Cosa, come e perché cambia il mandato del Presidente della Repubblica negli ultimi sei mesi del settennato
Il semestre bianco
Quando i padri costituenti nel 1948 approvarono la Costituzione italiana, dovettero creare un equilibrio tra i poteri dei vari organi costituzionali. Seguendo il principio della separazione dei poteri, ispirato dal filosofo settecentesco Montesquieu, ogni organo costituzionale incarna una sua precisa funzione, distinta da quella di un altro organo.
Tuttavia oggi non può essere negato che istituzioni come il Parlamento, il Presidente della Repubblica o il Governo collaborino reciprocamente per il corretto funzionamento della democrazia.
In particolare, il rapporto tra Parlamento e Presidente della Repubblica, assai delicato per l’equilibrio democratico, si basa su reciproche funzioni, ognuna disciplinata nella parte II della Costituzione.
L’articolo 88
Una di queste prerogative è quella che permette al Capo dello Stato, secondo l’art.88 della Costituzione, di poter sciogliere le Camere o una sola di esse, dopo aver sentito i rispettivi Presidenti delle Assemblee. Questo avviene principalmente per la fine quinquennale della legislatura o nel caso di uno scioglimento anticipato a causa di una crisi di Governo. Tale potere presidenziale presenta un unico importante limite: il semestre bianco.
Disciplinato nel secondo comma dell’art.88 della Costituzione, prevede che il Capo dello Stato “Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”[1]. Introdotto fin dagli albori della nostra Costituzione, il semestre bianco è un istituto con cui il Presidente della Repubblica non può quindi, negli ultimi sei mesi del suo mandato, sciogliere le Camere.
L’ultima parte dell’art.88 fu introdotta con una riforma nel 1991, al fine di permettere il regolare scioglimento delle Assemblee durante la fine del settennato dell’allora Presidente Cossiga. Grazie a tale riforma, voluta dal deputato socialista Labriola, si poté risolvere il cosiddetto “ingorgo istituzionale”, dove Parlamento e Presidente della Repubblica terminavano il loro mandato nel medesimo momento[2]. Questo avrebbe comportato un’impasse di difficile soluzione, che in pochi mesi il Parlamento riuscì a risolvere approvando la riforma, concedendo dunque un’unica importante deroga al semestre bianco.
A partire dagli anni duemila, due presidenti si trovarono nelle condizioni di dover sciogliere le Camere al termine del loro mandato: Carlo Azeglio Ciampi nel febbraio 2006 e Giorgio Napolitano nel dicembre 2012[3]. In entrambi i casi si poté usufruire della riforma dell’art.88 della Costituzione. Ad oggi siamo nel pieno del semestre bianco, poiché il settennato del Presidente della Repubblica Mattarella, iniziato nel febbraio 2015, terminerà nel gennaio 2022. Dunque, a partire da agosto 2021 è già in vigore tale istituto.
La ratio dell’istituto
Molti oggi si interrogano su quale sia la ratio cha ha spinto l’assemblea costituente a porre un limite a uno dei più importanti poteri presidenziali. Le ragioni di questa scelta sono da ricondurre agli anni del dopoguerra[4]; i padri costituenti temendo una nuova possibile svolta autoritaria nel Paese, temevano che un Presidente della Repubblica potesse sciogliere le Camere negli ultimi mesi del suo mandato, così da ottenere un nuovo Parlamento a lui più favorevole per la sua rielezione. Decisero dunque di introdurre tale istituto, a scopo di garanzia e stabilità democratica. Negli anni tuttavia il semestre bianco è stato oggetto di alcune considerazioni critiche, sul fatto che di fronte ad una possibile crisi governativa il Capo dello Stato non potesse intervenire per risolvere la questione. La prima di queste fu espressa proprio dal Presidente della Repubblica Antonio Segni nel 1963, il quale dichiarò, in un discorso alle Camere, che il semestre bianco “altera il difficile e delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle Camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti”[5].
La questione rimane quindi complessa, alla luce degli ulteriori tentativi di modifica che, in precedenti legislature, hanno tentato di riformare l’art. 88 della Costituzione. Numerosi disegni di legge hanno provato ad assegnare un ruolo nella questione anche al Capo del Governo, sotto forma di una condivisione nella scelta di esercitare tale potere, tuttavia senza esito.[6] Giova inoltre ricordare che il semestre bianco, pur limitando una prerogativa presidenziale, lascia inalterati gli altri numerosi poteri che il Presidente esercita verso l’organo legislativo. A titolo esemplificativo, la nomina dei senatori a vita, art. 59 comma 2, o il rinvio delle leggi alle Camere, art. 74 della Costituzione, sono prerogative del tutto concesse al Presidente della Repubblica anche nell’ultimo semestre del suo mandato.
Note
[1]Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II, Titolo II, art. 88 comma.
[2]Semestre bianco, cos’è e quando inizia: cosa cambia per Mattarella, “Adnkronos”, 3 agosto 2021.
[3]Semestre bianco, cos’è e quando inizia: cosa cambia per Mattarella, “Adnkronos”, 3 agosto 2021.
[4]Nicoletta Cottone, Via al semestre bianco: gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale in 10 domande e risposte, “Il sole 24 ore”, 3 agosto 2021.
[5]Presidente della Repubblica Antonio Segni, Discorsi e messaggi del Presidente della Repubblica Antonio Segni, Portale storico della Presidenza della Repubblica, p. 50.
[6]Nicoletta Cottone, Via al semestre bianco: gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale in 10 domande e risposte, “Il sole 24 ore”, 3 agosto 2021.
Foto copertina: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella