Il futuro del diritto internazionale dell’ambiente


Il diritto internazionale dell’ambiente costituisce una branca relativamente recente dell’ordinamento giuridico internazionale. L’aumento dell’inquinamento dovuto allo sviluppo industriale ed economico ha portato all’emersione di esigenza di tutela, prima tramite un approccio frammentato e settoriale e successivamente mediante sforzi globali tra i vari attori della comunità internazionale. La giurisprudenza delle corti internazionali e regionali ha contribuito (e stanno contribuendo) allo sviluppo di norme e a maggiori sforzi in materia da parte degli Stati.


A cura di Luigi Parisi

La nascita del diritto internazionale dell’ambiente

Gli effetti inquinanti legati allo sviluppo industriale e tecnologico e l’esistenza di fonti di degrado che minacciano l’assetto ecologico del pianeta hanno spinto la comunità internazionale a ripensare il rapporto con l’ambiente e a concepire quest’ultimo non più come un bene inesauribile, oggetto di un’appropriazione illimitata nel tempo e nello spazio, ma come un bene limitato e, quindi, particolarmente bisognoso di tutela.
La prima fase dello sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente si colloca a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 che ha inaugurato la cosiddetta “fase del funzionalismo ambientale”. Per la prima volta, in quella circostanza è stato posto l’accento sulla necessità di coordinare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente[1]. L’approccio dell’epoca era tuttavia caratterizzato da alcuni limiti: in primo luogo esso era settoriale, in quanto riguardava solo alcune tematiche particolarmente sentite; in secondo luogo, l’obiettivo finale era rimediare ai danni ambientali già prodotti più che prevenirne di nuovi.
La seconda fase, invece, prende le mosse dalla Conferenza di Rio del 1992, intesa ad estendere la cooperazione internazionale nell’ambito della soluzione dei problemi ambientali di natura globale, come i cambiamenti climatici, la perdita della diversità biologica e la deforestazione[2]. Gli atti adottati a conclusione del summit hanno sancito questa nuova impostazione: la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo (composta da 27 Princìpi), l’Agenda 21, un programma d’azione globale volto ad identificare gli interventi necessari a realizzare lo sviluppo sostenibile, indirizzando raccomandazioni agli Stati per regolarne i comportamenti in tutti i settori rilevanti, e i due trattati globali (la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione per la conservazione della diversità biologica) mostrano lo shift dell’azione internazionale verso un approccio olistico volto alla tutela dell’ambiente in tutte le sue forme.

L’attuale quadro giuridico internazionale in materia di tutela ambientale

Il quadro di diritto internazionale dell’ambiente si regge oggi su una rete complessa di accordi, iniziative multilaterali e strategie regionali che, pur con limiti evidenti, segnano l’evoluzione del diritto internazionale ambientale. Al centro di questa architettura normativa vi sono gli Accordi di Parigi del 2015, che rappresentano il primo tentativo globale di contenere il riscaldamento climatico entro i +1,5°C.
Malgrado l’uscita degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump nel 2017 e il loro successivo rientro con Biden (2021), l’accordo continua a fungere da cornice comune, pur lasciando ampia discrezionalità agli Stati tramite i contributi volontari.
In parallelo, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata nel 2015, ha imposto una visione integrata della sostenibilità attraverso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tra cui la lotta al cambiamento climatico e la protezione della vita marina e terrestre. Un ulteriore tassello cruciale è costituito dal recente trattato BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction)[3], approvato nel 2023, che mira a proteggere la biodiversità nelle aree marine al di fuori delle giurisdizioni nazionali, introducendo obblighi su valutazioni ambientali e condivisione equa dei benefici genetici marini. Sul fronte regionale, l’Unione Europea si è distinta con il suo ambizioso Green Deal e il piano “Fit for 55”, che punta alla neutralità climatica entro il 2050 e alla riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030, attraverso riforme incisive sul mercato del carbonio, la mobilità e le energie rinnovabili[4]. Anche la Cina[5], pur storicamente restia a vincoli stringenti, ha annunciato obiettivi più chiari negli ultimi anni: la neutralità carbonica entro il 2060, di ridurre il picco delle emissioni prima del 2030 e una crescente regolazione delle industrie inquinanti, sostenuta da massicce politiche industriali in tecnologie verdi.
Accanto a questi sforzi, tuttavia, emergono profonde contraddizioni: le dipendenze dai combustibili fossili, gli interessi geopolitici e la disomogeneità nell’applicazione degli strumenti giuridici continuano a frenare un’effettiva transizione. In questo scenario, la proliferazione di accordi, strategie e pronunce giudiziarie, dalle corti internazionali ai contenziosi climatici nazionali, riflette sia l’urgenza dell’azione che la frammentazione del sistema, sospeso tra soft law, volontarismo e tentativi ancora incompleti di un approccio globale omogeneo.

Le fonti del diritto internazionale dell’ambiente

La maggior parte delle norme internazionali in materia ambientale ha natura convenzionale. I trattati risultano essere lo strumento prediletto per affrontare le sfide odierne in materia di ambiente.
Tuttavia, è anche possibile rilevare la formazione di talune norme consuetudinarie, contenenti principi generali nella materia. Alla formazione di tali principi ha contribuito in modo consistente l’Unione europea. La politica ambientale dell’UE, inizialmente connessa e limitata alla soluzione dei problemi economici posti dal mercato comune, può definirsi, attualmente, come una politica globale di largo respiro che è attiva sia nel quadro interno sia nell’azione esterna dell’Unione.
La prima norma consuetudinaria formatasi è quella relativa al divieto di inquinamento transfrontaliero: essa impone ai paesi di evitare che le attività inquinanti poste in essere sul loro suolo non producano danni oltre i propri confini. La nascita di tale norma si fa risalire a una sentenza arbitrale resa tra Canada e Stati Uniti del 1941 nel caso “fonderia di Trail”.
Il divieto di inquinamento transfrontaliero è stato progressivamente applicato a tutti i casi in cui una sostanza inquinante fuoriesce dal territorio di uno Stato, apportando pregiudizio all’ambiente di altri Stati, anche non contigui o a spazi e risorse non soggette ad alcuna sovranità statale.
La seconda norma è il principio di prevenzione (o di azione preventiva): esso stabilisce che gli Stati sono liberi di intraprendere le attività che ritengono opportune, ma essi sono pur sempre vincolati al dovere di non nuocere all’ambiente di altri Stati o di zone non sottoposte ad alcuna sovranità. L’obbligo di prevenzione impone, dunque, la pianificazione dei possibili rischi che potrebbero derivare dalle attività poste in essere dallo Stato. Tuttavia, i problemi si pongono allorché si deve passare all’analisi dell’esatta portata dell’obbligo, ossia del suo modo di operare in concreto. Innanzitutto, è complicato determinare a priori le misure preventive richieste agli Stati nell’esercizio delle proprie attività. In secondo luogo, l’obbligo di prevenzione si pone, non già come un obbligo di risultato, ma come un obbligo di mezzo o di condotta. Esso viene adempiuto attraverso un comportamento improntato alla due diligence. Deriva da ciò, che la prova dell’adozione dei criteri di diligenza, richiesti dal caso concreto, elimina ogni eventuale forma di responsabilità in capo allo Stato.
Il terzo principio è quello precauzionale: costituisce una specificazione dell’obbligo di prevenzione il principio precauzionale. Ai sensi di questo principio, gli Stati non possono invocare l’assenza di certezza scientifica come pretesto per rinviare sine die misure effettive di prevenzione, quando si delinei una minaccia di danno serio ed irreversibile all’ambiente. Tale principio interviene, infatti, nel caso in cui non vi sia unità o completa unità di vedute della comunità scientifica sui rischi o sulle conseguenze di una determinata attività. Da ciò discende per gli Stati l’obbligo di predisporre all’interno dei rispettivi ordinamenti procedimenti amministrativi che impongano ai privati e all’autorità pubbliche di valutare preventivamente l’impatto che le attività che essi vogliono porre in essere avranno sull’ambiente. Si tratta della cosiddetta valutazione di impatto ambientale.
Oltre ai principi enunciati, ne esistono alcuni che sono considerati in divenire: il riferimento è al principio “chi inquina paga” e al principio dello sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda il primo, il pagamento di una penale, commisurata all’entità del danno provocato dall’inquinatore, costituisce un valido sprone per i consumatori e per i produttori a modificare i propri comportamenti e ad utilizzare le risorse naturali in modo più eco-efficiente. In particolare, le imprese produttrici di beni destinati al mercato mondiale, per sottrarsi alle spese connesse all’usura delle risorse naturali, sono stimolate a promuovere cambiamenti strutturali nei cicli di produzione, così da renderli maggiormente rispettosi della normativa posta a tutela dell’ambiente. Anche la teoria economica è d’accordo, ritenendo che le tasse sui processi produttivi inquinanti incentivino la ricerca e lo sviluppo e quindi producano crescita endogena[6].
Il principio dello sviluppo sostenibile, contenuto in numerose norme e atti di soft law internazionali, ha la funzione di garantire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. Si tratta di un principio ambizioso, in quanto la frase sviluppo sostenibile costituisce un ossimoro: sviluppo, infatti, si riferisce a un cambiamento strutturale dell’economia, mentre il concetto di sostenibilità implica un mantenimento dello status quo. Dopo l’emanazione dell’Agenda 2030 da parte dell’ONU e gli Accordi di Parigi, nonché il green deal europeo e altri programmi tesi allo sviluppo sostenibile, è possibile che non passi ancora molto affinché una o più Corti internazionali si pronuncino sulla natura consuetudinaria di tale norma.

Il quadro giurisprudenziale più recente

Uno degli ambiti in cui si inserisce con maggior forza il dibattito sulle tematiche ambientali è quello dei diritti umani. La mancata tutela dell’ambiente influisce infatti sul godimento di tali diritti e anzi li lede apertamente.
Considerato però che il tema dell’ambiente è entrato nel dibattito internazionale solo in tempi relativamente recenti, nella maggior parte degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani continua a mancare un riferimento diretto ed esplicito all’ambiente . A tali lacune hanno supplito le pronunce giurisprudenziali delle Corti internazionali e degli organi di controllo in materia.
Una delle prime pronunce da parte degli organi onusiani è stata data dal commento generale n.36 del 2019 del Comitato ONU per il patto sui diritti civili e politici del 1966. In tale pronuncia il Comitato ha valorizzato il collegamento tra tutela dei diritti umani e la necessità di un ambiente salubre e tutelato[7].
Nell’ottobre 2021, il Consiglio per i diritti umani delle NU, con la Risoluzione 48/13, ha riconosciuto il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile.  Una seconda Risoluzione (48/14), ha istituito un Relatore Speciale dedicato specificamente a questo tema.
Per quanto riguarda le Corti internazionali, uno dei riferimenti più importanti riguarda il parere reso recentemente dal Tribunale internazionale per il diritto del mare, previsto dalla Convenzione di Montego Bay del 1982. Il parere n.31 del 2024, in cui il Tribunale ha stabilito che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare degli obblighi in capo agli stati in materia ambientale: il Tribunale ha infatti valorizzato il nesso tra le attività antropiche inquinanti e i danni all’ecosistema marino, stabilendo che gli Stati debbano in primo luogo rimediare agli stessi, nonché impegnarsi per prevenire un ulteriore inquinamento marino e reprimere i trasgressori di tali obblighi.
Anche le Corti regionali sono state investite della questione: la Corte interamericana dei diritti umani ha stabilito già nel 2017 l’esistenza di un diritto all’ambiente salubre nella CADU, mentre recentemente, il 3 luglio 2025, ha emanato un secondo parere in cui afferma che l’obbligo internazionale di prevenire danni irreversibili all’ambiente e al clima costituisce una norma di jus cogens , cioè una norma imperativa del diritto internazionale. Oltre a sottolineare l’obbligo di cooperazione tra gli Stati in materia ambientale, il parere consultivo affronta il diritto a un ambiente sano e il riconoscimento della natura come soggetto di diritti[8].
Anche la nostra Corte EDU si è pronunciata diverse volte in materia: se nel caso Kyrtatos c. Grecia la Corte ha stabilito l’inesistenza di una norma sul diritto all’ambiente sano all’interno della Convenzione, recentemente i giudici sono stati autori di un revirement giurisprudenziali, prima nel caso Klimaseniorinnen c. Svizzera del 2024 e recentemente nel caso Cannavacciuolo e altri c. Italia del 2025. In entrambi i casi la Corte ha messo in evidenza come i danni all’ambiente si riflettano direttamente su alcuni diritti umani tutelati dalla Convenzione in special modo sul diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. La sentenza recente Cannavacciuolo e altri c. Italia è stata inoltre dichiarata sentenza pilota dalla Corte: l’Italia avrà quindi 2 anni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni imposte dai giudici di Strasburgo, pena l’accoglimento di tutti i ricorsi riguardanti la “terra dei fuochi”[9]. Il 23 luglio 2025, infine, la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata sul parere consultivo richiesto dall’Assemblea Generale da parte di una coalizione di stati guidati dal piccolo paese insulare di Vanuatu. La Corte ha inviato un chiaro messaggio: i paesi, soprattutto quelli storicamente responsabili delle emissioni, hanno l’obbligo legale di ridurre le emissioni, cooperare per il clima, regolare attori privati e finanziare l’adattamento dei paesi vulnerabili[10]. Le inadempienze in tal senso possono dar luogo a responsabilità internazionale che imporrebbe agli stati di cessare la violazione, prestare garanzie di non ripetizione e di riparare al danno creato. Sebbene non vincolante, il parere rappresenta un punto di svolta nel diritto climatico internazionale.


Note

[1] https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-sostenibilita/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1972–conferenza-delle-nazioni-unite-sullambiente-umano–stoccol.html
[2] https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-sostenibilita/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1992–conferenza-delle-nazioni-unite-su-ambiente-e-sviluppo–ver.html
[3] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/06/17/high-seas-treaty-council-gives-green-light-for-its-conclusion/
[4] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
[5] https://ambientenonsolo.com/il-rapporto-cina-2024-del-lancet-countdown-sulla-salute-e-i-cambiamenti-climatici-nel-colosso-asiatico/
[6] GILBERT METCALF & JAMES STOCK, Measuring the macroeconomic impact of carbon taxes, 2020
[7] https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life
[8] https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/index-eng.html
[9] https://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_htm?id_evidenza=3426
[10] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf


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