Oltre l’alternativa tra SÌ e NO, il referendum 2026 come banco di prova.
Introduzione
Il tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante si colloca al centro di un dibattito che tende, quasi inevitabilmente, a polarizzarsi. E tuttavia, proprio la delicatezza della materia suggerisce di sottrarsi a una lettura ridotta all’alternativa tra favorevoli e contrari alla riforma, per ricondurre la riflessione entro una dimensione più ampia, che riguarda la tenuta complessiva dell’assetto costituzionale. La questione non attiene soltanto all’organizzazione della giurisdizione, ma incide sul modo in cui la Costituzione ha costruito l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali.
In questa prospettiva, il referendum sulla separazione delle carriere non rappresenta soltanto una scelta ordinamentale, ma un passaggio che interroga la capacità della Costituzione di mantenere la propria funzione di limite e di guida, indipendentemente dall’esito della consultazione.
Premessa costituzionale: consenso originario e rigidità come garanzia
Prima di affrontare il merito della riforma, appare necessario collocare la riflessione entro la matrice storica e sistematica della Costituzione repubblicana. Essa nasce da un consenso politico e sociale straordinariamente ampio, maturato all’indomani della seconda guerra mondiale e dell’esperienza autoritaria che l’aveva preceduta. La Carta è stata concepita come un patto fondativo destinato a impedire il ritorno di squilibri tra i poteri e a garantire stabilmente i diritti fondamentali.
La scelta di una Costituzione rigida e difficilmente modificabile si inserisce in questo contesto. La previsione dell’art. 138 non esprime una diffidenza verso il cambiamento, ma la consapevolezza che la revisione costituzionale, proprio perché possibile, dovesse essere circondata da cautele tali da evitare interventi dettati da contingenze politiche o da maggioranze temporanee. La Carta è dunque aperta alla revisione, ma non disponibile nella sua identità fondamentale.
Accanto ai limiti procedurali, la riflessione costituzionale ha individuato limiti sostanziali, espressi e impliciti, che riguardano i principi supremi dell’ordinamento, tra cui l’equilibrio tra i poteri, l’indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali. I Costituenti hanno così previsto una cornice entro la quale la revisione può avvenire senza trasformarsi in una alterazione dell’identità costituzionale.
In questo quadro, il referendum sulla separazione delle carriere può essere letto come una verifica della capacità del sistema di muoversi entro i confini tracciati dalla stessa Costituzione. L’esito referendario, qualunque esso sia, non appare riconducibile a una vittoria di parte, ma all’attivazione di un meccanismo previsto dal patto costituzionale originario.
L’eventuale prevalenza del NO: rafforzamento implicito della rigidità costituzionale
Qualora dovesse prevalere il NO, la permanenza dell’assetto vigente non si esaurirebbe in una mera conservazione dello status quo, ma potrebbe essere interpretata come un rafforzamento implicito della rigidità costituzionale. Una Costituzione che resiste alla revisione, soprattutto in assenza di un consenso parlamentare qualificato, tende infatti ad acquisire una solidità ulteriore sul piano politico e simbolico, consolidando la percezione della sua funzione di limite alle modifiche contingenti.
In questa prospettiva, l’esito negativo della consultazione non richiederebbe interventi correttivi o nuovi assetti, ma renderebbe più evidente la capacità della Carta di opporre resistenza a tentativi di revisione non sostenuti da un consenso particolarmente ampio, quale quello richiesto dall’art. 138. La mancata modifica finirebbe così per rafforzare tacitamente l’equilibrio originario, riaffermando la centralità dei principi che hanno guidato i Costituenti nella costruzione dell’ordinamento repubblicano.
L’eventuale prevalenza del SÌ: adattamento costituzionale e fase attuativa
Se invece dovesse prevalere il SÌ, la revisione rappresenterebbe l’esercizio di quella capacità di adattamento che la Costituzione consente, ma al tempo stesso sottopone a condizioni particolarmente rigorose. In tal caso, la questione non si esaurirebbe nella modifica del testo costituzionale, ma si sposterebbe sulla sua attuazione concreta.
Gran parte degli effetti della separazione delle carriere dipenderebbe infatti dalla legislazione successiva, chiamata a definire aspetti ordinamentali complessi e a ridisegnare i rapporti tra le funzioni della magistratura. Molte delle questioni sottese rinviano inevitabilmente a normative future e a scelte tecniche di dettaglio, con il rischio che il significato effettivo della riforma emerga solo nella fase attuativa.
In questa ipotesi, la tutela della Costituzione consisterebbe nella capacità delle istituzioni di tradurre la revisione in norme coerenti con i principi supremi, evitando che lo spostamento del baricentro tra le funzioni produca effetti incompatibili con l’equilibrio delineato dalla Carta.
Zone d’ombra e prospettive alla luce dell’esito referendario
Qualunque sia l’esito della consultazione, la questione sembrerebbe destinata a spostarsi dal piano della scelta astratta a quello della sua tenuta sistematica. Se dovesse prevalere il consenso alla modifica della Carta, il problema principale riguarderebbe la capacità dell’ordinamento di dare attuazione alla revisione nel rispetto dei principi che continuano a vincolarlo, attraverso norme idonee a ridisegnare in modo armonico i rapporti tra le diverse funzioni della giurisdizione.
Se invece dovesse prevalere il NO, la mancata revisione contribuirebbe a consolidare ulteriormente la percezione della Costituzione come limite alle modifiche prive di consenso qualificato, rafforzandone la funzione di stabilizzazione dell’assetto istituzionale.
In entrambe le ipotesi, il vero nodo sembra collocarsi nella fase successiva, nella quale si misurerà la capacità del sistema di mantenere o ricostruire una coerenza complessiva tra i principi costituzionali e l’organizzazione concreta della giurisdizione. È in quel passaggio che emergerà se l’esito referendario — qualunque esso sia — avrà contribuito a rafforzare la fedeltà al disegno originario dei Costituenti, fondato su un equilibrio tra le funzioni e sulla tutela dell’indipendenza della magistratura come garanzia dei diritti.
Foto copertina: Referendum 2026













