Analisi delle tematiche giuridiche che hanno spinto il Tribunale dei Ministri di Catania a processare l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini.
Mancano oramai poche settimane all’inizio del processo che vede imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini in relazione al mancato tempestivo sbarco dei migranti presenti sulla nave Gregoretti.
Al di là delle innegabili implicazioni politiche e mediatiche della vicenda, sembra opportuno ricostruire le numerose tematiche giuridiche che il Tribunale di merito sarà chiamato ad affrontare e risolvere dal dì 3 ottobre 2020.
I fatti alla base della condotta incriminata si collocano tra il 25 al 31 luglio 2019, arco temporale nel corso del quale i migranti soccorsi in mare sono rimasti a bordo della nave della Marina Militare italiana “B. Gregoretti”. Nelle more dell’indicazione del luogo in cui far sbarcare le persone soccorse (cd. P.O.S., “place of safety), la nave si dirigeva prima verso Catania – dove veniva autorizzato lo sbarco di una donna incinta e della sua famiglia – poi verso il porto di Augusta – allorquando venivano fatti scendere dei migranti dichiaratisi minorenni. Intanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa veniva effettuata una ispezione igienico – sanitaria a bordo, dalla quale emergevano numerose criticità, tra cui la presenza di 29 persone con segni clinici di scabbia. Solo in data 31 luglio 2019 veniva disposto da parte del Procuratore di Siracusa lo sbarco dei restanti migranti ancora a bordo, poi trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo.
Ebbene, secondo il Tribunale dei Ministri di Catania[1] la mancata indicazione del P.O.S. avrebbe determinato una forzata limitazione della libertà personale delle persone soccorse dalla nave Gregoretti nei giorni che vanno dal 25 al 31 luglio. In particolare, l’illegittimità del comportamento tenuto dall’allora Ministro dell’Interno sarebbe stato tale da configurare il delitto di “sequestro di persona, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall’abuso dei poteri inerenti le funzioni esercitate, nonché dall’aver commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età” ai sensi dell’art. 605, co. 1 e 2 n. 2 e co. 3 c.p.
Numerose sono le questioni giuridiche sottese alla vicenda.
Il dovere degli Stati di soccorrere in mare le persone in pericolo discende da numerose norme, sia di carattere sovranazionale che nazionale.
L’obbligo in parola è sancito, tra le altre, dalle Convenzioni U.N.C.L.O.S.[2], S.O.L.A.S.[3] e S.A.R.[4].
In particolare, la Convenzione di Amburgo cd. S.A.R. pone in capo al governo responsabile per la regione search and rescue di competenza, una volta soccorsi gli individui in mare, il dovere di indicare un luogo sicuro (cd. P.O.S) in cui far sbarcare in tutta sicurezza le persone.
La normativa italiana in relazione alla procedura di individuazione del luogo sicuro è principalmente contenuta nel piano operativo 009/15[5], che attribuisce il potere – dovere di individuare e indicare il P.O.S. al competente Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno.
Ciò detto, nel caso della nave Gregoretti i giudici catanesi addebitano all’ex Ministro dell’Interno di aver ostacolato e ritardato la individuazione del P.O.S.
Secondo la prospettazione dell’accusa, infatti, l’allora Ministro Matteo Salvini avrebbe abusato dei poteri amministrativi di cui era titolare nell’ambito della procedura di determinazione del luogo sicuro “ponendo arbitrariamente il proprio veto all’indicazione del P.O.S…”, così determinando la “forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale B. Gregoretti, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco di tempo giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge”.
La competenza della sezione reati ministeriali presso il Tribunale di Catania deriva dal combinato disposto dell’art. 96 Cost. e della l. cost. n. 1/1989. In tal senso, si devono considerare reati ministeriali quelli commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni; sul connotato della ministerialità incidono sia la qualifica soggettiva dell’autore del reato al momento in cui è stato commesso, sia la connessione sussistente tra la condotta e le funzioni esercitate dal Ministro funzionalmente competente.
Con la l. 1/1989, in particolare, il “Parlamento ha dismesso la veste accusatoria e assunto quella difensiva della funzione ministeriale”. Il compito di negare o meno la richiesta di autorizzazione a procedere spetta alla Camera di appartenenza del Ministro. Il Parlamento, infatti, è chiamato in tali casi a valutare la sussistenza o meno della esistenza di un interesse pubblico dello Stato da tutelare alla base del comportamento tenuto dal Ministro inquisito. Siffatto accertamento, in ultima analisi, ha natura meramente politica.
Una volta autorizzato il processo, le valutazioni giuridiche circa la responsabilità penale del Ministro spettano al giudice di merito.
Detto questo, è necessario analizzare la condotta tenuta dall’ex Ministro Matteo Salvini.
La fattispecie di cui all’art. 605 c.p. punisce chiunque privi taluno della libertà personale. La incriminazione in parola mira a tutelare la libertà personale dell’individuo, considerata «inviolabile» dall’art. 13 Cost., oggetto di una tutela rafforzata, come dimostra peraltro la riserva assoluta di legge prevista dalla norma.
Per configurare il reato di sequestro di persona, la Giurisprudenza di Legittimità e di Merito richiede che la privazione della libertà personale dell’individuo debba perdurare per un periodo di tempo apprezzabile. In questo senso, il reato è da considerarsi permanente.
Con riferimento all’elemento oggettivo del delitto in esame, si ritiene configurabile il reato laddove il soggetto passivo privato della libertà fisica e di locomozione per un tempo apprezzabile sia impossibilitato a riacquistare – o, perlomeno, senza correre rischi – ex se la libertà.
Nel caso Gregoretti i giudici ritengono pienamente conforme alla fattispecie astratta la condotta dell’ex Ministro. Quest’ultimo, infatti, di fronte alla legittima richiesta di indicazione del P.O.S. inviava precise direttive al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione al fine di ritardare l’individuazione del luogo sicuro dove sbarcare i migranti.
Conseguenza di tale comportamento, secondo l’accusa, è stata una “apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti…apprezzabile e, dunque, penalmente rilevante”.
Inoltre, si sottolinea come la stessa imbarcazione Gregoretti – diversamente dal precedente caso, analogo ma differente, della nave “U. Diciotti” – fosse da considerarsi inidonea a ospitare un così ingente numero di persone bisognose di aiuto e per così tanto tempo. Si sottolinea, infatti, come per strutture, numero di componenti dell’equipaggio e finalità di servizio (vigilanza e controllo delle attività legate alla pesca) la imbarcazione della Marina Militare non fosse in grado di assicurare una sicura permanenza a bordo alle 116 persone salvate.
Relativamente, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, il Tribunale dei Ministri affronta tre quesiti: 1) se la omessa indicazione del P.O.S. fosse il risultato di una precisa indicazione da parte del Ministro dell’Interno; 2) se la privazione della libertà dei migranti fosse effettivamente illegittima; 3) se la condotta debba considerarsi giustificata ex art. 51 c.p.
In ordine al primo elemento di dubbio, il collegio sottolinea come dalle dichiarazioni rese a televisioni e quotidiani dal Ministro e da quelle raccolte in fase di indagini dai soggetti coinvolti nella vicenda si evinceva come fosse precisa volontà del Ministro ritardare lo sbarco dei migranti in attesa di una soluzione politico-diplomatica condivisa con le istituzioni della Unione Europea.
Circa il secondo punto, la illegittimità del comportamento che ha comportato la limitazione della libertà dei migranti presenti a bordo della Gregoretti si evince per il collegio dalle molteplici normative internazionali e nazionali che prescrivono precisamente i comportamenti da tenere.
In particolare, come prima accennato, la condotta veniva posta in essere in contrasto con: la Convenzione S.A.R., che pone in capo allo Stato italiano l’obbligo di «intervenire in soccorso dei naufraghi e di completare, con l’indicazione di un luogo sicuro…la procedura legata ad evento S.A.R.”; il D.P.R. 662/1994[6], che considera la nave “luogo sicuro», ma «ciò solo per il tempo strettamente necessario per procedere allo sbarco dei naufraghi nella destinazione finale a terra»; la direttiva S.O.P. 009/15, che considera la designazione del place of safety un atto amministrativo endo-procedimentale vincolato nell’an, «residuando un margine di discrezionalità solo in ordine alla individuazione del punto di sbarco ritenuto più opportuno sul territorio nazionale»; la «legge Zampa»[7], che prevede il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee e di ottenere il permesso di soggiorno per minore età, con divieto assoluto di respingimento ed espulsione. Ulteriormente, vengono evidenziate le violazioni degli artt. 13 Cost. («La libertà personale è inviolabile») e 5 CEDU («Diritto alla libertà ed alla sicurezza»).
Infine, non è considerata esistente nel caso Gregoretti la scriminante prevista dall’art. 51 c.p.
Dalle indagini, infatti, non è emerso nessun problema di ordine pubblico capace di legittimare un serio sospetto circa la pericolosità delle persone soccorse. Ancora, l’inconsistenza della argomentazione per cui lo sbarco sarebbe stato impedito per difendere interessi fondamentali dello Stato si ricava per il collegio dalle circostanze che «in concomitanza con il caso Gregoretti, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento” e che “nessuno dei soggetti ascoltati…ha riferito di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di persone pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale».
Ciò detto, fondamentale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale nel caso di specie è la individuazione della natura giudica dell’atto posto in essere dal Ministro dell’Interno.
In tema, è bene ricordare che l’atto politico è «insindacabile» da parte del giudice alla luce dell’art. 7 c.p.a. Al contrario, è ben possibile – ed è, anzi, doveroso – valutare la legittimità dell’atto amministrativo “dettato da ragioni politiche”, com’è ritenuto essere quello alla base delle scelte compiute da Matteo Salvini nel caso Gregoretti.
In tal senso, il Tribunale sottolinea che «l’atto del Ministro Sen. Matteo Salvini costituisce piuttosto un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo censurato da questo Tribunale» e vi sia stato uno «strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa di cui era titolare il Dipartimento delle Libertà Civili e per l’Immigrazione, che costituisce articolazione del Ministero dell’interno presieduto dal Sen. Matteo Salvini, essendo stata l’intera vicenda caratterizzata da un’evidente presa di posizione di quest’ultimo, che ha bloccato ed influenzato l’iter della procedura amministrativa».
In sintesi, la decisione del titolare del Viminale sarebbe da considerare totalmente arbitraria, illegittima ed animata dall’esclusivo intento politico di investire della questione gli Stati europei.
Il processo che avrà inizio il 3 ottobre, dunque, si presenta come estremamente interessante per via delle significative questioni giuridiche ad esso sottese; innegabili saranno le conseguenze mediatiche e politiche cui darà luogo lo stesso.
Tali ulteriori valutazioni, tuttavia, non devono in alcun modo interferire con il dovere di accertare la legittimità o meno del comportamento tenuto da un soggetto.
In questa direzione, il processo costituisce il luogo istituzionalmente deputato alla giustizia, presidio ineludibile di un moderno Stato di diritto fondato sul principio della separazione dei poteri e sul rispetto delle garanzie fondamentali dell’individuo.
Note
[1] Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’art. 96 Cost. del 12.12.2019, da parte delTribunale di Catania, Sez. Reati Ministeriali ex art. 7 l. cost. 1/1989;
[2] “United Nations Convention on the Law of the Sea”, Convenzione Nazioni Unite “sui diritti del mare”, firmata a Montego Bay nel 1982;
[3] “Safety Of Life At Sea”, “Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare”, firmata a Londra nel 1974;
[4] “Search And Rescue”, “Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marino”, firmata ad Amburgo nel 1979 ed attuata in Italia con il D.P.R. n. 662/1994, “Regolamento di attuazione della legge 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979”;
[5] S.O.P. 009/15, “Procedure Operation Standard (S.O.P.), Standard Operating Procedures (S.O.P.)”, Piano operativo redatto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, che nel caso di soccorso effettuato dalla Guardia Costiera italiana prevede l’iniziale inoltro della richiesta di assegnazione del P.O.S. da parte del Maritime Rescue Coordination Center (“M.R.C.C.”) di Roma, che dovrà a sua volta trasmetterela richiesta al Centro nazionale di coordinamento (“N.C.C.”) che poi provvederà a inoltrarla al Dipartimento competente presso il Ministero dell’Interno;
[6] Decreto attuativo della Risoluzione M.S.C. 167/1978;
[7] Legge 7 aprile 2017, n. 47, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
Foto copertina: Immagine web. IlGiornale