalità rilevati, può intervenire sulla giurisdizione delle corti federali inferiori ai sensi dell’Exceptions Clause dell’Articolo III, e, soprattutto, può avviare il procedimento di revisione costituzionale formale, come avvenuto dopo Dred Scott v. Sandford (1857), la sentenza che negò la cittadinanza alle persone di origine africana, superata dal Tredicesimo e dal Quattordicesimo emendamento approvati al termine della Guerra Civile. Anche l’Esecutivo mantiene una relazione complessa con la Corte: se è vero che il Presidente è tenuto a dare esecuzione alle sue sentenze, come chiarito nel celebre precedente United States v. Nixon (1974), che impose la consegna delle registrazioni della Casa Bianca durante lo scandalo Watergate, è altrettanto vero che la nomina dei giudici costituisce lo strumento più duraturo di influenza presidenziale sulla giurisprudenza costituzionale, capace di produrre effetti ben oltre la durata del singolo mandato.
Un ulteriore elemento di equilibrio, spesso sottovalutato, è rappresentato dal federalismo giudiziario: la Corte Suprema condivide infatti l’interpretazione del diritto con le corti supreme dei singoli Stati, competenti in via esclusiva sulle rispettive costituzioni statali, che in alcuni casi offrono tutele più ampie di quelle riconosciute a livello federale, in particolare in materia di diritti civili e libertà individuali[13].
Questo pluralismo giurisdizionale, unito alla persistente tensione tra un testo costituzionale settecentesco e le esigenze di una società in continua trasformazione, spiega perché il dibattito sui metodi interpretativi, dall’originalism sostenuto in particolare dal giudice Antonin Scalia al living constitutionalism di matrice più progressista, non sia mai stato meramente accademico, ma abbia costituito, e continui a costituire, il vero terreno di scontro politico-culturale attorno alla Corte[14].
Conclusioni
La Corte Suprema degli Stati Uniti resta probabilmente l’istituzione più interessante degli USA: un organo giudiziario che, attraverso l’autoattribuzione ottocentesca del judicial review, si è progressivamente affermato come arbitro ultimo delle grandi questioni costituzionali della nazione, pur mantenendo una struttura procedurale, nomina politica, mandato vitalizio, ampia discrezionalità nella selezione dei casi, concepita in un contesto storico profondamente diverso da quello attuale. Il crescente peso della componente ideologica nelle nomine, l’uso sempre più frequente dello shadow docket e il riemergere di proposte di riforma strutturale segnalano che la questione della legittimazione democratica di questo potere senza spada né borsa è tutt’altro che risolta, e continuerà verosimilmente a costituire uno dei terreni più fecondi per il dibattito politico-istituzionale per un paese, da questo punto di vista, profondamente in crisi.
Note
[1] A. Hamilton, The Federalist No. 78, 1788.
[2] Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803)
[3] Fu una proposta poi bocciata dal Congresso del Presidente Franklin D. Roosevelt per ampliare la Corte Suprema degli Stati Uniti. Il piano consentiva di nominare un nuovo giudice per ogni magistrato in carica che avesse superato i 70 anni.
[4] B. Ackerman, We the People: Transformations, Harvard University Press, 1998.
[5] H. J. Abraham, Justices, Presidents, and Senators: A History of the U.S. Supreme Court Appointments from Washington to Bush II, Rowman & Littlefield, 5th ed., 2008
[6] L. Tribe, J. Matz, To End a Presidency: The Power of Impeachment, Basic Books, 2018
[7] E. Chemerinsky, Federal Jurisdiction, Wolters Kluwer, 7th ed., 2016, cap. 12.
[8] R. L. Stern, E. Gressman, S. M. Shapiro, Supreme Court Practice, BNA Books, 9th ed., 2007
[9] W. Baude, Foreword: The Supreme Court’s Shadow Docket, in New York University Journal of Law & Liberty, vol. 9, 2015
[10] S. Vladeck, The Shadow Docket: How the Supreme Court Uses Stealth Rulings to Amass Power and Undermine the Republic, Basic Books, 2023
[11] A. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, Yale University Press, 1962
[12] Rapporto della Presidential Commission on the Supreme Court of the United States, dicembre 2021, istituita dall’amministrazione Biden per valutare proposte di riforma della Corte
[13] J. Sutton, 51 Imperfect Solutions: States and the Making of American Constitutional Law, Oxford University Press, 2018
[14] A. Scalia, A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton University Press, 1997; e D. Strauss, The Living Constitution, Oxford University Press, 2010.
Foto copertina: Il palazzo della Corte Suprema a Washington D.C.












