La guerra in Ucraina e la crisi della legittima difesa nel diritto internazionale

La guerra in Ucraina e la crisi della legittima difesa nel diritto internazionale
La guerra in Ucraina e la crisi della legittima difesa nel diritto internazionale

Diritto, prassi e precedenti per il futuro della sicurezza collettiva: quali implicazioni a quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina?


A cura di Emma Deangelis

Introduzione

Nelle intenzioni iniziali del Cremlino, l’operazione militare contro l’Ucraina avrebbe dovuto risolversi in poche settimane, se non in pochi giorni. A distanza di quattro anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala, l’“operazione militare speciale” non solo non si è conclusa, ma ha assunto i tratti di un conflitto prolungato ad alta intensità, con costi umani e politici difficilmente sostenibili. L’entità delle perdite, tra militari e civili di entrambe le parti, colloca questo conflitto tra i più violenti e distruttivi sul suolo europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Milioni di rifugiati ucraini si trovano oggi in Europa. Le prospettive di una soluzione negoziata appaiono, allo stato attuale, lontane.
I tentativi di mediazione diplomatica non hanno prodotto risultati tangibili né in termini di cessate il fuoco né di effettiva de-escalation, lasciando la popolazione civile esposta a una violenza prolungata e sistemica. Pertanto, il 24 febbraio 2022 ha segnato una cesura nell’ordine di sicurezza europeo e, più in generale, nell’assetto giuridico internazionale delineato all’indomani della Seconda guerra mondiale. L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina ha riaperto in termini drammatici il dibattito sulla legalità dell’uso della forza, riportando al centro la nozione di legittima difesa come principale eccezione al divieto sancito dall’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite. Al tempo stesso, il conflitto ha reso evidente una frattura più profonda. La distanza tra il diritto internazionale formale e le prassi politico-militari concrete si è ampliata. E con essa la difficoltà del diritto di funzionare come argine effettivo alla violenza interstatale.

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Il divieto dell’uso della forza e la posizione russa

Come noto, il divieto dell’uso della forza costituisce uno dei cardini dell’ordinamento internazionale contemporaneo. In base alla Carta ONU, il ricorso alla forza armata è consentito esclusivamente in due ipotesi: nell’ambito di operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII e nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva in caso di attacco armato (art. 51).
Ne discende una conseguenza chiara: la legittima difesa non è una clausola generale di giustificazione dell’uso della forza, è un’eccezione.
Ed è delimitata da rigorosi criteri di necessità, proporzionalità e attualità della minaccia, costantemente richiamati dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia.[1] Alla luce di questo impianto normativo e giurisprudenziale, le giustificazioni addotte dalla Federazione Russa per l’intervento militare in Ucraina appaiono difficilmente conciliabili con il diritto internazionale vigente.
Mosca ha fatto ricorso a una pluralità di argomentazioni giuridiche e para-giuridiche ribadendo, di volta in volta, la necessità di prevenire una minaccia esistenziale derivante dall’allargamento della NATO verso est, la tutela delle popolazioni russofone nel Donbass in quanto “gruppo vulnerabile” oggetto di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali, nonché l’esercizio della legittima difesa collettiva su richiesta delle autoproclamate “repubbliche popolari” di Donetsk e Luhansk, riconosciute dalla Federazione Russa poco prima dell’inizio delle operazioni militari.
Dietro il linguaggio giuridico, tuttavia, la costruzione appare fragile. Non vi è stato un attacco armato in corso contro la Russia. La dottrina della “legittima difesa preventiva”, soprattutto nella sua versione estesa, non trova un solido fondamento nel diritto consuetudinario. E il ricorso alla legittima difesa collettiva su richiesta di entità non riconosciute come Stati sovrani si scontra con la struttura stessa dell’art. 51, che presuppone soggetti statali titolari di diritti e obblighi internazionali.

La legittima difesa e la posizione ucraina

Diversa è la posizione giuridica dell’Ucraina, la cui reazione armata si colloca nell’alveo della legittima difesa individuale a fronte di un’aggressione armata.
In tale cornice, l’assistenza militare fornita da Stati terzi su richiesta di Kyiv viene generalmente ricondotta alla legittima difesa collettiva. Ciò non esaurisce, tuttavia, le questioni sollevate dalla prassi concreta del sostegno occidentale.
Il progressivo passaggio da un supporto difensivo prevalentemente indiretto a forme sempre più strutturate di cooperazione militare – che includono il trasferimento di sistemi d’arma ad alta capacità, programmi di addestramento avanzato e un flusso continuo di intelligence operativa – tende a spostare, nella prassi, la soglia tra assistenza consentita e partecipazione sostanziale alle ostilità.
Ciò non mette in discussione la qualificazione giuridica dell’aggressione russa, ma invita a interrogarsi criticamente sul modo in cui la categoria della legittima difesa collettiva viene oggi mobilitata nello spazio politico occidentale.
In un contesto internazionale sempre più segnato dal riemergere di logiche interventiste e dall’ascesa di leadership sempre meno ancorate a una cultura multilaterale del diritto internazionale, il rischio è che l’eccezione giuridica della legittima difesa venga progressivamente caricata di funzioni politiche che eccedono il suo disegno originario.
La difficoltà di tracciare confini giuridici chiari alla “co-belligeranza” contribuisce così a normalizzare modalità di proiezione indiretta della forza che potrebbero costituire, in futuro, un precedente problematico, con possibili ricadute sistemiche sull’interpretazione dell’art. 51.

Conclusioni

Ad oggi, si profila con sempre maggiore evidenza uno scenario segnato dal ritorno di conflitti armati ad alta intensità, dalla crisi del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e dal ricorso sistematico al veto in seno al Consiglio di Sicurezza.
Le reazioni divergenti della comunità internazionale di fronte agli altri grandi teatri di conflitto recenti – dal Medio Oriente al Mar Rosso, dove la crescente militarizzazione della sicurezza marittima lungo rotte commerciali strategiche solleva interrogativi sulla normalizzazione di interventi “difensivi” al di fuori di mandati multilaterali chiari – confermano che il linguaggio della legittima difesa tende a funzionare sempre più come un dispositivo di legittimazione selettiva, piuttosto che come un vincolo normativo universalmente applicato.
In questo scenario, la tenuta dell’ordine giuridico internazionale dipende meno dalla proclamazione astratta dei principi e sempre più dalla loro applicazione coerente.
La guerra in Ucraina può essere dunque letta come un banco di prova sistemico.
Da come verrà preservato – o svuotato – il carattere eccezionale della legittima difesa dipende, in ultima analisi, la credibilità stessa del divieto dell’uso della forza come fondamento dell’ordine internazionale contemporaneo.


Note

[1] L’impostazione restrittiva è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, di cui si possono fare degli esempi rilevanti. Nel caso Nicaragua c. Stati Uniti (1986), la Corte ha affermato che l’esercizio della legittima difesa presuppone l’esistenza di un “attacco armato” imputabile a uno Stato, escludendo che mere percezioni di minaccia, pressioni politiche o forme indirette di interferenza possano fondare legittimamente il ricorso alla forza. Nel caso Oil Platforms (Iran c. Stati Uniti, 2003), la Corte ha ulteriormente precisato che, anche laddove si accerti l’esistenza di atti di violenza, la risposta armata resta soggetta a rigorosi requisiti di necessità e proporzionalità. Analogamente, nella sentenza Armed Activities on the Territory of the Congo (RDC c. Uganda, 2005), la Corte ha escluso che esigenze di sicurezza regionale o il contrasto a minacce provenienti da attori non statali possano giustificare interventi militari su larga scala nel territorio di un altro Stato sovrano. Sulla ricostruzione restrittiva dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e sul ruolo della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia nel delimitare i presupposti della legittima difesa, cfr. in particolare C. Focarelli, Diritto internazionale, Wlters Kluwer, CEDAM, Bologna, Milano, 2019. Capp. dedicati all’uso della forza e alla legittima difesa (principalmente VII e VIII). Per le pronunce richiamate: ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, al link . https://www.icj-cij.org/case/70; ICJ, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment of 6 November 2003, al link https://www.icj-cij.org/case/90; ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 19 December 2005, al link https://www.icj-cij.org/case/116.


Foto copertina: La guerra in Ucraina e la crisi della legittima difesa nel diritto internazionale