Le conseguenze dell’annullamento ope legis del carico fiscale e previdenziale 


L’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse.


A cura di Giorgio Seminara

Questa la regula iuris ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15872/2022 del 17/05/2022 in cui viene altresì affermato che non si verte nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti.

La vicenda processuale

Con sentenza del 23.07.2020, la Corte d’appello di Catania dichiarava la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti per lo ius superveniens dell’art. 4 d.l. 119/2018, conv. con mod. in l. 136/2018. La citata disposizione prevede, al primo comma, che i debiti di importo residuo – alla data di entrata in vigore del decreto – fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
Impugnava la suddetta sentenza il ricorrente, con atto notificato il 12.01.2021, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle spese del giudizio, che avrebbero dovuto essere rese in conseguenza della delibazione di soccombenza virtuale a carico delle controparti, per l’ammissibilità e la fondatezza dell’opposizione, non tardivamente proposta dall’intimato avverso le cartelle esattoriali e da qualificare all’esecuzione relativamente alla prescrizione quinquennale dell’originaria obbligazione contributiva dalla proposizione del ricorso. Ed infatti, le parti non avevano concordato sul reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale; al contrario, entrambe avevano concluso per la condanna alle spese della controparte.

La pronuncia della Corte di legittimità

La Corte ha rigettato la riferita doglianza richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l’annullamento ex lege del debito iscritto a ruolo, con conseguente cessazione della materia del contendere, neutralizzerebbe la volontà delle parti in ordine alle spese di lite, le quali andrebbero sempre compensate (v. Cass. n. 25588/2019; Cass. 16442/2021: non è luogo a provvedere sulle spese, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente).
In particolare, secondo la Corte, non si verte nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 21757/2021).
Nella fattispecie esaminata la Corte esclude anche l’ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unitamente in relazione agli originari motivi di opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 25478/2021).   

Osservazioni

A parere di chi scrive l’ordinanza in commento non appare convincente sotto diversi profili, in quanto non opera un giusto bilanciamento degli interessi delle parti in relazione alle spese processuali.
In primo luogo, occorre osservare che nessuna menzione contiene l’art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018 relativamente alle spese di lite, le quali andrebbero regolate secondo i criteri ordinari.
La norma, allora, è stata “piegata” ed “adattata” al caso concreto: l’assenza di riferimenti normativi alle spese di lite non può determinare alcuna compensazione automatica delle stesse, tanto più se le parti non hanno concordato sul reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale.
Nel caso in esame, peraltro, trattandosi di contributi non più dovuti in ragione del decorso del termine quinquennale senza che siano intervenuti atti interruttivi del predetto termine di prescrizione, l’opposizione all’esecuzione sarebbe stata accolta a prescindere dallo sgravio operato dall’ente incaricato della riscossione, ai sensi della citata normativa (v. art. 4 del D.L. n. 119/2018).
In secondo luogo, si consideri che il ricorrente che ha impugnato i ruoli e affrontato due gradi di giudizio, ha sostenuto costi non indifferenti (spese legali e compenso del difensore), ragion per cui non è giusto che, se i crediti contributivi richiesti erano effettivamente prescritti alla data della proposizione del ricorso, egli debba subire il peso di tali costi a favore delle controparti.
Pertanto, in caso di interesse delle parti alla condanna alle spese di lite, al giudizio che dichiara la cessazione della materia del contendere andrebbe applicato il regolamento delle spese processuali e la relativa pronuncia andrebbe fondata sulla valutazione della probabilità normali di accoglimento della domanda (c.d. principio della soccombenza virtuale).


Foto copertina: Le conseguenze dell’annullamento ope legis del carico fiscale e previdenziale