L’Italia interviene al processo pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.
A cura di Alice Stillone
A seguito dell’invasione russa cominciata il 24 febbraio 2022, il 27 febbraio l’Ucraina instaura un procedimento contro la Federazione russa di fronte alla Corte internazionale di giustizia – principale organo giudiziario delle Nazioni Unite – riguardante l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione sul genocidio del 1948.
Secondo la Russia l’operazione militare speciale contro l’Ucraina, iniziata con l’invasione degli oblasts di Luhanks e Donetsk, è stata dettata dalla necessità di fermare la perpetrazione di atti genocidari nei confronti dei russi residenti nelle zone da parte delle autorità ucraine.
Rispondendo alle accuse della Federazione, nel suo ricorso l’Ucraina sostiene che, non essendo mai occorsi atti genocidari nei confronti della popolazione russa nelle zone interessate, la convenuta a giudizio abbia arbitrariamente invaso un altro Stato, infrangendo obblighi erga omnes del diritto internazionale. La ricorrente pertanto chiede alla Corte di riconoscere che la Russia ha intrapreso un’azione militare contro l’Ucraina volta a prevenire e punire il crimine di genocidio, senza tuttavia avere alcuna giustificazione giuridicamente valida.
In aggiunta, nel suo ricorso l’Ucraina accusa a sua volta la Federazione russa di stare programmando atti di genocidio, nonché di uccidere intenzionalmente e infliggere gravi ferite al gruppo nazionale ucraino. Queste due condotte costituiscono actus reus di genocidio ai sensi dell’art. II della Convenzione sul genocidio [1]. In particolare, analizzando la definizione del crimine contenuta in tale articolo, il genocidio è definito come una delle condotte elencate – uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro – commesse con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.
Tuttavia, come si evince dalla definizione, affinché la Corte rilevi il crimine di genocidio nel giudizio sul merito, saranno necessarie non solo le prove che attestino l’effettiva commissione delle condotte sopra elencate, ma anche che la Corte rilevi l’intento specifico delle autorità russe di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo nazionale degli ucraini in quanto tale.
Poiché allegata al ricorso l’Ucraina presenta, ai sensi dell’art. 41 dello statuto della Corte, un’istanza di indicazione di misure provvisorie volte a tutelare la convenuta in attesa del giudizio definitivo, la Corte, il 26 marzo 2022, emana un’ordinanza con effetto vincolante per le parti in giudizio. In particolare, con tredici voti favorevoli e due contrari, i giudici dell’Aia indicano alla Federazione russa di sospendere immediatamente le operazioni militari cominciate il 24 febbraio nel territorio ucraino e di assicurarsi che né l’esercito ufficiale né le milizie irregolari il cui controllo possa essere ricondotto alla Russia, forniscano alcun sostegno alle operazioni militari in corso. Infine, all’unanimità, i giudici ribadiscono che entrambe le parti debbano astenersi dal commettere qualsiasi azione possa aggravare o allargare la disputa esistente dinanzi alla Corte[2].
Nell’attesa che la Corte si pronunci sul merito, le parti della Convenzione sul genocidio sono legittimate ad intervenire al processo. Ai sensi dell’art. 63 dello Statuto della Corte, infatti, quando è in atto l’interpretazione di una convenzione della quale sono parte anche altri Stati oltre quelli in causa, il Cancelliere li avverte ed ognuno di essi ha il diritto di intervenire al processo. Nel momento in cui una o più Parti decidano di intervenire, l’interpretazione contenuta nella sentenza della Corte risulterà obbligatoria anche per ciascuna di esse.
Quanto appena descritto è accaduto nel caso in oggetto quando, a partire dal 22 luglio 2022, prima Lettonia e Lituania – e a seguire numerosi altri Stati – hanno depositato una dichiarazione d’intervento.
Tra gli altri, il 16 settembre anche Italia e Danimarca hanno presentato una dichiarazione d’intervento. In particolare l’Italia ha sottolineato come il caso in oggetto facesse sorgere questioni cruciali concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione sul genocidio la quale contiene la norma sul divieto di genocidio, obbligo erga omnes con carattere di jus cogens.
Pertanto, l’Italia si impegna a fornire un’interpretazione dell’art. I della Convenzione ai sensi del quale le Parti contraenti confermano che il genocidio, commesso in tempo di pace o di conflitto armato, è un crimine internazionale che essi si impegnano a prevenire e punire. Di fronte alla posizione della Russia che ritiene l’invasione militare dell’Ucraina uno strumento atto a prevenire e punire il crimine di genocidio commesso negli oblasts di Luhanks e Donetsk, l’Italia richiama quanto già sostenuto dalla Corte sottolineando come ciascuno Stato, nel prevenire il genocidio, debba necessariamente agire nei limiti imposti dal diritto internazionale ed in conformità allo spirito delle Nazioni Unite.
In relazione all’obbligo di punizione, l’Italia sottolinea come questo sia chiaramente limitato all’emanazione, in ciascuno Stato, di misure punitive dirette contro individui e con carattere penale. Tale interpretazione è infatti confermata dagli artt. IV-VI che sanciscono la responsabilità penale degli individui. Pertanto, l’obbligo di punizione viene integrato da ciascuna Parte tramite l’implementazione del proprio diritto penale interno e la cooperazione con i tribunali internazionali, al fine di punire i perpetratori del crimine [3].
In conclusione, la dichiarazione d’intervento dell’Italia assume rilievo e suscita interesse dal momento che, secondo le osservazioni presentate, esclude la legittimità di un’azione militare nei confronti di un altro Stato sia che questa abbia lo scopo di “prevenire” ulteriori atti genocidari compiuti dalle autorità ucraine nei confronti dei residenti russi, sia che abbia lo scopo di “punire” la commissione del crimine.
Secondo il diritto internazionale infatti, uno Stato può essere considerato responsabile a livello internazionale per violazione di un obbligo, tuttavia sono gli individui perpetratori del crimine a rispondere penalmente delle loro azioni. Pertanto, sostenere la necessità d’intervenire militarmente per prevenire la commissione del genocidio e per punire l’Ucraina per averlo perpetrato, è un’argomentazione che non regge giuridicamente.
Note
[1] ICJ, Ukraine institutes proceedings against the Russian Federation and requests the Court to indicate provisional measures, 27 February 2022.
[2] ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russia Federation), provisional measures, 16 March 2022.
[3] ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russia Federation), Declaration of Intervention of the government of Italy, 12 September 2022.