Approvata il 27 febbraio la direttiva del Parlamento Europeo, concordata con il Consiglio, sui crimini ambientali. Oltre a nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale si introducono i «reati qualificati», ovvero violazioni che conducono alla distruzione di un ecosistema. Così facendo, l’Unione Europea di fatto incorpora il concetto di ecocidio nel diritto comunitario.
Di Martina Biral
Definita ormai la «direttiva sull’ecocidio», la nuova manovra relativa alla tutela penale dell’ambiente ha ricevuto un ampio sostegno con 499 voti a favore, 100 contrari e 23 astensioni.[1] La manovra ha l’obiettivo di colmare le lacune relative all’attività di contrasto in tutti gli Stati membri, sostituendo il sistema sanzionatorio previsto dalla direttiva 2008/99/CE[2], con misure più efficaci, tra cui l’incremento delle pene pecuniarie e l’ottimizzazione delle procedure investigative e giudiziarie. La proposta di avanzare verso l’istituzione di un codice penale dell’Unione Europea dedicato alle questioni ambientali era stata originariamente presentata dalla Commissione nel dicembre 2021. Tale proposta era emersa in risposta a una relazione che evidenziava il crescente e preoccupante fenomeno della criminalità ambientale e sottolineava la necessità di procedere con un intervento congiunto da parte delle autorità amministrative e giudiziarie sia a livello nazionale che internazionale. In risposta, il Parlamento ha optato per un’energica azione di rafforzamento normativo, non solo appoggiando la direttiva ma approvando lo stesso giorno anche la legge sul ripristino della natura che impone agli Stati membri dell’Unione Europea di ripristinare il 20% delle aree terrestri e marine degradate entro il 2030 e il 50% entro il 2050.[3]
Cosa prevede la direttiva
La direttiva prevede un inasprimento delle pene. I reati ambientali commessi da individui e da rappresentanti aziendali saranno soggetti a pene detentive. Le massime condanne potranno arrivare fino a 8 anni per i reati più gravi (o 10 anni nel caso il reato comporti la perdita di vite umane), e 5 anni per gli altri casi.[4] Per le imprese, l’entità delle sanzioni sarà determinata dalla natura del reato, potendo oscillare tra il 3 o il 5% del fatturato annuo globale o tra 24 e 40 milioni di euro. Gli Stati membri avranno la facoltà di perseguire legalmente i reati ambientali commessi al di fuori del loro territorio. [5]
Vengono inoltre inseriti una serie di nuovi criteri giuridici. In primo luogo viene stabilita una soglia, sia qualitativa che quantitativa, al fine di determinare la necessità di un’azione penale, sanzionando quindi solo comportamenti deliberati o almeno commessi con grave negligenza. Inoltre, diventa illecito anche il comportamento autorizzato se tale autorizzazione è stata ottenuta mediante coercizione, corruzione o frode. L’autore sarà soggetto a sanzioni anche se l’autorizzazione, sebbene legalmente rilasciata, violi palesemente i requisiti giuridici sostanziali pertinenti. Vengono introdotte nuove tipologie di illeciti, tra cui il commercio illegale di legname, lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche, l’introduzione illegale di energia nell’ambiente quando questa comporta danni all’ambiente e alla salute umana, nonché l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive e le gravi violazioni della legislazione dell’Unione Europea in materia di sostanze chimiche. Tra le nuove forme di reato viene incluso anche lo scarico, l’emissione o l’introduzione di materiali, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque. Tale reato contempla altresì la gestione di rifiuti pericolosi come prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti, agenti chimici, rifiuti contenenti acidi o basi, tossine, metalli pesanti, oli, grassi, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli dismessi o rifiuti plastici. Si prevede altresì la punibilità del tentativo di reato ambientale che causi o possa causare un grave danno o un rischio significativo. Particolare enfasi è stata posta sui cosiddetti «reati qualificati»,[6] che comportano la distruzione o il danneggiamento significativo di un ecosistema e sono quindi assimilabili all’ecocidio, come specificato nel comunicato. Esempi di tali reati includono gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo.[7]
Ma che cos’è l’ecocidio?
Il termine «ecocidio» fu coniato negli anni ’70 dal professore Arthur W. Galston.[8] Durante la Conference on War and National Responsibility a Washington, il professor Galston presentò il nuovo concetto insieme a una proposta per un nuovo accordo internazionale volto a proibire tale pratica. Egli mirava a promuovere l’adozione di una legislazione volta a vietare l’«ecocidio» o ciò che egli definiva come la «distruzione intenzionale dell’ambiente».[9] In particolare, Galston coniò il termine per descrivere e denunciare la strategia americana di distruzione intensiva dell’ambiente applicata durante la guerra del Vietnam, durante la quale gli Stati Uniti dispersero oltre 77 milioni di litri di defolianti (come l’Agente Arancio, l’Agente Bianco, l’Agente Blu), causando la distruzione di circa 20.000 km² di foreste e terreni agricoli, nonché di 500.000 ettari di mangrovie, causando la devastazione di quasi il 20% del territorio totale del Vietnam del Sud.[10]
Il concetto di crimine ecologico è stato poi oggetto di promozione in varie conferenze di alto livello, come la Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull’ambiente umano del 1972. Nel corso del tempo ha inoltre ricevuto molteplici formulazioni giuridiche, tra cui il progetto di Convenzione redatto dal professor Richard Anderson Falk e pubblicato dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del genocidio. Inoltre, è stato oggetto di discussione da parte della Commissione di diritto internazionale in merito al «Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità».[11] Nel giugno 2021 un gruppo di esperti indipendenti ha compiuto un passo importante in questa direzione, presentando una bozza di testo e proponendo l’incorporazione di questo crimine nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) accanto ad altri gravi crimini, tra i quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e l’aggressione. La definizione era stata pensata per porre le basi per un emendamento allo Statuto di Roma, un nuovo articolo 8ter, che avrebbe ampliato dunque l’art. 8 che prevede la protezione ambientale solo in tempo di guerra. La proposta non diede però i risultati sperati. Ad oggi vi è dunque un vuoto legislativo a livello internazionale, come evidenziato nel rapporto delle Nazioni Unite del 2018 intitolato «Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a Global Pact for the Environment» (Rapporto SG delle Nazioni Unite A/73/419). Questo rapporto ha rilevato che il regime giuridico ambientale esistente è frammentato e poco chiaro.
In questo contesto, secondo molti osservatori, l’introduzione del crimine di ecocidio a livello europeo assume un’importanza ancora maggiore, in quanto potrebbe incoraggiare ulteriori sforzi per rafforzare il quadro normativo internazionale. «Per troppo tempo i criminali hanno tratto vantaggio dalla debolezza delle sanzioni e dalla mancanza di applicazione delle norme», ha dichiarato il Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, Virginijus Sinkevičius. «Con l’implementazione di questa legislazione rafforzata, l’Unione Europea intensifica la sua azione», ha aggiunto in una nota. Sebbene il testo normativo non utilizzi esplicitamente il termine «ecocidio», esso lo incorpora come concetto.[12] La relatrice ombra del Parlamento Europeo, Marie Toussaint, sostiene questa nuova aggiunta poiché richiama la definizione fornita dal gruppo di esperti indipendenti della Stop Ecocide Foundation, e accettata a livello internazionale.[13]
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Conclusioni
L’approvazione della direttiva è stata considerata un significativo passo avanti nella lotta contro i reati ambientali, che da tempo sono stati considerati dalle autorità giudiziarie europee come difficili da individuare, definire e perseguire in modo efficace. Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, gli Stati membri avranno due anni di tempo per incorporare tali norme nel proprio diritto nazionale. È importante sottolineare che i membri del Parlamento europeo hanno voluto fornire protezione legale ai whistleblowers che denunciano reati ambientali, oltre ad introdurre l’obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di formazione specializzati e promuovere campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.
Il Belgio si è distinto come precursore in questa materia. Il 23 febbraio, infatti, il Parlamento federale belga ha approvato un nuovo codice penale che include l’ecocidio su proposta del ministro della giustizia Vincent Van Quickenborne e del ministro federale dell’ambiente Zakia Khattabi. Questo rappresenta un importante progresso che dovrebbe essere seguito dagli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Note
[1] European Parliament, Nuovi reati ambientali e relative sanzioni: votazione finale, 22 February 2024, available at: https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2024-02-26/3/nuovi-reati-ambientali-e-relative-sanzioni-votazione-finale
[2] European Parliament, Revision of Directive 2008/99/EC Protection of the environment through criminal law, 15 December 2021.
[3] European Parliament, PE: via libera alla legge sul ripristino della natura, 27 February 2024. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240223IPR18078/pe-via-libera-alla-legge-sul-ripristino-della-natura
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] European Parliament, Criminalità ambientale: approvati nuovi reati e sanzioni, 27 February 2024, available at: https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240223IPR18075/criminalita-ambientale-approvati-nuovi-reati-e-sanzioni
[7] Ibidem.
[8] SHAMLOO, B., GHOLIPOUR, G., Galston’s Legal Legacy: re-reading the Birth Process of the Concept of Ecocide”, Criminal Law Research, 2022, pp. 225-254.
[9] Ibidem.
[10] BROSWIMMER, F., Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species, London: Pluto Press, 2002.
[11] Liana Georgieva Minkova (2023) The Fifth International Crime: Reflections on the Definition of “Ecocide”, Journal of Genocide Research, 25:1, pp. 62-83.
[12] Stop Ecocide International, Agreement reached! eu to criminalise severe environmental harms “comparable to ecocide”, 17 November 2023, available at: https://www.stopecocide.earth/breaking-news-2023/agreement-reached-eu-to-criminalise-severe-environmental-harms-comparable-to-ecocide
[13] Ibidem.
Foto copertina: L’Europa rafforza la giustizia ambientale e introduce la «direttiva sull’ecocidio»