La Corte Costituzionale sull’attribuzione del cognome da attribuire al figlio


Storico ed epocale è il comunicato stampa della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 pubblicato sul sito web della stessa Corte con il quale si è resa nota la decisione con cui la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme del nostro ordinamento che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Questo comunicato è una novità assoluta, in quanto, – in attesa che vengano pubblicate le motivazioni – stravolge il pensiero comune dell’individuo che in modo silenzioso applicava una regola d’ufficio senza mai chiedersi da quale fonte derivasse l’applicazione dell’attribuzione del singolo cognome e se tale previsione del solo cognome del padre fosse corretto.


È da svariati anni che veniva paventata l’ipotesi sulla possibilità di cambiare la norma affinché potesse essere trasmesso al proprio figlio – all’atto della nascita – anche il cognome materno come avviene in altri paesi europei. Tale problematica è stata affrontata in numerose modalità di comunicazioni conosciute, attraverso commissioni di scienza giuridica, comitati sulle pari opportunità, oppure attraverso salotti culturali ove ci si ragguagliava mediante i propri rappresentanti o delegati, o anche tramite dibattiti, interrogazioni parlamentari o ipotesi di referendum o eventi sociali attraverso la propria rappresentanza parlamentare.
È innegabile che passi in avanti sono stati effettuati (seppur a tratti lenti e farraginosi), difatti le prime riforme in ambito familiare risalgono agli anni 70, con l’equiparazione dei diritti dell’uomo e della donna all’interno del matrimonio, lo storico riconoscimento dei diritti per le convivenze di fatto. Difatti, appare dubbioso come non si fosse trovato un accordo o comunque come mai veniva stroncato sul nascere l’ipotesi per cui attribuire entrambi i cognomi dei genitori al proprio figlio o attribuirne a scelta uno solo e non soltanto il cognome paterno, seppur per i figli nati al di fuori dal matrimonio, vi si applica l’articolo 262 comma 1 del codice civile secondo cui “il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto e, nel caso in cui il riconoscimento avvenga contemporaneamente da parte di entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
I numerosi dibattiti, hanno affrontato la questione in alcuni salotti sociali, politici e televisivi; tutti avevano come matrice comune quella di affermare il concetto che la mancanza di possibilità di scelta era legata ad un’epoca ormai passata, antica e non in linea con l’evoluzione dei tempi che ci si trova ad affrontare. Per certi versi, la possibilità di far scegliere alla coppia di attribuire entrambi i cognomi è una facoltà già intrinseca alla decisione di convivenza civile o matrimoniale.
Dopo una serie di contrasti nei dibattiti e di progetti di legge bloccati nella fase embrionale o mai approvati, la questione era pervenuta alla Corte costituzionale che già nel 2016 che con la sentenza n. 286 del 2016[1] (a firma del presidente Paolo Grossi), ha consentito alla nascita del proprio figlio, l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori, ma solo nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi fossero d’accordo.
Questa storica decisione non ha avuto molto seguito, difatti, è stata applicata solo in casi rari, anche se appare da alcuni dati, che questa nuova facoltà è in controtendenza, ovvero non pochi sono i casi in cui è stata attribuito alla prole il doppio cognome, ed appunto,  a seguito di tale sentenza, si è intensificato il dibattito quasi assopito per cambiare la regola sino ad arrivare ad interpellare la Corte Costituzionale quale organo garante della nostra carta costituzionale eliminandone i conflitti con essa.
Ebbene, è lapalissianamente storica ed incisiva la decisione della Corte Costituzionale, il quale, attraverso il proprio “comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web il 27 aprile 2022, secondo cui “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. Attualmente la regola era quella che attribuiva il cognome paterno direttamente al figlio nato dal matrimonio, o che venisse applicato il cognome del genitore che avesse riconosciuto il figlio nato al di fuori del matrimonio o che allo stesso figlio, qualora il genitore lo avesse voluto, avrebbe avuto il solo cognome del padre sostituendolo o aggiungendolo a quello della madre.
In riferimento a tale regola, la Corte Costituzionale ha affermato “la natura discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”; pertanto, “nell’ solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
La motivazione intrinseca che si palesa da questo comunicato, è l’inviolabilità “sull’identità personale del figlio”, quale diritto costituzionalmente riconosciuto e che contrasta con ogni norma contraria.
Quindi pertanto, i giudici costituzionali, in attesa che il Parlamento approvi una legge apposita, alla luce di quanto affermato da questo comunicato, “la regola sarà che il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con l’ordinamento giuridico”.
La conclusione epocale è che contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, secondo cui veniva considerato come comportamento corretto ed idoneo, i genitori possono decidere, “di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”, e che diversamente la regola automatica “diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato” e che tali nuove regole, nel silenzio di una normativa ad hoc, si applicherà ai figli nati nel matrimonio, ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi.

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 aprile 2022

ILLEGITTIME TUTTE LE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE IL COGNOME DEL PADRE

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.


Note

[1] https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:286


Foto copertina: La Corte Costituzionale sull’attribuzione del cognome da attribuire al figlio