Un tribunale speciale per giudicare i responsabili del crimine di aggressione contro l’Ucraina?
Un’analisi dell’iniziativa promossa dal Parlamento europeo ed alcuni spunti di riflessione.
La risoluzione del Parlamento europeo
In data 19 gennaio 2023, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che, nel condannare i crimini internazionali commessi dal Presidente russo, Vladimir Putin, spinge gli Stati membri verso la creazione di un tribunale speciale competente a giudicare il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Nella risoluzione gli eurodeputati ribadiscono come l’aggressione russa dell’ucraina sia una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite e che, in quanto tale, non può rimanere senza risposta da parte della Comunità internazionale. In effetti, ai sensi dell’art. 2, par. 4 della Carta, gli Stati membri devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza nelle loro relazioni internazionali. Al capo VII, inoltre, ed in particolare all’art. 51 della Carta, è ammesso l’uso della forza nei soli casi di legittima difesa individuale e/o collettiva – definito diritto naturale ciascuno Stato – e di forza collettiva autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tutti gli altri casi di uso della forza, non rientrando nelle ipotesi ammesse dall’art. 51, costituiscono un atto di aggressione che, ex art. 8 bis dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI), rileva come crimine internazionale.
Il Parlamento, inoltre, sottolinea l’importanza che rivestirebbe un’azione dell’Unione Europea, insieme agli Stati membri, che, cooperando con l’Ucraina ed il resto della Comunità Internazionale, preferibilmente in ambito ONU, potrebbero spingere verso la creazione di un tribunale internazionale speciale. Questo avrebbe la funzione di perseguire il crimine di aggressione contro l’Ucraina e, conseguentemente, di attribuirne la responsabilità alla leadership militare della Federazione russa e dei suoi alleati[1].
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I limiti della Corte Penale Internazionale
La necessità di istituire un tribunale speciale internazionale deriva dalla volontà di colmare il vuoto di competenza della CPI in relazione al crimine di aggressione. Secondo lo Statuto di Roma istitutivo della Corte, infatti, quest’ultima ha competenza per i crimini internazionali elencati all’art. 5 dello Statuto: crimine di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. Tuttavia, la giurisdizione della CPI non può definirsi universale dal momento che la Corte ha giurisdizione nei casi in cui il crimine è commesso sul territorio di uno Stato parte, o nei casi in cui il perpetratore del crimine è di nazionalità di uno Stato parte. In alternativa, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini ex art. 5, solo qualora il CdS segnalasse al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini sopra citati sembrano essere stati commessi. Quest’ultimo meccanismo ha molta rilevanza dal momento che permette al CdS di “attivare” la giurisdizione della Corte anche quando questa non avrebbe titolo a procedere per mancanza di giurisdizione personale o territoriale.
In particolare, ai sensi dell’art. 15 bis, par. 5, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su uno Stato non Parte dello Statuto riguardo a crimini di aggressione quando questi ultimi sono commessi da cittadini di tale Stato o sul suo territorio. Ad onor del vero, dai paragrafi successivi dello stesso articolo, si evince che il Procuratore della CPI potrà avviare un’indagine sul presunto crimine di aggressione solo qualora il CdS abbia primariamente constatato la presenza di un atto del genere.
In relazione all’aggressione russa dell’Ucraina, dal meccanismo appena esposto, è d’immediata deduzione il sostanziale immobilismo del CdS. Essendo la Federazione russa, infatti, uno dei membri permanenti del Consiglio, e pertanto spettando ad essa il diritto di veto, risulta sostanzialmente preclusa la strada della segnalazione da parte del CdS che consentirebbe alla Corte di avviare l’indagine.
Pro e contro dell’istituzione del Tribunale speciale
È evidente quindi che l’istituzione di tale tribunale andrebbe a colmare un vuoto operativo da parte della CPI che rimane bloccata nel giudicare i responsabili del crimine di aggressione. Il tribunale, infatti, avrebbe competenza a pronunciarsi esclusivamente sul crimine di aggressione dal momento che l’Ucraina, ai sensi dell’art. 12, par. 3 dello Statuto e dell’art. 44 del Regolamento di procedura della Corte, ha in prima battuta presentato una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della CPI con riferimento ai crimini commessi sul proprio territorio dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, intervallo che ha successivamente esteso, tramite una seconda dichiarazione del settembre 2015, a tempo indeterminato[2]. Tali dichiarazioni consentono alla Corte di colmare l’iniziale mancanza di giurisdizione dovuta alla mancata ratifica dello Statuto di Roma da parte dell’Ucraina e, conseguentemente, di pronunciarsi sugli eventuali crimini di genocidio, di guerra e contro l’umanità commessi sul territorio ucraino a partire da novembre 2013.
Tuttavia, è altresì noto come l’istituzione del tribunale, per poter essere legittimata dalla Comunità internazionale, richiede una partecipazione congiunta dalla maggior parte degli Stati se non addirittura dalla totalità di essi. In particolare, la risoluzione parlamentare, al punto 3, sottolinea come sarebbe preferibile che l’istituzione di tale tribunale avvenisse in ambito ONU, tuttavia non specifica in seno a quale organo dell’Organizzazione possa nascere il tribunale. Dal momento che il CdS rimarrà ancora una volta immobilizzato, l’unica via alternativa percorribile sembrerebbe l’istituzione del tribunale su iniziativa della comunità internazionale e previo consenso dell’Assemblea Generale che, tuttavia, ricordiamo essere un organo politico le cui decisioni non hanno alcun carattere vincolante.
Per le ragioni appena esposte, quindi, nonostante dimostrare la responsabilità dei leader russi per l’invasione dell’Ucraina sarebbe relativamente agevole [3], è necessario constatare la generale complessità di investigare sulla commissione di crimini internazionali e di perseguire penalmente coloro che li hanno commessi anche, e soprattutto, a causa dell’impossibilità strutturale intrinseca alle Nazioni Unite di svincolarsi dal meccanismo di veto dei 5 membri permanenti.
Note
[1] European Parliament resolution of 19 January 2023 on the establishment of a tribunal on the crime of aggression against Ukraine (2022/3017(RSP)).
[2] Tarfusser C., Le indagini della Corte Penale Internazionale “Into the situation of UCraine” – Alcune criticità, 16 marzo 2022 https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/03/16/le-indagini-della-corte-penale-internazionale-into-the-situation-of-ucraine-alcune-criticita/
[3] A tal proposito, l’ex procuratrice dell’ICTY e del ICTR, Carla del Ponte, si è pronunciata nel senso della qualifica della condotta della leadership russa come crimine d’aggressione.
Foto copertina: Un tribunale speciale per giudicare i responsabili del crimine di aggressione contro l’Ucraina?